Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462 - Infortunio con la macchina di confezionamento sottovuoto: sarebbe bastato apporre un riparo a chiusura della fessura
Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 06/12/2016
Fatto
1. M.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen., perché, in qualità di delegato alla sicurezza e all'igiene del lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione dell'art. 35, comma 1, d. lgs. n. 626 del 1994, cagionava alla dipendente B.A., che stava lavorando alla macchina di confezionamento sottovuoto, trauma da schiacciamento del dorso della mano sinistra, con conseguente inabilità per giorni 52. In Villafranca di Verona il 23 novembre 2007.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'organo accertatore confonde l'apertura di 20 mm, generata dall'integrazione della macchina Cryovac, con l'apertura che deve avere una protezione in relazione alla distanza dell'organo lavoratore. La Corte d'appello, muovendo dal rilievo che l'imputazione concerne la mancata protezione della fessura che si era formata tra i due piani, individua, a differenza del Tribunale, la regola cautelare rilevante non nella norma tecnica UNI/EN ma nel punto 1.3.7 della Direttiva Macchine, il quale impone che gli elementi mobili della macchina debbano essere disposti in modo tale da evitare rischi. Contraddittoriamente,tuttavia, la Corte d'appello ritiene che la situazione di pericolo sia creata non dalla presenza di elementi mobili, come previsto dalla Direttiva Macchine, ma dall'apertura di 2 cm ubicata proprio davanti alla postazione del lavoratore, che, dunque, poteva venire a contatto con l'apertura, non tenendo conto che, senza quell'apertura, il macchinario non avrebbe potuto operare.
2.1. Non sussiste nemmeno la colpa generica consistente nell'aver omesso di predisporre quelle generali misure tecniche idonee ad evitare un evento certamente prevedibile. E' infatti la stessa lavoratrice a riconoscere che le era stato insegnato che i pezzi in uscita potevano essere prelevati solamente quando il ciclo di lavorazione era terminato e il nastro trasportatore era fermo. I giudici del merito non hanno dato conto di aver valutato la ricostruzione del funzionamento della macchina.
2.2. Manca inoltre, ex art. 41, comma 2, cod. pen., il nesso di causalità, atteso l'intervento di una causa da sola sufficiente a determinare l'evento, consistente nel comportamento tenuto dalla lavoratrice, la quale assunse l'iniziativa di prelevare la confezione dal nastro trasportatore allorché il medesimo era ancora in movimento, in contrasto con gli insegnamenti ricevuti e con le direttive del datore di lavoro e così originando un decorso causale autonomo, eccezionale e imprevedibile. Dagli atti emerge, d'altronde, come l'azienda avesse svolto un'adeguata attività di formazione e informazione dei propri lavoratori, per quanto riguarda sia il funzionamento delle macchine che la prevenzione degli infortuni, tanto che la dipendente era pienamente consapevole della condotta da tenere. Erano stati individuati e valutati tutti i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro ed erano state adottate le cautele più adatte ad eliminare gli stessi.
2.3.Sussiste comunque la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che il ricorrente ha pagato la sanzione amministrativa e ha liquidato alla dipendente la somma di euro 1500, a titolo di risarcimento del danno.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
1.I primi due motivi di ricorso sono infondati. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6 , n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).
2. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'Iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 16-22 della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato come sia pacifica la dinamica dell'infortunio: la lavoratrice allungò la mano sinistra, per prendere la confezione, in uscita dalla zona sottovuoto, quando quest'ultima era ancora sul rullo trasportatore e la mano venne trascinata nella piccola fessura, ivi esistente, rimanendo schiacciata. La violazione delle norme cautelari è pertanto consistita nella mancata segregazione della fessura o, in alternativa, nel mancato impedimento delle operazioni manuali del lavoratore con il nastro trasportatore in movimento. Non v'è infatti dubbio - sottolinea il giudice a quo - che se la fessura fosse stata segregata, la mano della lavoratrice non vi sarebbe finita dentro. Ugualmente, se l'operazione manuale di prelevamento della confezione fosse stata impedita finché il nastro trasportatore era in movimento, la mano della lavoratrice non sarebbe stata trascinata nella fessura. Sussiste quindi il requisito della causalità della colpa. D'altronde l'evento verificatosi (schiacciamento della mano sinistra nella fessura) rientra nel tipo di eventi dannosi che la norma cautelare violata intendeva evitare ed è dunque ravvisabile il requisito della concretizzazione del rischio. L'infortunio era sicuramente evitabile, in concreto, tenendo il comportamento alternativo lecito, consistente in un intervento di apposizione di un riparo a chiusura della fessura.
2. E infondato anche il terzo motivo di ricorso. L'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è infatti configurabile allorché la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta ( Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; n. 43168 del 2013, Rv. 258085; n. 17804 del 2015, Rv. 263581). Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato come la persona offesa fosse l'unica addetta, nel momento in cui si verificò l'infortunio, al macchinario e quindi avesse il compito sia di alimentare quest'ultimo, posizionando sul nastro il prodotto da confezionare, sia di provvedere allo scarico, dopo il confezionamento sottovuoto, per poi reimpostare il ciclo produttivo. È dunque ben comprensibile-sottolinea la Corte territoriale- che la lavoratrice, che non è un robot, abbia compiuto il gesto, istintivo,automatico e ripetitivo, di andare a prendere la confezione in uscita. Di qui la conclusione secondo la quale la condotta della vittima, che effettuò esattamente l'operazione manuale dovuta, anticipandola soltanto di pochi attimi e prelevando la confezione quando ancora si trovava sul nastro trasportatore, non può essere qualificata come abnorme, anche se imprudente e inosservante delle istruzioni ricevute. Tale conclusione è del tutto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento negligente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha posto in rilievo che dalle foto acquisite si evince chiaramente la presenza di un'apertura di 2 cm proprio davanti alla postazione del lavoratore e quindi era ben prevedibile che quest'ultimo, nella fase di scarico della confezione, potesse venire a contatto con l'apertura e rimanervi incastrato con una mano. Si trattava quindi di una situazione di rischio che l'azienda avrebbe dovuto neutralizzare, eliminando l'apertura ovvero rendendola inaccessibile alle mani dell'operatore.
3. Nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento. Occorre, al riguardo, osservare che la sentenza impugnata è stata emessa il 2 febbraio 2015 e dunque in data antecedente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto, nel codice penale, l'art. 131-bis cod. pen. Poiché l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ha natura sostanziale ed è quindi applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, laddove il processo penda davanti alla Corte di cassazione, la relativa questione, in forza dell'alt. 2, quarto comma, cod. pen., è deducibile e rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U. 25-2-2016 Tushaj; Sez. U, 25-2¬2016, Coccimiglio), e il giudice di legittimità potrà, ai fini in disamina, far riferimento a quanto emerge dalla motivazione della decisione impugnata (Cass., Sez. 3, n. 15449 del 8-4-2015 ). Nel caso in esame, dal tessuto argomentativo di quest'ultima non è dato desumere elementi da cui potersi inferire la particolare tenuità del fatto, emergendo anzi che si è trattato di un infortunio dal quale è derivata una inabilità della durata di giorni 52, evitabile con un intervento semplice e nemmeno economicamente impegnativo, come evidenziato dalla Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici.
4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6-12-2016.