Cassazione Civile, Sez. 6, 31 marzo 2017, n. 8482 - Diritto alla rendita per i superstiti. Confusione INPS e INAIL


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 31/03/2017

 

FattoDiritto

 


Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;
Rilevato
1. che con ordinanza n. 4079, pubblicata in data 1 marzo 2016, questa Corte ha respinto il ricorso proposto da V. e R.B,, quali eredi di V.DR., originaria ricorrente, avverso la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda con la quale quest’ultima aveva convenuto in giudizio l’INAIL chiedendo il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti di cui all’art. 65 d. P.R. n. 1124 del 1965, in conseguenza del decesso del coniuge, titolare di rendita per malattia professionale;
1.1 che nel dispositivo della ordinanza i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’INPS; che l’INAIL ha chiesto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della richiamata ordinanza nella parte in cui il beneficiario della statuizione di condanna alle spese di lite è indicato nell’INPS anziché nell’INAIL;
2. che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
Considerato
3. che non è revocabile in dubbio che l’indicazione dell’INPS, quale soggetto in favore del quale è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, è frutto di mera svista nella redazione del provvedimento, come evincibile dalla circostanza che l’ente di previdenza nazionale non era parte del giudizio nel quale l’unica parte controricorrente era costituita dall’INAIL;
4. che a tanto consegue la necessità di disporre la correzione del dispositivo dell’ordinanza mediante sostituzione dell’INAIL all’INPS , quale soggetto in favore del quale è disposta la rifusione delle spese di lite;
5. che non è luogo a provvedere sulle spese, perché "nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c.. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali" (così Cass. sez. un. n. 9438 del 2002,)
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie l’istanza di correzione e per l’effetto dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 4079 /2016 sia corretto mediante sostituzione della parola “INPS” con la parola “INAIL” Nulla per le spese.