Tipologia: CIRL
Data firma: 6 febbraio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Uncem Lombardia, Ersaf, Federforeste, coordinamento Consorzi Forestali della Lombardia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, Lombardia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Contrattazione aziendale
Art. 3 Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale
Art. 4 Stabilizzazione di manodopera
Art. 5 Garanzia occupazionale per gli operai a tempo determinato
Art. 6 Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 7 Stagionalità delle attività
Art. 8 Apertura dei cantieri
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Anticipo spettanze malattia ed infortunio operai e conservazione del posto
Art. 11 Classificazione degli operai
Art. 12 Orario di lavoro
Art. 13 Fondo ore
Art. 14 Formazione professionale
Art. 15 Prevenzione degli infortuni e malattie professionali Ambiente-di lavoro - igiene - sicurezza
  Art. 16 Spegnimento incendi
Art. 17 Indennità per i capi
Art. 18 Lavori pesanti e nocivi
Art. 19 Lavori in acqua
Art. 20 Lavori disagiati
Art. 21 Indennità chilometrica ed ubicazione dei centri di raccolta
Art. 22 Rifugio ad uso mensa e ricovero
Art. 23 Diritti sindacali
Art. 24 Contributo di assistenza contrattuale regionale
Art. 25 Reperibilità
Art. 26 Buono mensa
Art. 27 Salario integrativo regionale
Art. 28 Indennità attrezzi
Art. 29 Previdenza integrativa
Art. 30 Stampa contratto
Art. 31 Decorrenza e durata del contratto
Allegato A
Allegato B Accordo RLS

Contratto regionale integrativo per la Lombardia del contratto collettivo nazionale di lavoro 02.08.2006 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria Milano 6 febbraio 2008

Il giorno 06 febbraio 2008 in Milano presso la sede della Regione Lombardia tra l'Uncem Lombardia […], Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf) […], Federforeste, coordinamento Consorzi Forestali della Lombardia […] e la Flai - Cgil […], la Fai - Cisl […], la Uila - Uil […], si è firmato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale 01.01.2008 per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Premessa
Il lavoro forestale occupa sempre maggiore importanza sociale e ambientale e nell’ambito della tutela del territorio.
A partire da questo presupposto la necessità di politiche per la salvaguardia e lo sviluppo delle superfici forestali passano attraverso il sostegno e lo sviluppo di una occupazione sempre più competente.
Il piano di sviluppo rurale - PSR - e le politiche regionali mostrano attenzione alla realtà forestale della nostra regione. Tanta attenzione chiede un investimento capace di contrastare le calamità naturali, i cambiamenti climatici e i fenomeni di spopolamento nelle zone rurali e montane.
A maggior ragione va perseguito l'impegno a salvaguardare e sviluppare i livelli occupazionali in Lombardia, così come sancito dall’Art. 4 del Contratto Integrativo Regionale. La foresta è un polmone importante; lo è anche per le aree metropolitane dove più alti sono Ì rischi legati all’inquinamento atmosferico. Perseguire imo sviluppo sostenibile significa anche una attenzione verso la produzione di energie alternative come l’uso corretto di bio-masse, di cui è particolarmente ricco il bosco e la foresta. Dove il bosco diventa produttore di materiale pregiato occorre impostare una filiera bosco-legno- commercializzazione che permetta oltre alle maggiori garanzie occupazionali sopra richiamate, un valore aggiunto per il territorio montano.
Le parti confermano la necessità di un confronto più serrato e condividono di rendere più operativo il sistema di informazioni e il Comitato di cui all’art. 3 del Contratto Integrativo Regionale.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto integra il CCNL 02.08.2006 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 e relativa dichiarazione a verbale dello stesso CCNL 02.08.2006 instaurati ed eseguiti in Lombardia.

Art. 3 Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale
Nel quadro del sistema di informazioni previsto dall'art. 3 del CCNL 02.08.2006, il Comitato paritetico regionale è così composto:
* 3 membri designati dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, in ragione di 1 membro per ciascuna Organizzazione
* 3 membri designati dall’Uncem, dal Coordinamento dei Consorzi Forestali e dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (Ersaf), in ragione di 1 membro per ciascun ente;
Il comitato si avvale anche della presenza di un membro designato dalla Regione Lombardia con funzione di coordinamento.
Il Comitato è operativo presso la sede dell’Uncem Regionale della Lombardia.
Il Comitato si riunisce di norma due volte all'anno oppure ogni qual volta una delle parti ne faccia richiesta.
Esso svolge le funzioni di:
a) acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del CCNL 02.08.2006;
b) fornire l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
c) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
d) condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione;
e) analisi dei fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore.
f) monitorare ed effettuare aggiornamenti congiunti sullo stato delle iscrizioni al Fondo di Previdenza complementare (Filcoop).
Le adunanze sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti, sono convocate dall’Uncem Lombardia che presiede il Comitato entro 20 giorni dalla richiesta di una delle parti per quanto previsto alle lettere b), c), d), e) ed almeno 2 volte all'anno per quanto previsto alla lettera a).
Per quanto riguarda le controversie individuali le parti a livello locale o aziendale dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro 10 giorni dall’avvenuta denuncia.
Nel caso di mancata conciliazione a livello locale delle controversie individuali, la parte che ne abbia interesse potrà richiedere, tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o ha conferito mandato, la convocazione della Commissione di cui al presente articolo che dovrà avvenire da parte dell’Uncem entro 10 giorni dalla richiesta.
La Commissione intersindacale regionale dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.
Su ogni questione di cui è investito, il Comitato decide sempre in via definitiva con il voto della maggioranza dei membri presenti.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione in sede locale e regionale le parti hanno la più ampia libertà di azione.
Chiarimento a verbale
Sulla scorta della positiva sperimentazione dell’istituzione del Comitato Paritetico, se ne chiede una sua piena valorizzazione e rafforzamento, sia in ordine all’attività dell’Osservatorio Regionale del Legno previsto dalla L.R. 80/89 art. 16 comma 2, sia in ordine ad un sistema di informazione sull’attività forestale nella Regione anche attraverso la disponibilità di un adeguato sistema informativo.
A tale scopo le parti si attivano affinché il Comitato Paritetico sia componente dell’Osservatorio di cui sopra.

Art. 7 Stagionalità delle attività
Le parti concordano che le attività occupazionali regolate dal presente accordo sono da considerare prevalentemente saltuarie e che quindi l'assunzione dei lavoratori avviene con la stipula di contratto a termine così come previsto dalla Legge n. 230 del 18.04.62.
Le parti considerano, in specifico, le seguenti attività aventi carattere stagionale per le quali ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 230 del 18.04.62, è consentita l'assunzione con contratto di lavoro a termine:
• taglio dei boschi, sia di alto fusto che di cedui, di qualsiasi tipo (di utilizzazione, diradamento, conversioni, tagli colturali);
• allestimento del materiale legnoso derivante dai tagli e di esbosco, anche con l'uso di macchine da esbosco;
• interventi di rimboschimento anche comprendenti interventi di decespugliamento e di ripulitura, di apertura e sistemazione di viabilità forestale, opere di protezione antincendio;
• interventi di sistemazione idraulico-forestale comprendenti costruzioni di gabbionate, muri di contenimento sia a secco che in cemento, briglie sia a secco che in cemento, drenaggi ed ogni altra opera analoga;
• attività vivaistiche, comprendenti la raccolta dei semi, la semina in vivaio, le diverse pratiche colturali e relative alla assegnazione e distribuzione delle piantine;
• interventi di recupero e miglioramento dei pascoli, comprendenti i decespugliamenti, le pulizie, le concimazioni, gli spiegamenti, il ripristino di pozze di abbeverata ed altre operazioni similari;
• interventi di miglioramento del verde pubblico in generale, comprendenti anche la realizzazione di aree ad uso ricreativo;
• interventi di recupero di fabbricati rurali comprendenti opere di ordinaria manutenzione sia all'esterno che all’interno.
Le parti, considerata la caratteristica stagionale dell'attività forestale, ritengono di non stabilire la percentuale dei lavoratori, da assumere con contratto a termine, rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

Art. 12 Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario, stabilito in 39 ore settimanali dall'art. 9 del CCNL 02.08.2006 è ripartito in cinque giornate lavorative nella misura di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Di norma la pausa pranzo sarà della durata di un’ora da individuarsi di comune accordo a livello aziendale fra le ore 12.00 e le ore 14.00, fatto salvo accordi sindacali diversi in materia di collocazione e/o durata.
La giornata del sabato non viene considerata festiva e quindi eventuali prestazioni lavorative svolte in tale giornata, oltre le ordinarie 39 ore settimanali, verranno compensate con le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL 02.08.2006 per il straordinario non festivo lavoro
D'intesa tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali potrà essere fissata anche una diversa distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, con possibilità di prevedere anche la settimana lunga, in considerazione di particolari esigenze tecniche ed operative dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro avrà inizio e termine dal centro di raccolta.
Il tempo di viaggio di coloro che sono addetti alla guida ed alla manutenzione dei mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze nei cantieri, dal luogo di ritiro del mezzo, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro, fatto salvo accordi diversi di miglior favore fra le parti a livello aziendale.

Art. 13 Fondo ore
A far data dal 01.01.04 viene istituito un Fondo ore individuale per l’accantonamento, su base volontaria, delle ore straordinarie richieste dall’azienda, così come previsto dall’Art. 50 del CCNL, ed effettivamente prestate.
Le ore accantonate nel Fondo individuale, per un massimo di 39 annue, potranno essere utilizzate come permessi individuali previo richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta si intenderà accolta fatto salvo comprovate esigenze lavorative comunicate da parte dell’azienda al lavoratore almeno 24 ore prima l’inizio del premesso e in ogni momento per ragioni di calamità e di soccorso. 
Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accordo fra le parti a livello aziendale e fermo restando quanto previsto dall’art. 59 del CCNL vigente, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie.
L’azienda attiverà il Fondo previo richiesta scritta del lavoratore che deve intervenire entro il 28/2 di ogni anno per il personale assunto a tempo indeterminato ed entro un mese dall’assunzione per il personale assunto a tempo determinato.
[…]
Alla fine di ogni anno e/o stagione le eventuali ore accantonate e non utilizzate dovranno essere retribuite.
Il fondo ha carattere sperimentale e le parti si impegnano a monitorare l’andamento in termini di accesso e funzionamento, riservandosi di concordare alla fine del primo biennio di durata del presente contratto, in caso di valutazione positiva, le eventuali modifiche e/o la conferma in via definitiva del Fondo istituito.
Tale monitoraggio si avvarrà di incontri di verifica locali da convocarsi previo richiesta di una delle parti.

Art. 14 Formazione professionale
Al fine di favorire una sempre più elevata qualificazione professionale nonché la riqualificazione dei lavoratori rientranti nella sfera di applicazione dei presente contratto, le parti intendono realizzare, nel vigente quadro normativo regionale, organici programmi di formazione professionale i cui contenuti verranno determinati sentiti gli enti competenti in materie forestali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e promossi presso la Regione Lombardia.
Nei programmi dei corsi di formazione dovranno essere incluse anche nozioni di pronto soccorso ed antinfortunistica, in applicazione del D.L. [dlgs] 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
I corsi di formazione professionale, che si attiveranno, dovranno garantire ima formazione continua di almeno 20 ore annue per tutti i lavoratori forestali e saranno effettuati in periodi dell’anno che rendano compatibile l’esercizio formativo con Fattività lavorativa.
Al fine di rendere esigibile e continuativa la formazione professionale, le parti si impegnano a cogliere tutte le opportunità offerte dalle vigenti disposizioni legislative, nonché a promuovere tutte le iniziative che si potranno esercitare attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni.
Corsi aggiuntivi, riservati a lavoratori forestali in disoccupazione speciale, potranno essere attivati previo accordo da stipularsi a livello locale.

Art. 15 Prevenzione degli infortuni e malattie professionali Ambiente-di lavoro - igiene - sicurezza
A chiarimento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 02.08.2006, si conviene che:
1. il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in relazione alle particolari mansioni svolte, i "Dispositivi di Protezione Individuale" nonché le istruzioni operative ed i mezzi di protezione collettivi individuati nel Piano Attuativo delle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottato dal datore di lavoro stesso in attuazione del D.L. [dlgs] 626/94;
2. il datore di lavoro programmerà corsi di formazione per il primo soccorso.
3. fatti gli assunti presso gli enti forestali, sulla base di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94, hanno diritto in costanza di rapporto di lavoro, ad una giornata retribuita quale permesso per visita medica. Tale permesso è da intendersi frazionabile in due mezze giornate;
4. le indagini previste alla lettera a) del punto 5 dell'art. 22 del CCNL 02.08.2006 verranno effettuate con le modalità ed i tempi prescritti dal predetto D.L. [dlgs] 626/94;
5. per l'effettuazione delle visite mediche di cui al 1° comma dell'art. 22 del CCNL 02.08.2006 i datori di lavoro si avvarranno del Medico Competente che opererà in conformità al Piano Attuativo citato al precedente punto 1 e si assumeranno i relativi oneri;
la dotazione minima degli indumenti di lavoro da fornire ai lavoratori è correlata alle mansioni da svolgere. Detti indumenti dovranno essere concordati dalle parti a livello di ogni singolo ente e dovranno essere consegnati ad ogni lavoratore, all’inizio del rapporto di lavoro e dovranno essere tenuti in stato di efficienza a cura degli interessati. Tali indumenti dovranno essere riconsegnati al termine del cantiere di lavoro ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.
6. il datore di lavoro doterà il capo squadra o il lavoratore, che anche in situazioni momentanee, sia riferimento per altri lavoratori, dei seguenti strumenti che permettano eventuali chiamate di emergenza, in caso di pericolo o di espletamento delle proprie funzioni: scheda telefonica o telefono cellulare.
Ad integrazione di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94 in materia di elezione RLS si demanda all’accordo regionale del 3.10.2001 (Allegato B)

Art. 16 Spegnimento incendi
Fermo restando la disciplina dettata in materia dalle leggi regionali 20.10.72 n. 33 e 20.06.75 n. 2, agli operai che partecipano alle operazioni di spegnimento degli incendi compete, limitatamente alle ore in cui sono stati adibiti a tale attività, la fornitura dei necessari mezzi di protezione nonché la corresponsione, in aggiunta alla retribuzione, dell'indennità prevista dall'art. 57 del CCNL 02.08.2006.

Art. 18 Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti:
- lo scoronamento frane;
- lavoro con martello demolitore;
- trasporto manuale di materiale pesante per personale addetto a tale lavoro per più di un'ora;
- la spicconatura continua di zone rocciose;
- il taglio del bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- lavoro con macchine ed Utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- potatura o abbattimento di piante sotto o nelle vicinanze di elettrodotti.
Si rimanda a livello di ogni singolo ente, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, l’individuazione di cantieri con notevole pendenza per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di prodotti fitosanitari (classificati dalle Leggi vigenti in molto tossici, tossici, nocivi ed altri preparati), nonché la disinfestazione manuale, con raccolta pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante.
Oli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero ai lavori di cui ai precedenti commi hanno diritto, a nonna dell'art. 9, 6° comma, del CCNL 02.08.2006, ad una riduzione dello stesso pari a due ore, fermo rimanendo rimporto della retribuzione giornaliera.
Nel caso di trasporto manuale di materiale pesante per più di un'ora ma per una durata inferiore all'intero orario giornaliero ordinario di lavoro, la riduzione di orario verrà proporzionata in relazione alla effettiva durata del trasporto manuale di materiale pesante.
L’utilizzo di mezzi meccanici - decespugliatoli, motoseghe, escavatoli e trattori, - in zone particolarmente disagevoli, ovvero in cantieri con pendenze, dirupi, cave e mulattiere, previo accordo a livello aziendale, saranno considerati lavori pesanti e nocivi.

Art. 19 Lavori in acqua
Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi in acqua, neve o melma superiori a 12 centimetri.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per una durata massima di 5 ore al giorno, cui deve seguire un'ora di riposo retribuita, fermo rimanendo che per le ore residue gli stessi operai saranno addetti ad altre attività e ferma restando altresì la retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 20 Lavori disagiati
Agli operai addetti ai lavori in territori situati a partire da 1500 mt, la maggiorazione sarà elevata al 15%, fermo restando il 10% per altitudini inferiori. Entrambe le percentuali sono da calcolarsi sul valore del minimo retributivo nazionale conglobato e sul valore del salario integrativo regionale.
Nei casi di pernottamento in baita o in rifugio, previo accordo a livello aziendale, saranno riconosciute le maggiorazioni in ordine ad una diversa distribuzione dell’orario di lavoro.

Art. 21 Indennità chilometrica ed ubicazione dei centri di raccolta
[…]
Le parti sono impegnate ad effettuare una verifica approfondita congiunta della legislazione vigente in materia di trasporto con mezzi privati di strumenti di lavoro e di materiali infiammabili e a dame ampia informativa ai lavoratori.

Art. 22 Rifugio ad uso mensa e ricovero
In applicazione dell'art. 58 del CCNL 02.08.2006, i datori di lavoro dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero, presso ciascun cantiere di lavoro.
Detti rifugi possono essere costituiti anche da strutture mobili o tende da campo

Art. 25 Reperibilità
Nei casi di incendio o di calamità naturale, previsti dall'art. 56 del CCNL 02.08.2006, i datori di lavoro potranno chiedere ai lavoratori forestali di essere reperibili.
Le modalità di organizzazione delle squadre e della reperibilità dovranno essere definite in programmi concordati con le Organizzazioni Sindacali in sede locale.
In ogni caso tali programmi dovranno indicare:
- il/i periodo/i di maggior rischio al fine di limitare temporalmente l’attivazione dell'istituto della reperibilità;
- i recapiti telefonici cui i lavoratori in reperibilità sono tenuti ad essere sempre rintracciabili, nell'ambito del comune di residenza o comune vicino;
- l’elenco dei centri di raccolta che i lavoratori dovranno raggiungere in caso di chiamata con l’indicazione dei tempi massimi intercorrenti fra la chiamata e la presentazione in servizio.
I lavoratori in reperibilità hanno diritto all’indennità prevista dall’art. 56 del CCNL 02.08.2006 per 24 ore durante i giorni festivi e per la differenza fra queste ed il normale orario di lavoro nei giorni feriali o comunque lavorati; hanno diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute per l’eventuale utilizzo del mezzo di trasporto proprio, in caso di chiamata, nella misura stabilita dall'art. 57 del CCNL 02.08.2006.
[…]

Art. 28 Indennità attrezzi
Il datore di lavoro deve fornire in ogni modo gli attrezzi manuali di uso comune. Il lavoratore ne deve fare un uso diligente e restituirlo alla chiusura dei cantieri.