Tipologia: CPL
Data firma: 19 marzo 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2001
Parti: Anse, Assedili, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Teramo
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Investimenti - Occupazione - Informazione
Art. 2 Diritti sindacali
Art. 3 Governo della mobilità
Art. 4 Informazioni Edilcassa
Art. 5 Bacheche sindacali
Art. 6 Appalto
Art. 7 Consorzio di imprese o Associazione temporanea di imprese
Art. 8 Subappalto
Art. 9 Salario per accesso dal lavoro per le donne in edilizia
Art. 10 Tossicodipendenze
Art. 11 Addestramento professionale e scuola edile
Art. 12 Occupazione giovanile
Art. 13 Comitato paritetico
Art. 14 Libretto sanitario
Art. 15 Edilcassa
Art. 16 Trattamento economico per ferie, permessi e gratifica natalizia
Art. 17 Quota di servizio sindacale
Art. 18 Orario di lavoro
Art. 19 Elemento economico territoriale
  Art. 20 Indennità territoriale di settore
Art. 21 Premio di produzione impiegati
Art. 22 Anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria
Art. 23 Lavori in zone disagiate
Art. 24 Indennità trasporto casa - lavoro
Art. 25 Una tantum
Art. 26 Mensa
Art. 27 Ferie
Art. 28 Indennità di alta montagna
Art. 29 Cantieri in estensione - tempi di percorrenza
Art. 30 Trasferta
Art. 31 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST
Art. 32 Indumenti di lavoro
Art. 33 Mutualizzazione
Art. 34 Qualifiche parcheggio
Art. 35 Cassa integrazione guadagni
Art. 36 Multe e trattenute
Art. 37 Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto di lavoro
Art. 38 Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale extracontrattuale

Contratto Provinciale di lavoro

In Pescara 19.03.1999, tra il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo […] e, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - Feneal - Uil Sindacato Provinciale di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Cisl Sindacato Provinciale di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Cgil - Sindacato provinciale di Teramo […], costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni di Teramo, viene stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro, integrativo al Contratto nazionale per gli addetti delle ditte artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 27 ottobre 1995, da valere per il territorio della Provincia di Teramo, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 27/10/1995.

Premessa
La stesura del presente contratto integrativo Provinciale è stata l’occasione per attuare una valutazione attenta della situazione complessiva del settore dell’edilizia.
Dopo aver rilevato la persistente mancanza, nell’ambito regionale, di commesse di opere pubbliche e private che ha determinato un ridimensionamento del settore con cali occupazionali notevoli e destrutturazione delle imprese, si è anche constatato il parziale successo della legge sul beneficio del 41% sulle ristrutturazioni con un conseguenze effetto debole sul lavoro nero.
Sulla base delle analisi svolte, con il presente accordo, le parti si impegnano a realizzare i seguenti obiettivi:
- agevolare il rispetto delle leggi in materia ed il contratto;
- far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;
- stabilire il ruolo degli organismi paritetici;
- rilancio dell'occupazione.
Le parti ribadiscono il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese.
Attraverso la costituzione del Comitato Territoriale Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Si auspica, inoltre, un pieno accoglimento della normativa nazionale in materia di appalti (415/98) re della normativa regionale Legge 21/98, per evitare tutte le situazioni di incertezza, la semplificazione delle procedure burocratiche da conseguire anche con il contributo tecnico del CE.RE.MO.CO.
Per realizzare gli obiettivi indicati appare opportuno migliorare il sistema delle relazioni industriali.
A tal fine le parti si impegnano ad intensificare l’attività di Concertazione a livello territoriale e regionale allo scopo di eliminare tutti i paletti burocratici che ostacolano la libera circolazione delle imprese abruzzesi nel territorio regionale con l’impegno di agevolare gli Enti nella creazione degli sportelli unici, con in vantaggi economici per le imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Un primo passo verso la normalizzazione delle relazioni industriali e primo segno di semplificazione burocratica viene considerato il presente accordo di contrattazione di secondo livello su base provinciale, ma con l’intento di regionalizzare la contrattazione al rinnovo dello stesso.
Le parti si impegnano, qualora ve ne fossero le condizioni, per i futuri rinnovi ad armonizzare definitivamente le diverse prestazioni fra i territori.

Art. 1 Investimenti - Occupazione - Informazione
Gli imprenditori si impegnano a fare informazione - formazione sulla applicazione di nuove tecnologie di costruzione e per un programma di investimenti, qualora possibile, per costituire la quota privata di investimento nei PRUSST regionali o altra legge regionale o comunitaria.
Le associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo e la Federazione Lavoratori Costruzioni provinciale, fermo restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, fatte salve le eventuali procedure che in sede nazionale potranno essere ulteriormente stabilite, concordano di incontrarsi semestralmente per esaminare lo stato del settore, gli indirizzi produttivi, l'organizzazione del lavoro, le prospettive occupazionali, nonché le esigenze e le disponibilità di qualifiche.

Art. 2 Diritti sindacali
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 27/10/95 e della L. 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma degli accordi interconfederali, alla elezione del delegato di cantiere.

Art. 5 Bacheche sindacali
In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Art. 6 Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione delle Ditte Artigiane e piccole imprese delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti alle rispettive casse presenti sul territorio; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico. A tal fine le imprese assuntrici di appalti di grandi opere pubbliche ed infrastrutturali dovranno eseguire direttamente le opere da realizzare ed assumeranno localmente il 90% degli operai ed il 75% degli impiegati.

Art. 7 Consorzio di imprese o Associazione temporanea di imprese
Laddove in un appalto pubblico, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione dei CCNL e CCPIL e con la effettiva iscrizione alle rispettive casse presenti sul territorio per tutti i lavoratori dipendenti. Viene fatto formale divieto contrattuale a successivamente subappaltare i lavori già divisi fra le aziende consorziate o raggruppate, fatte salve le lavorazioni specialistiche. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale.

Art. 8 Subappalto
L'impresa nel caso ricorra, per comprovate necessità e per alcune e determinate fasi lavorative di alta specializzazione ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati o ai R.S. di cantiere e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO-SS, territoriali e regionali stipulanti il presente accordo per il tramite delle associazioni Anse ed Assoedili, comunicando altresì il nome e Indirizzo dell’impresa subappaltatrice.
L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alle rispettive Casse presenti sul territorio nonché, le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le imprese subappaltatrici, debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica, l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionalo ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'Edilcassa o Cassa Edile e le norme antinfortunistiche. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alle rispettive Casse presenti sul territorio, in applicazione del presente articolo, e che, allegato sub A) e sub B), formano parte integrante del presente accordo.

Art. 13 Comitato paritetico
Con riferimento all’art. 39 del CCNL 27/10/95, viene istituito il Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro secondo le modalità nazionalmente definite. Si provvede al finanziamento delle attività del Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro con un contributo totalmente a carico degli imprenditori della provincia di Teramo parti allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa EET, da versarsi all’Edilcassa che è chiamata a gestire tale fondo.

Art. 14 Libretto sanitario
Le parti convengono che il libretto sanitario e dei dati biostatici dovrà essere stampato e distribuito a spese e cura dell'Edilcassa Abruzzo.

Art. 18 Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione del CCNL 27/10/95 si conviene che l'orario normale di lavoro, per la Provincia di Teramo, è di 40 (quaranta) ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento al CCNL 27/10/95.
Resta fermo quant’altro previsto dal CCNL 27/10/95 non in contrasto con il presente articolo. Dal 1° lunedì di dicembre e per otto settimane consecutive l’orario normale contrattuale, ripartito sempre su cinque giorni, sarà di 35 (trentacinque) ore settimanali.
Verranno, in seguito, definite in un protocollo d’intesa forme di flessibilità dell’orario di lavoro, anche mediante la costituzione di una banca delle ore.

Art. 23 Lavori in zone disagiate
L’indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all’allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 26 Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. […]
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva […]
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa […]

Art. 28 Indennità di alta montagna
L’indennità di alta montagna è così stabilita:
a) L. 1.500 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 km di distanza dai medesimi;
b) L. 1.700 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km di distanza dai centri abitati;
c) L. 2.000 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1,250 m. s.l.m.;
d) L. 1.600 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.
Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi, per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Art. 31 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST
I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) vengono individuali per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale e dovranno essere individuali tra i lavoratori dipendenti aderenti all'Anse e Assoedili Cna. Gli oneri connessi alla istituzione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, la sua formazione ed i compiti che la legge gli attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo alla Edilcassa.

Art. 32 Indumenti di lavoro
Le parti convengono di mutualizzare la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti.

Art. 33 Mutualizzazione
In attuazione di quanto previsto dall'art. 31 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e art. 32 - Indumenti di lavoro, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, pari a 0,75% dal 1° ottobre 1998 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa EET. Con apposito regolamento, da definirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in ordine all’attività in ambito provinciale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), le parti stabiliranno: gli scopi, i requisiti per la nomina dei rappresentanti, le cause di decadenza, le competenze, le attribuzioni, la formazione, lo svolgimento ed i programmi di attività, compresi i termini di preavviso per le visite in cantiere ed i divieti.
Con il medesimo regolamento del precedente comma le parti concorderanno, in applicazione dell’art. 32, la tipologia e la quantità degli indumenti di lavoro, nonché i requisiti minimi di contribuzione alla Edilcassa per la fornitura degli stessi.

Dichiarazione a verbale extracontrattuale
Tra il Comitato Direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedil della Cna Abruzzo […] e, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - Feneal - Uil Sindacato Provinciale di Teramo [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Cisl Sindacato Provinciale di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini Fillea - Cgil - Sindacato Provinciale di Teramo […], costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni di Teramo, dichiarano
Le parti firmatarie concordano nel dare mandato alle segreterie regionali (Anse, Assoedili, Fillea, Filca, Feneal Regionali) di costituire un unico Comitato Tecnico Paritetico (CTP) regionale che esaurirà automaticamente il suo compito non appena confluiranno le risorse a tale titolo definite nei singoli CCPIL.