Tipologia: CPL
Data firma: 28 Luglio 2000
Parti: Coltivatori diretti, Cia e Fisba-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Treviso
Fonte: cnel.it
Sommario:
Sicurezza sul lavoro (L. [dlgs] 626/94) Nuova classificazione del personale Aumenti retributivi Inquadramento Agriturismo Fungicoltura Salario di Potatori |
Lavoro a Turno Produttività Mercato del lavoro: azioni bilaterali. Esclusività di stampa Stampa del Contratto Premio di risultato per i lavoratori Agricoli e Florovivaisti per la Provincia di Treviso |
Il giorno 28 Luglio 2000 presso la sede dell'Unione agricoltori di Treviso, tra l'Unione Provinciale Agricoltori di Treviso […], la Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Treviso […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso […], la Fisba-Cisl [...], la Flai-Cgil […], la Uila - Uil […], è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso.
Sicurezza sul lavoro (L. [dlgs] 626/94)
Al fine di recepire i dettati del decreto legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni, premesso:
che detta Legge rappresenta uno strumento valido ancorché impegnativo per la difesa della salute e della incolumità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- che la salvaguardia della salute dei lavoratori è un obbiettivo primario della iniziativa delle parti da perseguire anche mediante la puntuale attuazione della 626/94;
- che comunque la sua piena ed efficace attuazione rappresenta per le parti un impegno economico, burocratico, e di responsabilità civile e penale gravoso specie per le piccole aziende del settore;
a tutto ciò premesso le parti concordano:
A) La composizione dell'organismo paritetico provinciale è composto da rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie della presenta intesa. Tale organismo ha il compito di promuovere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, fornire assistenza e consulenza alle imprese in merito alla difesa ambientale, la sicurezza dei luoghi di lavoro, individua i bisogni formativi e promuovere iniziative di formazione rivolte agli imprenditori, ai lavoratori, ai rappresentanti per la sicurezza, coordina i responsabili per la sicurezza aziendale (RLS), con l'obbiettivo di favorire una rapida ed efficace azione di prevenzione mirata a tutto il territorio.
Sarà questa infine, la sede naturale dove si esplicano gli obblighi di consultazione e di informazione previsti dal decreto legislativo citato. Tale organismo potrà inoltre fornire alle ASL le indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza, anche per consentire alle stesse, nell'espletamento dei loro compiti di vigilanza, di tener conto della specifica realtà produttiva dell'agricoltura degli impegni assunti alle parti per agevolare e garantire le misure di prevenzione e di protezione.
B) In assenza dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza (RLS) vengono istituiti, per le imprese che hanno rappresentanza e che occupino fino a 15 dipendenti, i rappresentanti territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle O.O.S.S. firmatarie del presente accordo.
Nell'ambito provinciale gli RLST (rappresentanti dei lavoratori di sicurezza territoriali) verranno designati dalle O.O.S.S. dei lavoratori o eletti dai dipendenti delle imprese interessate al numero di 5 nell'ambito provinciale. Analoga designazione verrà effettuata dalle O.O.S.S. dei datori di lavoro. A questo organismo si intendono delegate compatibilmente con i limiti di legge le competenze di cui al punto A). Le aziende che in modo autonomo e volontario aderiranno alla proposta dell'organismo paritetico relativamente alla richiesta di avvalersi del servizio, parteciperanno alle spese che tale iniziativa comporterà, in ragione di numero30 ore annue riferite ad un lavoratore specializzato e verrà versata all'organismo costituente entro Gennaio dell'anno successivo all'adesione.