Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19026 - Infortunio durante l'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto. Errato pensare che il committente sia un mero spettatore dell'esecuzione dei lavori commissionati


 

 

La doglianza formulata dal ricorrente parte da una prospettiva errata, secondo la quale il committente è un mero spettatore dell'esecuzione dei lavori commissionati. Basta però leggere le disposizioni previste dagli arti. 26 e 90 del d.lgs. 81 del 2008 per comprendere come la legge lo disegni invece, come un protagonista dell'attuazione delle norme di sicurezza con funzioni di stimolo e controllo. 
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che «In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia.
Si è anche specificato che il dovere di sicurezza gravante sul committente, non può essere costituito da un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; con la conseguenza che ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (ex plurimis, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).
Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non avendo l'imputato nominato un coordinatore, ritenendo che non vi fossero l'obbligo di farlo (valutazione questa condivisa dal giudice di merito), spettava a lui in prima persona valutare la presenza del POS redatto dall'appaltatore e la sua adeguatezza rispetto allo specifico rischio di caduta da un tetto che l'M.A. stesso ha ammesso di sapere non essere sufficientemente resistente.
Invece, violando gli obblighi di sicurezza in capo a lui gravanti, ha consentito che i lavori iniziassero in presenza di un Piano operativo di sicurezza del tutto generico, «preconfezionato e buono per qualsiasi tipo di lavoro» (pag. 17 sent. app.), che non prevedeva le specifiche misure di prevenzione da adottare nel caso concreto, in presenza di un capannone con un tetto alto mt. 10 e con evidente rischio caduta, considerato che per gran parte era sovrastato da fragili cupole e le travi su cui camminare erano larghe 40 cm. e dopo il montaggio dei pannelli fotovoltaici, divenivano inaccessibili.


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: IZZO FAUSTO Data Udienza: 12/10/2016

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 21\10\2015, resa in sede di rito abbreviato, la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di condanna di primo grado emessa a carico di M.A. per il delitto di cui all'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo in danno del lavoratore D.F.. Veniva anche confermata la condannata ad una sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 23 septies e 25 septies del d.lgs. 231 del 2008 (ndr. d.lgs. 231 del 2001), la s.r.l. "Arbatax Cantieri Nautici" (acc. in Tortoli, fraz. di Arbatax il 21\12\2010).
All'imputato, nella qualità di legale rapp.te della predetta società, era stato addebitato di avere, quale committente dei lavori di installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone della ditta "ARBATAX CANTIERI NAUTICI", con negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di leggi, contribuito con altri a cagionare l'incidente mortale a seguito del quale decedeva il lavoratore D.F. per le lesioni riportate precipitando dal tetto del capannone della ditta. In particolare all'M.A. veniva addebitato di:
- di avere omesso di fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella struttura in cui erano destinati ad operare, con particolare riferimento alle caratteristiche e alla tenuta della copertura del capannone, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività;
- di avere omesso di cooperare con le imprese appaltatrici all’attuazione delle misure di prevenzione protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto;
- di avere omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con l'impresa appaltatrice;
- di avere omesso di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'impresa appaltatrice elaborando o comunque non integrando il documento di valutazione dei rischi ove non veniva assolutamente considerata la specifica attività oggetto dell’appalto, i relativi rischi, tra i quali quello del possibile cedimento della struttura su cui doveva venire svolta l’attività e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minima detti rischi.
Con tali condotte veniva consentita l'esecuzione dell’installazione di pannelli solari sul tetto di un capannone industriale, sito ad un'altezza di mt. 10 circa, in violazione delle norme di sicurezza e cautelari, tenuto conto della nota scarsa tenuta della esile copertura di gran parte del fabbricato.
All'imputato venivano inoltre addebitate le gravissime lesioni (artt. 110 e 590 co. 1, 2 e 3 c.p.) dai lavoratori R.A., C.G. e P.A., anch’essi precipitati dal tetto del capannone della ditta unitamente al D.F..
Nel confermare la condanna, la Corte di merito osservava che:
- la Arbatax aveva dato in appalto i lavori di installazione di pannelli solari alla s.r.l. "Alter Eco", la quale si avvaleva di lavoratori interinali non adeguatamente formati;
- i lavori dovevano essere svolti su un tetto a dieci metri di altezza; la copertura era di ondulina e poteva sostenere un carico massimo di 80 kg., per tale motivo gli operai erano stati invitati a camminare sulle travi larghe circa 40 cm. Ma una volta montati i pannelli solari l'unica via di passaggio erano le coppelle del tetto;
- l'attività veniva svolta senza l'ausilio di presidi contro la caduta dall'alto. Vero è che i lavoratori erano stati dotati di cinture di sicurezza, ma sul tetto non era stato predisposto alcun punto di aggancio;
- nel POS era assente la valutazione specifica del rischio di caduta (es. ancoraggi, imbracature, ecc.), ciò lo si evinceva anche dalla redazione del nuovo piano dopo l'infortunio, che aveva preso in considerazione tale rischio, prevedendo le specifiche e concrete misure da adottare;
- la responsabilità dell'M.A. quale committente era da individuarsi in primo luogo per «culpa in eligendo» in quanto era stata scelta per l'esecuzione dei lavori un'azienda senza approfondire la sua idoneità in termini di sicurezza, ma privilegiando le capacità tecniche nelle installazione dei pannelli (v. interrog. M.A.);
- l'imputato aveva sottoscritto il documento di valutazione dei rischi del tutto manchevole in termini sicurezza, a fronte di una evidenza del pericolo non ignorata dall'M.A.;
- nella documentazione consegnata dall'imputato all'Eco vi era una relazione tecnica da cui si evinceva chiaramente la scarsa resistenza del tetto, che non reggeva pesi superiori ad 80 kg. ;
- il pericolo era immediatamente percepibile, soprattutto dal committente che conosceva strutture della sua azienda, di tal che le modalità di lavoro senza ancoraggi e l'assenza di passaggi sicuri sul tetto non potevano sfuggire all'attenzione del committente.
Sulla base di tali considerazioni, dopo avere rigettato alcune questioni di natura procedurale, la corte di merito confermava la condanna.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. La violazione di legge ed in particolare del principio di correlazione. Invero l'M.A. era stato condannato per «culpa in eligendo» una condotta questa non contestata nel capo imputazione in cui erano state descritte condotte meramente omissive. Tale violazione aveva compromesso gravemente il diritto di difesa, soprattutto tenendo conto che gran parte della motivazione della condanna era stata basata sulle dichiarazioni rese dall'M.A. in interrogatorio.
2.2. La erronea applicazione della legge laddove la corte di merito aveva ritenuto rilevanti sul piano causale doveri non gravanti sulla figura del committente. Invero l'M.A. non si era ingerito nell'attività dell'appaltatore, né aveva impartito direttive; quanto alla verifica della idoneità della "ECO", la stessa sentenza di appello aveva affermato che sulla carte l'azienda appariva formalmente ben strutturata, né il committente poteva immaginare che, per risparmiare sui costi di trasferta, la Eco avrebbe assunto lavoratori con contratti di somministrazione di manodopera. Quanto al dovere di informazione, l'M.A. per tabulas risultava avere consegnato all'appaltatore tutta la documentazione del capannone, in modo tale da renderlo edotto della sua strutturazione. Quanto ai sistemi di sicurezza, gli operai risultavano dotati delle cinture, senza che l'M.A. potesse accorgersi della mancanza di punti di aggancio.
2.3. La erronea applicazione della legge ove era stata riconosciuta la ammissibilità della costituzione di parte civile del Sindacato, in assenza di lesione di un diritto soggettivo, avendo per oggetto il processo la lesione del bene vita e della integrità fisica di persone individuali ben determinate.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della s.r.l. ARBATAX Cantieri Nautici, lamentando la erronea applicazione della legge sul mancato rilievo della insussistenza del fatto e della inammissibilità della costituzione di parte civile del Sindacato, con motivi sovrapponibili a quelli svolti dalla difesa dell'imputato.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Infondata è la doglianza relativa alla lamentata violazione del principio di correlazione.
Va ricordato che questa corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che "nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Cass. IV, 38818\05, De Bona; conf. Cass. I, 11538\97, Geremia; Cass. IV, 2393\05, Tucci; Cass. IV, 31968\09, Raso).
Tale orientamento giurisprudenziale ha, di recente, ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051).
Nel caso di specie, attraverso lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale l'imputato ha potuto rendersi conto che il principale profilo di colpa attribuitogli era quello di avere fatto svolgere i lavori sul tetto della sua azienda ad un'impresa che non aveva manifestato adeguata professionalità se, come vero, nel POS non aveva considerato in modo specifico e concreto come prevenire il rischio, poi concretizzatosi, di caduta.
3. Infondata è anche la censura relativa alla violazione di legge ed al difetto di motivazione della condanna, laddove viene lamentato che il giudice di merito non avrebbe rilevato che gli unici responsabili dell'incidente erano i dirigenti della "ECO", i quali erano stati informati della fragilità del tetto e, pertanto, avrebbero dovuto predisporre le misure di sicurezza adeguate al rischio prospettato.
La doglianza formulata parte da una prospettiva errata, secondo la quale il committente è un mero spettatore dell'esecuzione dei lavori commissionati. Basta però leggere le disposizioni previste dagli arti. 26 e 90 del d.lgs. 81 del 2008 per comprendere come la legge lo disegni invece, come un protagonista dell'attuazione delle norme di sicurezza con funzioni di stimolo e controllo. 
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che «In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la responsabilità per le lesioni gravissime occorse al lavoratore in capo all'amministratore unico della società appaltante per non aver verificato l'adeguatezza sia del Piano generale di sicurezza e coordinamento sia del Piano operativo di sicurezza)» (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Rv. 263014).
Si è anche specificato che il dovere di sicurezza gravante sul committente, non può essere costituito da un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; con la conseguenza che ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (ex plurimis, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).
Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non avendo l'imputato nominato un coordinatore, ritenendo che non vi fossero l'obbligo di farlo (valutazione questa condivisa dal giudice di merito), spettava a lui in prima persona valutare la presenza del POS redatto dall'appaltatore e la sua adeguatezza rispetto allo specifico rischio di caduta da un tetto che l'M.A. stesso ha ammesso di sapere non essere sufficientemente resistente.
Invece, violando gli obblighi di sicurezza in capo a lui gravanti, ha consentito che i lavori iniziassero in presenza di un Piano operativo di sicurezza del tutto generico, «preconfezionato e buono per qualsiasi tipo di lavoro» (pag. 17 sent. app.), che non prevedeva le specifiche misure di prevenzione da adottare nel caso concreto, in presenza di un capannone con un tetto alto mt. 10 e con evidente rischio caduta, considerato che per gran parte era sovrastato da fragili cupole e le travi su cui camminare erano larghe 40 cm. e dopo il montaggio dei pannelli fotovoltaici, divenivano inaccessibili.
A fronte di ciò il POS non aveva previsto alcuna specifica misura di sicurezza, nonostante la evidenza della pericolosità della zona dove si sarebbero stati impegnati più operai contemporaneamente.
Tale controllo rientrava nei compiti del committente ed era una condotta esigibile, soprattutto a fronte di un rischio evidente e del quale l'M.A., come detto, aveva piena consapevolezza.
4. Quanto alla censura relativa alla ritenuta legittimazione del Sindacato («Camera del Lavoro provinciale CGIL Ogliastra») a costituirsi parte civile, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «E ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l’inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali» (Sez. 4, n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263825; Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010, Rv. 247814).
Come osservato dal giudice di merito, la gravità dell'incidente, che ha visto vittime quattro operai, impegnati in un azienda di rilevate importanza (la «Arbatax») costituiva una circostanza idonea a minare la credibilità dell'operato del Sindacato in tema di sicurezza, dal che la legittimazione alla costituzione.
La coerenza della motivazione rende la sentenza incensurabile sul punto.
Si impone per quanto detto il rigetto dei ricorsi a cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2016