Tipologia: CIPL
Data firma: 25 gennaio 2001
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Agricoltori, Unione Contadini, Confagricoltori e Flai-Cgil, Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Trento
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Oggetto del Contratto
Decorrenza e durata
Art. 1 Efficacia del Contratto
Art. 2 Definizione degli operai agricoli
Art. 3 Cassa integrazione salari
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Manodopera migrante
Art. 6 Mercato del lavoro
Art. 7 Grandi campagne
Art. 8 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 9 Contratto individuale
Art. 10 Ammissione al lavoro e tutela, delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 11 Occupazione giovanile e femminile
Art. 12 Periodo di prova
Art. 13 Attrezzi ed indumenti da lavoro
Art. 14 Libretto sindacale di lavoro
Art. 15 Classificazione degli operai agricoli e dei lavori
Art. 16 Mansioni e cambio di qualifica.
Art. 17 Orario di lavoro
Art. 18 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 19 Riposo settimanale
Art. 20 Giorni festivi
Art. 21 Ferie
Art. 22 Interruzioni -Ricuperi
Art. 23 Permessi straordinari
Art. 24 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 25 Permessi per corsi di ricupero scolastico
Art. 26 Retribuzione
Art. 27 Parametri di qualifica
  Art. 28 13ª Mensilità
Art. 29 14ª mensilità
Art. 30 Classificazione e retribuzione per età.
Art. 31 Scatti di anzianità.
Art. 32 Modalità di pagamento delle retribuzioni.
Art. 33 Cottimo
Art. 35 Previdenza e assistenza
Art. 36 Malattia e Infortunio operai agricoli
Art. 37 Anticipazione acconti assegni per il nucleo familiare
Art. 38 Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 39 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Art. 40 Salute e ambiente di lavoro
Art. 41 Servizi civili
Art. 42 Organizzazione del lavoro
Art. 43 Chiamata e richiamo in servizio militare.
Art. 44 Trapasso di azienda
Art. 45 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 46 Preavviso di risoluzione di rapporto
Art. 47 Dimissioni per giusta causa.
Art. 48 Trattamento di fine rapporto
Art. 49 Norme disciplinari
Art. 50 Delegato d'azienda
Art. 51 Tutela del delegato di azienda
Art. 52 Permessi sindacali
Art. 53 Riunioni in azienda
Art. 54 Contributo di assistenza contrattuale
Art. 55 Quote sindacali per delega
Tabelle salariali

Contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Trento

Il giorno 25 gennaio 2001, presso la sede dell'Unione Contadini della provincia di Trento, tra l'Unione Agricoltori della provincia di Trento […], l'Unione Contadini della provincia di Trento […], la Confagricoltori della provincia di Trento […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], in ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 Novembre 1991, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di lavoro degli Operai Agricoli.

Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Integrativo Provinciale regola i rapporti di lavoro dell'Agricoltura, compresi i conduttori di aziende Florovivaistiche e gli Operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.

Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo rimangono in vigore le norme del CCNL 10 luglio 1998.

Art. 1 Efficacia del Contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Trento e sono impegnative per le organizzazioni contraenti.

Art. 2 Definizione degli operai agricoli
Ai fini del presente contratto, sono operai agricoli i lavoratori che esplicano le loro attività nelle imprese agricole, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli operai agricoli, secondo la natura del loro rapporto si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato:
Sono operai a tempo indeterminato:
1) I lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa agricola singola o associata.
2) Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda 180 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 12 mesi. In questo caso, il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all'ufficio provinciale SCAU ed alla sezione dell'Ufficio di Collocamento competente per territorio la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli operai a tempo indeterminato sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro, l'intervento della Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli di cui alla Legge 457 del 1972.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento CISOA vale quanto disposto dagli art. 3 e 39 del presente CIPL.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano comunque per intero gli istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato: Gli operai che in base alla Legge 8 aprile 1962 n° 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per "fase lavorativa" o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista l'obbligo alla conservazione del posto.

Art. 4 Assunzione
[…]
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata in base alle disposizioni dell'art. 11 della Legge 83 del 1970 o per "fase lavorativa".
Per "fase lavorativa" si intende un periodo di tempo, limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della Provincia.
Sono da considerare tali in Provincia di Trento:
- Alpeggio.
- Potatura invernale della vite e dei fruttiferi.
- Raccolta dei prodotti ortofrutticoli e Vendemmia.
[…]

Art. 5 Manodopera migrante
[…]
Vitto e Alloggio: Nelle aziende dove sia possibile, per la manodopera migrante assunta per i lavori stagionali di cui all'art. 54 del CCNL 27 Novembre 1991, dovrà essere prevista la concessione di locali, eventualmente riscaldati e forniti di servizi igienici, idonei ad una confortevole sistemazione e le relative attrezzature per il pernottamento.
Per tale servizio, abbinato alla somministrazione di una adeguata "prima colazione", potrà essere dedotta dalla retribuzione del lavoratore, una quota pari ad un massimo di Lire 5.000 giornaliere.
L’azienda che fornisca anche i pasti caldi, (Primo piatto, secondo e contorno), è autorizzata a dedurre un massimo di Lire 4.500 giornaliere per ogni pasto fornito (ad esclusione della prima colazione) dalla retribuzione del dipendente. Rimane alla libera scelta dell'azienda e del lavoratore rinunciare in ogni momento alla fornitura e/o al godimento di tali servizi: In caso di contestazioni in merito alla qualità dei servizi in rapporto alla quota richiesta, si attiverà un organismo, composto da un rappresentante dei lavoratori e da uno dei datori di lavoro che dopo la verifica esprimerà un parere vincolante per le parti.

Art. 10 Ammissione al lavoro e tutela, delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.1967 n. 977.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto i114° anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (26.08.1950 n. 860; 09.01.1963 n. 7; 30.12.1971 n. 1204; 9.12.1977 n. 903).

Art. 13 Attrezzi ed indumenti da lavoro
Il datore di lavoro consegnerà all'operaio agricolo, gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli; attrezzi ed utensili devono essere annotati sul libretto sindacale con l'annotazione dello stato d'uso.
L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi e gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.
Ad ogni operaio assunto a tempo indeterminato, all'atto dell'assunzione, verranno consegnati, una tuta ed un paio di scarpe da lavoro, oppure il loro controvalore, corrispondente a lire 150.000 annue da erogare in unica soluzione entro il mese di febbraio di ciascun anno fatti salvi diversi accordi aziendali di miglior favore anche non scritti.

Art. 17 Orario di lavoro
Fermo restando che l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 giornaliere, la riduzione di orario di 1 ora rispetto alle 40 ore lavorative settimanali, pari a 52 ore annue, sarà utilizzata sotto forma di permessi individuali retribuiti.
La flessibilità prevista dall'art. 28 del vigente CCNL, vale per il periodo della raccolta della frutta e della vendemmia, cioè dallo 01 settembre al 10 Novembre di ciascun anno, durante il quale, per un periodo massimo di 70 giornate, potrà essere aumentato di 3 ore settimanali l'orario ordinario di lavoro, ricuperandolo in altro, corrispondente periodo dell'anno.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.
In base all’art. 18 della Legge 17-10-1967, n° 977, l'orario di lavoro per i fanciulli liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Per i lavori considerati nocivi dal successivo art. 40 è prevista una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio.
Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la normativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni.
Resta inteso che la mezza giornata o l'intera giornata libera coincidente con il sabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie.
[…]

Art. 18 Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello svolto oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello svolto nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 20;
c) lavoro notturno, quello svolto dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario, nell'anno non potrà superare le 200 ore.
[…]
Si istituisce una banca ore individuale, finalizzata alla gestione del recupero della prestazione lavorativa straordinaria, a cui il lavoratore può liberamente aderire. Le modalità di recupero della prestazione, comprensive della stessa maggiorazione oraria, vanno concordate a livello aziendale. Per i lavoratori assunti a tempo determinato, il recupero del monte ore derivato dallo svolgimento delle prestazioni in straordinario, qualora il datore di lavoro non disponga che l'operaio rimanga nell'Azienda a sua disposizione (ai sensi dell'seguente art. 22) può essere utilizzato dal lavoratore nei casi di interruzione dell'attività lavorativa per cause di forza maggiore.

Art. 19 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo, è demandata ai Contratti individuali in applicazione dell'Art. 8 della Legge 22 febbraio 1934, n° 370.

Art. 22 Interruzioni -Ricuperi
[…]
Limitatamente agli operai a tempo indeterminato e per sospensioni del lavoro di durata inferiore ad una giornata, l'azienda, d'intesa con i lavoratori, potrà disporre il ricupero delle ore non lavorate o, in alternativa, trattenere dalla retribuzione, le somme corrispondenti.
Nel rispetto della legislazione vigente, tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, e nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
[…]

Art. 33 Cottimo
Le parti firmatarie, ove se ne ravvisi la necessità, provvederanno a disciplinare le tariffe di cottimo. […]

Art. 35 Previdenza e assistenza
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 36 Malattia e Infortunio operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 40 Salute e ambiente di lavoro
Allo scopo di salvaguardare la salute fisica dei lavoratori, si conviene quanto segue:
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai che nell' arco di 12 mesi hanno superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la loro opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite mediche preventive almeno ogni sei mesi con diritto al pagamento da parte dell'azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali. Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita.
I lavori da considerarsi nocivi, per i quali è prevista la riduzione dell'orario ordinario di lavoro (art. 17 del presente CIPL) sono:
a) irrorazioni con esteri fosforici o con prodotti antiparassitari appartenenti alla prima classe tossicologia;
b) spargimento a mano di concimi corrosivi, (calciocianammide e perfosfati non granulari);
c) pulizia delle vasche degli impianti ittici. Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo trascorse almeno 24 ore, a meno che la normativa legislativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni.

Art. 42 Organizzazione del lavoro
Al fine di assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato, con particolare riferimento a quelli dipendenti da aziende zootecniche, l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva, saranno considerate le realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella dell'integrazione, ove necessario e possibile del carico di manodopera aziendale.

Art. 45 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n° 604-1966 e n° 300-1970 come modificate dalla legge 11 maggio 1990 n° 108.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal CCNL o dal presente CIPL;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante in azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
b) Giustificato motivo
[…]

Art. 49 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del lavoratore dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, alla applicazione delle seguenti sanzioni:
1) Trattenuta fino al massimo di due ore di salario:
a) Nel caso in cui, senza un giustificato motivo, il lavoratore si assenti abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui, per negligenza, il lavoratore arrechi danni alle colture, all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
d) quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute.
2) Trattenuta di una giornata di retribuzione nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
[…]

Art. 50 Delegato d'azienda
Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell' ambito di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell' ambito di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione, decorre la tutela sindacale di cui agli art. 52 del presente CIPL.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (Aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienicosanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale:
Le delegazioni datoriali, rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato, sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 53 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell' ambito dell'azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue, regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.