Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 aprile 2017, n. 10319 - Infortunio durante la riparazione di un autocarro e rischio elettivo. Inversione dell'onere probatorio


 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 26/04/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza 22 marzo 2013, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello proposto da U.DV. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti della datrice R.F. & C. s.n.c (nel contraddittorio anche con la sua assicuratrice Commercial Union Italia, ora Aviva Italia, s.p.a. da questa chiamata in giudizio per manleva), in conseguenza di infortunio sul lavoro, per asserita violazione degli obblighi di sicurezza prescritti dall'art. 2087 c.c.
In esito alle prove orali e alle C.t.u. medico-legale e cinematica esperite, la Corte territoriale escludeva la ricorrenza di un rischio elettivo, in assenza nel comportamento del lavoratore di abnormità, né di totale autonomia in ambito estraneo alle mansioni affidate e neppure di una condotta, sia pure in esse rientrante, ma ontologicamente lontana dalle scelte prevedibilmente ipotizzabili.
Essa non riconosceva tuttavia la dedotta responsabilità datoriale, in difetto di specifica indicazione delle cautele doverosamente adottabili per evitare l'infortunio: e ciò per la ricostruzione della sua dinamica, non durante la fase di ribaltamento della cabina dell'autocarro di cui commessagli la riparazione, da solo in luogo esterno all'officina, ma durante la sua discesa dalla cabina di guida e la chiusura della portiera, a cabina ribaltata e pertanto in pendenza, con urto violento dello specchietto retrovisore al gomito e alla spalla sinistra e conseguente lacerazione dei tessuti.
Con atto notificato il 20 dicembre 2013, U.DV. ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono R.F. & C. s.n.c e Aviva Italia s.p.a. con distinti controricorsi.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inversione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, quale quella risarcitoria da infortunio sul lavoro, per integrazione del contenuto del contratto di lavoro, a norma dell'art. 1374 c.c., dall'obbligo di sicurezza prescritto a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., parte del sinallagma contrattuale: con la conseguente assoluzione, verificatasi nel caso di specie (come anche accertato dalla Corte territoriale), dell'onere a carico del lavoratore con la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, del danno e della dipendenza eziologica dal titolo dell'obbligazione e l'allegazione dell'inadempimento datoriale, per la presunzione legale di colpa posta dall'art. 1218 c.c.
Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sulle decisive circostanze dell'affidamento a sé solo della riparazione di un autocarro, comportante la necessitata salita e discesa dalla cabina in stato di ribaltamento e così pure la chiusura, a cabina ribaltata, di una portiera con sporgenze potenzialmente taglienti, in assenza di protezioni o meccanismi di blocco: con esposizione dal datore di lavoro del proprio dipendente a situazione di potenziale pericolo, per le modalità di interventi cui il secondo è stato costretto, senza alcuna misura protettiva, in ambiente esterno all'officina di riparazione, non organizzato né in alcun modo tutelato.
In via preliminare, deve essere esclusa la sussistenza dei denunciati vizi di nullità della notificazione del ricorso.
Essa è stata, infatti, tempestivamente e ritualmente eseguita dall'avvocato difensore a mezzo del servizio postale a R.F. & C. s.n.c., secondo la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell'art. 3: posto che l'originale del ricorso contiene la relazione di notificazione redatta dal difensore, con l'espressa menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Cass. 13 settembre 2006, n. 19577). Non ricorre poi alcun vizio per la denunciata mancanza di ripetuta sottoscrizione del difensore, essendo pienamente sufficiente quella in calce alla relata di notificazione dell'atto ai due destinatari, in una con il timbro di vidimazione dell'ufficio postale (in ogni caso integrando mera irregolarità, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 4 l. 53/1994, addirittura il difetto nella relata delle generalità e della sottoscrizione dell'avvocato notificante, la cui identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può ben avvenire in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico e all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto: Cass. 20 maggio 2015, n. 10272).
Neppure nei confronti di Aviva Italia s.p.a. sussiste alcun vizio di notificazione, per la sua sollecita rinnovazione dal difensore di propria iniziativa (il 14 gennaio 2014) a mezzo PEC al difensore domiciliatario della suddetta società, questa volta correttamente individuato anche nel nome (Er. in luogo di Or.), oltre che nell'indirizzo di studio, non appena ottenuta la restituzione del plico per irreperibilità del destinatario (il 9 gennaio 2014), integrante un'evidente nullità rimediabile con la rinnovazione della notificazione (Cass. s.u. 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. s.u. 24 luglio 2009, n. 17352). 
Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., per inversione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, quale quella risarcitoria da infortunio sul lavoro, è fondato.
Secondo i principi regolanti la materia, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno; non anche la colpa del datore, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il cui superamento comporta la prova dell'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai suoi rischi intrinseci, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).
E gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere diversamente modulati, a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza: imponendosi di norma al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 2 luglio 2014, n. 15082).
In particolare, gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l'individuazione dei suoi contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051).
Il datore di lavoro è anzi sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494).
Egli è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786): cosi integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha applicato correttamente gli enunciati principi di diritto. Pure avendo escluso la ricorrenza di un rischio elettivo (dall'ultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 della sentenza), essa ha invertito l'onere probatorio, attribuendo al lavoratore, che pure ha assolto il proprio alla stregua dell'art. 1218 c.c., la mancata specificazione delle misure di sicurezza adottabili (dal penultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza) e pertanto di quelle cautele obliteranti la colpa della società datrice, del cui onere essa è onerata.
Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l'esame del secondo motivo (vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'esposizione dal datore di lavoro del proprio dipendente a situazione lavorativa esterna all'ambiente di lavoro senza alcuna misura protettiva), discende allora coerente l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Firenze, che dovrà, oltre che provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, valutare se il datore di lavoro abbia adottato o meno tutte le misure di protezione esigibili, così da escludere il caso fortuito.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso il 21 dicembre 2016