Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2017, n. 20347 - Fabbricazione di un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza: la mancanza di "prudenza" dell'utilizzatore non interrompe il nesso di causalità


 

A norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 la tutela antinfortunistica è anticipata al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere; per effetto di tale disposizione nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività; ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua disponibilità giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica successiva.

Nel caso in esame la "Tre C srl" (di cui D'A.A. era legale rappresentante) non solo, per quanto accertato dai giudici di merito ed in particolare da quello di primo grado, ha realizzato la macchina curvatrice idraulica per metalli, ma, nella qualità di produttrice-venditrice della macchina in questione, ha in ogni caso omesso, come bene ha sottolineato il giudice di appello, il necessario e dovuto controllo, prima della consegna alla "Officine G. srl", della rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Deve inoltre escludersi che la mancanza di "prudenza" da parte dell'utilizzatore possa essere causa interruttiva del nesso di causalità. Vale al riguardo il principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 23/11/1990 n. 1003, Tescaro, Rv. 186372) secondo cui "Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi".


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 04/04/2017

 

Fatto

 

1. Con sentenza del Tribunale di Firenze del 27/6/2013 D'A.A., quale legale rappresentante della "Tre C srl", veniva condannato alla pena di mesi 1 di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di lesioni personali gravi, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare degli artt. 23 D.Lgs. 81/2008, perché, per colpa, consistita nell'avere fabbricato una macchina curvatrice idraulica per metalli non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovverossia non conforme ai requisiti di cui all'allegato 1 punto 1.3.7 DPR 459/96, che recepiva la Direttiva 98/37/CE, non avendo progettato e costruito la macchina in modo da evitare rischi di contatto e trascinamento con gli organi prensili del lavoratore nelle zone di convergenza tra il materiale in lavorazione e i rulli della macchina, e comunque in presenza di tali rischi, non avendo munito la macchina curvatrice di appositi ripari o dispositivi di protezione idonei, determinava lesioni personali a G.D., amministratore e socio lavoratore della "Officine G. srl", consistite nella amputazione della terza falange del dito indice della mano sinistra, con una malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 107 giorni, in quanto il G. durante la lavorazione di un profilato di metallo, accompagnando lo scorrimento del pezzo tra i rulli con a mano sinistra, rimaneva impigliato con la punta del dito indice di tale mano nel punto di convergenza tra il profilato in scorrimento ed il rullo, con conseguente amputazione della falange. In Montespertoli, il 27/1/2010.
1.1. Con ordinanza resa in data 17/12/2015, la Corte di Appello di Firenze, adita dall'imputato, rigettava, disponendo procedersi oltre, l'istanza di rinvio depositata dal difensore per legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p., derivante da concomitante impegno.
1.2. Con sentenza n. 4591 del 17/12/2015, la stessa Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, appellata da D'A.A..
2. Avverso l'ordinanza di diniego del rinvio e la sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione D'A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
A) per ciò che attiene all'ordinanza:
I) nullità dell’ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze all'udienza del 17/12/2015, con rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata in cancelleria dal difensore in data 02/12/2015 e violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 420-ter c.p.p.. Deduce che con l'istanza di rinvio il difensore fiduciario indicava ed allegava la sussistenza, per quella stessa data, di un concomitante impegno professionale dovendo comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari nel proc. pen. n. 6788/12 R.G.N.R. in qualità di difensore di S.P., imputato del reato p. e p. dall'art. 21 L. 646/82, precisando che il decreto di citazione a giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Firenze era stato notificato in data 15/10/2015 mentre per il processo pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari la notifica era stata eseguita, via p.e.c., in data 02/09/2015. Sostiene che la Corte d'Appello, argomentando sull'organizzazione di lavoro del difensore istante, ha respinto, in maniera illegittima, l'istanza di rinvio depositata, e, statuendo di procedersi oltre, ha sottratto alla difesa un grado di giudizio nel merito, determinando una palese violazione e compromissione del diritto di difesa del D'A.A..
B) per ciò che attiene alla sentenza:
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 590, commi 2 e 3, c.p. e artt. 40 e 43, comma 3, c.p. e all'affermazione di sussistenza del nesso di causa ex art. 40 c.p. e dell'elemento soggettivo della colpa ex art. 43, comma 3, c.p.. Deduce che l'evento lesivo non può assolutamente dirsi riconducibile alla condotta omissiva di formulazione accusatoria, bensì alla manovra del tutto errata posta in essere dal G. medesimo il quale sapeva della necessità di indossare non un paio di guanti da officina qualsiasi, bensì un paio di guanti sottili ed aderenti, proprio per evitare che, nel corso della lavorazione, si generassero punti di presa; egli, inoltre, ben conosceva i dispositivi di sicurezza esistenti, l'atteggiamento da tenere in caso di contatto con il macchinario e, soprattutto, che il carico e lo scarico del profilato metallico dovesse avvenire a macchina spenta, quando i rulli erano fermi. Sostiene che i Giudici di merito, non hanno neppure affrontato l'aspetto, ben evidenziato nei motivi di appello, relativo all'impossibilità di individuare un comportamento alternativo corretto che fosse esigibile dal D'A.A. e che non fosse il ritiro dal commercio in territorio italiano di una macchina, al contrario pacificamente fornita in tutto il mondo e che mai in passato aveva dato causa a infortuni.
 

 

Diritto

 


3. I ricorsi sono infondati. 
4. Quanto al motivo di ricorso relativo all'ordinanza, occorre evidenziare che, come più volte precisato da questa stessa Corte, il difensore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine la mera affermazione di non potervi provvedere (cfr. ex pluris sez. 5, n. 7418/2013).
4.1. In altre parole, quindi, il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo (nella specie avente ad oggetto un reato contravvenzionale), in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi (cfr. Sez. Un. n. 29529/2009; sez. 3, n. 43815 del 07/05/2015, -ud. 07/05/2015, dep.30/10/2015-).
4.2. Anche nel caso in cui il difensore documenti validamente (nel senso sopra indicato) il proprio impedimento, spetta, comunque, al giudice compiere una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze di difesa dell'imputato e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, e verificando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (cfr. sez. 6, n. 25262 del 01/04/2015).
4.3. Orbene nel caso di specie il difensore non ha soddisfatto alcuno dei suddetti oneri presentando una istanza di rinvio dell'udienza incompleta ed inidonea ad escludere intenti dilatori.
4.4. Di qui l'infondatezza della doglianza in esame.
5. Quanto al motivo sub II), relativo alla sentenza, occorre premettere che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
5.1. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame. 
5.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
5.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
5.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
5.5. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
5.6. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
5.7. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
6. Ciò posto, mette conto osservare che la corte territoriale ha, incensurabilmente in questa sede di legittimità, affermato che nella zona di lavoro in cui erano in funzione i cilindri rotanti, non risultava installato alcun dispositivo idoneo ad impedire il contatto tra il lavoratore ed i rulli in movimento, bensì erano presenti unicamente dei dispositivi di blocco della macchina in caso di emergenza, tali da entrare in funzione -appunto- in corso di emergenza, ma non idonei a prevenire il contatto del lavoratore con gli organi in movimento, e quindi ad evitare infortuni analoghi a quello occorso al G..
6.1. Secondo il giudice del merito tale omissione viola «le prescrizioni della "Direttiva macchine" di cui al DPR 459/96 (le cui disposizioni non risultano abrogate dai successivi interventi normativi), vigente all'epoca di costruzione del macchinario di cui si tratta, ed in particolare con quanto previsto all'All. 1, punto 1.3.7 sulla "Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili"».
6.2. In proposito occorre ricordare che a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 la tutela antinfortunistica è anticipata al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere; per effetto di tale disposizione nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività; ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua disponibilità giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica successiva.
6.3. Nel caso in esame la "Tre C srl" (di cui D'A.A. era legale rappresentante) non solo, per quanto accertato dai giudici di merito ed in particolare da quello di primo grado, ha realizzato la macchina curvatrice idraulica per metalli, ma, nella qualità di produttrice-venditrice della macchina in questione, ha in ogni caso omesso, come bene ha sottolineato il giudice di appello, il necessario e dovuto controllo, prima della consegna alla "Officine G. srl", della rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
6.4. Quanto alla pretesa responsabilità esclusiva del G., deve escludersi che la mancanza di "prudenza" da parte dell'utilizzatore possa essere causa interruttiva del nesso di causalità. Vale al riguardo il principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 23/11/1990 n. 1003, Tescaro, Rv. 186372) secondo cui "Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi".
6.4.1. Come in tale occasione è stato precisato, con osservazioni puntuali, precise e valide nella presente situazione in tutto assimilabile a quella in cui è stata resa la detta decisione, la questione in sostanza attiene al rapporto di causalità, posto che occorre stabilire se deve o meno ravvisarsi questo rapporto tra la costruzione della macchina o la realizzazione dell'impianto e l'infortunio che in seguito alla messa in funzione sia derivato dall'inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche. I principi desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p. portano agevolmente a dare al quesito una risposta affermativa. Infatti, una volta stabilito che un infortunio è dipeso da una carenza della macchina o dell'impianto addebitabile al costruttore non si vede come possa negarsi che sussista, a norma dell'art. 40 c.p., un rapporto di causalità tra la condotta del costruttore e l'evento. Deve quindi convenirsi con la giurisprudenza prevalente di questa corte che l'utilizzazione della macchina o dell'impianto non conforme alla normativa antinfortunistica da parte dell'imprenditore non fa venir meno il rapporto di causalità tra l'infortunio e la condotta di chi ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l'impianto (cfr. sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009).
6.4.2. Pertanto, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, avendo il costruttore realizzato e commercializzato un macchinario - curvatrice per metalli mod. CR148 CNCH matr. 0103 del 2001- privo di adeguate protezioni ai rulli rotanti, va ritenuto sussistente tale specifico profilo di colpa ed affermato sua responsabilità. Pacifica appare poi la connessione causale fra tale violazione antinfortunistica e l'evento lesivo, atteso che l'installazione di efficaci misure di sicurezza (nei termini sopra specificati), avrebbe impedito l'avvicinamento del G. al macchinario a distanza inferiore di un metro dagli organi in movimento e l'inserimento delle mani dello stesso nella zona di lavorazione, così che non si sarebbero verificate le condizioni per l'infortunio di cui si tratta. Ne, nella condotta del G. si possono riscontrare elementi di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) ad eliminare ostacoli alla prosecuzione del ciclo lavorativo.
7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/04/2017