Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
G.U. 5 maggio 2017, n. 103
Giurisprudenza Collegata: CdS n. 6069/2018;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150»;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata «ANPAL», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, che individua i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e successive modificazioni, all'ANPAL;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» , e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera f), che ha modificato la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2016 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 1
Funzioni e attribuzioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.
Art. 2
Organizzazione
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:
a) un Segretariato generale;
b) otto direzioni generali;
c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché per quelli di cui al successivo articolo 3, comma 6, del presente decreto;
d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il Segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali.
Art. 3
Segretariato generale
1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico è attribuito con le modalità previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità;
b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;
d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;
e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;
h) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'INAPP;
i) esprime parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;
l) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti;
m) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia di politiche internazionali nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
n) coordina le attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
p) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;
r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero.
3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 avvalendosi, altresì, di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.
5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
6. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unità di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre:
a) lo svolgimento delle attività di audit interno orientate al miglioramento della gestione e al contenimento del rischio di corruzione (risk management);
b) la predisposizione, la verifica dell'efficace attuazione e il monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nell'ambito dell'amministrazione e della relativa sezione dedicata alla trasparenza, curando, in particolare, la mappatura delle aree di rischio e dei procedimenti, nonché l'aggiornamento degli standard di qualità dei servizi offerti agli utenti;
c) le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.
Art. 4
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari
1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
b) cura la logistica delle sedi nonché la gestione delle relative spese di locazione;
c) coordina l'attività di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;
d) coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione conformemente al disposto dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;
f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;
g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa;
m) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;
n) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
o) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilità amministrativa;
p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Art. 5
Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione
1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'attività di progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché la produzione editoriale dell'amministrazione;
c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese;
d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione;
e) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;
f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;
g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;
h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici;
i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero;
l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;
m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;
n) è responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;
o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;
p) cura lo svolgimento di attività volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;
q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government;
r) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;
s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonché degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
t) gestisce il Centro servizi informatici;
u) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
v) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;
z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
2. Il direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione è responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale.
Art. 6
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera nazionale di parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità;
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;
h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);
i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;
p) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
q) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
r) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
s) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;
t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
v) cura la gestione del diritto di interpello.
Art. 7
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
b) svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;
c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;
f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
o) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
p) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
q) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
r) svolge l'attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
s) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
t) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
u) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);
v) definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.
Art. 8
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5;
b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
6) il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
n) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
p) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;
q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Art. 9
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali
1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidità;
b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
d) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. Attua il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e della misura nazionale di contrasto alla povertà ivi prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Svolge attività di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma «carta acquisti»;
e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità;
f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
g) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità;
i) cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite ad ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
l) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
n) svolge attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Art. 10
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;
b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;
e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e comunitari;
i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
Art. 11
Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;
b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;
d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attività dei comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato e dei centri di servizio per il volontariato;
e) coordina le attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);
f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;
g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m).
Capo II
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 12
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono così determinate:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
Qualifiche dirigenziali e aree |
Dotazione organica |
Dirigenti |
|
Dirigenti 1^ fascia |
12* |
Dirigenti 2^ fascia |
50 |
Terza Area |
652 |
Seconda Area |
433 |
Prima Area |
22 |
Totale complessivo |
1.169 |
* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.
Art. 13
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
Capo III
Norme di abrogazione e finali
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 15
Abrogazioni
1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150».
Art. 16
Disposizioni finanziarie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 583