Tipologia: CCPL
Data firma: 30 giugno 1999
Validità: dal 01.06.1999
Parti: Assoedili-Anse-Cna, Federedil-Confartigianato, Fiae-Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Torino
Fonte: cnel.it
Sommario:
Premessa Costituzione RLST Art. 1 - Categorie e qualifiche Art. 2 - Orario di lavoro Art. 3 - Paga base oraria EET - Elemento Economico Territoriale Art. 4 - Mensa Art. 5 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti Art. 6 - Ferie Art. 7 - Trattamento economico per ferie - Riposi annui - Gratifica natalizia e modalità di attuazione Art. 8 - Mutualizzazione di oneri vari Art. 9 - Indennità per lavori speciali disagiati Art. 10 - Indennità di trasporto Art. 11 - Igiene e ambiente di lavoro |
Art. 12 - Indennità per lavori in alta montagna Art. 13 - Elementi della retribuzione Art. 14 - Prestazione della Cassa Edile Art. 15 - Anzianità professionale edile Art. 16 - Cassa integrazione guadagni e trattamento di disoccupazione Art. 17 - Trattamento fine rapporto Art. 18 - Apprendistato Art. 19 - Addestramento professionale Art. 20 - Cassa Edile Art. 21 - Quote di adesione contrattuale Art. 22 - Quote sindacali Art. 23 - Diritto dello studio Art. 24 - Multe Art. 25 - Contratto a tempo determinato Art. 26 - Validità, decorrenza e durata |
Il 30 giugno 1999, in Torino, presso la sede della Casa tra: l'Assoedili - Anse Cna, la Federedil Confartigianato, la Fiae Casa e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal-Uil, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca-Cisl, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia e Industrie Affini Fillea-Cgil, visto il CCNL 27.10.1995 e in particolare l'art. 42 del Contratto medesimo e visto il CCRIL 11.2.1999 art. 3, si sottoscrive il presente Verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, si stipula il presente Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo, per gli operai ed impiegati dipendenti dalle Imprese Artigiane Edili ed Affini, del CCNL 27.10.1995, da valere su tutto il territorio della provincia di Torino per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate in base alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL 11.2.1999.
Premessa
Le trasformazioni ed i fenomeni che attraversano il settore delle costruzioni risultano essere caratterizzati, pur in presenza di una leggera ripresa quantitativa dei volumi di attività, da una eccessiva frammentazione ed abbassamento degli standard qualitativi della produzione e del sistema delle imprese; ne e conseguenza una espansione del lavoro nero e sommerso, l'utilizzo di imprese irregolari negli appalti e subappalti, che comportano il rischio di un indebolimento e destrutturazione dell'intero sistema delle costruzioni.
L'impegno delle parti sociali quindi, potrà essere quello di definire sedi per analizzare, prevedere, programmare interventi per contribuire allo sviluppo del settore, caratterizzandosi con segnali concreti ed univoci contro il lavoro nero e per la sicurezza nei cantieri.
Le Parti
1. ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;
2. ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;
3. riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;
4. ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
concordano sulla base delle informazioni elaborate dall'osservatorio sugli appalti e mercato del lavoro, operante nell'ambito dell'Ente Scuola - CIPE-T, di avviare confronti semestrali al fine di attivare iniziative mirate su:
- formazione professionale;
- governo del mercato del lavoro;
- iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni sul lavoro nero e la sicurezza.
Lo scenario definito con l'Accordo Nazionale 18.12.1998 migliora la condizione per un'azione più incisiva, al fine di riportare il maggior numero di imprese artigiane nell'alveo degli Enti Paritetici Unitari di Torino.
Su questo tema le Parti concordano di mettere allo studio particolari iniziative al fine di rendere efficace e positivo, in tutta la sua utilità il senso dell'iscrizione in Cassa Edile, all'Ente Scuola CIPE-T e al CPT.
Parti concordano pertanto, sulla base dei dati consuntivi di tali Enti, di attivare riunioni specifiche annuali, con l'obiettivo di ampliare la base dei contribuenti al sistema degli Enti Paritetici contrattuali.
Osservatorio
fine di attivare interventi mirati sia sul governo del Mercato del lavoro e della Formazione Professionale che sul piano degli appalti, le parti concordano di definire specifiche (riunioni sulla base dei dati forniti dall'osservatorio costituito presso l'Ente Scuola CIPE-T
Costituzione RLST
Le Parti concordano che, ove non siano stati eletti i RLS, vengano istituiti i RLST anche per il settore Artigiano.
Con decorrenza 1.6.1999 hanno diritto di operare in base alla vigente legislazione nell'ambito del Territorio Torinese.
Le modalità operative e di costituzione seguono quelle definite per i RLST attualmente operanti, con sede presso CPT.
Regolamento sarà definito entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo.
Art. 2 - Orario di lavoro
Con riferimento ai precedenti Accordi, le Parti confermano che l'orario normale di lavoro è il seguente:
Operai di produzione:
1. per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre: 35 ore settimanali;
2. per le restanti settimane di ogni anno: 40 ore settimanali.
Nelle località di provincia situate ad oltre 800 metri s.l.m. oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo, l'orario normale contrattuale di lavoro può essere fissato per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, in 44 ore settimanali.
Resta inteso che l'aumento di 4 ore settimanali nei sei mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari, in assenza di questi le Organizzazioni Sindacali Territoriali, in modo che non sia superata la media annua di 40 ore settimanali prevista dall'art. 6, secondo comma del CCNL del 27.10.1995.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che dal concetto di "lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo", di cui al secondo comma del presente articolo esulano le lavorazioni che si compiono all'interno dei fabbricati civili ed industriali.
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana fermo restando la normativa di cui agli art. 6 e 12 parte operai del CCNL del 27.10.1995.
I quattro mesi dell'anno durante quali è consentito alle Imprese, ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, sono per la Provincia di Torino mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, fatte salve le successive norme di Legge.
Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 27.10.1995 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili. per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Agli autisti di autobetoniere e di autobetopompe, agli operatori delle centrali di betonaggio negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato, ed al rimanente personale addetto alle centrali medesime, ferma restando la disciplina di cui al comma precedente, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione del 12% sia per la 9ª che per la 10ª ora di lavoro ordinario giornaliero, e comunque per le ore ordinarie lavorate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli artt. 6-8-9-10-11-13 del CCNL 27.10.1995.
L'operaio è esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall'Impresa nei limiti del richiamato art. 13 del CCNL del 27.10.1995 ove sussistano giustificate, obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione, secondo le procedure previste dall'art. 35 del detto CCNL 27.10.1995.
In presenza di grandi opere pubbliche infrastrutturali si procederà, di comune accordo, alla definizione di regimi d'orario. su media annua, in grado di favorire insieme una migliore produttività un acceleramento nell'esecuzione dell'opera ed un incremento nell'occupazione.
Fermo in ogni caso quanto previsto in materia di orario di lavoro e di trattamenti economici, previsti dal CCNL, resta inteso che, nel caso di lavori su turni disposti per lunghi periodi, le verifiche in ordine alle modalità applicative saranno effettuate con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali Territoriali contraenti.
Chiarimento a verbale
Si dà atto, per memoria, che le Parti contraenti nel sottoscrivere il presente Accordo Collettivo nulla hanno inteso innovare in materia di "lavoro straordinario", per il quale, pertanto continua a valere il disposto dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale subordina la possibilità di effettuare lavoro straordinario nei limiti di Legge vigente "quando vi sia accordo tra le Parti".
[…]
Art. 5 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Le Associazioni territoriali dei datori di lavoro provvederanno a controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di Legge e contrattuale in atto in materia di "divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro", di cui all'art. 17 del CCNL 27.10.1995, nonché di accertare il regolare e tempestivo adempimento, da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 18 dello stesso Contratto sulla "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti".
Le stesse Associazioni territoriali dei datori di lavoro si impegnano ad esaminare con le contraenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con cadenza di massima trimestrale, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.
L'Impresa Artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'art. 89 parte comune, del CCNL 27.10.1995, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'Impresa appaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'Impresa medesima di adesione al Contratto Nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni Nazionali contraenti.
Art. 8 - Mutualizzazione di oneri vari
Ai sensi dell'art. 22 settimo comma, del CCNL 27.10.1995, la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino provvede, con separata autonoma gestione:
[…]
In applicazione all'art. 39 del CCNL del 27.10.1995:
D) a finanziare il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, in modo da garantire un funzionamento adeguato e costante per il conseguimento degli scopi suoi propri;
E) a sostenere le spese per la fornitura gratuita agli operai di tute, scarpe e caschi di protezione antinfortunistica e a sostenere l'onere per la polizza per gli infortuni professionali;
In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 89 del CCNL 27.10.1995:
[…]
H) a sostenere le spese concernenti le funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, previsti dagli Accordi stipulati tra le Parti.
[…]
Art. 9 - Indennità per lavori speciali disagiati
Ai sensi dell'art. 24 del vigente CCNL agli operai che nella provincia di Torino lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti indennità percentuali da computarsi sui seguenti elementi di retribuzione: paga base, ex indennità territoriale, elemento economico territoriale e ex indennità di contingenza, indennità sostitutiva di mensa e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:
A - Lavori vari
1. lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4%
2. lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti, limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli 5%
3. lavori di palificazione trivellazione, limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5%
4. sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
5. lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
6. lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe 8%
7. lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crea per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10%
8. lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti, condizioni di effettivo disagio 10%
9. lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obbiettive condizioni di nocività 11%
10. lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
11. lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiori ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
12. costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre 13%
13. lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
14. lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelle nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16%
15. lavori su scale aeree tipo Porta 17%
16. costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprammano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
17. costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10 m. 19%
18. Lavori per fognature nuove in galleria 19%
19. spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20%
20. lavori di riparazione e/o spurgo di fognature preesistenti 21%
21. costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 metri 22%
22. lavori in pozzi neri preesistenti 27%
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
B - Lavori in galleria Per il personale addetto:
a) Al fronte di perforazione, avanzamento o di allagamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 46%
b) Ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
c) Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% (sessanta per cento); gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni Territoriali contraenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20% (venti per cento).
Gruppo C - Costruzione di linee elettriche e telefoniche Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresi i lavori di scavo e di reinterro, l'esecuzione dì manufatti edili di qualsiasi natura nonché la posa in opera dei conduttori non in tensione, è stabilita un'indennità del 15% (quindici per cento).
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio per operai addetti a lavori non considerati nel presente articolo, la questione verrà segnalata alle Associazioni territoriali contraenti, per il deferimento alle competenti Organizzazioni nazionali che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazione territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% (venti per cento), da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta agli operai per i quali sussistano le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 11 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normative di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentante o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali, e, per i piccoli cantieri, possono aver sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra devono essere apprestate non oltre quindici giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare ai- delegati d'impresa di cui all'art. 89 parte comune del CCNL 27.10.1995.
Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi suaccennati nelle vicinanze del cantiere.
Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovraintende il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al quale devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dei Delegati d'Impresa.
Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 82 parte comune, secondo comma del CCNL 27.10.1995 le Associazioni territoriali contraenti si riservano di assumere determinazioni definitive non appena si saranno realizzati i presupposti indicati nello stesso secondo comma, impegnandosi tuttavia le Associazioni medesime a dare fin d'ora attuazione, a titolo sperimentale, a corrispondenti iniziative in cantieri che per ubicazione, condizioni ambientali, numero e composizione delle maestranze propongono l'opportunità delle sperimentazioni in parola.
concreta realizzazione delle iniziative di cui sopra provvedono le stesse Associazioni territoriali contraenti alle quali devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dei delegati di impresa.
Art. 12 - Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per i lavori in alta montagna viene stabilita nelle seguenti misure:
tutti i mesi dell'anno:
- per lavori eseguiti oltre i 1.250 metri e sino a 1.800 metri s.l.m.: 15%
- per i lavori eseguiti oltre i 1.800 metri s.l.m.: 25%
In caso di Comune o Frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia superiore alle altitudini s.l.m. di cui sopra ed il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche inferiori, l'indennità, nelle misure previste dal presente articolo, è dovuta anche per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di almeno 50 metri rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale.
Nel caso viceversa di Comune o Frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia inferiore alle altitudini sopraindicate e il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche superiori, l'indennità non è dovuta neppure per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di più 50 metri rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale.
Per quanto riguarda i cantieri in estensione (stradali, ferroviari, ecc.) si assume quale altitudine dell'intero cantiere ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, la quota media del cantiere stesso misurato nella sua estensione (media aritmetica delle quote altimetriche minima e massima del cantiere).
Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituenti la loro abituale dimora, sempreché essi non siano costretti a percorrere oltre 2 chilometri per recarsi dalla loro abitazione al posto di lavoro.
Le percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13, compreso, per gli operai lavoranti a cottimo, l'utile minimo contrattuale di cottimo.
Art. 18 - Apprendistato
In riferimento all'art. 16 legge 19.7.1997 n. 196, visto l'Accordo Interassociativo Nazionale del 18.12.1998 e gli Accordi Interconfederali Intercategoriali in materia di apprendistato per l'Artigianato, le parti convengono dì formulare idonei accordi per la provincia di Torino e in tal senso, si impegnano all'utilizzo delle strutture paritetiche di settore (Ente Scuola CIPE-T).
Art. 19 - Addestramento professionale
Gli attuali Enti Scolastici sono unificati, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, in un nuovo Ente Formativo che assume la denominazione di Ente Scuola-CIPE-T.
La riorganizzazione di cui sopra comporta la cessazione con la data del 31 dicembre 1997 dell'attività certificatoria oggi svolta dall'Ente Scuola CIPE-T ed il trasferimento della stessa, con il personale addetto, alla Cassa Edile con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
Tutto il personale in forza ai preesistenti Enti Scolastici, salvo le persone di cui al secondo comma, viene assunto alle dipendenze del nuovo Ente, incluso altresì il personale dell'Edilscuola srl.
L'unificazione delle finzioni e delle competenze degli enti scolastici comporta altresì l'unificazione dei relativi servizi.
La struttura operativa del nuovo ente scolastico è così articolata:
A) Gestione delle relazioni esterne, finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di attività a favore delle imprese e dei lavoratori ed al coordinamento di tali attività con gli enti assicurativi, previdenziali e con gli enti pubblici territoriali.
B) Gestione dell'attività formativa.
C) Amministrazione, distinta in:
1) amministrazione e gestione del patrimonio e dei servizi;
2) amministrazione del personale.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono cessati la "Scuola per la formazione professionale degli operai edili ed affini" e "l'Istituto professionale per assistenti tecnici". Le funzioni e le competenze dei due Enti sono state trasferite in pari data al nuovo Ente unificato.
Ai fabbisogni dell'Ente Scuola CIPE-T, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, provvede la Cassa Edile di Torino mediante la riscossione diretta del contributo di cui all'art. 40, comma 4, del CCNL 27.10.1995, da calcolarsi nella misura dell'1% (uno per cento) sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13 del presente Accordo integrativo provinciale di lavoro.
Tale misura potrà essere variata nel periodo di validità del presente accordo in relazione all'andamento della gestione, tenuto anche conto delle strutture scolastiche in corso di realizzazione da parte delle Organizzazioni territoriali contraenti.
Salvo diversa determinazione da parte di dette Organizzazioni, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.
Agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall'Ente Scuola CIPE-T è corrisposto un assegno di studio commisurato alle ore di frequenza, alle condizioni, nelle misure e secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriale contraenti.
Le stesse Organizzazioni territoriali si adopereranno di comune accordo affinché al termine dei corsi di cui sopra sia assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento una prioritaria immissione delle maestranze che hanno superato con esito favorevole i corsi medesimi nel processo produttivo dell'edilizia.
Nell'intento, inoltre, di arricchire la formazione dei lavoratori dell'edilizia e di favorirne una professionalità polivalente, le Organizzazioni territoriali predette si adopereranno per individuare condizioni, metodologie e strumenti atti a facilitare l'accesso delle maestranze a qualifica superiore, anche mediante l'istituzione di corsi di formazione promossi dall'Ente Scuola CIPE-T.
Al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 40 comma 12 del CCNL 27.10.1995 provvede, per la provincia di Torino, l'Ente Scuola CIPE-T.
Per quant'altro attiene alla formazione professionale e all'istruzione antinfortunistica delle maestranze edili ed affini della provincia di Torino - e, nell'ambito di esse, dei tecnici di cantiere, dei delegati e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - si fa rinvio alle pattuizioni nazionale sottoscritte ai sensi del già citato artt. 40 e 82 del CCNL e agli Accordi Collettivi Provinciali già sottoscritti.
Art. 25 - Contratto a tempo determinato
Al fine di sopperire ad improvvise esigenze lavorative e nell'ottica di creare ulteriori occasioni dì lavoro, contrastando l'instaurarsi dì rapporti di lavoro irregolari causati dalla brevità dell'esigenza lavorativa, le parti, in attuazione del primo comma, art. 23, Legge 28.2.1987, n. 56, dichiarano di voler sperimentare l'utilizzo del contratto a termine.
A tale scopo le imprese, al verificarsi di improvvisa e straordinaria esigenza di lavoro, non affrontabile con il normale assetto occupazionale e normativo, faranno richiesta di incontro presso le Associazioni sindacali cui l'impresa è iscritta o conferisce mandato.
Entro 10 giorni da detta richiesta sarà possibile stipulare accordi sindacali che prevederanno le causali, la percentuale, la durata e le modalità del lavoro a termine.
Le Parti si impegnano al termine di 12 mesi, a verificare gli effetti indotti da tale sperimentazione.