Tribunale di Bergamo, Sez. Lav., 16 febbraio 2017, n. 144 - Schiacciamento del piede con il muletto. Responsabile la cooperativa


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all’udienza del 16.02.2017 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA

 


nella causa iscritta al n. R.G.
TRA
___________ Nato in Egitto il
elettivamente domiciliato in Bergamo, via Previtali n. 9, presso lo studio dell’avv. Mauro Gallo, dal quale è rappresentato e difeso come in atti
Ricorrente

E


____________ Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pi., con sede in rappresentata e difesa come in atti dall’avv. Francesco Ranieri in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Ceci, dal quale è rappresentata e difesa come in atti
Convenuti
_____________ s.p.a.., con
in persona del legale rappresentante pi., elettivamente domiciliata in Bergamo Passaggio Canonici Lateranensi n. 1, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Cugno Garrano, dal quale è rappresentata e difesa come in atti
Terza chiamata
 

 

OGGETTO: risarcimento dami da infortunio sul lavoro danno differenziale
 

 

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
 

 

FattoDiritto

 


Con ricorso depositato in data 27.02.2014 e regolarmente notificato, agiva in giudizio innanzi a codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità delle società convenute per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e all’art. 2087 c.c. in relazione all'infortunio occorsogli in data 25.09.2012 e, per l’effetto, condannarle in solido al risarcimento del danno differenziale quantificato, al netto dell’indennizzo erogato dall’INAIL, in € 32.250,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In particolare, il lavoratore esponeva:
di essere socio lavoratore per la società Cooperativa e di svolgere mansioni di facchino presso i magazzini della s.p.a. a Basiano, in forza di contratto di appalto stipulato tra quest’ultima e la suddetta società cooperativa;
che, in data 25.08.2012, il muletto che stava utilizzando per il trasporto della merce si bloccava e non rispondeva più ai comandi; il ricorrente scendeva dal mezzo e questo improvvisamente riprendeva la sua corsa e andava ad urtare contro il piede del ricorrente schiacciandolo contro un bancale; di non aver mai seguito corsi per l’utilizzo del muletto e di essere stato incaricato dal suo responsabile, di servirsi del suddetto mezzo per l’espletamento delle operazioni di facchinaggio; che, per tali fatti, subiva intervento chirurgico d’urgenza di “fasciotomia dorsale e perimalleolare piede destro ed evacuazione abbondante ematoma plantare”, per essere poi dimesso in data 01.09.2012 con diagnosi di “schiacciamento piede destro con sindrome compartimentale e lesione muscolatura plantare con abbondante ematoma”.
di aver percepito dall’INAIL un indennizzo pari ad € 7.678,39 (danno biologico permanente del 9%).
Con memoria depositata in data 10.10.2014, si costituiva in giudizio la soc. coop a r.l., contestando tutto quanto dedotto ed argomentato da controparte e insistendo per l’integrale rigetto delle avverse pretese in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto; precisava, in particolare, che il lavoratore non aveva avuto alcuna autorizzazione ad usare il muletto, pertanto la sua condotta presenta i crismi dell’eccezionaiità che esclude il nesso causale con l’evento nefasto occorsogli. Insisteva, poi, per la chiamata in garanzia della Assicurazioni s.p.a..
Si costituiva in giudizio anche la s.p.a. con memoria depositata in data 10.10.2014, escludendo categoricamente una sua qualche responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa (cagionato da grave disattenzione del lavoratore); insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande di risarcimento avanzate nei suoi confronti dall’attore.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa della s.p.a., la quale si costituiva in data 20.02.2015, chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità, della chiamata in causa da parte della società cooperativa resistente perché in violazione dell’art. 420, co. 9 c.p.c.; accertarsi l'inoperatività della polizza azionata dalla per omessa denuncia del sinistro nel termine pattuito e/o per prescrizione dell’azione di garanzia svolta dall’assicurata nei suoi confronti. La compagnia assicurativa, ad ogni modo, negava qualunque inadempimento e/o responsabilità dell’assicurata della causazione dell’infortunio al ricorrente; contestava, in subordine, il quantum debeatur.
Veniva svolta l’attività istruttoria ritenuta necessaria mediante l’escussione dei testi in lista e l’ammissione della richiesta consulenza tecnica medico-legale. All’odierna udienza, le parti discutevano in fatto e in diritto la causa; il giudice, definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito esposti
 

 

Diritto

 


Per una completa disamina della questione per cui è causa, talune considerazioni di carattere generale appaiono necessarie.
L’art. 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori dì lavoro”.
È stato posto in evidenza dalla dottrina come la norma faccia riferimento a tre parametri essenziali: a) la particolarità del lavoro, che comprende tutti i rischi e i pericoli che caratterizzano una specifica attività lavorativa (tecniche, sostanze nocive usate, macchine, attrezzi di lavoro, condizioni ambientali, etc.); b) l’esperienza, che va intesa come conoscenza delle possibili situazioni di pericolo che caratterizzano una specifica realtà aziendale, anche in base agli eventi già verificatisi; c) la tecnica: si fa riferimento alle misure di tutela per una determinata attività produttiva da parte del progresso scientifico e tecnologico.
La funzione preventiva è poi assicurata attraverso la previsione, per la maggior parte delle violazioni in materia, di sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente per il solo fatto di aver omesso misure di sicurezza, indipendentemente, quindi, dal verificarsi di un evento lesivo.
Con particolare riferimento agli aspetti processuali, la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute incombe l’onere di provare 1’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro — ima volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze — l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 2251/2012).
Si rammenta però che il datore di lavoro è tenuto ad un’attività di controllo e di vigilanza costante volta ad impedire comportamenti del lavoratore tali da rendere mutili od insufficienti le cautele tecniche apprestate e deve adottare, se necessario, sanzioni di carattere disciplinare anche di carattere espulsivo, come il licenziamento (Cass. n. 1523/1993). La colpa del lavoratore, quindi, non fa venir meno la responsabilità del datore di lavoro: ciò è possibile solo nell’ipotesi in cui il lavoratore adotti una condotta assolutamente “eccezionale”, cioè esegua il proprio lavoro con modalità del tutto anomale, atipiche e del tutto imprevedibili.
Il datore di lavoro è da ritenersi, quindi, responsabile di un infortunio sul lavoro sia quando ometta di adottare le idonee misure proiettive, sia quando non accerti e vigili che di tali misure venga fatto effettivo uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta, di contro, può comportare l’esonero totale del datore stesso da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento. Necessita a tal fine, in termini di prova, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Cass. n. 14997/2011).
La giurisprudenza della Cassazione è attestata in modo assolutamente incontrastato sul principio in virtù del quale le norme dettate in tema di prevenzione, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; con la conseguenza che il datore di lavoro é sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente e solo allorché il comportamento del lavoratore (si ribadisce) presenti i caratteri della abnormità ed assoluta inopinabilità - atteso il suo livello di esperienza - il datore di lavoro rimane esente da responsabilità (Cass. n. 7636/1996).
In sostanza, quindi, il datore di lavoro ricopre una sorta di posizione di garanzia, al fine di salvaguardare il lavoratore da qualsiasi nocumento alla sua incolumità psico-fisica a meno che la causazione dell’evento nefasto sia imputabile a fatto abnorme ed imprevedibile, attribuibile in via esclusiva al lavoratore.
Riportate sinteticamente e senza pretesa di esaustività le principali acquisizioni giurisprudenziali in punto di responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortuni occorsi al lavoratore nell’esecuzione delle prestazioni demandategli, occorre applicare le medesime coordinate ermeneutiche al caso de quo e verificare se possa ravvisarsi una qualche responsabilità in capo alle società convenute. Si rammenta che oggetto della presente trattazione è la sussistenza di un eventuale danno differenziale ulteriore rispetto a quello già riconosciuto dall’INAIL, oltre che l’individuazione delle responsabilità conseguenti.
Dall’istruttoria condotta appare evidente che l’infortunio ai danni del ricorrente, per il quale è stato riconosciuto un indennizzo da parte dell’INAIL, è stato causato dallo schiacciamento dell’arto inferiore destro da un muletto in movimento.
È pacifico che il ricorrente non sia stato debitamente formato all’utilizzo del mezzo in questione, come affermato dalla stessa società cooperativa che insiste per l’esclusione della sua responsabilità difettando nel caso in esame una sua espressa autorizzazione all’utilizzo del muletto (ritenendo l’eccezionaiità della condotta tale da recidere il nesso causale).
In data 25.08.2012, pochi giorni dopo l’assunzione in qualità di socio-lavoratore, il ricorrente era intento alle operazioni di pulizia del magazzino ed è ben immaginabile che per tali operazioni fosse necessario l’utilizzo del muletto per movimentare gli ingenti pesi ivi presenti. 
La circostanza è stata confermata dai testi escussi.
____ fratello del ricorrente, ha riferito: “all’inizio della giornata il mio capo ci aveva detto di prendere il muletto per fare le pulizie all’interno del magazzino” e anche il teste figlio del legale rappresentante della cooperativa datrice di lavoro, ha confermato che “Il ricorrente come tutti era addetto a fare le pulizie in quella giornata”.
Che l'infortunio sia stato determinato non dalla caduta accidentale di un bancale sul piede del ricorrente (come riferito al pronto soccorso e comunicato all’INAIL), ma dallo schiacciamento dell’arto da parte del muletto utilizzato lo si desume dall’istruttoria orale espletata. Il fratello del ricorrente ha riferito chiaramente sul punto: “mio fratello ha preso il muletto, il quale non andava bene. Era un muletto vecchio, mio fratello è salito sul muletto, è andato per fare il lavoro, ad un certo momento è sceso per raccogliere un cartone che era per terra. In quel momento il muletto si è mosso ed ha schiacciato il piede di mio fratello contro uno scaffale di ferro”. Il teste ha anche riferito che in quella giornata lavorava insieme al fratello e che nonostante non avesse visto personalmente l’impatto, alle urla del fratello si è prontamente girato verso di lui constatando l’accaduto. Il teste poi affermato di aver rilasciato dichiarazioni difformi presso i presidi ospedalieri di Milano e Bergamo perché convinto dal responsabile . “che non voleva fare casini perché era un lavoro nuovo”; il teste ha quindi aggiunto:  mi aveva detto di dire al pronto soccorso che a mio fratello gli era caduto un bancale sulla gamba. Io ho detto questo all’ospedale di Milano, quando siamo andati all’ospedale di Bergamo io ho detto al pronto soccorso quello che veramente era successo”. L’altro teste escusso pur affermando di non essere stato testimone oculare del sinistro ha riferito che una volta intervenuto a soccorrere il ricorrente “il muletto era fermo vicino al lui”, cosi confermando in parte la ricostruzione proposta dal ricorrente e confermata dal fratello in sede di audizione testimoniale.
Il teste  ha dichiarato di non aver assistito all’incidente ma ha riferito: “ad un certo punto mi hanno chiamato perché mi dicevano che si era fatto male con il muletto. Non ho assistito all’incidente, sono arrivato dopo. Il ricorrente mi ha detto di aver preso il muletto”, per poi riferire di non aver mai autorizzato il ricorrente all’utilizzo del mezzo (il che non esclude che sia stato il padre ad impartire l’ordine al riguardo, proprio come sostenuto dall’attore). 
Si osserva, ancora, che non assume rilievo alcuno, ai fini dell’individuazione delle responsabilità per il fatto oggetto di causa, la circostanza che nel ricorso si facesse riferimento ad un guasto del muletto che induceva il ricorrente a scendere dal macchinario mentre il teste ha riferito che il fratello era sceso dal muletto per prendere una carta. Ciò che rileva è invece che il ricorrente facesse uso di un muletto nonostante non possedesse le competenze necessarie essendo stato assunto da pochissimi giorni. Anche la cooperativa nelle proprie difese afferma che il ricorrente non poteva guidare il muletto e che non vi era stata alcuna autorizzazione al riguardo, ma resta inverosimile che il ricorrente di propria sponte senza una plausibile ragione si sia messo alla guida di un muletto senza specifica autorizzazione. Innanzitutto, si rammenta che appare poco plausibile che le operazioni di pulizia in un magazzino come quello di Basiano siano compiute senza l’ausilio di un macchinario specifico per movimentare gli ingenti volumi ivi presenti e, in secundis, pur ammettendo per assurdo la negligenza ed imperizia del ricorrente, sarebbe stato onere della convenuta accertarsi del corretto espletamento delle mansioni lavorative affidate ad ___________ stante l’onere di vigilanza sulla stessa gravante (v. considerazioni generali in premessa).
Ora, rilevato e accertato che pacificamente il ricorrente non avrebbe potuto guidare il muletto stante la mancanza di formazione al proposito (v. anche deposizione di _ , assume rilievo decisamente minore il fatto che il ricorrente non avesse messo in sicurezza il mezzo prima di scendere o se invece, come sostenuto dalla difesa attrice, non vi erano dispositivi di sicurezza sul muletto, oramai vecchio e malfunzionante. Il fatto stesso di utilizzare un muletto nonostante il ricorrente non ne avesse le capacità espone la cooperativa a responsabilità per omessa vigilanza e formazione, con tutte le conseguenze risarcitorie di cui si dirà a breve.
Per quanto concerne la responsabilità della s.p.a. nella causazione dell’infortunio, lo scrivente ritiene di escluderla dal momento che la stessa cooperativa nell’atto di costituzione in giudizio afferma che la società committente ha puntualmente rispettato e onorato le disposizioni legali in tema di sicurezza sul lavoro. Sarebbe stato onere del lavoratore (stante la natura extra-contrattuale della presunta responsabilità della committente) dare atto delle violazioni di s.p.a. in diretta connessione con l’infortunio occorsogli, prova di fatto manchevole. 
Accertate le responsabilità in ordine all’infortunio per cui è causa, occorre ora analizzare il profilo del quantum debeatur. Va in primis evidenziato come il nominato C.T.U., . visitato il periziando,abbia affermato che “gli esiti sono direttamente correlati all’infortunio per cui è causa e sono compatibili con la dinamica descritta dal ricorrente (schiacciamento del piede destro da parte del muletto)”, il CTU ha quindi riconosciuto al ricorrente un danno biologico complessivo pari all’8% in R.C. Dal punto di vista biologico, ‘l'inabilità temporanea totale è durata 8 giorni, la temporanea parziale al 75% altri 30 giorni, la temporanea al 50% è durata 60 giorni e la temporanea al 25% altri 93 giorni”. Pertanto, la somma ottenuta sulla scorta delle tabelle milanesi, considerando l’età del ricorrente al momento dell'infortunio (anni 40), sarà pari ad € 23.324,00, senza riconoscimento della cd. personalizzazione del danno.
L’importo cosi determinato andrà poi decurtato di quanto corrisposto dall’INAIL.
A tal proposito si rammenta quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 10035 del 25.05.2004 secondo cui: “La norma di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all’infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’I.N.A.I.L. in dipendenza dell’infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l’intero danno, sia le indennità. Tale danno “differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall’importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli arto 123 c.c. e segg., arto 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall’I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell’Istituto, deve tenersi conto ... del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall’art. 116, settimo comma, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT”.
Sulla scorta di quanto esposto, la somma corrisposta dall’INAIL pari a complessivi € 7.678,39 (al 20.11.2013 - v. doc. n. 6 e 7 fase, ricorrente) dovrà essere attualizzata alla data del deposito della presente sentenza e sarà quindi pari ad € 7.724,46; cifra che dovrà essere decurtata dalla somma prima riportata pari ad € 23.324,00, per ottenere quanto effettivamente spetterà al ricorrente, ossia € 15.599,54, somma su cui sono dovuti gli interessi legali dal dovuto al saldo, previa devalutazione e progressiva rivalutazione annua, secondo i criteri sanciti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95.
La sarà poi tenuta a manlevare la ricorrente dalle conseguenze economiche cui la assicurata soc. coop. a r.l. andrà incontro con la presente decisione.
Non si ritengono fondate infatti le eccezioni preliminari e quelle di merito sollevate dalla compagnia assicurativa. La costituzione in giudizio della stessa e la sua presa di posizione in ordine a tutti i fatti oggetto del giudizio rendono superflua la prima eccezione di rito formulata. Né può ritenersi prescritta l’azione di garanzia svolta dall’assicurata dal momento che l’art. 2952, co. 3, c.c. espressamente stabilisce che “nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine [di prescrizione biennale] decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione”. Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore eccezione secondo cui, sulla base del disposto di cui all’art. 1915 c.c. rassicurata non avrebbe comunicato l’infortunio alla compagnia entro il termine di legge. Innanzitutto non può ritenersi “dolosamente” non adempiuto l’obbligo di avviso, al più si tratta di mera colpa determinata dalla convinzione della sufficienza dell’indennità riconosciuta dall’INAIL; in questi casi sarebbe prevista al massimo la riduzione dell’indennità “in ragione del pregiudizio sofferto” che nel caso de quo non è provato in modo alcuno. Per tutti questi motivi, ritenuto il sinistro in questione pienamente rientrante nel rischio garantito (v. pag 3 e 4 polizza - fase. ' ), la compagnia sarà tenuta a manlevare la di tutte le conseguenze economiche discendenti dalla presente statuizione giurisdizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU saranno liquidate come da separato decreto e poste a carico della soc. coop. a r.l., (il tutto salva manleva da parte di s.p.a.)
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: a) accoglie il ricorso; 
b) accerta la responsabilità della soc. coop. a r.l. nella causazione dell'infortunio occorso in data 25.08.2012 a
e, per l’effetto, la condanna a risarcire in favore del ricorrente, a titolo di danno differenziale, la somma di complessiva pari € 15.599,54, oltre alla rivalutazione sulla somma devalutata e annualmente rivalutata dalla data dell'infortunio al saldo;
- condanna soc. coop. a r.l. a rifondere al ricorrente le spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 5.131,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- spese di CTU a carico di soc. coop a r.l. liquidate come da separato provvedimento;
- rigetta la domanda formulata nei confronti di s.p.a. e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- condanna la s.p.a. a manlevare soc. coop a r.l. dalle conseguenze economiche della condanna.
Cosi deciso in Bergamo, il 16.02.2017