Tipologia: Protocollo aggiuntivo RLST
Data firma: 31 marzo 1998
Validità: 01.03.1998 - 28.02.2001
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione Industriale, Intersind e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, V.C.O.
Fonte: cnel.it
Sommario:
Protocollo aggiuntivo "B" al verbale di accordo del 31 marzo 1998
Tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola, l'Associazione Sindacale Intersind di Torino e la Fillea - Cgil, la Filca - Cisl, la Feneal - Uil, si conviene l'istituzione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Premesso
- il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 Luglio 1995 - art. 89 - Rappresentante per la Sicurezza;
- l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995;
- l'opportunità di disciplinare - a livello territoriale - aspetti della materia regolata dal predetto D.Lgs. 626/94 di interesse per il settore edile;
Si concorda
1) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti
Nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.
2) Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali
Per tutte le imprese o unità produttive operanti nella provincia del V.C.O. che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto, alla data di stipula del presente accordo, alla designazione dei RLS, le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) in numero di tre, con rapporto di lavoro part-time, saranno prescelti, nell'ambito provinciale, dai lavoratori delle imprese, anche superiore ai quindici addetti, nelle quali non è stato nominato il previsto RLS d'azienda, mediante assemblee.
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori proporranno le candidature ai dipendenti di imprese operanti nel territorio del Verbano - Cusio - Ossola, iscritte alla Cassa Edile in regola con i versamenti dei contributi spettanti.
b) I RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata alle Organizzazioni datoriali stipulanti, nonché al CPT.
c) I RLST saranno operativi esclusivamente in quelle Aziende in cui si è proceduto alla nomina o per cui sono stati eletti. La possibile complementarietà, intesa come consultazione, deve essere realizzata al di fuori delle Aziende o dei cantieri aventi presente il RLS.
Resta inteso che l'effettivo ed unico competente responsabile per la sicurezza sarà insindacabilmente la figura eletta all'interno dell'Impresa stessa.
3) Aspetti contributivi
Le Parti stabiliscono che l'istituzione di detto RLST non dovrà determinare oneri aggiuntivi a carico delle Imprese. I fondi utili per far fronte alle spese saranno prelevati dalla liquidità derivante dalla contribuzione della quota percentuale dello 0,20% accantonata per l'Ente Scuola.
In proposito si conferma che le Imprese nel cui interno è già stato eletto il RLS aziendale, le stesse godranno di una agevolazione nel versamento della contribuzione all'Ente Scuola che sarà ridotto allo 0,18%.
4) Remissione di mandato da parte di RLS
Le Parti convengono che, nel caso in cui il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato all'interno dell'Azienda, rimettesse il proprio mandato si procederà, con elezione interna in conformità del Decreto Legislativo 626/94, alla nomina di un nuovo rappresentante aziendale.
Qualora, decorsi dodici mesi dalla remissione del mandato, non sia stato ancora eletto il RLS
5) Formazione dei RLST
La formazione dei Responsabili Lavoratori Sicurezza Territoriali, prima dell'espletamento delle loro attribuzioni, sarà impartita mediante apposito corso predisposto d'accordo con il CPT del V.C.O. e nel rispetto di criteri e modalità da definire fra le parti contraenti.
Eventuali ed ulteriori corsi di aggiornamento potranno essere disposti, a seguito di accordi collettivi, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità.
6) Attribuzioni e Competenze dei RLST
I RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzione del rapporto di lavoro con uscita dal settore o revoca della designazione da parte delle OO.SS. designanti.
Ogni RLST è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa, secondo le modalità che verranno fissate dagli accordi provinciali in materia e pertanto deve intendersi esclusa ogni attività di carattere sindacale che trova applicazione nei competenti diritti sindacali previsti per i RSU.
Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione così come sarà definita dal Regolamento di attuazione del presente protocollo. Detto regolamento dovrà riguardare tutti gli aspetti applicativi che le Parti concorderanno e sottoscriveranno.
Fin d'ora le Parti convengono che il CPT fornirà, oltre ad un locale idoneo ed a quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati ai RLST, dati ed elementi conoscitivi relativi all'ubicazione delle unità produttive operanti sul territorio.
Gli oneri derivanti dalla fornitura del locale, dei sussidi predetti, dei servizi di segreteria e di quant'altro verranno rimborsati al CPT secondo modalità che saranno definite con separato accordo provinciale.
7) Decorrenza e Durata
Il presente accordo decorre dal 1° marzo 1998 ed ha un carattere sperimentale con la durata triennale scadente il 28 febbraio 2001.