Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22616 - Lavoratore cade dalla scala a pioli. Nessun comportamento abnorme se l'azione rientra tra quelle specificamente impartite
- Datore di Lavoro
- Delega di Funzione
- Dirigente e Preposto
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Lavori in Quota
Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 06/04/2017
Fatto
1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Savona, resa in data 17.06.2014, nei confronti di N.S., B.G.B. e G.G., in relazione al reato di lesioni colpose, indicato in epigrafe, condannando gli imputati al rimborso delle spese processuali del grado in favore della costituita parte civile. Al N.S. nella sua qualità di amministratore unico delle società Edilcrema srl e Edilpan srl, al G.G. quale delegato dal N.S. alla supervisione del personale nei vari cantieri ed al B.G.B., quale direttore responsabile per conto della Edilcrema del cantiere temporaneo in Località Cà Nova, si addebita di aver cagionato, per inosservanza delle norme antinfortunistiche indicate in rubrica, lesioni personali in danno del lavoratore subordinato C.N., consistite in trauma cranico con incapacità di attendere alle normali occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni. Ciò in quanto, i predetti imputati avevano consentito l'uso di una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, benché la predisposizione di opere provvisionali fosse obbligatoria, nel corso delle operazioni di disarmo dell'armatura provvisoria di un muro di contenimento; provocando così la caduta dalla scala del lavoratore.
La Corte di Appello escludeva la fondatezza della tesi difensiva, in base alla quale il lavoratore infortunato avrebbe posto in essere una azione sconsiderata, al fine di percepire il relativo risarcimento del danno. La Corte territoriale rilevava, di converso, che meritava credito la versione dei fatti resa dalla parte civile - riscontrata dalle dichiarazioni dei testi escussi - in forza della quale B.G.B. aveva ordinato al C.N. di continuare a disarmare il muro; e che la circostanza che la scala dalla quale era caduto l'operaio fosse sparita al momento del sopralluogo da parte dell'Ispettore Cocco non migliorava la posizione degli imputati.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione N.S., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo, l'esponente denuncia la violazione di legge, in riferimento alla sussistenza di delega conferita a G.G. dal N.S.. Osserva che l'esponente aveva attribuito al G.G., con delega scritta, le mansioni specifiche di controllore del personale dipendente della società Edilpan.
Il ricorrente sottolinea che si tratta di una delega effettiva; che lo stesso capo di imputazione indica che il G.G. era stato delegato per le operazioni di supervisione e controllo del personale; e rileva che i giudici di merito non hanno considerato tale fondamentale aspetto.
Il deducente rileva, altresì, di avere assolto ai doveri di vigilanza, previsti dalla legge; e considera l'imprevedibilità dell'evento, posto che il delegato aveva proibito al lavoratore di effettuare le mansioni di disarmo del muro.
Con il secondo motivo la parte denuncia la violazione di legge, in relazione alla abnormità della condotta posta in essere dalla persona offesa. Rileva che la sentenza impugnata è viziata in merito alla ricostruzione dei fatti; osserva che erroneamente il Collegio ha dato credito alla versione fornita dalla parte offesa costituitasi parte civile; e considera che, secondo le risultanze dibattimentali, deve ritenersi improbabile che sia stato impartito l'ordine di disarmare il muro.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla posizione del N.S.. Osserva che per le opere di cui si tratta il piano di sicurezza prevede la predisposizione di ponteggi. L'esponente sottolinea che, aderendo alla ricostruzione fattuale avallata dalla Corte di Appello, la responsabilità ricade sul solo B.G.B., che ebbe ad ordinare alla parte offesa di non interrompere la sua mansione, pena il licenziamento.
La parte osserva che rispetto alla posizione del garante N.S. si è comunque verificata l'interruzione del nesso causale; e considera che la predisposizione del piano di sicurezza ed il conferimento di una delega di funzioni esonerano il prevenuto da colpa.
Con il quarto motivo vengono dedotte censure sulla dosimetria della pena.
Il ricorrente si duole anche del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata. Osserva che la gravità delle lesioni è rimastra priva di riscontro, stante il comportamento ostruzionistico della parte offesa.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione anche i coimputati B.G.B. e G.G..
Dopo avere ripercorso i termini di fatto della vicenda ed essersi soffermati sul contenuto delle doglianze difensive affidate all'atto di appello, i ricorrenti, con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione.
Le parti osservano che la Corte di Appello è incorsa nel travisamento della prova, in riferimento all'ordine impartito alla persona offesa dal B.G.B., relativo alle mansioni di disarmo dei quadretti, in cooperazione con il dipendente V.. Nel ricorso si rileva che i predetti imputati non hanno mai dichiarato di avere indicato alla persona offesa di coadiuvare il V.. I deducenti considerano inoltre che B.G.B. e G.G. si erano allontanati dal luogo dell'infortunio per circa mezz'ora; ed osservano che la Corte territoriale è incorsa in errore in procedendo e difetto di motivazione, in relazione alla circostanza, ritenuta dimostrata ogni oltre
ragione/dubbio, che i ricorrenti avessero effettivamente ordinato alla parte offesa di procedere alle operazioni di disarmo del muro.
Con il secondo motivo viene denunciato il vizio motivazionale e la violazione di legge.
In particolare, i ricorrenti si dolgono del mancato esame delle questioni che erano state affidate ai motivi di appello; rilevano che non sussiste alcun profilo di colpa ascrivibile ai deducenti; e ribadiscono che la parte offesa, nonostante l'ordine di interrompere le lavorazioni relative al disarmo del muro, imprevedibilmente pose in essere una condotta contraria all'ordine impartito. Le parti rilevano che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sui punti dedotti.
I ricorrenti chiariscono che l'impugnazione si estende alle statuizioni civili della sentenza in esame.
4. G.G. ha depositato memoria, con la quale osserva che risulta decorso il termine prescrizionale massimo relativo ai reati per cui si procede.
Diritto
1. I ricorsi impongono le considerazioni che seguono.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei, relativo al reato ex art. 590 cod. pen., per cui si procede, commesso in data 01.07.2008, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni per complessivi mesi due e giorni ventidue, risulta decorso il 23.03.2016.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile; e che, solo in tali ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi (Sez. U, sentenza n. 35490 del 28.5.2009, dep. 15.09.2009, Rv. 244273).
Tanto chiarito, si procede all'esame dei motivi affidati ai ricorsi che occupano.
3. Il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di N.S., che si esaminano congiuntamente, sono inammissibili.
Si tratta di doglianze che non erano state affidate all'atto di appello; e che, ove proposte per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, risultano inammissibili, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse del N.S. involge la questione della abnormità della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato. Si tratta di un tema che risulta centrale, anche nell'ambito delle diverse censure dedotte dai ricorrenti B.G.B. e G.G.; si procede, pertanto, all'esame congiunto di tutti i richiamati motivi di doglianza.
Le parti, invero, denunciano la completezza dell'esame dei motivi di appello rispetto alla azione autolesionistica che sarebbe stata posta in essere dal C.N.; nonché la conferenza logica dell'apparato motivazionale, afferente all'apprezzamento della prova, rispetto alla abnormità della condotta posta in essere dalla lavoratore, in rapporto alle prescrizioni che erano state impartite dal B.G.B..
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti sembrano invocare, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Invero, i deducenti piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, si dolgono della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, emergenti in tesi difensiva dal contenuto del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che la Corte territoriale, sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie di ordine logico, saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio, ha chiarito che doveva escludersi decisamente la tesi difensiva in base alla quale l'infortunato si sarebbe provocato volontariamente le lesioni, al fine di percepire le somme di denaro a titolo di risarcimento del danno. Al riguardo, il Collegio dopo aver considerato che l'ipotesi della caduta volontaria dall'alto, con i rischi conseguenti, risultava recessiva rispetto alla entità del risarcimento, ha chiarito che le lesioni riportate nell'occipite posteriore risultavano del tutto conferenti, rispetto alle accertate modalità di verificazione dell'infortunio: C.N. era caduto all'indietro dalla scala ove si trovava, a seguito della perdita di equilibrio.
A questo punto della trattazione è dato soffermarsi sullo specifico percorso motivazionale sviluppato dalla Corte di Appello, nel procedere allo scrutinio della tesi difensiva basata sulla abnormità della condotta del lavoratore, con conseguente interruzione del nesso di derivazione causale tra condotta dei diversi garanti ed evento lesivo.
Il Collegio ha chiarito che meritava pieno credito la dichiarazione resa dalla persona offesa, laddove aveva riferito che il dipendente M. aveva invitato il C.N. a svolgere la legatura del ferro, attività rientrante nelle sue mansioni; e che C.N., a quel punto, era stato minacciato dal B.G.B., affinché procedesse alle operazioni di disarmo del muro, mansioni nell'espletamento delle quali ebbe di poi a verificarsi l'infortunio. Oltre a ciò, la Corte di Appello ha considerato che la scala a pioli si trovava nel cantiere al momento del fatto, come riferito dalla parte offesa, atteso che la presenza dell'attrezzo si giustificava proprio con la necessità di espletare operazioni di disarmo dei pannelli in quota. A margine di tali rilievi, in sentenza si osserva pure che il fatto che la scala a pioli fosse stata fatta sparire al momento del sopralluogo dell'Ispettorato del lavoro, era circostanza che deponeva sfavorevolmente, rispetto alla posizione degli odierni ricorrenti, in relazione alla attività realmente affidata al C.N.. Preme, altresì, considerare che la Corte di Appello non ha omesso di effettuare un penetrante vaglio critico di attendibilità, rispetto al narrato del C.N., in ragione della circostanza che il medesimo si era costituito parte civile; ed ha chiarito che l'atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto nel corso dell'espletamento della perizia sulla sua persona, dipendeva dalle problematiche psicofisiche dalle quali lo stesso C.N. è risultato affetto, in conseguenza dell'infortunio. Sulla scorta di tali rilievi la Corte di merito ha escluso la fondatezza del motivo di doglianza con il quale tutti gli odierni ricorrenti avevano dedotto l'abnormità della condotta del lavoratore, rispetto alle mansioni demandategli.
In tali termini, la Corte di appello, secondo un percorso argomentativo logicamente conferente, ha censito il tema relativo al contenuto dell'obbligo di vigilanza che grava sui garanti, in caso di condotta colposa del lavoratore. Come detto il Collegio ha escluso il carattere della abnormità, posto che l'azione rientrava nelle mansioni che erano state specificamente impartite dal B.G.B., direttore responsabile per conto della Edilcrema, per di più sotto la minaccia di licenziamento, che sarebbe stato attuato dal G.G., su richiesta del medesimo B.G.B.. Si tratta di argomentazione che si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215685). Del resto, nel caso di specie, neppure viene in rilievo l'eventuale colpa concorrente del lavoratore, una volta accertato che le mansioni di disarmo del muro erano state specificamente impartite al C.N., con le riferite modalità. E preme evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi il carattere abnorme del comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
E' poi appena il caso di ribadire quanto sopra considerato, esaminando il primo ed il terzo motivo del ricorso dell'imputato N.S., circa il fatto che il percorso motivazionale espresso dalla Corte di Appello riflette legittimamene lo specifico tenore dei congiunti motivi che i deducenti avevano affidato all'atto di appello, che non conteneva alcuna distinzione tra la posizione del datore di lavoro e quella degli altri garanti.
In conclusione, deve rilevarsi che le valutazioni effettuate dai giudici di merito, in ordine alla non abnormità del comportamento imprudente posto in essere dal dipendente infortunato, rispetto allo specifico contesto lavorativo di riferimento, risultano immuni dalle dedotte censure.
5. Il motivo proposto nell'interesse del solo ricorrente N.S., sulla entità della pena è manifestamente infondato.
Invero, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, ha considerato che il comportamento processuale degli imputati, incentrato sulla totale negatoria, tanto da impedire il risarcimento da parte dell'INAIL, giustificava il trattamento inflitto dal primo giudice, che aveva irrogato la pena di un mese di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa.
6. Esclusa, sulla base delle considerazioni sopra svolte, la ricorrenza delle condizioni per una sentenza liberatoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., agli effetti penali la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. Agli effetti civili, per quanto detto, i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi agli effetti civili. Così deciso il 6 aprile 2017.