Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2017, n. 23089 - Infortunio con la macchina pressatrice utilizzata da due operatori: assenza di doppio comando e di adeguata formazione del lavoratore
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Responsabilità amministrativa dell'impresa
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/02/2017
Fatto
1. Con sentenza del 23.11.2015 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che ha dichiarato la responsabilità di D.M. e della S.r.l. EMMEDI in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto a Fano in data 3.12.2009 in danno di E.K., a seguito del quale il lavoratore riportava lesioni personali (ferita lacero-contusa all'avambraccio destro e frattura del radio e dell'ulna destra) giudicate guaribili per un tempo superiore a 40 giorni.
2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il lavoratore E.K., impegnato con C.A.nella piegature di lamine con la pressa sincronizzata, mentre posizionava una lamiera per eseguire una terza piega, inseriva il braccio destro fra il punzone e la matrice e veniva schiacciato quando il punzone scendeva, a seguito dell'attivazione del comando a pedale da parte della C.A..
Veniva appurato che E.K. svolgeva mansioni di aiuto, posizionando sulla matrice la lamiera da piegare attraverso la pressa; C.A. azionava il pedale che faceva scendere il punzone sulla matrice per eseguire le pieghe previste.
Quel giorno la macchina era stata predisposta per la lavorazione di pezzi più lunghi rispetto a quelli lavorati al momento dell'infortunio.
La Corte territoriale valutava non corretta la modalità di esecuzione del lavoro, in quanto la macchina era dotata di un solo comando e non di due comandi, uno per ciascun lavoratore: l'infortunato avrebbe dovuto avere un comando di conferma, e ciò avrebbe evitato sicuramente la discesa del punzone quando questi si trovava ancora con braccio nel punto di battuta. In ogni caso sarebbe stato assolutamente da evitare il fatto di spingere e tenere con le mani il foglio in lavorazione sotto gli organi meccanici: se del caso, si sarebbe dovuto utilizzare qualche supporto supplementare per tenere fermo il foglio contro la battuta, ovvero programmare in modo diverso la macchina stessa. Comunque il lavoratore non risultava né formato né informato sulle modalità di svolgimento del lavoro, nonostante l'estrema pericolosità della pressa piegatrice.
Di qui la colpa specifica del datore di lavoro, D.M., per violazione degli artt. 37, comma 1, e 71, comma 4 lett. a), d.lgs. n. 81/2008, nonché la responsabilità dell'ente ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi l'imputato e la S.r.l. EMMEDI, a mezzo dei rispettivi difensori.
3. L'imputato lamenta violazione di legge e vizi motivazionali, nella parte in cui la Corte di appello omette di considerare che l'unica mansione del lavoratore era quella di "aiutare" la C.A., sostenendo e facendo girare il pezzo, stando ben lontano dal macchinario e senza mai avvicinarsi allo stesso.
Deduce che la mansione cui era stato addetto l'infortunato era così semplice e minimale da non necessitare di una specifica formazione sulla macchina, né di utilizzare il doppio comando, necessario solo per piegare lamiere lunghe oltre i quattro metri.
Ritiene che la condotta colposa del lavoratore assurge come causa sopravvenuta sufficiente a produrre l'evento, ponendosi come circostanza imprevedibile ed abnorme rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive impartite dal datore di lavoro.
4. La società EMMEDI avanza le medesime censure sollevate dall'Imputato ed insiste nella esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento lesivo.
Deduce inoltre che nel caso non risultano provati i presupposti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001, ovvero l'interesse ed il vantaggio per l'azienda in relazione all'infortunio.
Diritto
1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, affrontando questioni fra loro strettamente connesse con riguardo all'indagine attinente alla sussistenza della colpa e del nesso di causalità fra la condotta ascritta all'imputato e l'evento lesivo.
2. I motivi sono infondati ed i ricorsi vanno conseguentemente rigettati sulla scorta delle seguenti considerazioni.
3. I ricorrenti pretendono di avallare una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale le mansioni del lavoratore infortunato (E.K.) erano solo quelle di fungere da mero supporto nelle operazioni di piegatura delle lamine, limitandosi a "far girare il pezzo", stando ben lontano dal macchinario e senza mai avvicinarsi allo stesso.
E' noto, tuttavia, che non spetta alla Corte di cassazione censurare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, qualora la stessa sia frutto di un iter argomentativo giuridicamente corretto, congruo e privo di vizi logici evidenti, come è certamente avvenuto nel caso di specie.
4. La Corte territoriale, dopo un'attenta analisi delle prove orali assunte nel corso del procedimento e della documentazione acquisita, ha infatti appurato che la macchina pressatrice, nell'occasione, era stata predisposta per lavorare dei fogli lunghi 3 metri, più lunghi di quelli utilizzati durante la lavorazione in questione (2,5 metri); sicché anche la lama e la matrice erano lunghe 3 metri, il che comportava che il lavoratore era costretto a collocare il braccio pericolosamente vicino alla pressa per meglio posizionare il pezzo di lamina più corto. L'impostazione di 3 metri era stata mantenuta per questioni di tempo, perché «dovevo fare dei pezzi urgenti» (dep. D.F., addetto alla programmazione del macchinario), come era stato scritto nei fogli a lui consegnati per eseguire il lavoro. Del resto, che si trattasse di una macchina potenzialmente pericolosa e che fosse necessario prestare attenzione, è circostanza affermata dal D.F. e comprovata dal manuale d'uso e dal consulente di parte civile, ing. DM. (che, fra le altre cose, ha evidenziato come il macchinario prevedesse l'utilizzo di comandi doppi, proprio nel caso, come quello in esame, in cui vi fosse la presenza di due operatori: precauzione non adottata nel caso di specie).
L'indagine sull'infortunio, condotta dalla funzionaria S.C., intervenuta quasi nell'immediatezza, ha consentito di accertare che il lavoratore E.K., durante la lavorazione, per effettuare la terza piega (quella centrale) del foglio di lamiera, essendo questo molto sottile (6 millimetri) e tendente a piegarsi, aveva dovuto manualmente dirigerlo verso l'appoggio esistente; la C.A., che comandava il pedale di azionamento (a distanza di circa 4 metri dal E.K.), aveva azionato troppo presto la discesa, quando il braccio del collega si trovava ancora sotto la sfera di azione del punzone.
5. La ricostruzione della vicenda infortunistica operata dai giudici di merito, assolutamente logica e plausibile sulla scorta delle prove acquisite, ha dunque evidenziato - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - che il lavoratore infortunato è stato messo in condizione di operare sul macchinario in maniera tale da esporsi al rischio che si è poi concretizzato con l'infortunio.
Da ciò sono conseguite le violazioni alla normativa antinfortunistica evidenziate a carico del D.M., datore di lavoro del E.K.: la non corretta modalità di esecuzione del lavoro, in assenza di un (doppio) comando di conferma (per la discesa del punzone) a disposizione del E.K., in maniera tale da non affidarsi soltanto alla comunicazione vocale con la C.A., evidentemente inidonea ad impedire l'evento lesivo; l'assenza di formazione ed informazione del E.K. sulle modalità di svolgimento del lavoro, tanto più necessaria se si considera l'indubbia pericolosità della pressa piegatrice, macchina che espone a rischi elevati, per cui è imprescindibile che essa sia adoperata soltanto da soggetti adeguatamente formati.
6. Ne discende che anche i rilievi dei ricorrenti in ordine all'insussistenza del nesso eziologico, per asserita abnormità della condotta dell'infortunato rispetto alle mansioni richieste, sono destituite di ogni fondamento.
E' appena il caso di rilevare, in primo luogo, che l'infortunio di cui si discute è stato determinato proprio dalle violazioni della normativa prevenzionistica dianzi accennate (assenza di doppio comando e di adeguata formazione del lavoratore), senza le quali l'evento lesivo, con elevata probabilità logica, non si sarebbe realizzato.
In secondo luogo, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione definisce abnorme il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e tale non ritiene che sia il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710). Nella sostanza è abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 - dep. 2010, Iglina e altri, Rv. 246695). Si è anche affermato che deve trattarsi di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile (Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali e altro, Rv. 243208).
Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che delinea l'abnormità del comportamento in presenza dell'imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore; imprevedibilità che non può mai ritenersi - e mai è stata ritenuta - quando la condotta del lavoratore è tenuta nell'espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli. E ciò perché lo scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia nelle mansioni a lui affidate è ordinariamente presente, in quanto evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. La normativa antinfortunistica è preposta a tutela anche (e soprattutto) dei comportamenti colposi dei lavoratori. Ciò rende necessario che vengano portate alla luce quelle circostanze peculiari del processo di lavoro che connotano la condotta dell'infortunato, in modo che, per dirla con una più recente ricostruzione, "essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è 'interruttivo' (per restare al lessico tradizionale) non perché 'eccezionale' ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare" (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e altri, Rv. 254094).
Tanto premesso, risulta palese nel caso in disamina che per quanto "imprudente" possa considerarsi la condotta del E.K. di porre gli arti sotto la macchina, essa risulta certamente compiuta nello svolgimento dei compiti assegnatigli e, ove pure errata - come assumono i ricorrenti -, in ogni caso attiene alle migliori modalità di assolvimento del compito.
Correttamente quindi la Corte di appello ha escluso che il comportamento del lavoratore fosse in grado di elidere il nesso eziologico tra le accertate violazioni prevenzionistiche del datore di lavoro e l'infortunio verificatosi.
7. Parimenti infondata è la specifica doglianza della società EMMEDI in merito alla lamentata insussistenza, nel caso in disamina, dei presupposti della responsabilità amministrativa previsti dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001, per asserita mancanza di interesse e vantaggio per l'azienda in relazione all'infortunio.
Al riguardo giova premettere che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Conf. n. 31210 del 2016) (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 - dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065).
E' stato condivisibilmente precisato che il requisito dell'"interesse" ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento lesivo, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica, come, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito di una scelta orientata a risparmiare sul costi d'impresa, allo scopo di soddisfare, appunto, un interesse dell'ente (risparmio sui costi in materia di prevenzione); ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica ha sistematicamente violato le norme prevenzionali, realizzando una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
Nel caso in esame trovano correlazione con la condotta colposa dell'imputato sia l'interesse che il vantaggio per la società ricorrente.
La Corte territoriale ha infatti correttamente rilevato che la omissiva condotta colposa del D.M. è stata posta in essere nell'interesse ed a vantaggio della società, posto che, da un lato, l'allestimento del necessario presidio antinfortunistico avrebbe determinato un rallentamento dei tempi di produzione; dall'altro, l'aggiornamento del macchinario e l'adeguamento dello stesso alle norme di prevenzione avrebbe richiesto un costo, così come la specifica preparazione del dipendente avrebbe richiesto tempi e costi ulteriori. Pertanto, l'adottata decisione di riduzione dei tempi e dei costi, a detrimento della sicurezza del lavoratore, ha indubbiamente evidenziato l'interesse/vantaggio della società nei termini dianzi indicati.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 febbraio 2017