Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 2 maggio 2017
Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.
G.U. 13 maggio 2017, n. 110

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;
Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»;
Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;
Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 11325 del 18 aprile 2017.
 

Decreta:

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformità alle norme di cui al comma 1.

 

Art. 2
Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma (teorico-pratico) da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.
2. Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi per istruttore.
3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

 

Art. 3
Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica nell'applicazione delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove pratiche riportate nell'allegato F. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

 

Art. 4
Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio e mantenimento delle competenze

1. Ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E del presente decreto.
2. L'addestramento ha validità quinquennale. Il personale in possesso dell'attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validità, per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti.

 

Art. 5
Aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio

1. L'aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio, della durata di almeno otto ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all'allegato F, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato F2).
All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati in conformità ai criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 2.
2. Gli istituti, enti o società di cui al comma 1 del presente articolo che intendono svolgere l'aggiornamento dell'addestramento devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato G.
4. L'addestramento pratico di cui al programma in allegato F2, quale completamento del percorso di aggiornamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, è svolto a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata disciplina l'attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso di di cui al presente decreto.
La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.
Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia ad ogni partecipante un'attestazione come da modello allegato H.

 

Art. 6
Entrata in vigore ed Abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;
b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».

 

Art. 7
Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti, enti o società riconosciuti che svolgono i corsi di sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del 1 luglio 2018, l'impianto natatorio e/o lo specchio acqueo precedentemente autorizzato nonché i docenti già accreditati.
2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o società di cui al comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

Il comandante generale: Melone

 

Allegato A

 Programma dell’addestramento teorico-pratico per il corso di
“Sopravvivenza e salvataggio”

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave

Teoria e Pratica (ore)

1. Introduzione, sicurezza e sopravvivenza

1. Indicazioni di sicurezza per lo svolgimento del corso;
2. Principi di sopravvivenza in mare;
3. Definizioni dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio esistenti a bordo;
4. Manuali di addestramento previsti dalla SOLAS;
5. Simbologia di sicurezza (safety) IMO.

 

2. Situazioni di emergenza che possono verificarsi in mare

1. Tipi di emergenze: collisione, incendio, affondamento, incaglio, uomo in mare, inquinamento;
2. Precauzioni da prendere per evitare il verificarsi delle emergenze;
3. Disposizioni antincendio: descrizione generale dei mezzi disponibili a bordo per la lotta antincendio;
4. Affondamento: descrizione generale dei mezzi disponibili in caso di affondamento;
5. Competenze dell’equipaggio e familiarizzazione iniziale: spiegare che l’efficacia dei mezzi di salvataggio dipende dall’abilità e dall’addestramento dell’equipaggio;
6. Ruolo d’appello, segnali di emergenza compresi i segnali per la direzione del battello per il recupero di uomo in mare; segnali di soccorso pirotecnici; conoscenza delle esercitazioni di emergenza che si effettuano a bordo;
7. Istruzioni per l’equipaggio sulle emergenze; mezzi di sfuggita esistenti a bordo;
8. Necessità di essere pronti ad ogni emergenza e conseguente valore dell’addestramento e delle esercitazioni;
9. Equipaggiamenti aggiuntivi per la sopravvivenza (da prelevare dalla nave e portarli sui mezzi di salvataggio);
10. Abbandono della nave e sue criticità correlate;

 

3. Evacuazione

1. Abbandono della nave come ultima risorsa;
2. Preparazione personale all’abbandono della nave;
3. La necessità di evitare il panico;
4. I doveri dell’equipaggio verso ì passeggeri;
5. Azioni da compiere da parte dell’equipaggio nell’approntare ed ammainare i mezzi di salvataggio incluso il M.E.S.;
6. Gli ordini del Comandante per abbandonare la nave;
7. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza;

 

4. Mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza

1. Imbarcazioni di salvataggio: tipologie, sistemi di ammaino, dimostrazione di come imbarcare sulle stesse dalla nave e dall’acqua;
2. Zattere: tipologie, ubicazione a bordo, galleggiamento libero e uso del gancio idrostatico, sistemi di apertura;
3. Battelli di emergenza;
4. Altri mezzi di salvataggio collettivi (esempio apparecchio galleggiante su unità da traffico locale);

 

5. Dispositivi individuali di salvataggio

1. Salvagenti anulari: tipologie ed ubicazione a bordo;
2. Giubotti di salvataggio: tipologie ed ubicazione a bordo;
3. Tute di immersione e tute anti-esposizione: differenza di utilizzo ed ubicazione;
4. Indumenti di protezione termica;

 

6. Dispositivi di salvataggio individuali e collettivi (Dimostrazioni pratiche)

1. Salvagenti anulari: lanciare un salvagente anulare in acqua e controllare:
- Galleggiamento
- Auto-accensione della luce
- Auto-attivazione della boetta fumogena
- Galleggiamento della sagola
2. Giubbotti di salvataggio:
- Indossare un giubbotto di salvataggio correttamente entro un periodo di tempo di un minuto e senza assistenza;
- Saltare in sicurezza in acqua da un’altezza non inferiore a 3 metri indossando il giubbotto di salvataggio;
- Nuotare per una breve distanza indossando il giubbotto di salvataggio;
- Provare il funzionamento del fischietto e della luce del giubbotto di salvataggio;
3. Tute di immersione:
- Indossare una tuta d’immersione nel tempo di 2 minuti senza assistenza;
- Mentre si indossa una tuta d’immersione e il giubbotto di salvataggio:
• Salire e scendere una scala verticale di almeno 5 metri in lunghezza;
• Saltare in acqua da un’altezza non inferiore a 3 metri;
• Nuotare per una breve distanza e salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall’acqua;
• Provare il funzionamento del fischietto e della luce in dotazione;
4. Indumenti di protezione termica:
- Indossare un indumento di protezione termica senza assistenza mentre si è a bordo di un mezzo di salvataggio o battello di emergenza ed aver indossato un giubbotto di salvataggio;
- Liberarsi dell’indumento di protezione termica che impedisce di nuotare in un tempo non superiore a 2 minuti;
- Mettere un indumento di pretezione termica su una persona che simula uno stato di inconscienza a bordo di una zattera di salvataggio;
5. Sopravvivenza personale senza giubbotto di salvataggio:
- Dimostrare come mantenersi a galla senza l’uso del giubbotto di salvataggio, senza tuta d’immersione o tuta anti-esposizione;
6. Salire su un mezzo di salvataggio:
- Salire a bordo di una zattera dalla nave e dall’acqua indossando un giubbotto di salvataggio;
- Recuperare ed assistere i superstiti;
- Dimostrare l’utilizzo delle dotazioni di bordo, incluso l’uso dell’ancora galleggiante;
- Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio;
- Dimostrare come abbandonare una zattera di salvataggio;

Ogni gruppo di discenti dovrà assistere, durante le esercitazioni pratiche, alle operazioni di apertura di una zattera di salvataggio autogonfiabile.

 

7. Sopravvivenza in mare

1. Pericoli per i sopravvissuti:
- Colpo di calore, colpo di sole, esposizione al freddo, immersione in acqua e ipotermia, il mal di mare;
- Incapacità di mantenere fluidi corporei, causando la disidratazione;
- Effetti del bere acqua di mare;
- Sopravvivenza in caso di incendio di prodotti infiammabili in acqua;
- Acque infestate da squali;
2. Uso ottimale delle dotazioni dei mezzi di salvataggio:
- Descrivere come allontanarsi in sicurezza dalla nave (incluso l’uso dei remi per la voga);
- Precauzioni da prendere a bordo dei mezzi di salvataggio in climi freddi, in climi tropicali, in caso di esposizione al sole, al freddo e ipotermia;
- Effetti del mal di mare, precauzioni per prevenirlo e combatterlo;
- Uso opportuno dell’acqua dolce, del cibo e la necessità di evitare la disidratazione;
- Descrivere le azioni da compiere per la sopravvivenza in caso di incendio di prodotti infiammabili in acqua;
- Descrivere le tecniche di sopravvivenza in acque infestate da squali;
- Descrivere l’uso corretto dell’ancora galleggiante;
- Descrivere i compiti di una guardia di vedetta;
- Descrivere i mezzi per facilitare la rilevazione dei naufraghi da parte di altre navi;
- Importanza di tenere alto il morale;
- Spiegare le tecniche di sopravvivenza quando si è in acqua e non su una imbarcazione o zattera di salvataggio;

 

8. Apparati radio di emergenza (Dimostrazioni pratiche)

1. Apparati radio portatili per i mezzi di salvataggio:
- Illustrare l’utilizzo dei dispositivi per la trasmissione dei segnali di allarme e di soccorso (VHF);
2. Radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRBs):
- Illustrare il funzionamento delPEPIRB, numero ed ubicazione a bordo;
- Dimostrare come vengono attivati;
- Descrivere gli inconvenienti di un loro uso accidentale;
3. Risponditore radar (SARTs):
- Illustrare il funzionamento del risponditore radar (SART), numero ed ubicazione a bordo;
- Dimostrare come vengono attivati;
- Descrivere gli inconvenienti di un loro uso accidentale;
- Differenze tra un EPIRB e un SART;

 

9. Assistenza a mezzo di elicottero

1. Comunicazioni con l’elicottero:
- Illustrare l’uso dei segnalamenti a braccia;
- Illustrare come comunicare, attraverso una stazione di terra, con l’elicottero;
2. Evacuazione dalla nave e dai mezzi di salvataggio:
- Illustrare la necessità di avere sulla nave una zona identificata di prelievo a mezzo elicottero libera da gru, derrick, alberi, draglie e altri impedimenti;
- Indicare come evacuare in sicurezza da una imbarcazione e/o zattera di salvataggio;
3. Prelievo con elicottero:
- Descrivere i metodi di prelievo a mezzo imbracature, barella, rete di salvataggio, ecc;
- Illustrare l’uso dei segnalamenti a braccia per il sicuro sollevamento;
- Descrivere come un membro dell’equipaggio dell’elicottero può aiutare nelle operazioni di prelievo;
- Spiegare l’importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto;
4. Uso corretto delle imbracature da elicottero:
- Descrizione delle varie imbracature/strop;
- Mostrare il modo corretto di indossare le imbracature e la postura di sicurezza da assumere nell’utilizzo

 

Totale

20


Allegato B

Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per il corso di sopravvivenza e salvataggio

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
a) manuale istruttore;
b) filmati audio-video (1) relativi agli argomenti trattati nell'allegato A;
c) Testi di riferimento IMO aggiornati:
convenzione STCW '78 come emendata;
convenzione SOLAS 1974 come emendata;
IAMSAR - vol. III;
IMO Life Saving Appliances Code (LSA code);
LSA symbols - Poster;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida del modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques». La dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresì organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto trattandosi di un corso indirizzato alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. Le stesse devono contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazione di quest'ultime.
4. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:
a) Una piscina di superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), e di profondità non inferiore a 3,50 metri in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi e da estendersi, altresì, procedendo per 5 metri in avanti e per metri 2,5 ai lati. Oltre tale area la profondità può degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri. La piattaforma (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;
b) In alternativa ad una singola piscina potranno essere utilizzate due piscine diverse, situate presso la medesima struttura, delle quali una da utilizzare solo per la prova pratica del tuffo ed avente le caratteristiche descritte alla lettera a) nella parte specifica relativa alla sub-area per i tuffi ed alle caratteristiche della piattaforma e, l'altra, avente superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), con profondità di almeno 2 metri procedendo per 5 metri in avanti e che può degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri;
c) Qualora si utilizzino piscine non di proprietà le stesse dovranno essere adeguatamente certificate FINA per la disciplina olimpica del nuoto in vasca corta e del tuffo da piattaforma fissa di altezza non inferiore a 3 m;
d) Le piscine sopra descritte, se situate in località diverse rispetto all'ubicazione delle aule destinate alle lezioni teoriche, dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a km 10 o comunque raggiungibili in trenta minuti.
e) Per le piscine già riconosciute idonee in relazione ai requisiti di cui al decreto 6 aprile 1987 come emendato, la superficie dovrà essere non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10 m o superiore), con una sub-area di profondità adeguata in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi in base ad un assessment redatto da soggetto esterno qualificato e comunque con profondità non inferiore a 3 metri nei primi 6 metri in avanti rispetto al bordo piscina. Oltre tale area la profondità può degradare linearmente fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri; la piattaforma fissa (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;
f) attrezzature di tipo approvato SOLAS come di seguito elencate:
i. 25 giubbotti di salvataggio (di cui almeno 5 di tipo gonfiabile);
ii. 02 salvagenti anulari muniti di boetta luminosa, fumogena e sagola galleggiante;
iii. 02 zattere (2) di salvataggio gonfiabili (anche da training (Demo)) da almeno 12 persone complete di dotazioni. La revisionare dovrà essere effettuata secondo le disposizioni in vigore a cura di una stazione di revisione autorizzata;
iv. un set completo di dotazioni di una imbarcazione di salvataggio;
v. un dispositivo elettrico o meccanico, atto a simulare il recupero dall'alto del naufrago, provvisto di dispositivi di sicurezza e corredato di certificazione di collaudo, rilasciata dalla casa costruttrice, per il sollevamento di almeno 2 persone per un peso di almeno kg 250; il dispositivo deve essere fissato ad una struttura fissa certificata tale da poter sostenere e permettere il sollevamento del peso sopra indicato.
vi. 02 imbracature di sollevamento per i fini di cui al punto v.;
vii. una radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRB) operante sulla frequenza di 460 MHz;
viii. un risponditore radar (SART) operante sulla frequenza di 9 GHz;
ix. due radioline portatili VHF per i mezzi di salvataggio di tipo approvato;
x. 20 tute di immersione di tipo approvato Solas;
xi. 2 tute anti-esposizione di tipo approvato Solas;
xii. 20 indumenti di protezione termica;
xiii. 1 kit di pronto soccorso completo di: barella, kit di rianimazione con ossigeno/pallone ambu;
Precauzioni di sicurezza
Le precauzioni di sicurezza durante le esercitazioni sono una componente importante di questo corso e influenzano la sua organizzazione. I discenti devono essere protetti dal pericolo in ogni momento.
Gli istruttori ed i loro assistenti devono rigorosamente supervisionare i discenti e garantire la loro sicurezza. Materiali di primo soccorso, tra cui un kit di rianimazione, devono essere prontamente disponibili.
Non devono essere effettuate esercitazioni notturne a meno che tutti i tirocinanti e gli istruttori siano provvisti di giubbotti di salvataggio, completi di strisce retro-riflettenti, come specificato nel codice LSA 1.2.2.7 e l'area delle esercitazioni deve essere adeguatamente illuminata da proiettori.

(1) I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti dalla normativa vigente
(2) Ogni gruppo di discenti dovrà assistere all'apertura della zattera di salvataggio. La stessa, dovrà essere chiusa e ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una stazione autorizzata. a tal fine, dovrà essere intuito un apposito registro nel quale verranno annotate le date relative all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa
 

Allegato C

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante/1° ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;
b) direttore/1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000Kw, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;
c) laureato in medicina e chirurgia con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa;
d) istruttore con brevetto di «Maestro di salvamento»;
2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni.
3) Gli istruttori già riconosciuti idonei per lo svolgimento del corso sopravvivenza e salvataggio di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1987 ottengono l'accreditamento per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
5) Il direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno due anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
Sono nominati anche uno o più sostituti del direttore del corso che sostituiscano lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento e che siano in possesso dei medesimi requisiti.

 

Allegato D


VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.
 

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

DESCRIZIONE

GIUDIZIO

VOTO NELLA SCALA DECIMALE

A. Non comprende ciò che deve eseguire;
Esegue solo in minima parte la prova;
Non è in grado di portare a termine la Prova;

INSUFFICIENTE

1-5

B. Comprende ciò che deve eseguire;
Completa la prova in modo corretto;
Impiega il giusto tempo;

SUFFICIENTE

6

C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito;
Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;

BUONO

7

D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.

DISTINTO

8

E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee;
Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.

OTTIMO

9-10

 

Allegato E


Allegato F


Prove pratiche di Aggiornamento dell’addestramento di “Sopravvivenza e Salvataggio” svolto presso i centri di addestramento

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave

Pratica
(ore)

Dimostrazione pratica sull’abilità e competenza acquisita in merito a:
 

1. Indossare un giubbotto di salvataggio;

2. Indossare ed usare una tuta d’immersione;

3. Saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri;

4. Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio;

5. Nuotare indossando il giubbotto di salvataggio;

6. Mantenersi a galla senza l’aiuto del giubbotto di salvataggio;

7. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave e dall’acqua indossando il giubbotto di salvataggio;

8. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza;

9. Uso dell’ancora galleggiante di un mezzo di salvataggio;

10. Utilizzo delle dotazioni di un mezzo di salvataggio;

11. Utilizzo dei dispositivi di localizzazione (SART, EPIRB) a scopo dimostrativo.

 

Totale

8


Allegato F1

Prove pratiche di Aggiornamento dell’addestramento di “Sopravvivenza e Salvataggio” svolto presso i centri ridotto

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave

Pratica
(ore)

Dimostrazione pratica sull’abilità e competenza acquisita in merito a:
 

1. Indossare ed usare una tuta d’immersione;

2. Saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri;

3. Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio;

4. Nuotare indossando il giubbotto di salvataggio;

5. Mantenersi a galla senza l’aiuto del giubbotto di salvataggio;

6. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall’acqua indossando il giubbotto di salvataggio;

 

Totale

4

 
Allegato F2

Prove pratiche di Aggiornamento dell’addestramento di “Sopravvivenza e Salvataggio” svolto a bordo

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave

Pratica

Dimostrazione pratica sull’abilità e competenza acquisita in merito a:
 

1. Indossare un giubbotto di salvataggio;

2. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave indossando il giubbotto di salvataggio;

3. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza;

4. Uso dell’ancora galleggiante di una imbarcazione di salvataggio;

5. Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio; e

6. Utilizzare i dispositivi di localizzazione (SART, EPIRB) a scopo dimostrativo.

 

 

Allegato G

 
Allegato H