Cassazione Penale, Sez. 3, 15 maggio 2017, n. 23786 - Numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: associazione sportiva dilettantistica o discoteca?
- Gestione Emergenza
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Segnaletica di Sicurezza
- Valutazione dei Rischi
Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 16/12/2016
Fatto
1. - Con sentenza del 26 febbraio 2016, il Tribunale di Genova ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui: 1) agli artt. 55, comma 1, lettera a), e 29, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere redatto il documento di valutazione dei rischi; 2) agli artt. 55, comma 1, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 3) agli artt. 55, comma 5, lettera a), e 43, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere designato gli addetti antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza; 4) agli artt. 55, comma 5, lettera c), e 43, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere provveduto alla pianificazione dell'emergenza e salvaguardia dei lavoratori; 5) agli artt. 68, comma 1, lettera b), e 64, comma 1,lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per la condizione delle porte rispetto alle esigenze della sicurezza; 6) agli artt. 68, comma 1, lettera b), e 64, comma 1,lettera e), del d.lgs. n. 81 del 2008, per difetti di manutenzione e inefficienza degli idranti e dell'impianto d'illuminazione di sicurezza; 7) agli artt. 165, comma 1, lettera a), e 163 del d.lgs. n. 81 del 2008, per mancanza della segnaletica di sicurezza (il 2 agosto 2012).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto tramite il difensore ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione degli artt. 55, 68, 165 del d.lgs. n. 81 del 2008, perché non si sarebbe considerato che l'imputato era il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, priva di dipendenti, cui non si applicherebbe la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, che poteva avvalersi della collaborazione dei soci e di altri soggetti, anche a titolo gratuito. Sul piano fiscale, del resto, le associazioni sportive sono tali: se costituite nel rispetto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, se affiliate a una federazione sportiva iscritte al registro Coni. E gli organi accertatori intervenuti nel caso di specie non avrebbero potuto dichiarare il venire meno di tali presupposti.
2.2. - In secondo luogo, quanto alle imputazioni di cui ai capi 5 e 6, si sostiene che si tratterebbe di una duplicazione di un unico fatto, secondo quanto stabilito dall'art. 68 del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea dei requisiti di sicurezza è considerata con un'unica come un'unica violazione.
2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate per il solo fatto che l'imputato aveva scelto di non difendersi nel processo.
2.4. - Si lamenta, infine, la mancanza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, non essendosi considerata l'incensuratezza dell'imputato.
Diritto
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - riferito alla natura di associazione sportiva che la ditta dell'Imputato avrebbe avuto - è inammissibile perché costituisce la mera riproposizione di censure già svolte in primo grado, in totale mancanza di rilievi critici riferibili al testo della sentenza impugnata. Le censure difensive si basano appunto, essenzialmente, sull'asserita violazione della normativa tributaria in materia di associazioni sportive, del tutto irrilevante nel caso di specie, e comunque non applicabile, non essendo rinvenibile in capo all'associazione presieduta dell'imputato nessuna delle caratteristiche dell'associazione sportiva. Come ben rilevato dal giudice di primo grado, già l'Agenzia delle entrate aveva revocato ogni agevolazione fiscale riconosciuta per le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di un'impresa commerciale dedita all'attività di discoteca, in diverse sale da ballo per un totale di 700 m2, con accesso consentito liberamente e non ai soli soci, con somministrazione di bevande a tutti i presenti indiscriminatamente, con soggetti che svolgeranno al nero attività lavorativa retribuita. Tali circostanze sono state dettagliatamente esposte, con puntuali riferimenti alle relative fonti di prova, nella sentenza impugnata, senza che su nessuna di esse la difesa abbia, con il ricorso per cassazione, preso posizione, anche in via di mera prospettazione.
3.2. - Il secondo motivo - il quale si riferisce alla pretesa "duplicazione" delle violazioni di cui ai capi 5 e 6 dell'imputazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 81 del 2008 - è ammissibile per manifesta infondatezza.
Non può trovare applicazione nel caso di specie la disposizione dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). Le fattispecie alle quali tale disposizione si riferisce sono, infatti, del tutto diverse rispetto alle violazioni dell'art. 64, lettere b) ed e), qui contestate.
3.3. - Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza, riferito alle circostanze attenuanti generiche. La difesa non deduce neanche con il ricorso per cassazione l'esistenza di elementi positivi di giudizio che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dal Tribunale, a fronte di una serie di violazioni di non scarsa rilevanza, poste in essere nell'ambito di un'attività imprenditoriale di una certa ampiezza.
3.4. - Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, il relativo rilievo risulta precluso dalla circostanza che tale beneficio non era stato richiesto, neanche in via subordinata, in sede di precisazione delle conclusioni, a fronte di una condanna alla sola pena pecuniaria. E in tali casi, il giudice non ha l'onere di fornire alcuna motivazione circa il diniego (ex multis, Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 26/02/2015, Rv. 262553).
4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.