Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12553 - Rendita a seguito di infortunio. Riconoscimento dell'indennizzo in capitale


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 18/05/2017

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Caltanissetta ha accolto il gravame dell'Inail ed ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da C.M., aveva dichiarato il diritto dell'assicurato a percepire una rendita nella misura del 12% per l'infortunio subito il 17 aprile 2002.
2. La Corte territoriale in esito ad un nuovo accertamento medico legale ha ritenuto che la patologia da cui il C.M. era affetto (condromalacia del condilo femorale laterale, ulcera condrale rotulea e condromalacia del piatto tibiale destro) non erano causalmente collegabili alla distorsione del ginocchio riportata in conseguenza dell'infortunio e che la stessa era a questo preesistente. All'infortunio invece era connessa la distrazione del legamento crociato anteriore che comportava una percentuale di invalidità calcolabile nella misura del 6% che non dà diritto alla rendita azionata.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre il C.M. che articola due motivi ulteriormente illustrati con memoria. L'Inail ha depositato procura.
 

 

Diritto

 


4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 437 cod. proc. civ. e dell' art. 66 n. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come sostituito dall'art. 13 comma 2 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Il ricorrente reclama il diritto al riconoscimento dell'indennizzo in misura capitale quale implicita domanda della rendita azionata e denuncia l'erroneità della sentenza che ha limitato la sua indagine alla sola prestazione di cui all'art. 13 comma 2 lettere a) e b) del citato d.lgs. n. 38 del 2000.
5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata l'insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello omesso di considerare che erano risultati accertati i presupposti per il conseguimento dell'indennizzo in capitale la cui domanda era compresa nella più ampia richiesta di riconoscimento della rendita.
6. Le censure sotto diversi profili censurano la sentenza che, pur accertata l'esistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennizzo in misura capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) d.lgs. n. 38 del 2000, si è limitata a verificare solo l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della rendita.
Nel caso in esame il Tribunale di Caltanissetta, a seguito di una consulenza tecnica che aveva accertato nei confronti del sig. C.M. una inabilità permanente pari al 12%, ha condannato l'INAIL al pagamento dell'indennizzo in capitale. Su impugnazione dell'Istituto, la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda, affermando che per la costituzione della rendita era necessario che fosse accertata una inabilità pari o superiore al 16%. Non ha considerato la Corte che già in primo grado era stato riconosciuto l'indennizzo in capitale nella misura del 12% e che le censure dell'Istituto investivano solo l'esistenza dei postumi invalidanti dell'infortunio sul rilievo dell'esistenza di lesioni extralavorative concorrenti ma non era affatto posta la questione della avvenuta proposizione della domanda di indennizzo.
8. Ciò posto va comunque rammentato che, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la domanda di liquidazione dell' indennizzo in capitale per le menomazioni dell'integrità psico- fisica pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%, di cui costituisce un minus. (cfr. Cass. 29/11/2013 n. 26834, 15/10/2013 n. 23367 e 27/01/2011 n. 2058).
9. Ne consegue che la Corte di appello, avendo accertato comunque l'esistenza di postumi, seppur quantificati nella misura minima prevista dalla legge del 6%; avrebbe dovuto contenere in tal senso il riconoscimento dell'indennizzo in capitale la cui domanda era già stata ritenuta proposta, sia pure implicitamente, dal primo giudice.
10. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda della ricorrente va quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, dell’indennizzo in capitale di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in misura pari al grado di menomazione (6%) accertato e conseguentemente condanna l'INAIL al pagamento dei relativi importi con gli accessori dovuti per legge.
Quanto alle spese, valutato l'esito complessivo della lite ed il solo parziale accoglimento della domanda azionata si reputa equo compensare tra le parti le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dell'Istituto soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che C.M. ha diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 nella misura del 6% e condanna l'INAIL al pagamento dei relativi importi con gli accessori dovuti per legge.
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 2.200,00 di cui € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017