Categoria: Normativa comunitaria
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Direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 25222/2014; Cass. Pen. 36268/2014;
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 08/07/1997 pag. 0004 - 0006

 

DIRETTIVA 97/42/CE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, e in particolare l'articolo 118 A,

vista la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (1), in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione (2), previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

(1) considerando che l'articolo 118A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

(2) considerando che , in base a detto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

(3) considerando che la direttiva 91/325/CEE della Commissione, del 1° marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (5), introduce all'allegato III nuove frasi di rischio indicanti i rischi per la salute conseguenti ad un'esposizione prolungata ed il rischio di cancro da inalazione;

(4) considerando che la protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno o più agenti cancerogeni, nonché dei composti cancerogeni che si formano sul lavoro, deve essere assicurata in ogni situazione lavorativa;

(5) considerando che per alcuni agenti è necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile;

(6) considerando che il testo del punto 2 dell'allegato I della direttiva 90/394/CEE, riguardante gli idrocarburi policiclici aromatici, ha posto problemi di interpretazione a molti Stati membri; che pertanto una nuova formulazione più precisa sembra necessaria;

(7) considerando che l'articolo 16 della direttiva 90/394/CEE, prevede la determinazione di valori limite di esposizione sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, nei confronti di tutti gli agenti cancerogeni per cui ciò sia possibile;

(8) considerando che i valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore; che essi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti;

(9) considerando che il benzene è un agente cancerogeno presente in numerose situazioni di lavoro e che, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute; che, benché le attuali conoscenze scientifiche non permettano di determinare un valore limite al di sotto del quale i rischi derivanti dall'esposizione al benzene cessano di sussistere, una riduzione dell'esposizione al benzene ridurrà tuttavia tali rischi;

(10) considerando che il rispetto dei requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi specifici derivanti dagli agenti concerogeni non mira solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza di ciascun lavoratore ma anche ad assicurare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità;

(11) considerando che un coerente livello di protezione dai rischi derivanti dagli agenti concerogeni deve essere determinato per tutta la Comunità e che tale livello di protezione deve essere fissato non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi;

(12) considerando che la presente modifica costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

(13) considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (6), il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

Articolo 1

La direttiva 90/394/CEE è modificata nel modo seguente:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. All'amianto e al cloruro di vinile monomero che sono disciplinati da direttive particolari si applicano le disposizioni della presente direttiva se più favorevoli in termini di sicurezza e di salute durante il lavoro.»

2) L'articolo 2 è modificato nel modo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva,

a) per "agente cancerogeno" si intende:

i) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:

- dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE; o

- dall'allegato I della direttiva 88/379/CEE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

iii) una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all'allegato I, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui all'allegato I;

b) per "valore limite" si intende, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III.»

3) L'articolo 3, paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

«3. Inoltre, nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo».

4) Nell'articolo 5 dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

«4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.»

L'attuale paragrafo 4 dell'articolo 5 diventa paragrafo 5.

5) Il punto 2 dell'allegato I è modificato nel modo seguente:

«2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.»

6) La parte A dell'allegato III è sostituita da:

«A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

[omissis]

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 27 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. MELKERT

 

(1) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

(2) GU n. C 317 del 28. 11. 1995, pag. 16.

(3) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 25.

(4) Parere del Parlamento europeo del 20 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 182). Posizione comune del Consiglio del 2 dicembre 1996 (GU n. C 6 del 9. 1. 1997, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997).

(5) GU n. L 180 dell'8. 7. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.


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