Tipologia: Accordo provinciale
Data firma: 1 dicembre 2000
Validità: 21.12.2001
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Pesaro-Urbino
Fonte: cnel.it
Sommario:
Premesso |
Contratti formazione lavoro - Aziende di stagione (art. 7) |
Oggi 1 dicembre 2000, presso la sede della Confcomrnercio provinciale tra Confcommercio di Pesaro e Urbino e le Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori del terziario e del turismo Filcams Cgil e la Fisascat Cisl e la Uilctus-Uil
Premesso
Le parti consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali territoriali e considerata la necessità di armonizzare le particolari esigenze, derivate dall'applicazione della Legge Bersani, della legge regionale e conseguenti delibere comunali in tema di lavoro festivo e domenicale, stipulano il seguente accordo per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
[…]
Nastro orario di lavoro
Le parti convengono di fissare un orario massimo, per la prestazione lavorativa giornaliera festiva e domenicale, per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali, al fine di dare una regola comune a tutto il territorio.
Al 1 gennaio 2001 il nastro orario di prestazione giornaliera viene fissato in 10 ore.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, seconda parte del vigente CCNL all'interno di tale orario, il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell'esercizio commerciale, concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con RSU/RSA ove costituite, in assenza, con te OO.SS provinciali. e parti concordano che la prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in regime di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero sempre tra RSU/RSA ove costituite o in assenza con le OOSS Provinciali, in osservanza alle esigenze aziendali e sentite quelle dei lavoratori.
Inoltre le parti, ritenendo necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro che richiedono prestazioni ai lavoratori dipendenti su turno unico, convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori in 6,40 al giorno.
In caso di superamento di tale orario, le parti convengono di istituire una pausa retribuita di 2 ore.
La presente intesa, con decorrenza immediata e validità fino al 21.12.2001 ha carattere sperimentale.
Le parti concordano di verificare entro ottobre 2001 se l'accordo armonizza in modo soddisfacente le reciproche istanze in relazione alle novità introdotte dalla Legge e dalle deroghe amministrative in materia di utilizzo degli impianti e della relativa necessità dell'impiego degli addetti.
Accordo Integrativo Provinciale CCNL Turismo Pesaro
Il giorno 1 dicembre 2000, presso la sede della Confcommercio della provincia di Pesaro e Urbino, tra le O.O.S.S. di categoria Filcalms Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil e Confcommercio provinciale è stato sottoscritto il presente Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Settore Turismo, del 22 gennaio 1999, da valere per la provincia di Pesaro e Urbino.
Premesso
- Che le parti sottoscrittrici del presente Accordo intendono rilanciare il ruolo della contrattazione territoriale quale strumento di partecipazione e di crescita reciproca a tutela degli Interessi rispettivamente rappresentati;
- Che, le parti intendono rilanciare la capacità produttiva delle aziende operanti nel settore turismo della Provincia di Pesaro e Urbino, attraverso politiche attive del lavoro e una migliore e contrattata flessibilità della prestazione lavorativa con la creazione di strumenti operativi, che facilitino il ricorso al mercato del lavoro legale e agevolino la crescita e qualificazione professionale dei lavoratori impiegati;
- Che a tal proposito, le parti individuano nell'Ente Bilaterale Territoriale (lei Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino (di seguito per brevità, EBTT, la sede idonea a gestire gli strumenti operativi messi a disposizione dal presente Accordo Integrativo Provinciale per meglio favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
- Che concordano di affidare all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo il compito di monitoraggio e supporto tecnico al settore turismo per realizzare una migliore gestione del mercato del lavoro, attraverso la istituzione di una Commissione Paritetica, di diretta espressione delle parti contraenti il presente Accordo Integrativo, che avrà il compito (di verifica ed approvazione delle istanze di deroga alle materie demandate dal CCNL 22.1.1999),
- Che le parti intendono dare piena e corretta attuazione agli accordi nazionali liberamente sottoscritti e contenuti nel CCNL 22 gennaio 1999 e che, con il presente accordo, si intende confermare le relazioni sindacali bilaterali nel territorio pesarese coerenti alle volontà sottoscritte in sede nazionale dalle rispettive rappresentanze.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Diritto d'informazione (art. 1)
Entro il primo trimestre di ogni anno, le associazioni datoriali forniranno informazioni alle O.O.S.S. relative a:
1. Piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei:
2. Andamento dei settori relativo all'aspetto produttivo e occupazionale;
In tale ambito le parti effettueranno un esame congiunto delle prospettive del settore e dei prevedibili effetti sull'occupazione e salì' ambiente. Semestralmente o su richiesta di una delle parti si svolgeranno incontri per esaminare congiuntamente il quadro normativo nazionale e regionale riferito al settore, gli interventi a sostegno, di programmazione e i piani di promozione e formazione professionale elaborati dagli organismi pubblici. il regime degli orari.
In tale ambito dovranno essere definiti i programmi di lavoro e proposte sui temi promozione e formazione professionale da presentare agli organismi pubblici.
Le parti elaboreranno inoltre progetti e solleciteranno interventi in materia di tutela ambientale e assetto del territorio, le infrastrutture e servizi, che comportano un impatto con il settore turismo.
Sui temi riguardanti la regolamentazione degli orari, l'attività di promozione turistica, la formazione professionale, potranno essere elaborate e definite proposte ed iniziative che dovranno dare piena e concreata attuazione alle intese convenute nel presente accordo integrativo.
Commissione Paritetica Bilaterale (art. 2)
Le Parti firmatarie del presente Accordo Integrativo, convengono di istituire su base provinciale e nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente Bilaterale Territoriale, una Commissione Paritetica Bilaterale, composta paritariamente da 3 componenti effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle OO.SS. di categoria, 3 componenti effettivi e 3 supplenti in rappresentanza della Confcommercio e sue categorie del settore turismo, che avrà il compito di:
• Osservatorio provinciale sul turismo in base a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Turismo del 22.1.1999;
• Azione di informazione e divulgazione tra le imprese del ruolo importante della bilateralità
per la corretta applicazione delle norme contrattuali e della lotta alla concorrenza sleale;
• Accettazione, verifica e esplicitazione di eventuale parere positivo preventivo alla richiesta in deroga di progetti presentati da aziende del settore turismo alle Competenti Autorità Ispettive della DPL di Pesare, in relazione a:
• Contratti a termine ed aziende di stagione;
• Contratti a termine per lavoratori studenti;
• Apprendistato;
• Contratti formazione lavoro;
• Composizione delle controversie;
• Lavoro part-time.
Al finanziamento dell'attività della Commissione Paritetica si provvederà con una quota parte delle risorse destinate all'Ente Bilaterale e la cui entità sarà definita dagli organismi dell'Ente. All'atto dell'insediamento, la Commissione si dovrà dotare di idoneo regolamento operativo, fermo restando quanto previsto dal CCNL settore Turismo.
Apprendistato (art. 3)
Le parti, in coerenza di quanto in premessa, concordano quanto segue:
In deroga a quanto previsto dal comma 1 art. 39 del CCNL Turismo 22.1.1999, la durata del rapporto di apprendistato è così modificato:
liv. Inquadr. | Mesi Ccnl | Mesi Accordo |
3° liv. | 48 | 54 |
4° liv. | 36 | 48 |
5° liv. | 36 | 42 |
6° liv. S | 24 | 36 |
6° liv. | 18 | 24 |
Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita commissione istituita in seno all'EBTT.
È consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. […]. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con Centri Formativi o, anche mediante l'utilizzo del Progetto “Verso il 2000”, realizzato dalle Federazioni Nazionali del Turismo di Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita, unitamente a Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti.
Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo.
La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa saranno sostenute mediante un versamento all’EBTT dì una quota a carico del Datore di Lavoro che sarà stabilita, da una apposita commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso che, una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra.
L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.
Contratti a termine (art. 4)
Al fine di andare incontro alle esigenze di flessibilità e di flussi di lavoro legati a particolari situazioni contingenti, le parti si danno atto che il ricorso a forme particolari di assunzioni quali: i contratti a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della legge n. 56/87 ed i contratti di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lettera a), dell'art. 1 della legge 196/97, è consentito oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli dì seguito specificati;
a) Intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) Intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) Sostituzione di lavoratori, titolari, soci, familiari o collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato, assenti per ferie, o aspettative non comprese nell'art. 1 della legge 230/62;
d) Per attività predeterminate nel tempo, quali: fiere, congressi, meeting, manifestazioni sportive, culturali ed artistiche, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) Sostituzioni in caso dì risoluzione del rapporto di lavoro, prematuro e senza preavviso, durante lo svolgimento dell'attività stagionale, fino al completamento della stessa.
f) Eventi o calamità naturali, che richiedono personale aggiuntivo a quello in organico. Possono far ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato tutte le aziende ed assumere fino al 50% della forza lavoro occupata, oppure il 50% delle figure professionali dell'organico di reparto che si intende incrementare. Le aziende che intendono avvalersi della presente deroga, dovranno presentare idonea domanda all'Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Pesaro, correlata di apposito progetto che preveda:
• Le motivazioni ricorrenti per l'assunzione a contratto determinato;
• il periodo di utilizzo del personale;
• Le figure professionali e relativo livello di inquadramento del personale da assumere;
• Il numero complessivo del personale, o di reparto, in forza all'azienda al momento del CAT;
• L'impegno a rispettare la contrattazione collettiva e le norme sul collocamento.
La domanda, inoltre, dovrà essere ulteriormente correlata della documentazione attestante la regolare posizione aziendale all'EBTT. L'EBTT, rilascerà apposita autorizzazione che dovrà essere presentata al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per le competenze di rito.
Contratti a termine per lavoratori studenti (art. 5)
L'EBTT, al fine di favorire l'integrazione tra il sistema formativo scolastico, turistico-alberghiero pubblico e privato ed il comparto turistico della provincia di Pesaro, stipulerà apposite convenzioni con le Direzioni degli istituti professionali del settore turistico della provincia di Pesaro, finalizzate all'inserimento di giovani studenti nel processo delle attività turistiche durante il periodo giugno-ottobre, combaciarne con la chiusura estiva del sistema scolastico, per meglio integrare e sviluppare le conoscenze teorico-pratiche dei futuri professionisti da immettere nel processo lavorativo. Le direzioni scolastiche convenzionate forniranno annualmente all'EBTT un apposito elenco di giovani studenti interessati all'esperienza formativa integrata. Le aziende interessate potranno presentare apposita istanza all'EBTT tesa ad assumere giovani studenti con Contratto a Tempo Determinato per l'intero periodo della fase stagionale od anche per brevi fasi, in base ai profili professionali oc-correnti, impegnandosi nel contempo a seguire, nell'utilizzo del giovane, un percorso formativo appositamente predisposto dalla Direzione Scolastica che tiene conto del grado di conoscenze, della formazione acquisita e delle capacità del soggetto. L'istanza dovrà contenere i dati relativi a:
a) Il numero delle persone da inserire;
b) La durata del contratto;
e) Le mansioni alle quali il giovane verrà adibito;
d) Dichiarazione a rispettare il piano formativo predisposto;
e) Dichiarazione a rispettare te norme sulla contrattazione collettiva nazionale e provinciale.
I giovani dovranno essere impiegati in settori corrispondenti al corso scolastico frequentato o in altri settori compatibili, o similari, previa comunione all'EBTT.
[…]
Le aziende interessate, all'atto dell'assunzione, dovranno far ricorso solo e prevalentemente ai giovani facenti parte degli elenchi delle convenzioni stipulate e disponibili presso l'EBTT. Ogni diverso comportamento, se accertato, sarà motivo di esclusione dai benefici a qualsiasi titolo previsti dal presente Accordo integrativo, in corso o futuri.
Contratti formazione lavoro - Aziende di stagione (art. 7)
Le aziende di stagione, possono utilizzare i contratti di formazione e lavoro, impegnandosi a prorogare per un periodo pari alla durata della sospensione la validità del contratto stesso. […] Le aziende, dovranno presentare idoneo progetto alla apposita commissione istituita presso l'EBTT che, una volta vagliata la congruità dello stesso, esprimerà parere di conformità utile ad ottenere dal competente Inps il riconoscimento alla proroga dei benefici contributivi.
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 15)
Le parti concordano di rivedersi entro e non oltre il 1° trimestre del 2001 per definire la regolamentazione relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa così come previsti dalle modifiche introdotte dal collegato alla Legge Finanziaria 2001.