Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25550 - Infortunio con un impianto di pressofusione manomesso dal capo reparto. Responsabile anche il DL per omessa formazione di tutti, compresi i dirigenti e preposti


 

 

... In un contesto in cui il foro aperto sulla grata di protezione del macchinario, oltre che privo di una chiusura con sportello apribile dotato di microinterruttore, era di dimensioni tali da consentire agevolmente l’introduzione della mano e dell'intero braccio del lavoratore, l'avere semplicemente confidato nel fatto che i lavoratori addetti seguissero con attenzione e pedissequamente le istruzioni fornite è stato correttamente ritenuto, anzitutto, espressione di una pesante carenza formativa/informativa in tema di sicurezza, di cui non poteva non essere chiamato a rispondere, in primis, il datore di lavoro, a prescindere dal fatto che egli sapesse o meno dell'esistenza di quel foro escogitato dal capo reparto e di cui tutti all'interno del reparto, nelle diverse posizioni gerarchiche, apparivano comunque a conoscenza.

Condivisibile, sul punto, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla non trascurabile circostanza che proprio il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 36 e 37 D.L.vo 81/2008, nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresi quelli aventi un ruolo dirigenziale o comunque sovraordinato, in modo che costoro siano perfettamente informati dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa, alle macchine, alle sostanze e agli impianti in uso. E l'art. 37 citato, in tema di formazione dei lavoratori, stabilisce proprio, tra l'altro, al 7 comma che il datore di lavoro deve assicurare anche ai dirigenti e preposti "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.").
Dunque, il dato essenziale nel caso in esame ritenuto dai giudici di merito con motivazione logica e congrua non è quanto fatto dal capo reparto in termini di istruzioni sull'uso della trancia, una volta praticato il foro sulla griglia laterale, ma piuttosto quanto non fatto nella circostanza dal datore di lavoro in termini di complessiva formazione ed informazione dei lavoratori.

Quanto al capo reparto, autore materiale, reo confesso, della pericolosa modifica apportata sulla macchina, egli era perfettamente consapevole dei rischi che essa comportava per la sicurezza dei lavoratori, al punto da redigere istruzioni scritte per il corretto utilizzo della trancia in presenza del foro e prima dell'installazione di uno sportello dotato di un micro-interruttore in grado di bloccare gli organi lavoratori alla sua apertura. Ed appare pienamente condivisibile che sia stato ritenuto del tutto irrilevante che egli abbia agito con "buone intenzioni", ovvero con lo scopo di adeguare la macchina ad un maggiore standard di sicurezza, realizzando un sistema di pulizia dei residui di lavorazione più sicuro per gli addetti, ove si consideri che tale finalità sarebbe stata raggiunta all'evidenza solo quando il foro praticato fosse stato dotato di una finestrella con microinterruttore, e non certo semplicemente realizzando un buco nella grata di protezione, tanto grande da consentire di introdurre un braccio intero, mantenendo in operatività l'impianto nella piena consapevolezza dei rischi che esso nel frattempo implicava.


Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 27/04/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti Z.C. e G.L., nonché della società FON STAM PRESS srl in persona del legale rappresentante prò tempore quale responsabile dell'illecito amministrativo, con sentenza del 4.12.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa in data 25.1.2013, con condanna degli appellanti Z.C., G.L. e FON STAM PRESS srl al pagamento delle maggiori spese processuali.
Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato gli imputati responsabili dei seguenti reati:


Z.C. E G.L.
A) del reato di cui agli artt. 40 cpv. 110, 590 comma 1 e 3 cod. pen. in relazione all'art. 583 cod. pen. perché, Z.C. in qualità di presidente della società FON STAM PRESS srl di Lumezzane (US), G.L. in qualità di Capo reparto Fonderia e responsabile di produzione della medesima società, per colpa cagionavano a O.A.B.M., dipendente dalla società stessa, lesioni personali consistite nel trauma da schiacciamento mano dx con fratture multiple e perdita di sostanza, giudicate guaribili in 90 giorni, in quanto lo stesso lavoratore, addetto all'impianto di pressofusione n° 7, per rimuovere una matterozza non correttamente espulsa dallo stampo della trancia parte dell'impianto stesso, infilava la mano destra attraverso l'apertura creata nella protezione laterale della macchina, al fine di spostare con la pinza che impugnava la matterozza stessa, ed in tale frangente il punzone riprendeva la propria corsa determinando lo schiacciamento della mano del lavoratore all'Interno della colonna di centraggio dello stampo, con le sopradescritte conseguenze lesive.
Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nell'inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed in particolare nella violazione:

Z.C.:
• degli artt. 18 comma 1 lett. f), 70 comma 2 e 71 co. 1,3,4 lett. a) n.l)e2) T.U. 81/2008 anche in relazione al punto 5.6 allegato V del medesimo T.U. ed in relazione ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall'allegato 1 punti 1.1.2 lett. a, 1.3.7, 1.4.1 del dpr 459/96 e successivi adeguamenti nonché alla norma tecnica UNI EN 294 in quanto non provvedeva all'installazione ed all'uso delle attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni del fabbricante ed alla sua conservazione in condizioni di efficienza, anche e soprattutto negli apprestamenti di difesa, atteso che disponeva, o comunque tollerava, che sull'impianto predetto, al fine di risolvere i problemi tecnici connessi alla non corretta espulsione dalla trancia delle materozze, venisse realizzata un'apertura sulla protezione laterale della trancia marca ESSE 2 mod. TB30 matr. 0549 del 2001 facente parte dell'impianto stesso, (protezione posta a segregazione della zona pericolosa di chiusura stampo) vanificando casi l'efficacia segregante di tale protezione prevista dal costruttore e rendendo accessibili e raggiungibili ai lavoratori gli elementi pericolosi in movimento della macchina (zona chiusura stampo/punzone), o comunque non vigilava idoneamente affinché tale intervento modificativo del tutto inadeguato, non venisse realizzato.
• degli artt. 18 comma 1 lett. f), 70 co. 2, 71 co. 3, 73 T.U. 81/12008 in relazione ai punti 11.4 parte I allegato V e punto 1.6.2 allegato VI ed in relazione ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall'allegato 1 punti 1.1.2 lett. a, 1.3.7, 1.4.1 del dpr 459/96 e successivi adeguamenti nonché alla norma tecnica UNI EN 294; in quanto, dopo la realizzazione dell'apertura sopra descritta, consentiva l'uso dell'Impianto prima dell'installazione sull'apertura medesima di idonei apprestamenti di difesa (quali ad esempio uno sportello interbloccato collegato con gli organi di movimento della trancia, una barriera immateriale, ecc.) in grado di garantire comunque la rimozione in sicurezza delle materozze attraverso tale varco, a macchina in condizioni di fermo assoluto, o comunque non vigilava idoneamente affinché, realizzata l'apertura sopra descritta, la macchina non venisse utilizzata prima dell'installazione dei necessari apprestamenti tecnici di difesa. La sicurezza dell'operatore veniva così affidata al rispetto di una procedura operativa del tutto inadeguata ed insufficiente alla rilevanza del rischio di schiacciamento presente sulla macchina dopo la modifica realizzata, procedura altresì non divulgata e non conosciuta dagli operatori, o comunque di cui non veniva realmente pretesa l'applicazione mediante una idonea vigilanza, cosicché ri-sultava frequentemente disattesa infilando direttamente il braccio nel varco per rimuovere manualmente le materozze, senza l'uso di alcun attrezzo distanziatore.
• dell'art 70 co. 1 T.U. 81/2008 in relazione ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall'allegato 1 punti 1.1.2 lett a, 1.3.7, 1.4.1 del dpr 459/96 e successivi adeguamenti nonché alla norma tecnica UNI EN 294, in quanto metteva a disposizione dei lavoratori un impianto automatizzato di pressofusione e sbavatura dei pezzi identificato come impianto di pressofusione n° 7 e da lui assemblato nei suoi vari elementi costitutivi, privo di marcatura CE, marcatura il cui conferimento risulta subordinato ad una verifica complessiva dell'impianto dal punto di vista della sicurezza al fine di assicurare la conformità dello stesso alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, compreso l'obbligo di irraggiungibilità degli elementi mobili pericolosi presenti.

G.L.:
• degli artt. 19 e 20 T.U. 81/2008 in relazione alle disposizioni sopra indicate in quanto, in relazione all'impianto sopra descritto ed alle citate modifiche ad esso apportate, realizzava l'apertura sulla protezione laterale vanificando così l'efficacia segregante della protezione prevista dal costruttore e, prima dell'apposizione di idonei apprestamenti di difesa tecnici sull'apertura (sopra già descritti) atti a garantire l'esecuzione solo a macchina ferma degli interventi di rimozione delle materozze dalla trancia, disponeva delle procedure operative inidonee alla rilevanza del rischio, procedure non portate altresì alla conoscenza concreta degli addetti all'impianto di pressofusione o comunque di cui non veniva realmente pretesa l'applicazione mediante una idonea vigilanza, cosicché gli addetti intervenivano spesso sulla trancia infilando direttamente il braccio attraverso l'apertura senza l'uso di alcun attrezzo distanziatore esponendosi così al rischio di schiacciamento ad opera del punzone in movimento.
Fatto aggravato per aver cagionato lesioni gravi e perché commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In Lumezzane (BS) il 18.03.2009


la FON STAM PRESS srl:
B) dell'illecito di cui all'art. 25 septies co.3 D.Lvo 8.6.2001 n. 231 in relazione all'art. 590 c.p. perché, con riferimento al reato di lesioni colpose di cui al precedente capo A), commesso nell'interesse e vantaggio dell'ente in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro da Z.C. (presidente della Fon Stam Press srl, con funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente stesso) e da G.L. (capo reparto fonderia e direttore di produzione della Fon Stam Press srl, sottoposto alla direzione e vigilanza di Z.C.) non adottando alcun modello organizzativo sul punto, rendeva possibile che i predetti Z.C. e G.L. cagionassero, con la condotta sopra indicata, le lesioni personali gravi al lavoratore O.A.B.M. . In Lumezzane (BS) in epoca antecedente e prossima al 18.03.2009.
Z.C. e G.L. venivano condannati, concessa ad entrambi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 3420,00 di multa, con il beneficio della non menzione per G.L., oltre per entrambi.
La società Fon Stam Press srl veniva dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui al rispettivo capo B) e, concessa l'attenuante di cui all'art. 12 co 2 e 3 DLvo 231/2001 gli veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 quote del valore di euro 258 ciascuna (per un importo complessivo di euro 15.480,00), con condanna al pagamento delle spese processuali.


2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, con unico ricorso Z.C. e G.L., deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

In relazione alla posizione di Z.C.:
a. Con un primo motivo si deducono, cumulativamente, violazione della legge penale nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., in relazione alla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Si rileva che nel capo a) dell'imputazione viene riportato il dettato dell'art. 43 cod. pen., ove si descrive il significato giuridico lato sensu del concetto di colpa e viene specificamente contestato di aver disposto o tollerato una pericolosa apertura su un lato della macchina-trancia. Tale contestazione avrebbe presupposto, secondo il ricorrente, la prova della conoscenza, da parte dell'Imputato, per aver ordinato la manomissione o per non averne impedito la realizzazione e averne consentito l'uso.
La sentenza di primo grado, invece, avrebbe riconosciuto, come ammesso anche dalla corte di appello, la mancanza di prova della consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di tale apertura, effettuata pochi giorni prima dallo G.L. di propria iniziativa, ma avrebbe ugualmente ritenuto la responsabilità dello Z.C. per non aver impartito una sufficiente formazione sulla sicurezza.
Il tribunale, al fine di sostenere la responsabilità dell'imputato avrebbe ritenuto allora che nell'Imputazione era contestata la colpa generica di cui all'art. 43 cod. pen., che consentiva di far rientrare nel concetto di colpa qualsiasi circostanza attiva o omissiva. Tale motivazione - si ricorda in ricorso- veniva contestata nei motivi di appello in quanto l'aver riportato nell'Imputazione il testo della norma penale, non corrisponderebbe a quanto previsto in tema di specificazione dell'addebito che deve contenere i requisiti della chiarezza e della precisione, a tutela del diritto di difesa.
Ci si duole, tuttavia, che la corte di appello sul punto abbia motivato riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 35943 del 7.3.2014, che non si adatterebbe al caso in questione, in quanto riguardante un giudizio che vedeva una condanna non solo per non aver fornito al dipendente idonei presidi infortunistici, ma anche per omessa formazione. Nel caso di specie, invece, l'imputato sarebbe stato condannato per un'unica condotta non compresa nel capo di imputazione contestato. Il giudice di primo grado, secondo la tesi proposta in ricorso, avrebbe ritenuto erroneamente e immotivatamente che l'imputato poteva dedurre dal complesso degli atti processuali di poter essere condannato per omessa formazione, ma tale affermazione sarebbe apodittica, perché non indicherebbe da quali atti trarre tale deduzione, e sarebbe erronea perché dagli atti emergeva, al contrario, l'esistenza della formazione antinfortunistica, come attestato dall'esame dell'operatore dell'ASL.
La sentenza di appello non solo avrebbe confermato l'orientamento della pronuncia di primo grado, sull'estensibilità dell'accusa, ma avrebbe addirittura recuperato la contestazione fondata sulla consapevolezza dell'anomala apertura della protezione.
Pertanto, la corte di appello sarebbe pervenuta a un giudizio di colpevolezza su di un punto già oggetto di decisione da parte del tribunale, con formazione di giudicato in assenza di impugnazione da parte del P.M.
La condanna in appello sembrerebbe, infine, basata su di un insieme di ipotesi fattuali, confliggenti fra di loro. Non sarebbe, infatti, possibile capire per quale delle tre ipotesi l'imputato sia stato condannato: ha fatto, ha tollerato o non ha formato a sufficienza? La corte di appello sembrerebbe sostenerle tutte, dimostrando da un punto di vista logico che nessuna delle tre fosse chiaramente apprezzabile.
In relazione all'insufficienza della motivazione, sul punto relativo all'adeguatezza della formazione, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata sembrerebbe aver ritenuto colpevole lo Z.C., per diverse condotte attive e omissive. Si lamenta, in particolare, che, a pagina 16 della sentenza, la corte di appello ritenga inconsistenti le argomentazioni difensive volte a contrastare l'addebito di omessa formazione e informazione, senza precisare, però a quale delle molteplici affermazioni faccia riferimento, incorrendo in evidente difetto di motivazione.
La corte distrettuale -ci si duole in ricorso- riterrebbe l'evento indice di una grave carenza formativa/informativa in tema di sicurezza in quanto tutti sapevano del foro praticato dallo G.L., ma tale affermazione sarebbe apodittica in quanto non sarebbe affatto dimostrato che tutti all'interno del reparto sapessero dell'apertura praticata sulla macchina.
L'affermazione sarebbe fondata unicamente sulla consapevolezza delle peri-colosità del foro da parte di chi aveva partecipato alla stessa operazione. 
Infine, la corte di appello avrebbe individuato nelle informazioni fornite ai dipendenti per l'utilizzo del foro un presidio insufficiente per l'incolumità dei lavoratori.
Tali elementi avrebbero indotto i giudici di appello a ritenere insufficiente la formazione dei dipendenti, fornita dal ricorrente, anche se questi non fosse stato a conoscenza dell'apertura.
Gli stessi elementi, però, rileva il ricorrente, non risponderebbero a quanto evidenziato con i motivi di appello, circa il fatto: 1. che tutti i dipendenti avevano ricevuto formazione antinfortunistica, compreso il divieto di alterare le macchine operatrici; 2. che coloro che avevano realizzato il foro erano persone qualificate con un ruolo apicale nella gerarchia dell'azienda; 3. che questi ultimi, la cui firma appare sui documenti aziendali, erano consapevoli di violare la normativa antinfortunistica, predisponendo anche specifiche istruzioni per l'utilizzo dell'apertura provvisoria praticata in vista della dotazione di apposito sportello, già ordinato, che avrebbe provocato l'arresto della macchina non appena fosse stato aperto.
Tali argomentazioni sarebbero state apoditticamente definite inconsistenti solo perché qualcuno ha operato la manomissione dell'impianto, introducendo di fatti una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
Il ricorrente rileva che l'azienda in questione era organizzata gerarchicamente e certamente il datore di lavoro non avrebbe potuto immaginare che proprio colui che aveva una funzione direttiva prendesse l'iniziativa di creare pericolo per i lavoratori.
L'imputato rileva, inoltre, in relazione alla motivazione sulla consapevolezza dell'avvenuta manomissione che la sentenza impugnata riterrebbe che tre persone avrebbero reso false dichiarazioni nell'affermare che lo Z.C. nulla sapeva del foro praticato sulla base di semplici preconcetti.
Non sarebbe credibile per la sentenza che lo Z.C. fosse stato tenuto all'oscuro della modifica, così come non sarebbe credibile l'affermazione del C. che la sigla apposta sul modellino per la richiesta dello sportellino fosse stata apposta dallo stesso sul timbro contenete il nome dello Z.C..
La corte di appello avrebbe stabilito che il C. ha mentito per aiutare lo Z.C. senza procedere ad una comparazione con altre sigle apposte effettivamente dallo Z.C. e senza una consulenza tecnica. Inoltre l'imputato rileva l'assoluta irrilevanza del fatto che proverebbe solo che lo Z.C. avesse ordinato un piccolo sportello adeguato alla normativa ma certamente non proverebbe la consapevolezza dello stesso circa l'intervento di manomissione del macchinario compiuto dallo G.L..
La sentenza impugnata avrebbe inoltre ritenuto che quanto riferito dal teste S.I., ossia che lo G.L. aveva disposto di non mettere le mani nell'apertura e che lo Z.C. frequentava il reparto e dava istruzioni fosse indice che quest'ultimo non potesse non essersi accoro della piccola apertura su di un lato di una macchina tra le tante operanti in azienda.
La corte di appello avrebbe pertanto fatto un uso illogico e immotivato del principio del libero convincimento.
b. Con un secondo motivo si lamentano illogicità della sentenza e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche allo Z.C..
Ci si duole che la corte di appello abbia evidenziato una gravità di profili di colpa, negando allo Z.C. la concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente rileva, tuttavia, sul punto, l'ambiguità della colpa attribuita e la modestia dei precedenti penali uno risalente nel tempo e per un reato minore e l'altro dovuto allo stato di crisi aziendale.
Inoltre non sarebbe stato considerato l'avvenuto integrale risarcimento della parte lesa prima del giudizio, tanto è vero che il giudice di primo grado ha concesso l'attenuante del risarcimento del danno alla società.

In relazione alla posizione di G.L.;
a. Con un primo motivo si deducono violazione di legge, illogicità della sentenza e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Il difensore ricorrente rileva che anche se lo G.L. è stato incontestabilmente l'autore dell'apertura sul macchinario per cui si è realizzato l'evento, la sentenza impugnata avrebbe dato esclusivamente credito alla versione della parte lesa ed economicamente interessata senza valutare la presenza di prove documentali, tecniche e testimoniali che evidenziavano la mancanza di credibilità della versione dei fatti prospettata dalla vittima.
L'appello proposto dallo G.L. - si lamenta- evidenziava la concreta possibilità che lo O.A.B.M. si fosse autoinferto la lesione al solo fine di ottenere il risarcimento. In tal senso deponevano sia l'esistenza di un altro precedente strano incidente, sia le contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dalla p.o., che ha differenza di quanto ipotizzato dalla corte di appello, ben conosce la lingua italiana risiedendo nel nostro paese da ben venti anni.
Pertanto, ritiene il ricorrente che la corte di appello avrebbe dovuto pronunziare una sentenza di proscioglimento ai sensi del secondo comma dell'art. 530.
b. Con un secondo motivo si lamenta illogicità e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Anche per lo G.L. -ci si duole- le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della gravità della colpa, senza tenere conto dell'avvenuto risarcimento del danno e della finalità della manomissione operata sul macchinario che, non voleva costituire una pericolosa scappatoia alla risoluzione di un problema, ma voleva limitare la pericolosità della macchina, evitando che vi si accedesse dal fronte molto più pericolosamente.
Del resto l'intento in buona fede sarebbe dimostrato dalla circostanza che l'apertura era provvisoria, in vista dell'arrivo dello sportellino che avrebbe garantito la massima sicurezza e dall'elaborazione di precise istruzioni scritte consegnate all'infortunato oltre alla messa in opera di un apposito strumento che se fosse stato usato avrebbe garantito la sicurezza del lavoratore.
Nemmeno sarebbe stato considerato il comportamento processuale dell'Imputato che ha reso dichiarazioni confessorie, consentendo di accertare immediatamente dinamiche e responsabilità, mentre sarebbe arbitraria ed ingiusta la conclusione della corte distrettuale che lo G.L. abbia cercato di coprire la responsabilità del socio e datore di lavoro.
Il difensore ricorrente chiede, dunque, nell'interesse di entrambi gli imputati, annullarsi la sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura, nell'interesse di entrambi gli imputati, censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Canna- vacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
Sul primo motivo proposto dallo Z.C., fondato sulla contestata mancanza di correlazione tra imputazione e condanna si è già esaustivamente espressa la corte di appello in aderenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Z.C. è stato condannato quale datore di lavoro dell'infortunato, essendo stato all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. visura della Camera dì Commercio), in assenza di delega di funzioni conferita a terzi soggetti ex art. 16 D.L.vo 81/2008, ed effettivamente il giudice di prime cure poi e quello del gravame del merito poi hanno individuato quale specifico profilo colposo a suo carico l'omessa formazione e informazione del personale, ritenendo l'infortunio il frutto di una generalizzata situazione di approssimazione e impreparazione da parte dei dirigenti, dei capireparto, dei lavoratori addetti quanto al rispetto delle più elementari norme di sicurezza.
Trattandosi di colpa non contestata in forma specifica nell'imputazione, il tribunale bresciano prima e la Corte territoriale poi hanno comunque correttamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza l'affermazione di responsabilità a titolo dì colpa specifica comunque riconducibile all'addebito di colpa generica, nella specie contestata attraverso il richiamo ai concetti di negligenza, imprudenza, imperizia, nonché alla generica inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. La sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato dictum secondo cui, in tema di reati colposi non sussiste alcuna lesione dei diritti della difesa ex art. 521-522 c.p.p. se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa in relazione all'evento verificatosi, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, le richiamate Sez. 4, n. 51516 del 21/6/2013; Sez. 4, n. 7.3.2014, fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione, ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori, non formalmente contestata).
La Corte bresciana ha peraltro già confutato, con argomentazione logica e congrua, le argomentazioni difensive oggi riproposte volte a contrastare nel merito tale addebito di omessa formazione e informazione dei dipendenti, rilevando come, a prescindere dalle istruzioni scritte fornite ai lavoratori per il corretto utilizzo della trancia dopo la realizzazione del foro laterale, e senza voler entrare nel merito della loro esaustività e correttezza sotto il profilo tecnico, resta il rilievo pregnante e assorbente che la macchina è stata mantenuta in funzione e con l'indicazione di fare uso proprio di quel foro laterale per rimuovere i residui di tranciatura (sia pure attraverso l'utilizzo dello spingitoio e dopo il blocco del ciclo produttivo), nella piena consapevolezza da parte dell'intera dirigenza (quanto meno da parte di G.L., capo reparto responsabile, del direttore tecnico C.- cui è G.L. stesso a riferire di avere chiesto il permesso per fare il foro, dei responsabili della qualità DA. e M.) della sua intrinseca ed ineliminabile pericolosità, fino a che non fosse stata dotata dei sistemi di sicurezza, già ordinati il 2 marzo 2009 con previsione di consegna entro il 30 marzo 2009 (in proposito viene ricordata esserci stata offerta per la richiesta di intervento provata dal relativo modulo d'ordine).
Coerente appare pertanto la conclusione che vuole essere di tutta evidenza che le istruzioni fornite non potevano costituire presidio sufficiente a tutela dell'incolumità dei lavoratori, nella misura in cui la sicurezza della trancia veniva di fatto e con buona approssimazione affidata al rispetto da parte degli operai addetti degli ordini dati. E altrettanto lo è l'avere ritenuto esemplificativo della condizione di sostanziale carenza di formazione di tutto il personale il fatto che lo stesso G.L., autore delle famose "istruzioni per il corretto utilizzo della trancia", sia stato visto in talune occasioni inserire direttamente la mano nel foro laterale per estrarre i residui della lavorazione senza fare uso dello spingitoio, perché "il ferro non funzionava bene" (cosi la richiamata deposizione dell'O.A.B.M., pagg. 7-8 verbale udienza 6.2.2012).
In un tale contesto - in cui il foro aperto sulla grata di protezione, oltre che privo di una chiusura con sportello apribile dotato di microinterruttore, era di dimensioni tali da consentire agevolmente l’introduzione della mano e dell'intero braccio del lavoratore (così le richiamate fotografie in atti, la deposizione dell'ufficiale di P.G. C. e la consulenza tecnica di parte) l'avere semplicemente confidato nel fatto che i lavoratori addetti seguissero con attenzione e pedissequamente le istruzioni fornite è stato correttamente ritenuto, anzitutto, espressione di una pesante carenza formativa/informativa in tema di sicurezza, di cui non poteva non essere chiamato a rispondere, in primis, lo Z.C., quale datore di lavoro, a prescindere dal fatto che egli sapesse o meno dell'esistenza di quel foro escogitato dallo G.L. e di cui tutti all'interno del reparto, nelle diverse posizioni gerarchiche, apparivano comunque a conoscenza.
Condivisibile, sul punto, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla non trascurabile circostanza che proprio il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 36 e 37 D.L.vo 81/2008, nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresi quelli aventi un ruolo dirigenziale o comunque sovraordinato, in modo che costoro siano perfettamente informati dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa, alle macchine, alle sostanze e agli impianti in uso. E l'art. 37 citato, in tema di formazione dei lavoratori, stabilisce proprio, tra l'altro, al 7 comma che il datore di lavoro deve assicurare anche ai dirigenti e preposti "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.").
Dunque, il dato essenziale nel caso in esame ritenuto dai giudici di merito con motivazione logica e congrua non è quanto fatto dal G.L. in termini di istruzioni sull'uso della trancia, una volta praticato il foro sulla griglia laterale, ma piuttosto quanto non fatto nella circostanza dallo Z.C. in termini di complessiva formazione ed informazione dei lavoratori.
4. Parimenti manifestamente infondato appare, dunque, anche il secondo motivo di ricorso secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla mancanza di consapevolezza dello Z.C. circa l'avvenuta manomissione.
Corrisponde al vero, va detto, che, fermo restando l'addebito di omessa formazione e informazione, la Corte territoriale ha altresì affermato, in coerenza con le specifiche contestazioni mosse, che Z.C. - in ragione dell'obiettiva situazione di contiguità in cui si trovava rispetto allo svolgimento dell'attività produttiva - non poteva non essere al corrente del foro praticato sulla trancia e del fatto che questa, divenuta intrinsecamente pericolosa per essere stata vanificata l'efficacia segregante della protezione laterale prevista dal costruttore, era stata mantenuta perfettamente operativa, pur in assenza dell'installazione dei necessari presidi. 
Il thema decidendi rimesso al giudice del gravame dall'appello degli imputati e della persona giuridica, tuttavia, mirava ad una rivalutazione nel merito dell'esistenza del comportamento colposo addebitato, nel suo complesso.
Ben poteva, dunque, la Corte territoriale, come ha fatto -con l'unico limite, in assenza di impugnazione della parte pubblica del divieto di reformatio in peius della pena- ritenere argomentatamente che a carico dello Z.C. sussistessero anche i profili di colpa specifici contestati, consistiti quantomeno nell'avere tollerato la modifica intrinsecamente pericolosa apportata da G.L. sulla trancia e, quindi, consentito l'uso della stessa in quelle determinate condizioni, prima dell'installazione di idonei presidi di difesa (uno tra tutti, per come riferito dall'ufficiale di PG., uno sportello interbloccato che togliesse l'alimentazione nel momento in cui veniva introdotto fisicamente un arto).
Sul punto il giudice del gravame del merito ritiene, infatti che, sebbene il giudice di prime cure, pur evocando il dubbio in ordine al fatto che Z.C. sapesse del foro che era stato praticato sulla trancia, sembri concludere in senso negativo, accreditando come maggiormente verosimile la tesi difensiva dell'estraneità psicologica dell'imputato rispetto alla modifica apportata, le risultanze istruttorie acquisite depongono ampiamente per la convalida dell'ipotesi accusatoria anche su tale punto.
Viene ricordato nell'ampia motivazione del provvedimento impugnato che è emerso sia dalla deposizione della persona offesa sia da quella dell'altro lavoratore esaminato S.I., che Z.C. frequentava l'azienda, passava in reparto tra le macchine, dava istruzioni agli operai su come agire.
La Fon Stam Press, d'altro canto, viene evidenziato, è una realtà industriale medio-piccola, con un capitale sociale di € 50.000 e un numero di dipendenti al momento dell'infortunio pari a 18.
In tale contesto, in cui l'imputato ricopriva il ruolo di legale rappresentante con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in cui non risulta documentato, né altrimenti provato, che vi fossero altri soggetti dotati di autonomi poteri di spesa, pare logico che non sia stato ritenuto credibile che Z.C. fosse stato tenuto all'oscuro di una modifica così rilevante e "critica" sotto il profilo della sicurezza, apportata sulla trancia dal capo reparto, a maggior ragione ove si consideri che tutti coloro che operavano in azienda, ivi compresi i dirigenti, ne erano a conoscenza.
Corretto pare anche il rilievo che, poiché è pacifico che l'apertura del foro sia stata escogitata quale soluzione tecnica per consentire una migliore pulizia all'interno della macchina, rispetto a quella che era possibile effettuare procedendo dall'apertura situata sul lato anteriore (in ogni caso rischiosa, perché obbligava il lavoratore ad entrare con il busto all'Interno della trancia) e poiché tale modifica prevedeva anche ordini di fornitura presso terzi dei dispositivi di sicurezza, non sia realmente ipotizzabile che di tutto questo solo Z.C., ovvero il dominus a tutti gli effetti della società, non fosse stato informato.
In proposito i giudici del gravame del merito danno atto che G.L. ha dichiarato di avere progettato e realizzato in autonomia la modifica, redigendo poi le istruzioni scritte per l'uso (che in effetti risultano sottoscritte dallo stesso G.L. e dal responsabile della qualità M.A. e non dallo Z.C.), ma alla luce delle logiche considerazioni appena ricordate, motivatamante lo stesso non è stato ritenuto credibile, così come non lo è stato il C., in quello che è stato ritenuto "l'estremo, ma inutile tentativo di negare il coinvolgimento di Z.C. nella vicenda".
Ciò che rende secondo la Corte territoriale, in ogni caso, inattendibile la versione del C., riportata integralmente in sentenza, è l'asserzione di autonomi poteri di spesa, che - a suo dire - gli avevano consentito l'acquisto del sistema di sicurezza del costo di euro 1500 (somma non proprio trascurabile, se paragonata alle dimensioni dell'azienda) senza necessità di autorizzazione da parte di Z.C.. In realtà, si legge ancora in sentenza, non solo detti poteri non sono stati documentati e non risultano neppure dalla visura camerale della società (dove C. è indicato solo come consigliere, senza deleghe), ma quanto da lui affermato in proposito appare semplicemente vago ed impreciso, a tratti palesemente contraddittorio. In alcuni passi del suo esame, infatti, sostiene che le sue autonome capacità di spesa, senza necessità di informare Z.C., comprendevano importi fino a euro 3000, in altri afferma invece di non avere un "tetto" di spesa ("Non ho un tetto. Quello no. Però se superano i 3000, 4000 già devo iniziare a chiedere"); dichiara che in ogni caso, quando si trattava di spese straordinarie, ne parlava con Z.C. e, tuttavia, subito dopo ammette che poteva decidere liberamente anche le modifiche da apportare ai macchinari; da ultimo, dopo avere riferito che tra lui e Z.C. non vi era nulla di scritto, afferma che quando si trattava di spese di "euro 10.000 o euro 5000 già devo chiedere".
In ogni caso, rileva la Corte bresciana, anche volendo prestare fede alle dichiarazioni del C., e a tutto voler concedere, proprio la nebulosità dei poteri di spesa oralmente attribuiti a tale dirigente, in uno con l'assenza di deleghe in tema di sicurezza, avrebbero imposto a Z.C. un'attività di maggiore attenzione e vigilanza su quanto avveniva all'interno del reparto, ciò che nella specie, invece, non risulta essere avvenuto (e si ricorda che tale profilo di colpa, peraltro, è stato formalmente contestato nell'Imputazione, laddove si addebita all'imputato: "comunque non vigilava idoneamente affinché, realizzata l'apertura sopra descritta, la macchina non venisse utilizzata prima dell'installazione dei necessari apprestamenti tecnici di difesa."), 
5. Appare chiaro, già alla luce di quanto sin qui detto, come sia ancor più manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto in favore dello G.L., anch'esso sostanzialmente ripropositivo dei motivi di appello su cui ampiamente ha motivato la sentenza di secondo grado.
Incontestabile è la responsabilità dell'imputato che ha manomesso il macchinario, senza possibilità di alcuna scusante, dal momento che irrilevante è la motivazione per cui sia stata possa in essere la manomissione, né tantomeno può darsi credito alla tesi del gesto autolesionista del lavoratore.
G.L. - rileva la sentenza impugnata- è l'autore materiale, reo confesso, della pericolosa modifica apportata sulla macchina ed era perfettamente consapevole dei rischi che essa comportava per la sicurezza dei lavoratori, al punto da redigere istruzioni scritte per il corretto utilizzo della trancia in presenza del foro e prima dell'installazione di uno sportello dotato di un micro-interruttore in grado di bloccare gli organi lavoratori alla sua apertura. Ed appare pienamente condivisibile che sia stato ritenuto del tutto irrilevante che egli abbia agito con "buone intenzioni", ovvero con lo scopo di adeguare la macchina ad un maggiore standard di sicurezza, realizzando un sistema di pulizia dei residui di lavorazione più sicuro per gli addetti, ove si consideri che tale finalità sarebbe stata raggiunta all'evidenza solo quando il foro praticato fosse stato dotato di una finestrella con microinterruttore, e non certo semplicemente realizzando un buco nella grata di protezione, tanto grande da consentire di introdurre un braccio intero, mantenendo in operatività l'impianto nella piena consapevolezza dei rischi che esso nel frattempo implicava.
Quanto alla tesi di un gesto "autolesionista" della vittima, finalizzato a lucrare un lauto risarcimento, appaiono oltremodo condivisibili le argomentazioni dei giudici di merito sull'assoluta inconsistenza di tale ipotesi ricostruttiva, considerata logicamente tanto più irricevibile quanto si consideri la gravità della lesione e i postumi permanenti all'arto subiti da O.A.B.M., compensati con un risarcimento di circa euro 55.000, che certo non cambia le sorti, né il complessivo tenore di vita dell'infortunato. Né a diversa conclusione poteva portare -come si legge ancora in sentenza- la considerazione che il medesimo lavoratore fosse già stato vittima di un precedente infortunio in azienda, ritenuto per alcuni aspetti "anomalo".
Secondo il logico argomentare della Corte territoriale la lettura complessiva e non frammentata della deposizione resa dall'infortunato (che pure ha evidenziato qualche modesta difficoltà nell'esprimersi in lingua italiana) non legittima alcuno dei dubbi avanzati in ordine alla ricostruzione della vicenda, del tutto lineare e pacifica. 
6. Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze, proposte da entrambi gli imputati sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con motivazione pienamente e logicamente rispondente al motivo di gravame proposto, la Corte territoriale ha ritenuto che Z.C. e G.L. non fossero meritevoli delle attenuanti generiche in ragione dell'oggettiva gravità dei profili di colpa rispettivamente rilevati a loro carico, considerati per Z.C. anche i precedenti penali per violazione della normativa sui rifiuti e per omesso versamento di ritenute certificate, quest'ultimo reato commesso in epoca successiva ai fatti di causa.
Corretto è il rilievo che le circostanze attenuanti generiche possono concedersi solo a fronte di elementi positivamente accertati e favorevoli all'imputato, che nella specie non sussistono neppure per G.L., perché gli unici dati indicati dalla difesa, ovvero lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale, non sono comunque idonei a giustificare un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, in quanto G.L. ha ammesso solo ciò che non poteva all'evidenza negare, perché comprovato da altre inequivoche risultanze processuali, ed ha mantenuto un atteggiamento ambiguo in relazione a molti altri aspetti della vicenda, pure affrontati nelle proprie dichiarazioni.
La sentenza si colloca pertanto nell'alveo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cosi sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
7. Va rilevato, in ultimo, che non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza dei ricorsi.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).
8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 27 aprile 2017