Cassazione Civile, Sez. 6, 06 giugno 2017, n. 14041 - Infortunio sul lavoro. Postumi permanenti valutati in cumulo con altri infortuni
Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 06/06/2017
Rilevato
che il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva la domanda proposta da P.S. nei confronti dell'INAIL ed accertava la natura di infortunio sul lavoro dell’evento lesivo occorso al ricorrente il 13 marzo 2007 e la sussistenza di postumi permanenti valutabili in termini di danno biologico nella misura del 25% ed una inabilità dal 13 al 23 marzo 2007, condannando l’istituto al pagamento delle relative prestazioni economiche;
che tale decisione veniva parzialmente riformata , con sentenza del 18 maggio 2015, dalla Corte di Appello di Milano che accertava che l’istituto appellante non era tenuto ad indennizzare i primi tre giorni di inabilità temporanea assoluta e che dall’infortunio era derivato un danno biologico pari al 17% dal 1° settembre 2007 al 30 marzo 2008 e del 21% dopo tale data, condannando l’INAIL al pagamento del relativo indennizzo;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto affidato a due motivi cui il P.S. resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il P.S. ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui si dissente dalla proposta del relatore evidenziandosi che la successiva richiesta di cumulo con una preesistente rendita per altro infortunio o diversa malattia professionale non integra una mutatio libelli, bensì applicazione degli artt. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124/64; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello recepito acriticamente le conclusioni della espletata consulenza tecnica d’ufficio così riconoscendo, nell’ambito di una valutazione complessiva del danno biologico, anche i postumi derivati da altri due infortuni sul lavoro occorsi al P.S. nel marzo 2005 e nell’agosto 2009 laddove, nel ricorso introduttivo del giudizio, era stata chiesta solo l’attribuzione dei danni conseguenti all’infortunio del marzo 2007; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 , comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ( in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ.) avendo la Corte di Appello determinato il danno biologico nella misura del 21% a decorrere dal 30 marzo 2008 considerando anche l’infortunio del 2009, quindi, riconoscendo dei postumi di un infortunio ancor prima che si verificasse;
che il primo motivo è fondato in quanto, come emerge dalla lettura dell’impugnata sentenza, la Corte ha considerato nella valutazione dei postumi dell’infortunio sul lavoro occorso al P.S. nel marzo 2007 anche “gli esiti dei precedenti due infortuni del marzo 2005 e dell’agosto 2009 ..” mentre la domanda era chiaramente limitata al riconoscimento della natura di infortunio sul lavoro dell’evento dannoso del marzo 2007 ed alla quantificazione in termini di danno biologico dei postumi permanenti residuati, né risulta che tale domanda sia stata emendata da una richiesta da parte del P.S., in corso di giudizio, intesa ad ottenere il cumulo dei postumi dell’infortunio del marzo 2007 con quelli di altri infortuni (precedenti o successivi);
che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.