Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2017, n. 27310 - Lavoratore interinale si infortuna con un macchinario. Quando la delega di funzione porta all'assoluzione del datore di lavoro per non aver commesso il fatto


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 18/04/2017

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di appello di Bologna con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza 16/7/2014 con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto A.F. responsabile del reato di lesioni gravi (schiacciamento della mano destra con prognosi superiore a 40 giorni) commesso in danno del lavoratore DL.V., con violazione degli artt. 37 e 71 d. Lgs. n. 81/2008, in Calderara di Reno in data 23 settembre 2008; e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 1 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in giudizio separato, con assegnazione di una provvisionale quantificata in complessivi euro 50.000.
Era accaduto che, nelle coordinate spazio temporali indicate in imputazione, il DL.V. - lavoratore interinale della P. Spa, della quale A.F. era Consigliere delegato con poteri di amministrazione - mentre lavorava ad una macchina di raffreddamento di pezzi di lavorazione, era rimasto con la mano incastrata tra lo stampo superiore e quello inferiore riportando le lesioni sopra richiamate.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta non operatività della delega di funzioni conferita al F. prima del verificarsi dell'Infortunio in contestazione.
In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nei vizi denunciati laddove: a) aveva valutato troppo breve il lasso di tempo di operatività della delega, ma non aveva considerato la maturata esperienza aziendale del Delegato e la competenza del F. in materia antinfortunistica, competenza acquisita nella precedentemente ricoperta funzione aziendale; in definitiva, resterebbe non spiegato perché sarebbero stati pochi 2 mesi, per un soggetto esperto e conoscitore della specifica realtà aziendale; b) aveva ritenuto carente la reale autonomia di spesa del F., sol perché l'interessato aveva, fino ad allora, effettuato solo spese di non particolare importo.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso - che sottende la problematica di diritto, costituita dall'effettività della delega - è fondato.
2. Può essere utile preliminarmente ripercorrere la ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado e convalidata da quello di appello.
2.1. Il Tribunale ha affermato la penale responsabilità dell'A.F., così argomentando:
-il DL.V. aveva riferito che: mentre lavorava alla macchina, eseguendo un'operazione di routine si era accorto che uno dei pezzi era rimasto attaccato allo stampo superiore; si trattava di un'evenienza frequente, nota a tutti i lavoratori coinvolti ed anche ai vertici dell'azienda i quali, seppure solo a voce, avevano indicato una procedura che consisteva nel porre la macchina in modalità manuale e poi togliere il pezzo; era però accaduto che, una volta che lui aveva azionato tale modalità e posto la mano tra i due stampi per rimuovere il pezzo, il macchinario aveva iniziato a funzionare e lui era rimasto con la mano schiacciata tra i due stampi, riuscendo solo dopo ad azionare il fungo rosso di bloccaggio; poco dopo era sopraggiunto il compagno di lavoro B., il quale era riuscito a liberarlo; non aveva mai seguito alcun corso di formazione, ma era stato affiancato ad un lavoratore (che però non aveva mai lavorato a quella pressa);
-il DL.V. era pienamente credibile in ragione sia della mancanza di animosità, sia del tenore della testimonianza, nel corso della quale aveva riferito anche circostanze valutabili a proprio sfavore; e, d'altra parte, la versione dei fatti, offerta dal lavoratore infortunatosi, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal verbalizzante F.: questi aveva confermato che non era stato installato alcun dispositivo idoneo a prevenire uno schiacciamento accidentale del pulsante di avvio della macchina (presidio che avrebbe evitato l’incidente posto che quest'ultimo, attesa la modalità manuale in atto, era evidentemente stato cagionato da un azionamento involontario del bottone);
- sulla base delle risultanze che precedono, non era verosimile che il DL.V. avesse inserito la modalità automatica; e, in ogni caso, era evidente come il macchinario fosse privo di un sufficiente dispositivo di sicurezza idoneo ad evitare l'azionamento involontario del pulsante anche in posizione manuale in un contesto nel quale, data la pericolosità e la frequenza dell'operazione sopra descritta, il rischio era ben conoscibile ed evidente;
- a quanto sopra si aggiungeva il rilievo che la formazione del DL.V. era stata del tutto inadeguata, soprattutto tenuto conto della pericolosità della lavorazione, come sopra evidenziata;
- quanto all'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, non si trattava certo di un comportamento straordinario ed anomalo e come tale idoneo a recidere il nesso dì causalità.
2.2. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha in primo luogo formulato le seguenti tre osservazioni: a) l'operazione in esame, come tutte quelle che richiedono l'avvicinamento della mano ad organi in movimento ed ancor più se questi ultimi sono composti da parti destinate ad entrare in contatto tra di loro, era estremamente pericolosa e richiedeva quindi l'adozione di tutte le cautele volte ad evitare eventi lesivi tutt'altro che imprevedibili; b) come pacificamente emerso dalle testimonianze non solo del lavoratore infortunato, ma anche di B. e S. richiamate nella sentenza impugnata, l'infortunato, nonostante l'evidenziata pericolosità dell'operazione, non era mai stato sottoposto ad un corso di formazione, essendosi il datore di lavoro limitato ad elaborare una prassi che presentava lacune e criticità; c) sulla base di quanto riferito dall'Ispettore del Lavoro dr. Fr., era indubbio che il pulsante di avviamento a leva non presentasse alcun presidio idoneo ad evitarne un azionamento involontario.
Tanto premesso, la Corte territoriale si è soffermata sulla dinamica dell'infortunio, precisando che non vi erano ragioni per porre in dubbio quanto riferito dal lavoratore infortunato in ordine all'azionamento della modalità manuale prima di eseguire l'operazione. Invero lo stesso B., che in sede di sit aveva dichiarato che al proprio arrivo la macchina era in modalità di funzionamento automatica, in sede di testimonianza aveva sostanzialmente affermato che la macchina doveva essere in modalità manuale. D'altronde lo stesso infortunato aveva precisato che, dopo essere rimasto con la mano schiacciata, preso dal panico, aveva iniziato a smanettare il selezionatore manuale/automatico, ragion per cui quest'ultima modalità poteva essere stata da lui azionata in quel frangente. Del resto il dr. Fr., nel corso della propria testimonianza, aveva riferito che lui, unitamente agli altri verbalizzanti, aveva simulato tutte le possibili sequenze di funzionamento, non riscontrando alcuna anomalia, per cui la conclusione che fosse stato azionato inavvertitamente il pulsante era la sola ipotizzabile. D'altra parte, il verbalizzante, teste evidentemente specializzato, non aveva riferito alcuna incompatibilità della posizione del pulsante stesso rispetto ai movimenti eseguiti dal lavoratore. Anzi, dalla fotografia n. 1 in atti emergeva che il posizionamento del comando aggiuntivo a leva, posto sulla parte frontale del macchinario, ne rendeva ben possibile un azionamento involontario, atteso che detto comando si trovava nella parte frontale sopra lo sportello aperto dal DL.V. per staccare i pezzi. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il dr. Fr. aveva poi precisato che, una volta posto il macchinario in modalità manuale, poteva essere azionato l'uno o l'altro pulsante, quindi anche quello a leva, e la macchina si metteva in moto. Ed il teste F. aveva precisato che lo stampo superiore, se si continuava a tenere premuto il pulsante, andava fino in fondo in 3-4 secondi. Era quindi plausibile, secondo la Corte territoriale, che il lavoratore sporgendosi verso lo sportello centrale per asportare i piccoli pezzi, si fosse appoggiato al comando a leva posto proprio nella parte superiore a detto sportello e, così facendo, avesse tenuto inavvertitamente premuto detto comando, facendo scendere lo stampo superiore, tenuto anche conto che la discesa veniva completata in non più di 4 secondi.
La Corte d'appello ha quindi osservato che - anche a voler ritenere che l'infortunio si era verificato perché l’infortunato aveva inconsapevolmente azionato la modalità automatica - i profili di colpa ascritti al datore di lavoro non verrebbero meno comunque, e, forse sarebbero resi ancor più gravi. Infatti, il dr. Fr. aveva evidenziato come l’operazione di rimozione dei piccoli pezzi, nel corso della quale era avvenuto l’infortunio, non fosse vietata, ma richiedeva un apposito addestramento, essendo pericolosa ed aumentando quindi il rischio al quale il lavoratore era esposto. L'errore di distrazione, nel quale sarebbe incorso il DL.V. nella stessa prospettazione difensiva, rendeva quindi ben evidente come l'addestramento ricevuto dallo stesso - risoltosi in un affiancamento di pochi giorni ad un collega più anziano (il S.) che non aveva mai lavorato a quel tipo di macchina - fosse del tutto inadeguato ed insufficiente. In sostanza nessuno si era premurato di spiegare bene al lavoratore (forse perché non inserito stabilmente nell’organigramma aziendale, ma interinale con un contratto che veniva rinnovato ogni 1-3 mesi), che quell'operazione era delicatissima e richiedeva la massima attenzione. Nessuno, nella società, aveva dunque dedicato un po' di tempo a sensibilizzare il DL.V. sui rischi che poteva correre e sull'assoluta necessità di controllare bene se la macchina fosse stata messa in modalità manuale prima di procedere, come pure di evitare in ogni modo di avvicinarsi al pulsante di azionamento, se non per schiacciarlo volontariamente, ed infine di non inserire la mano nello sportello centrale (il quale, a differenza di quello laterale, era sprovvisto di dispositivi di blocco). La mancata formazione, secondo la Corte, concretava un grave profilo di colpa, eziologicamente collegato all'infortunio, sia che si adotti la tesi fatta propria dal primo giudice (macchina in modalità manuale), sia che si pervenga alla tesi contraria (macchina in modalità automatica).
La Corte territoriale ha anche osservato che, secondo il CT della parte civile, la modalità manuale serviva unicamente ad effettuare il set-up della macchina e, dunque, poteva essere adottata solo dal preposto. Nel caso di specie emergeva la contrapposta esigenza di adottare una procedura che consentisse la rimozione dei piccoli pezzi che restavano attaccati allo stampo superiore, con conseguente necessità di derogare alla modalità appena richiamata. In ogni caso, il datore di lavoro era tenuto a dotare gli elementi mobili di protezioni e sistemi protettivi idonei ad impedire l'accesso alle zone pericolose, ovvero ad arrestare i movimenti pericolosi prima di tale accesso, come prescritto dal punto 6.1 dell'allegato V al decreto legislativo 81/2008 applicabile al caso di specie. Il passaggio della mano attraverso la finestra della camera di raffreddamento non era presidiato da alcun dispositivo di sicurezza, tanto che proprio il DL.V. aveva avuto modo di inserire il braccio subito prima dell'infortunio: quanto precede sia per il caso in cui la macchina fosse in modalità manuale con pulsante accidentalmente azionato dal lavoratore, sia per il caso in cui invece fosse in modalità automatica come invece asserito dalla difesa. Non era quindi accettabile che il lavoratore potesse avvicinare le mani ai dispositivi mobili ed addirittura porle tra una pressa e l'altra in movimento senza che la macchina, come prescritto dalla normativa appena richiamata, si arrestasse. Il blocco della macchina era un ultimo presidio operativo nello sportello laterale del macchinario (tanto che la procedura prevedeva, come confermato anche da G.S. del Servizio Protezione Rischi della società), che l'accesso avvenisse esclusivamente da detto sportello. Un'elementare regola di prudenza avrebbe imposto di adottare analoga cautela anche relativamente all'apertura frontale, posto che l'evenienza che, come accaduto nel caso di specie, il lavoratore, violando le prescrizioni, inserisse il braccio in detta finestra non era certo imprevedibile e straordinaria. Per tali ragioni, nessuna interruzione del nesso causale poteva prodursi per effetto di tale condotta, anche ove fosse stata ritenuta condivisibile la tesi difensiva.
3. Così ripercorse le dinamiche ricostruttive e le valutazioni formulate da entrambi i giudici di merito, le doglianze del ricorrente concernono tutte l'operatività della intervenuta delega. Precisamente, secondo quanto indicato dal giudice di primo grado (cfr. relativa sentenza, p.7), in sede di verbale del CdA del 13/7/2009 venivano conferiti a F. i poteri in materia di sicurezza e, in particolare il potere di «attuazione di tutte le misure di sicurezza sul lavoro» e di «rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici informandoli sulle norme essenziali e di prevenzione», con completa libertà di azione e libertà di spesa per interventi necessari con possibilità di bloccare gli impianti e le attività ritenute pericolose. Con lettera in parti data, richiamati i poteri già conferiti in sede di verbale consiliare, si precisava «provvedendo direttamente ed autonomamente alle spese relative all'adozione di tali misure».
3.1. In tema di delega, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato.
E di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261108) hanno statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Nell'occasione le Sezioni Unite hanno precisato che la delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità.
Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato.
Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato.
In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.
3.2. Nel caso di specie entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la delega rilasciata dall'A.F. al F. il 13/7/2009 era formalmente provvista di tutti i requisiti di legge: ciò in quanto aveva forma scritta e data certa; e, d'altra parte, la delega era stata accettata dal delegato F. (dipendente con la qualifica di «quadro», già da anni responsabile della produzione), al quale erano stati conferiti poteri decisionali e di spesa illimitati (salvo che per gli interventi comportanti mutamenti strutturali dell'azienda, che avrebbero necessitato della preventiva autorizzazione del CdA) e al quale era stata conferita congrua indennità.
La suddetta delega, tuttavia, è stata ritenuta inefficace da entrambi i giudici di merito. 
Al riguardo, il Tribunale ha osservato che: a) la delega era stata conferita solo pochi giorni prima dell'infortunio ad un soggetto che non risultava avere la necessaria competenza e non aveva avuto neppure il tempo di predisporre misure adeguate; b) di là del dato letterale, il F., come dallo stesso riferito, non aveva avuto un reale autonomo potere di spesa, essendo tenuto a segnalare tutti gli interventi rilevanti all'A.F. ed al RSPP; c) la delega comunque non esonerava del tutto il datore di lavoro dall'obbligo di adeguata formazione, soprattutto a fronte di una tipologia di rischio e di infortunio del tutto prevedibile e nota.
E la Corte territoriale, nello scrutinare il corrispondente motivo di appello dell'A.F., ha in primo luogo ripercorse le dichiarazioni rese dall'Ispettore dr. Fr. e dal delegato F.. Il primo aveva spiegato che la delega era stata valutata come inefficace poiché la libertà di azione e di spesa in essa richiamata non aveva avuto un riscontro reale (e ciò in perfetta coerenza con il ruolo, impiegatizio e non dirigenziale, rivestito dal F.); ed aveva aggiunto che, sulla base degli accertamenti svolti, il potere di spesa del delegato era risultato non superiore a qualche migliaio di euro. D'altra parte, il F. aveva riferito: a) di aver avuto il potere di intervenire in caso di pericolo immediato ed anche di fermare la produzione, ma che i lavori strutturali e di ristrutturazione dovevano essere concordati con l'imputato e con l'RSPP; b) di non ricordare il nome del precedente responsabile della sicurezza; c) di aver rivestito, fino al momento della delega, il ruolo di responsabile della produzione e di avere seguito appositi corsi sulla sicurezza sul lavoro.
Sulla base delle risultanze che precedono, la Corte territoriale ha ritenuto la delega, rilasciata dall'A.F. al F., priva di effettività (e quindi come tale inidonea ad escludere la responsabilità del delegante), in quanto: a) il F. rivestiva un ruolo impiegatizio e come tale appariva poco verosimile che lo stesso godesse di quell'ampia autonomia propria del delegato; b) il potere di spesa era molto limitato e tutti gli interventi più importanti dovevano essere concordati con l'imputato e con il Servizio competente; c) il delegato aveva, fino a quel momento, svolto il ruolo di responsabile della produzione, occupandosi di sicurezza solo indirettamente seguendo corsi dal contenuto generico; d) la delega era di poco precedente all'infortunio, ragion per cui in ogni caso il F. non aveva ancora avuto modo di prendere in mano la situazione, e, d'altra parte, l'autonomia dello stesso era più apparente che reale per le ragioni già svolte; e) la delega non produce effetti quanto agli obblighi di formazione ed informazione al lavoratore, nella specie platealmente violati. 
3.3. Le doglianze difensive colgono nel segno. Invero:
- quanto al ritenuto breve lasso di tempo tra il momento del conferimento della delega di funzioni e il verificarsi dell'infortunio, la circostanza può assumere astrattamente rilevanza nel caso in cui il neo delegato sia stato, al contempo, anche un neo assunto che, come tale, non conosce l'operatività dell'azienda e le relative problematiche della sicurezza; ma con motivazione incongrua è stata ritenuta rilevante nel caso di specie, nel quale l'A.F., nominato consigliere d'amministrazione il 24/3/2009, ha conferito, dopo qualche mese (e precisamente il 13/7/2009), le funzioni ed i poteri in materia di sicurezza sul lavoro a soggetto che nel contesto aziendale conosceva bene tali specifici aspetti: il F., per l'appunto, Responsabile della Produzione, che lavorava in P. da anni con l'anzidetta qualifica di quadro e, quale Dirigente Prevenzionistico, svolgeva già importanti funzioni proprio in materia di sicurezza del lavoro;
- quanto all'asserita carenza di requisiti di competenza in capo al F. ed alla conseguente culpa in eligendo in capo all'A.F., oltre a quanto sopra già esposto (in sostanza il F. era il direttore dello stabilimento), è sufficiente ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esperienza professionale del delegato è elemento idoneo e sufficiente a determinare la sussistenza dei requisiti soggettivi necessari affinché il delegato possa essere ritenuto destinatario di una valida delega di funzioni;
- quanto alla concreta ed effettiva autonomia di spesa: lo stesso giudice di primo grado ha riferito di un mero obbligo in capo al delegato di segnalazione al delegante e al RSPP degli interventi importanti; detto «obbligo di segnalazione» è conforme al dettato normativo, in quanto costituisce il presupposto per l'espletamento del dovere di vigilanza del delegante sul delegato (e, sotto questo profilo, avrebbe potuto logicamente rappresentare un ulteriore elemento indicativo della effettività della delega in esame), mentre in maniera illogica è stato assimilato ad un (non riscontrato) «obbligo di preventiva autorizzazione» all'intervento;
- quanto al fatto che, secondo il tecnico Ausl, il potere di spesa fosse limitato a poche migliaia di euro: di tale circostanza non vi è traccia nella delega e, d'altra parte, per la validità della delega, è sufficiente un congruo potere di spesa rapportato agli interventi tipici in materia di sicurezza, oggetto di delega; il fatto poi che dal delegato siano stati ordinati interventi di scarsa entità economica non vale a dimostrare che allo stesso mancasse il potere di eseguire interventi di maggiore importanza economica;
-quanto infine all'argomentazione, prospettata dalla Corte territoriale, secondo la quale la delega di funzioni non produrrebbe effetti "quanto agli obblighi di formazione ed informazione al lavoratore... occorre ricordare che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d. lgs. n. 81 del 2008, gli unici obblighi non delegabili sono la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi del RSPP e la valutazione del rischio. Dunque, la delega di funzioni, conferita dall'A.F. al F., poteva contenere (come di fatto conteneva) le funzioni relative all'espletamento dell'obbligo di formazione dei lavoratori.
E' rimasta poi insuperata l'argomentazione difensiva, esposta anche in sede di appello, secondo la quale, all'epoca dei fatti, l'A.F. ricopriva il ruolo di legale rappresentante in altre società di famiglia, anche territorialmente lontane tra loro; ragion per cui, proprio in ragione dell'oggettiva impossibilità di seguire con la dovuta diligenza gli aspetti della sicurezza anche della società P., aveva deciso di investire di tali funzioni, anche formalmente, colui che - già negli anni precedenti, quando legale rappresentante della società era il padre - ricopriva il ruolo di Responsabile della produzione. Di talché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era A.F. a non essere oggettivamente in grado di conoscere ed affrontare le tematiche della sicurezza aziendale; mentre il F. era soggetto esperto che, di fatto, gestiva da tempo la sicurezza aziendale. Sotto tale profilo, attribuire al ricorrente la responsabilità dell'infortunio in esame significherebbe: affermare una ipotesi di responsabilità per posizione, a prescindere dal concreto ed efficace esercizio dei poteri sottesi al ruolo di datore di lavoro prevenzionistico; e dimenticare che, nel vigente sistema della sicurezza del lavoro, con riguardo alle organizzazioni aziendali complesse, l'imputazione penale dell'evento va limitata al soggetto «che gestisce il rischio» (cfr. Sez. 4, sent. n. 49821 del 23/11/2012, Lovison ed altri, Rv. 254094).
Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata. Detto annullamento - non residuando margini di ulteriore esplorabilità del compendio probatorio, rispetto al tema di giudizio - si impone senza rinvio, con la formula per non aver commesso il fatto (che, peraltro, tenuto conto dell'intervenuto periodo di sospensione pari a mesi 2, non è ad oggi ancora prescritto), dovendosi riconoscere piena operatività della delega di funzioni conferita dall'A.F. al F. ex art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.
Così deciso il 18 aprile 2017