Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

 

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Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0023 - 0042


 Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 33738/2017;

 


DIRETTIVA 92/58/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1) presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime tendenti a promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo citato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione sul programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede il riesame e l'estensione del campo d'applicazione della direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (5);

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 riguardante la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (6), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve scadenza una proposta di revisione e di estensione della predetta direttiva;

considerando che si deve sostituire la direttiva 77/576/CEE con la presente direttiva per motivi di razionalità e chiarezza;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7) e che pertanto le disposizioni di tale direttiva riguardano integralmente il settore della segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la vigente disciplina comunitaria riguarda essenzialmente i cartelli di sicurezza e la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo ed è quindi limitata ad una serie ristretta di modalità di segnalazione;

considerando che tale limitazione ha come conseguenza che taluni rischi non sono oggetto di una segnalazione appropriata; che occorre pertanto introdurre nuove modalità di segnalazione per garantire una migliore tutela della sicurezza e/o della salute dei lavoratori e permettere ai datori di lavoro ed ai lavoratori di identificare ed evitare rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;

considerando che occorre una segnaletica di sicurrezza e/o di salute se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro;

considerando che le numerose divergenze attualmente esistenti fra gli Stati membri nella segnaletica di sicurezza e/o di salute rappresentano fattori di insicurezza, i quali possono aumentare in conseguenza della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno;

considerando che l'impiego sui luoghi di lavoro di una segnaletica armonizzata può in via generale ridurre gli eventuali rischi derivanti dalle differenze linguistiche e culturali fra i lavoratori;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'attuazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, in forza della decisione 74/325/CEE (8), il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro è stato consultato dalla Commissione al fine di elaborare proposte in questo settore,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, la quale è la nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni comunitarie relative all'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, di prodotti e/o attrezzature, salvo escpliciti riferimenti contenuti in dette disposizioni comunitarie.

3. La presente direttiva non riguarda la segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE riguardano integralmente la materia di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni più restrittive e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) segnaletica di sicurezza e/o di salute, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, secondo i casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) a e);

g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alle lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;

j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un dispositivo ad hoc, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

n) segnale gestuale, un movimento e/o posizione delle braccia e/o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicaleti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

 

SEZIONE II OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Norme generali

1. Il datore di lavoro deve prevedere o verificare l'esistenza di una segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro conforme alle disposizioni della presente direttiva quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro tiene conto di ogni valutazione dei rischi effettuata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE.

2. La segnaletica relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, fatto salvo l'allegato V, deve essere impiegata, se del caso, per il traffico dei tipi suddetti all'interno delle imprese e/o degli stabilimenti.

 

Articolo 4

Segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata per la prima volta

La segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sui luoghi di lavoro per la prima volta a partire dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX.

 

Articolo 5

Segnaletica di sicurezza e/o di salute già in uso

La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro già impiegata sui luoghi di lavoro anteriormente alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX entro diciotto mesi da tale data.

 

Articolo 6

Esenzioni

1. Gli Stati membri possono individuare, tenendo conto della natura delle attività e/o delle dimensioni delle imprese, le categorie di imprese che possono sostituire totalmente, parzialmente o temporaneamente i segnali luminosi e/o acustici previsti dalla presente direttiva con misure alternative che assicurino lo stesso livello di protezione.

2. Gli Stati membri possono derogare, previa consultazione delle parti sociali, all'applicazione dell'allegato VIII, punto 2 e/o dell'allegato IX, punto 3, prevedendo provvedimenti alternativi che garantiscano lo stesso livello di protezione.

3. Al momento di dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

Articolo 7

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.

2. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.

La formazione di cui al primo comma verterà in particolare sul significato della segnaletica, soprattutto quando questa implica l'impiego di parole, nonché sui comportamenti generici e specifici da seguire.

 

Articolo 8

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti riguardano, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE, la materia disciplinata dalla presente direttiva, compresi gli allegati da I a IX.

 

SEZIONE III DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Adeguamento degli allegati

Gli adeguamenti di carattere strettamente tecnico degli allegati da I a IX in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o delle conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

 

Articolo 10

1. La direttiva 77/576/CEE è abrogata alla data prevista all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma.

Tuttavia nei casi di cui all'articolo 5 resta applicabile durante un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere da tale data.

2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti della presente direttiva.

 

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 giugno 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

5. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullo stato d'attuazione della presente direttiva tenendo conto dei paragrafi da 1 a 4.

 

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

José da SILVA PENEDA

 

(1) GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 46 e GU n. C 279 del 26. 10. 1991, pag. 13.(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 102 e GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 9.(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.(5) GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12. Diretiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 79/460/CEE della Commissione (GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 11).(6) GU n. C 28 del 3. 2. 1989, pag. 1.(7) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.(8) GU n. L 185 del 9. 7. 1974. pag. 15.

 

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 1. Considerazioni preliminari

1.1. Una segnaletica di sicurezza e/o di salute, richiesta ai sensi della norma generale di cui all'articolo 3 della direttiva, deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX.

1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza e/o di salute ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.

1.3. Le segnaletiche di sicurezza e/o di salute devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati nella direttiva.

2. Modi di segnalazione

2.1. Segnalazione permanente

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli e/o da un colore di sicurezza.

2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.

2.1.3. La segnaletica dei rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza e/o da cartelli.

2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

2.2. Segnalazione occasionale

2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici e/o di comunicazioni verbali.

2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali e/o comunicazioni verbali.

3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica

3.1. A parità di efficacia, è ammessa libertà di scelta fra:

- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;

- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;

- segnali gestuali o comunicazione verbale.

3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:

- segnali luminosi e segnali acustici;

- segnali luminosi e comunicazione verbale;

- segnali gestuali e comunicazione verbale.

4. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

 

 

 

Colore

Significato o scopo

Indicazioni e precisazioni

Rosso

Segnali di divieto

Atteggiamenti pericolosi

Pericolo - allarme

Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza

Sgombero

Materiali e attrezzature

antincendio

Identificazione e ubicazione

Giallo o

Giallo-arancio

Segnali di avvertimento

Attenzione, cautela

Verifica

Azzuro

Segnali di prescrizione

Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Verde

Segnali di salvataggio o di soccorso

Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

Situazione di sicurezza

Ritorno alla normalità

 

5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l'udibilità; il che significa in particolare la necessità di:

5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;

5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;

5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;

5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche e/o di funzionamento.

7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire.

8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

9. Un segnale luminoso e/o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che se richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.

I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.

11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

 

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 1. Caratteristiche intrinseche

1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al paragrafo 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al paragrafo 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.

1.4. I pannelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.

2. Condizioni d'impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Ferme restando le disposizioni della direttiva 89/654/CEE, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

 

 

 

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi del tipo contemplato nelle direttive 67/548/CEE (¹) e 88/379/CEE (²) e i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle direttive citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;

- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;

- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

2. La segnaletica di cui sopra deve essere sistemata come segue:

- sul lato visibile o sui lati visibili;

- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.

4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere sistemata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettattura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.

Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento «pericolo generico».

I cartelli o l'ettichettatura di cui sopra vanno sistemati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

(¹) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(²) GU n. L 187 de. 16. 7. 1988, pag. 14.

 

ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI MINIME DELLA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1. Premessa

Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione e/o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.

3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature è il rosso.

La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.

4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3. 5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

 

ALLEGATO V

PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.

1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45o e dimensioni più o meno uguali fra loro.

1.4. Esempio:

2. Segnalazione delle vie di circolazione

2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.

2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

 

ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI LUMINOSI 1. Proprietà intrinseche

1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.

1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.

1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4.

1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II.

2. Regole particolari d'impiego

2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.

La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo

- da garantire una buona percezione del messaggio, e

- da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.

2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizzata un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico.

2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

 

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI ACUSTICI 1. Proprietà intrinseche

1.1. Un segnale acustico deve:

a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;

b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.

1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.

2. Codice da usarsi

Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.

 

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE VERBALE 1. Proprietà intrinseche

1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emittitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole e/o di parole isolate, eventualmente in codice.

1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voca umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

2. Regole particolari d'impiego

2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronuciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e/o della salute.

2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:

- via:

per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione;

 

- alt:per interrompere o terminare un movimento;

 

- ferma:per arrestare le operazioni;

 

- solleva:per far salire un carico;

 

- abbassa:per far scendere un carico;

 

- avanti

- indietro

- a destra

- a sinistra:

aa

(se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti);

 

- attenzione:per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;

 

- presto:per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.

 

ALLEGATO IX

PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI GESTUALI 1. Proprietà

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.

I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.

2. Regole particolari d'impiego

2.1. La persona che emette i segnali, detta «segnalatore», impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatorio dei segnali, detto «operatore».

2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.

2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.

2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

2.6. Accessori della segnalazione gestuale

Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.

Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.

Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

3. Gesti convenzionali da utilizzare

Premessa:

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.

 

Significato

Descrizione

Figura

 

 

3. Significato

Descrizione

Figura

A. Gesti generali

INIZIO

Attenzione

Presa di

comando

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti

ALT

Interruzione

Fine del movimento

Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti

FINE

delle operazioni

Le due mani sono giunte all'altezza del petto

B. Movimenti verticali

SOLLEVARE

Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio

ABBASSARE

Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio

DISTANZA VERTICALE

Le mani indicano la distanza

3. Significato

Descrizione

Figura

C. Movimenti orizzontali

AVANZARE

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo

RETROCEDERE

Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo

A DESTRA

rispetto al segnalatore

Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione

A SINISTRA

rispetto al segnalatore

Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione

DISTANZA

ORIZZONTALE

Le mani indicano la distanza

3. Significato

Descrizione

Figura

D. Pericolo

PERICOLO

Alt o arresto di emergenza

Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti

MOVIMENTO RAPIDO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità

MOVIMENTO LENTO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente


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