Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/1992 pag. 0019 - 0036

 

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione(1) , presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la comunicazione della Commissione sul suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro(4) prevede azioni volte a garantire l'assistenza medica in mare;

considerando che una nave è un luogo di lavoro il quale, anche a causa dell'eventuale isolamento geografico, comporta una notevole gamma di rischi e che la sicurezza e la salute dei lavoratori imbarcati richiede un'attenzione particolare;

considerando che le navi devono disporre di dotazioni mediche adeguate, mantenute in buono stato e controllate ad intervalli regolari, affinché sia possibile offrire la necessaria assistenza medica in mare ai lavoratori;

considerando che per assicurare un'adeguata assistenza medica in mare occorre promuovere la formazione e l'informazione dei marittimi in materia di impiego delle dotazioni mediche;

considerando che il ricorso alla consultazione medica a distanza costituisce un metodo efficace per contribuire a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse

- le imbarcazioni per la navigazione fluviale;

- le navi da guerra;

- le imbarcazioni da diporto impiegate a fini non commerciali e non fornite di equipaggio professionale e

- i rimorchiatori che navigano nelle zone portuarie.

Le navi sono classificate in tre categorie secondo l'allegato I;

b) lavoratore, qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei piloti portuali e del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio;

c) armatore, il proprietario registrato di una nave, salvo qualora la nave sia stata noleggiata a guscio nudo o sia gestita, in tutto o in parte, da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato, ai sensi di un accordo di gestione; in tal caso viene considerato armatore colui che noleggia a guscio nudo o la persona fisica o giuridica che assicura la gestione della nave;

d) dotazione medica, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti di cui nell'allegato II è fornito un elenco non esauriente;

e) antidoto, sostanza impiegata per prevenire o per curare l'effetto o gli effetti deleteri diretti o indiretti provocati da una o più sostanze riportate nell'elenco delle materie pericolose dell'allegato III.

 

Articolo 2

Medicinali e attrezzature mediche - Locale per le cure mediche - Medico

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè:

1) a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione abbia a bordo in permanenza una dotazione medica qualitativamente almeno conforme all'allegato II sezioni I e II per la categoria alla quale la nave stessa appartiene;

b) i quantitativi di medicinali e di materiale medico da imbarcare siano rispondenti alle caratteristiche del viaggio (segnatamente: scali, destinazione, durata), del/dei tipo/i di attività da effettuare durante detto viaggio, delle caratteristiche del carico, nonché del numero di lavoratori;

c) il contenuto della dotazione medica, per quanto attiene ai medicinali e alle attrezzature mediche, sia riportato su un documento di controllo conforme per lo meno allo schema generale stabilito nell'allegato IV, sezioni A, B e C, punti II 1 e II 2;

2) a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione disponga, per ciascuna delle zattere e scialuppe di salvataggio, di una cassetta di medicinali a tenuta d'acqua il cui contenuto sia almeno conforme alla dotazione medica prevista nell'allegato II, sezioni I e II per le navi della categoria C;

b) il contenuto delle cassette di medicinali sia parimenti riportato sul documento di controllo previsto al punto 1, lettera c);

3) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione di più di 500 tonnellate di stazza lorda il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui in viaggio di durata superiore a tre giorni, disponga di un locale che consenta di somministrare cure mediche in condizioni materiali e igieniche soddisfacenti;

4) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni abbia a bordo un medico incaricato dell'assistenza medica dei lavoratori.

 

Articolo 3

Antidoti

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

1) tutte le navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione che trasportano una o più materie pericolose riportate nell'allegato III dispongano a bordo nella dotazione medica almeno degli antidoti previsti nell'allegato II, sezione III;

2) tutte le navi del tipo trasbordatore battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione le cui condizioni di esercizio non consentono sempre di conoscere con un anticipo o preavviso sufficiente la natura delle materie pericolose trasportate dispongano a bordo nella dotazione medica almeno di tutti gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;

Peraltro, nel caso in cui su una linea regolare la traversata abbia una durata prevista inferiore a due ore, gli antidoti possono essere limitati a quelli la cui somministrazione, nei casi di estrema urgenza, deve essere effettuata entro un termine non superiore alla durata normale della traversata stessa;

3) il contenuto della dotazione medica, per quanto riguarda gli antidoti, sia indicato in un documento di controllo conforme almeno al quadro generale di cui all'allegato IV, sezioni A, B e C, punto II.3

 

Articolo 4

Responsabilità

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

1) a) la fornitura e il rinnovo della dotazione medica di ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione siano effettuati sotto la responsabilità esclusiva dell'armatore senza alcun onere finanziario per i lavoratori;

b) la gestione della dotazione medica sia posta sotto la responsabilità del capitano; ferma restando tale responsabilità, il capitano può delegare l'uso e la manutenzione della dotazione a uno o più lavoratori specificamente designati a motivo della loro competenza;

2) la dotazione medica venga mantenuta in buono stato e completata e/o rinnovata, non appena possibile e comunque quale elemento prioritario durante le normali procedure di rifornimento;

3) in caso d'urgenza medica, costatata dal capitano, sentito se possibile il parere di un medico, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti che risultano necessari ma non esistono a bordo siano resi disponibili al più presto.

 

Articolo 5

Informazione e formazione

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

1) la dotazione medica sia accompagnata da una o più guide comprendenti le modalità di impiego almeno per gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;

2) tutte le persone che ricevono una formazione professionale marittima e che sono destinate al lavoro a bordo abbiano ricevuto una formazione di base relativa alle misure di assistenza medica e di soccorso da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita;

3) il capitano ed il/i lavoratore/i da questo delegati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'uso della dotazione medica della nave, abbiano ricevuto una formazione particolare aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, rispondente ai rischi e alle esigenze specifiche delle varie categorie di navi e conforme agli orientamenti generali di cui all'allegato V.

 

Articolo 6

Consultazioni mediche via radio

1. Al fine di garantire ai lavoratori una migliore terapia di emergenza, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

a) vengano designati uno o più centri destinati a fornire gratuitamente ai lavoratori un'assistenza medica via radio in forma di consulenza;

b) medici del centro di consultazione via radio invitati a prestare la loro opera nel quadro del funzionamento di detti centri ricevano una formazione in merito alle particolari condizioni che regnano a bordo delle navi.

2. Nei centri di consultazione via radio potranno essere eventualmente detenuti, con l'accordo dei lavoratori interessati, dati personali di carattere medico, al fine di ottimizzare i consigli forniti.

Dovrà essere garantita la riservatezza di questi dati.

 

Articolo 7

Controllo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona competente o un'autorità competente si assicuri, nel corso di un controllo annuale della dotazione medica presente a bordo di ogni nave battente la loro bandiera,

- che la dotazione sia conforme alle prescrizioni minime della presente direttiva;

che il documento di controllo previsto all'articolo 2, punto 1, lettera c) stabilisca la conformità della dotazione a tali prescrizioni minime;

- che le condizioni di conservazione della dotazione siano buone;

- che le eventuali date di scadenza siano rispettate.

2. Il controllo della dotazione medica delle imbarcazioni di salvataggio viene effettuato in occasione del controllo annuale delle stesse.

Detto controllo può, eccezionalmente, essere rinviato per un periodo non superiore a 5 mesi.

 

Articolo 8

Comitato

1. Ai fini degli adeguamenti specificatamente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle conoscenze, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Qualora le misure previste non siano conformi al parere del Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta la Commissione adotta le misure proposte.

 

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni cinque anni in merito all'applicazione della presente direttiva, indicando il punto di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta almeno ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

 

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS

 

 

 

 

(1) GU n. C 183 del 24. 7. 1990, pag. 6; e GU n. C 74 del 20. 3. 1991, pag. 11.

(2) GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 154; e GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 72.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 165.

(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

 

 

ALLEGATO I

CATEGORIE DI NAVI Articolo 1, lettera a)

A. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare senza limiti di distanza dalle coste.

B. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 150 miglia marine dal più vicino porto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico(1) .

C. Nave che pratica la navigazione portuale, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste o aventi a disposizione come compartimento a bordo soltanto la timoneria.

 

 

 

 

(1) La categoria B è estesa alle navi che praticano la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 175 miglia marine dal più vicino posto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico e che rimangono in permanenza nel raggio d'azione dei mezzi di evacuazione sanitaria eliportati. A tal fine, ciascuno Stato membro comunica informazioni aggiornate sulle zone e le condizioni in cui è sistematicamente assicurato il servizio di evacuazione sanitaria eliportato: a) agli altri Stati membri e alla Commissione, eb) ai capitani delle navi battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, interessati o che possono essere interessati dall'applicazione del primo comma della presente nota, nella maniera più appropriata, in particolare tramite centri di consultazione via radio, centri di coordinamento di salvataggio o stazioni costiere.

 

 

ALLEGATO II

DOTAZIONE MEDICA (ELENCO NON ESAURIENTE) [Articolo 1, lettera d)]

I. MEDICINALI

Categorie di navi

1. Medicinali cardiovascolari

a) Analettici circolatori - Simpaticomimetici××

b) Prodotti contro l'angina pectoris×××

c) Diuretici××

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a

bordo×××

e) Antiipertensivi×

2. Medicinali che agiscono sul sistema gastrointestinale

a) Medicinali per la patologia gastrica e intestinale

- Antiulcerosi antagonisti dei recettori H2 dell'istamina×

- Antiacidi, neutralizzanti dell'acidità gastrica××

b) Antimetici×××

c) Lassativi emollienti×

d) Antidiarroici×××

e) Antisettici intestinali××

f) Antiemorroidari××

3. Analgesici e antispastici

a) Analgesici, antipiretici e antiflogistici×××

b) Analgesici forti××

c) Spasmolitici××

4. Medicinali del sistema nervoso

a) Ansiolitici××

b) Neurolettici××

c) Antinaupatici×××

d) Antiepilettici×

5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

a) Antibiotici H1××

b) Glucocorticoidi iniettabili××

6. Medicinali del sistema respiratorio

a) Medicinali impiegati nella cura del broncospasmo××

b) Medicinali bechici××

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti××

Categorie di navi

7. Medicinali antiinfettivi

a) Antibiotici almeno due classi××

b) Sulfamidici antibatterici××

c) Antisettici delle vie urinarie×

d) Antiparassitari××

e) Antiinfettivi intestinali××

f) Vaccini e immunoglobuline antitetanici××

8. Composti destinati alla reidratazione, all'apporto calorico e al ripristino della massa sanguigna circolante××

9. Medicinali per uso esterno

a) Medicinali per uso dermatologico

- soluzioni antisettiche×××

- pomate antibiotiche××

- pomate antiflogistiche e antalgiche××

- gel dermici antimicotici×

- preparati contro le scottature×××

b) Medicinali per uso oftalmico

- colliri antibiotici××

- colliri antibiotici e antiinfiammatori××

- colliri anestetici××

- colliri miotici e ipotonizzanti××

c) Medicinali per uso ottico

- soluzioni antibiotiche××

- soluzioni anestetiche e antiflogistiche××

d) Medicinali per le affezioni della bocca e della faringe

- collutori antibiotici o antisettici××

e) Anestetici locali

- anestetici locali mediante refrigerazione×

- anestetici locali iniettabili per via sottocutanea××

- miscele anestetiche e antisettiche dentarie××

 

II. ATTREZZATURA MEDICA

Categorie di navi

1. Attrezzatura per la rianimazione

- Apparecchio di rianimazione manuale××

- Apparecchio per ossigenoterapia con riduttore pressione che consenta l'utilizzazione dell'ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno××(1)

- Aspriratore meccanico in caso di ostruzione delle vie respiratorie superiori××

- Cannula per rianimazione bocca a bocca×××

2. Bendaggi e attrezzature per sutura

- Pinze da grappette monouso per sutura, o occorrente per sutura e corredo di aghi××

- Bende elastiche autoadesive×××

- Bende di garza per fasciatura×

- Benda di garza tubolare per fasciatura dita×

- Compresse di garza sterile×××

- Cotone idrofilo××

- Lenzuolo sterile per ustionati××

- Sciarpa triangolare××

- Guanti monouso in polietilene×××

- Bendaggi adesivi×××

- Bendaggi compressivi sterili×××

- Suture adesive o bende di ossido di zinco×××

- Suture con ago, non riassorbibili×

- Compresse di garza medicate, cicatrizzanti××

3. Strumenti

- Bisturi monouso×

- Contenitore per strumenti in acciaio inossidabile××

- Forbici××

- Pinze per dissezioni××

- Pinze emostatiche××

- Pinze portaaghi×

- Rasoi monouso×

4. Attrezzatura per esami e controlli medici

- Abbassalingue monouso××

- Nastri reagenti per l'analisi delle urine×

- Fogli per la temperatura×

- Schede mediche di evacuazione××

- Stetoscopio××

- Sfigmomanometro aneroide××

- Termometro clinico stardard××

- Termometro per l'ipotermia××

(1) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Categorie die navi

5. Attrezzatura per iniezioni, perfusioni, punture e sondaggi

- Necessario per drenare la vescica orinaria×

- Necessario per il clistere a gocce×

- Tubature per perfusione monouso×

- Sacco di drenaggio per l'urina×

- Siringhe ed aghi monouso××

- Sonda urinaria×

6. Attrezzatura medica generale

- Padella×

- Borsa da acqua calda×

- Pappagallo×

- Borsa da ghiaccio×

7. Attrezzatura per l'immobilizzazione e la contenzione

- Stecche malleabili per dita××

- Stecche malleabili per avambraccia e mani××

- Stecche gonfiabili××

- Stecche per cosce××

- Collari cervicali per immobilizzare il collo××

- Docce regolabili o materassini a depressione×

8. Disinfezione - disinfestazione - protezione

- Composti per disinfettare l'acqua×

- Insetticidi liquidi×

- Insetticidi in polvere×

 

III. ANTIDOTI 1. Medicinali

- Generali

- Cardiovascolari

- Sistema gastrointestinale

- Sistema nervoso

- Sistema respiratorio

- Antiinfettivi

- Per uso esterno

2. Attrezzatura medica

- Necessario per l'ossigenoterapia (compreso il necessario per la sua manutenzione)

Osservazione

In vista dell'applicazione puntuale della presente sezione III, gli Stati membri possono fare riferimento alla «Guida delle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose» (GSMU), inclusa nel Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell'OMI (edizione consolidata 1990).

L'eventuale adattamento della presente sezione II in applicazione dell'articolo 8 può segnatamente tener conto dello o degli aggiornamenti della GSMU.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO III

MATERIE PERICOLOSE [Articolo 1, lettera e) ed articolo 3, punto 1]

Le materie che figurano nel presente allegato sono da prendere in considerazione qualunque sia lo stato nel quale sono imbarcate, ivi compresi lo stato di scorie e i residui di carico.

- Materie e oggetti esplosivi,

- Gas compressi, liquefatti o sciolti sotto pressione,

- Materie liquide infiammabili,

- Materie solide infiammabili,

- Materie soggette ad autocombustione,

- Materie che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili,

- Materie comburenti,

- Perossidi organici,

- Materie tossiche,

- Materie infettive,

- Materie radioattive,

- Materie corrosive,

- Materie pericolose varie, vale a dire tutte le altre materie per le quali l'esperienza abbia dimostrato o potrà dimostrare che presentano un carattere pericoloso tale da rendere applicabili nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 3.

Osservazioni

In vista dell'applicazione puntuale del presente allegato, gli Stati membri possono fare riferimento al Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell'OMI (edizione consolidata 1990).

L'eventuale adattamento del presente allegato in applicazione dell'articolo 8 può segnatamente tener conto dello o degli aggiornamenti del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell'OMI.

 

 

 

 

 

ALLEGATO IV

SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI [Articolo 2, punto 1, lettera c), articolo 3, punto 3]

SEZIONE A. NAVI DELLA CATEGORIA A

I. Identificazione della nave

Nome: .

Bandiera: .

Porto di immatricolazione: .

II. Dotazione medica

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

a) Analettici circolatori - Simpaticomimetici000

b) Prodotti contra l'angina pectoris000

c) Diuretici000

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo000

e) Antiipertensivi000

1.2. Medicinali che agiscono sul sistema gastrointestinale

a) Medicinali per la patologia gastrica e intestinale

- Antiulcerosi antagonisti dei recettori H2 dell'istamina000

- Antiacidi, neutralizzanti dell'acidità gastrica000

b) Antiemetici000

c) Lassativi emollenti000

d) Antidiarroici000

e) Antisettici intestinali000

f) Antiemorroidari000

1.3. Analgesici e antispastici

a) Analgesici, antipiretici e antiflogistici000

b) Analgesici forti000

c) Spasmolitici000

1.4. Medicinali del sistema nervoso

a) Ansiolitici000

b) Neurolettici000

c) Antinaupatici000

d) Antiepilettici000

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

a) Antibiotici H1000

b) Glucocorticoidi iniettabili000

1.6. Medicinali del sistema respiratorio

a) Medicinali impiegati nella cura del broncospasmo000

b) Medicinali bechici000

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti000

1.7. Medicinali antiinfettivi

a) Antibiotici (almeno due classi)000

b) Sulfamidici antibatterici000

c) Antisettici delle vie urinarie000

d) Antiparassitari000

e) Antiinfettivi intestinali000

f) Vaccini e immunoglobuline antitetanici000

1.8. Composti destinati alla reidratazione, all'apporto calorico e al ripristino della massa sanguigna circolante000

1.9. Medicinali per uso esterno

a) Medicinali per uso dermatologico

- soluzioni antisettiche000

- pomate antibiotiche000

- pomate antiflogistiche e antalgiche000

- gel dermici antimicotici000

- preparati contro le scottature000

b) Medicinali per uso oftalmico

- colliri antibiotici000

- colliri antibiotici e antiinfiammatori000

- colliri anestetici000

- colliri miotici e ipotonizzanti000

c) Medicinali per uso ottico

- soluzioni antibiotiche000

- soluzioni anestetiche e antiflogistiche000

d) Medicinali per le affezioni della bocca e della faringe

- collutori antibiotici o antisettici000

e) Anestetici locali

- anestetici locali mediante refrigerazione000

- anestetici locali iniettabili per via sottocutanea000

- miscele anestetiche e antisettiche dentarie000

2. ATTREZZATURA MEDICA

2.1. Attrezzatura per la rianimazione

- Apparecchio di rianimazione manuale000

- Apparecchio per ossigenoterapia con riduttore pressione che consenta l'utilizzazione dell'ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno000

- Aspiratore meccanico in caso di ostruzione delle vie respiratorie superiori000

- Cannula per rianimazione bocca a bocca000

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

- Pinze da grappette monouso per sutura, o occorrente per sutura e corredo di aghi000

- Bende elastiche autoadesive000

- Bende di garza per fasciatura000

- Benda di garza tubolare per fasciatura dita000

- Compresse di garza sterile000

- Cotone idrofilo000

- Lenzuolo sterile per ustionati000

- Sciarpa triangolare000

- Guanti monouso in polietilene000

- Bendaggi adesivi000

- Bendaggi compressivi sterili000

- Suture adesive o bende di ossido di zinco000

- Suture con ago, non riassorbibili000

- Compresse di garza medicate, cicatrizzanti000

2.3. Strumenti

- Bisturi monouso000

- Contenitore per strumenti in acciaio inossidabile000

- Forbici000

- Pinze per dissezioni000

- Pinze emostatiche000

- Pinze portaaghi000

- Rasoi monouso000

2.4. Attrezzatura per esami e controlli medici

- Abbassalingue monouso000

- Nastri reagenti per l'analisi delle urine000

- Fogli per la temperatura000

- Schede mediche di evacuazione000

- Stetoscopio000

- Sfigmomanometro aneroide000

- Termometro clinico standard000

- Termometro per l'ipotermia000

2.5. Attrezzatura per iniezioni perfusioni, punture e sondaggi

- Necessario per drenare la vescica orinaria000

- Necessario per il clistere a gocce000

- Tubature per perfusione monouso000

- Sacco di drenaggio per l'urina000

- Siringhe ed aghi monouso000

- Sonda urinaria000

2.6. Attrezzatura medica generale

- Padella000

- Borsa da acqua calda000

- Pappagallo000

- Borsa da ghiaccio000

2.7. Attrezzatura per l'immobilizzazione e la contenzione

- Stecche malleabili per dita000

- Stecche malleabili per avambraccia e mani000

- Stecche gonfiabili000

- Stecche per cosce000

- Collari cervicali per immobilizzare il collo000

- Docce regolabili o materassini a depressione000

2.8. Disinfezione - Disinfestazione - Protezione

- Composti per disinfettare l'acqua000

- Insetticidi liquidi000

- Insetticidi in polvere000

3. ANTIDOTI

3.1. Generali000

3.2. Cardiovascolari000

3.3. Sistema gastrointestinale000

3.4. Sistema nervoso000

3.5. Sistema respiratorio000

3.6. Antiinfettivi000

3.7. Uso esterno000

3.8. Altri000

3.9. Necessario all'ossigenoterapia000

Data: .

Firma del capitano: .

Visto della persona o dell'autorità competente: .

 

SEZIONE B. NAVI DELLA CATEGORIA B

I. Identificazione della nave

Nome: .

Bandiera: .

Porto di immatricolazione: .

II. Dotazione medica

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

a) Analettici circolatori - Simpaticomimetici000

b) Prodotti contro l'angina pectoris000

c) Diuretici000

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo000

1.2. Medicinali che agiscono sul sistema gastrointestinale

a) Medicinali per la patologia gastrica e intestinale

- Antiacidi, neutralizzanti dell'acidità gastrica000

b) Antiemetici000

c) Antidiarroici000

d) Antisettici intestinali000

e) Antiemorroidari000

1.3. Analgesici e antispastici

a) Analgesici, antipiretici e antiflogistici000

b) Analgesici forti000

c) Spasmolitici000

1.4. Medicinali del sistema nervoso

a) Ansiolitici000

b) Neurolettici000

c) Antinaupatici000

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

a) Antibiotici H1000

b) Glucocorticoidi iniettabili000

1.6. Medicinali del sistema respiratorio

a) Medicinali impiegati nella cura del broncospasmo000

b) Medicinali bechici000

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti000

1.7. Medicinali antiinfettivi

a) Antibiotici (almeno due classi)000

b) Sulfamidici antibatterici000

c) Antiparassitari000

d) Antiinfettivi intestinali000

e) Vaccini e immunoglobuline antitetanici000

1.8. Composti destinati alle reidratazione, all'apporto calorico e al ripristino della massa sanguigna circolante000

1.9. Medicinali per uso esterno

a) Medicinali per uso dermatologico

- soluzioni antisettiche000

- pomate antibiotiche000

- pomate antiflogistiche e antalgiche000

- preparati contro le scottature000

b) Medicinali per uso oftalmico

- colliri antibiotici000

- colliri antibiotici e antiinfiammatori000

- colliri anestetici000

- colliri miotici e ipotonizzanti000

c) Medicinali per uso ottico

- soluzioni antibiotiche000

- soluzioni anestetiche e antiflogistiche000

d) Medicinali per le affezioni della bocca e della faringe

- collutori antibiotici o antisettici000

e) Anestetici locali

- anestetici locali iniettabili per via sottocutanea000

- miscele anestetiche e antisettiche dentarie000

2. ATTREZZATURA MEDICA

2.1. Attrezzatura per la rianimazione

- Apparecchio di rianimazione manuale000

- Apparecchio per ossigenoterapia con riduttore pressione che consenta l'utilizzazione dell'ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno000

- Aspiratore meccanico in caso di ostruzione delle vie respiratorie superiori000

- Cannula per rianimazione bocca a bocca000

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

- Pinze da grappette monouso per sutura, o occorrente per sutura e corredo di aghi000

- Bende elastiche autoadesive000

- Compresse di garza sterile000

- Cotone idrofilo000

- Lenzuolo sterile per ustionati000

- Sciarpa triangolare000

- Guanti monouso in polietilene000

- Bendaggi adesivi000

- Bendaggi compressivi sterili000

- Suture adesive o bende di ossido di zinco000

- Compresse di garza medicate, cicatrizzanti000

2.3. Strumenti

- Contenitore per strumenti in acciaio inossidabile000

- Forbici000

- Pinze per dissezioni000

- Pinze emostatiche000

2.4. Attrezzatura per esami e controlli medici

- Abbassalingue monouso000

- Schede mediche di evacuazione000

- Stetoscopio000

- Sfigmomanometro aneroide000

- Termometro clinico standard000

- Termometro per l'ipotermia000

2.5. Attrezzatura per iniezioni, perfusioni, punture e sondaggi

- Siringhe ed aghi monouso000

2.6. Attrezzatura per l'immobilizzazione e la contenzione

- Stecche malleabili per dita000

- Stecche malleabili per avambraccia e mani000

- Stecche gonfiabili000

- Stecche per cosce000

- Collari cervicali per immobilizzare il collo000

3. ANTIDOTI

3.1. Generali000

3.2. Cardiovascolari000

3.3. Sistema gastrointestinale000

3.4. Sistema nervoso000

3.5. Sistema respiratorio000

3.6. Antiinfettivi000

3.7. Uso esterno000

3.8. Altri000

3.9. Necessario all'ossigenoterapia000

Data: .

Firma del capitano: .

Visto della persona o dell'autorità competente: .

 

SEZIONE C. NAVI DELLA CATEGORIA C

I. Identificazione della nave

Nome: .

Bandiera: .

Porto di immatricolazione: .

II. Dotazione medica

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

a) Prodotti contro l'angina pectoris000

b) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo000

1.2. Medicinali che agiscono sul sistema gastrointestinale

a) Antiemetici000

b) Antidiarroici000

1.3. Analgesici e antispastici

- Analgesici, antipiretici e antiflogistici000

1.4. Medicinali del sistema nervoso

- Antinaupatici000

1.5. Medicinali per uso esterno

- Medicinali per uso dermatologico

- soluzioni antisettiche000

- preparati contro le scottature000

2. ATTREZZATURA MEDICA

2.1. Attrezzatura per la rianimazione

- Cannula per rianimazione bocca a bocca000

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

- Bende elastiche autoadesive000

- Compresse di garza sterile000

- Guanti monouso in polietilene000

- Bendaggi adesivi000

- Bendaggi compressivi sterili000

- Suture adesive o bende di ossido di zinco000

3. ANTIDOTI

3.1. Generali000

3.2. Cardiovascolari000

3.3. Sistema gastrointestinale000

3.4. Sistema nervoso000

3.5. Sistema respiratorio000

3.6. Antiinfettivi000

3.7. Uso esterno000

3.8. Altri000

3.9. Necessario all'ossigenoterapia000

Data: .

Firma del capitano: .

Visto della persona o dell'autorità competente: .

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO V

FORMAZIONE MEDICA DEL CAPITANO E DEI LAVORATORI DESIGNATI (Articolo 5, punto 3)

I. 1. Acquisizione di conoscenze di base in fisiologia, semeiotica e terapia.

2. Acquisizione di nozioni di prevenzione sanitaria, segnatamente in materia di igiene individuale e collettiva, nonché di nozioni attinenti ad eventuali misure profilattiche.

3. Acquisizione di abilità pratica per quanto riguarda i gesti terapeutici essenziali e le modalità dell'evacuazione sanitaria.

La formazione pratica dei responsabili delle cure a bordo delle navi di categoria A dovrà essere effettuata, se possibile, in ambiente ospedaliero.

4. Acquisizione di una buona conoscenza delle modalità di impiego dei mezzi di consultazione medica a distanza.

II. Tale formazione deve tener conto dei programmi definiti dai testi internazionali recenti generalmente riconosciuti.


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