Cassazione Penale, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 29819 - Operaio investito dalla pala meccanica priva di requisiti di sicurezza. False testimonianze sulla presenza in cantiere al momento dell'evento


Presidente: CONTI GIOVANNI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/03/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa, sez. dist. di Avola, emessa nei confronti di D.B., G.D. e F.T., dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui agli art. 372 cod. pen. agli stessi rispettivamente ascritti e confermando le statuizioni civili.
1.1. Agli imputati, dipendenti della Cadevil, era stato contestato di aver deposto il falso come testimoni nell'ambito del procedimento civile promosso da un altro dipendente, B.F., nei confronti della suddetta ditta per un infortunio sul lavoro di cui era stato vittima (era stato investito sul luogo di lavoro da una pala meccanica condotta da R.D.., mentre questi stava effettuando una manovra di retromarcia): D.B. e G.D. avevano dichiarato di non essere stati «presenti sul cantiere» al momento dell'infortunio; F.T. aveva affermato che la pala meccanica coinvolta nell'infortunio era dotata di specchietti retrovisori e segnali acustici di sicurezza.
Era stato accertato in sede di merito che al momento dei fatti sia D.B. che G.D. erano presenti sul posto e che la pala meccanica coinvolta nel sinistro (indicata dallo stesso titolare della ditta) era priva degli specchietti retrovisori e aveva il segnalatore acustico non funzionante.
1.2. La sentenza di appello aveva evidenziato che, secondo le dichiarazioni rese dal B.F., gli imputati erano presenti sul cantiere e alcuni di essi avevano assistito al sinistro.
Secondo la Corte di appello, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, era confermata dai riscontri costituiti dalle stesse dichiarazioni rese dagli altri imputati F.T. e U. alla p.g.
Relativamente alla dinamica dell'incidente, la Corte di appello riteneva che nessun dubbio vi fosse al riguardo, tenuto conto anche che il titolare della ditta e il conducente della pala avevano definito la loro posizione in ordine alle lesioni colpose arrecate al B.F. con sentenza di patteggiamento, utilizzabile ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.
2. Ricorrono per l'annullamento della suddetta sentenza gli imputati, deducendo i motivi dì seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. D.B. deduce:
- vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure difensive che avevano denunciato il travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla sua presenza nel cantiere il giorno dell'infortunio (l'articolato sul quale era stato chiamato a deporre aveva ad oggetto da un lato la circostanza che il giorno dell'Infortunio piovesse e che i dipendenti della ditta si trovassero in macchina e dall'altro la dinamica dell'incidente: l'imputato aveva confermato la prima circostanza, affermando di essere andato via alle 8.30 a causa della pioggia che impediva l'apertura del cantiere, mentre aveva dichiarato di non sapere nulla in ordine alla seconda, perché non presente), essendosi confusa la presenza sul cantiere (mai negata dall'imputato, che era rimasto in auto a causa della pioggia) con quella sul posto dell'infortunio (distante almeno 100 metri dal luogo dove i dipendenti in macchina attendevano la fine della pioggia); in particolare R.D.. aveva dichiarato che gli operai erano in macchina a causa della pioggia quando aveva iniziato a lavorare e U. aveva precisato che tutti gli operai erano in auto a distanza di 100 metri dai luoghi dell'infortunio; la stessa Corte, reiterando i medesimi argomenti del primo giudice, avrebbe anch'essa illogicamente utilizzato le risultanze probatorie travisate;
- mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero di un dossier fotografico dei luoghi del sinistro, che avrebbe chiarito incontestabilmente le circostanze del fatto (la distanza del parcheggio dal luogo del sinistro).
2.2. G.D. e F.T., con atto congiunto, deducono sei motivi di annullamento:
- violazione degli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen., in ordine all'utilizzazione ai fini probatori in relazione alla posizione del F.T. della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., senza l'acquisizione di riscontri esterni individualizzanti;
- mancanza di motivazione sulle censure di appello, con le quali era stata contestata la prova della strumentazione in dotazione della pala meccanica coinvolta nel sinistro (ritenendo da un lato certa l'indicazione del mezzo esaminato dall'ispettorato del lavoro, perché proveniente dallo stesso titolare della ditta, dall'altro inattendibile la versione resa da quest'ultimo, perché interessato ad affermare che la pala era in regola);
- mancanza di motivazione sul dolo;
- vizio di motivazione per travisamento della prova, avendo la Corte di appello ritenuto erroneamente - quanto alla posizione di G.D. - che le dichiarazioni della parte civile circa la sua presenza all'incidente fossero riscontrate da quelle di R.D.. (confuse in motivazione con quelle rese dal F.T.) e U. (avendo costoro soltanto dichiarato che i dipendenti erano presenti al cantiere all'interno delle loro autovetture al momento del sinistro perché piovigginava); mancanza di motivazione sui motivi di gravame relativi a tale punto; 
- mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero di un dossier fotografico dei luoghi del sinistro, che avrebbe chiarito incontestabilmente la distanza del parcheggio dal luogo dell'incidente;
- mancanza di motivazione sui motivi di gravame, in ordine alla posizione del F.T. (era stata contestata l'attendibilità della ispezione a distanza di 7 mesi dall'evento; l'individuazione della pala meccanica da sottoporre ad ispezione, circostanza non emergente dal verbale e dalla relazione tecnica; attendibilità della indicazione del titolare della ditta).
 

 

Diritto

 


1. Tutti i ricorsi, per l'infondatezza dei relativi motivi, che in alcuni punti lambiscono l'inammissibilità, non possono essere accolti.
2. Relativamente al ricorso di D.B. si osserva quanto segue.
2.1. Non sussiste il vizio di motivazione denunciato con il primo motivo.
La Corte di appello ha ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva indicato il ricorrente come uno degli operai presenti in cantiere al momento dell'incidente (aveva dichiarato che, dopo la pioggia, alle 8.30 - 8.45 gli operai avevano iniziato a lavorare nel cantiere, verificandosi quindi l'incidente con la pala meccanica).
La sentenza impugnata, muovendo dai consolidati insegnamenti in tema di valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa, costituitasi parte civile, ha ritenuto opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Va rammentato infatti che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).
Nella specie, i riscontri oggettivi erano costituiti dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria (acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti): in particolare F.T. aveva indicato tra le persone «presenti all'incidente» G.D., U., D.B. e R.D.; U. aveva a sua volta dichiarato che al momento dell'incidente «presenti nella cava» erano le medesime persone.
Così ricostruito il quadro probatorio appaiono irrilevanti le censure difensive, posto che l'oggetto della contestazione per il ricorrente era di aver dichiarato come testimone di non essere stato «presente sul cantiere» della Cavedil al momento dell'incidente.
Invero, il capitolato di prova indicato ammesso in sede civile aveva ad oggetto le seguenti circostanze: se era vero che il giorno dell'infortunio il cantiere non avesse iniziato alcuna attività e che tutti i dipendenti si trovassero in macchina a causa della pioggia e che solo R.D.. stesse eseguendo con la pala meccanica lavori di pulizia al momento dell'incidente.
Il ricorrente, sentito come testimone su tali punti, aveva dichiarato di essere andato via dal cantiere alle 8.30 e che fino al quel momento nessuno dei dipendenti stesse lavorando.
Alla luce delle suddette considerazioni, tutta la disquisizione difensiva sul travisamento del significato della «presenza» del ricorrente sul cantiere appare perdere di importanza: l'imputato aveva infatti con la sua deposizione del tutto escluso la sua presenza sui luoghi dei fatti (parcheggio o cava che dir si voglia) al momento dell'incidente, dichiarando che fino alle 8.30 - ovvero sino a quando non era tornato a casa - nessuno dei dipendenti (neppure quindi R.D.. implicato nel sinistro) stesse lavorando.
2.2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, correttamente la Corte di appello ha ritenuto ininfluenti gli accertamenti istruttori volti a dimostrare lo stato dei luoghi.
3. Sono parimenti infondate le censure proposte dal ricorso di F.T..
3.1. Non sussiste la dedotta violazione degli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen., in relazione all'utilizzazione ai fini decisori della sentenza di patteggiamento che aveva definito il procedimento penale a carico del datore di lavoro e del conducente della pala meccanica per le lesioni personali arrecate al B.F.
Va premesso che la giurisprudenza ammette ormai concordemente che anche una sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere oggetto di produzione ai fini dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e che, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni, può concorrere alla prova dei fatti perseguiti nel relativo procedimento (da ultimo, tra le tante, Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058).
Tale posizione si è sviluppata nel solco dell'interpretazione fornita dalle S.U. della Corte (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518), che a sua volta si era basata sul dictum della Corte costituzionale, che, per riconoscere la compatibilità del rito speciale con i principi della Costituzione, ha rilevato che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. «presuppone pur sempre la responsabilità» dell'Imputato (sent. n. 155 del 1995) e che alla rinuncia a contestare «il fatto» e la propria «responsabilità» consegue coerentemente che su quel «fatto» e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (sent. n. 336 del 2009).
Nel caso in esame, nessun automatismo probatorio è derivato dal richiamo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Invero, in sede di appello, il ricorrente aveva contestato la dinamica dell'incidente, così come riferita dal B.F., e segnatamente che la pala meccanica fosse dotata di strumentazione di sicurezza (specchietti retrovisori e segnalatori acustici).
La suddetta sentenza veniva quindi a costituire, al pari di quanto già osservato nel paragrafo 2.1., il riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la cui credibilità ed attendibilità anche in ordine alla assenza delle suddette dotazioni di sicurezza era stata diffusamente contestata nell'atto di appello, nel quale si erano ritenute non significative le risultanze indicate dal primo giudice per corroborare la versione resa dal B.F. (quali, segnatamente, la deposizione dell'ispettore del lavoro M. e l'indicazione fornita dal datore di lavoro).
3.2. Sulla base di quanto ora illustrato, non sussiste neppure il vizio di motivazione denunciato nel secondo e nell'ultimo motivo, posto che la Corte di appello ha ritenuto ininfluente il riscontro indicato dal primo giudice.
Va ribadito che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 505, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (per tutte, Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).
3.3. Quanto infine alla dedotta mancanza di motivazione sul dolo, la censura risulta all'evidenza infondata.
Secondo il costante insegnamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (tra tante, da ultimo, Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816). 
Come è noto nel giudizio sulla falsità ciò che deve essere valutato è la corrispondenza tra ciò che si è deposto e ciò che si è percepito, sicché l'accertamento non deve riguardare la differenza tra quello che il teste depone e la realtà oggettiva, ma tra la deposizione e quello che il testimone conosce e ricorda. Su questo dato oggettivo si innesta la verifica dell'elemento soggettivo, costituito dal semplice dolo generico.
Orbene, nell'appello il ricorrente non ha contestato l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, ma soltanto la prova che il ricorrente abbia deposto il falso in sede civile, ovvero che fossero effettivamente assenti i dispositivi di sicurezza. Il che rende la censura inammissibile (ex multis, Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 196414; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
4. Anche le critiche proposte con riferimento alla posizione di G.D. sono prive di fondamento.
4.1. Quanto ai vizi di travisamento della prova e di motivazione versati nel ricorso, va evidenziato che, al pari del D.B., al ricorrente è stato contestato di aver affermato il falso circa la sua presenza sul cantiere al momento dell'infortunio del B.F..
Il ricorrente aveva infatti dichiarato in sede di deposizione di aver lasciato il cantiere alle ore 8, perché pioveva, venendo a conoscenza di quanto occorso al B.F. solo il giorno dopo.
Tale versione dei fatti era stata ancora sostenuta dal ricorrente in sede di appello, nel quale aveva ribadito che «al momento dell'incidente» era già andato via.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la falsità della testimonianza è stata accertata dalla sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa corroborate, come si è già illustrato al par. 2.1., da quelle del F.T. e dell'U., che avevano smentito quanto dichiarato dal ricorrente in ordine alla sua assenza dal luogo dei fatti «al momento dell'incidente».
Non vi è stato inoltre alcun travisamento nell'indicare il F.T. (in luogo di R.D..), come soggetto dichiarante, posto che le dichiarazioni del F.T., allegate al fascicolo processuale, risultano del tutto in linea con quanto affermato dalla Corte distrettuale. Pertanto, l'allegazione difensiva delle dichiarazioni di R.D.. risulta del tutto irrilevante.
Conclusivamente quindi anche per il ricorrente G.D. è ininfluente stabilire la presenza o meno di costui nello specifico luogo in cui ebbe a verificarsi l'incidente, risultando, sulla base delle prove indicate dalla Corte di appello, che costui, contrariamente a quanto dichiarato in sede civile, non era andato via dal cantiere al momento dell'incidente. 
4.2. Valgono per il ricorrente le medesime osservazioni, quanto all'irrilevanza della deduzione, esposte al par. 2.2. per la mancata assunzione del dossier fotografico dei luoghi del sinistro; così come per il vizio di motivazione sul dolo, non avendo il ricorrente contestato con l'appello la sussistenza dell'elemento soggettivo.
5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questa fase in favore della parte civile, B.F., che liquidate come da dispositivo.
 

 

P. Q. M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla parte civile B.F. le spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in euro tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 30/03/2017.