Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
G.U. 22 giugno 2017, n. 143 - S.O. n. 30

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833;
Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218;
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 12 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Sezione I
Disciplina dei ruoli

Art. 1
Modifiche agli ordinamenti del personale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e alla predetta carriera»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «dei ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera»;
2) il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti «e alla carriera» e le parole: «dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «dello stesso ruolo» sono inserite le seguenti: «o della stessa carriera»;
3) il comma 3 è abrogato;
d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.».
3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale»;
f) all'articolo 12, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.»;
2) al comma 2, le parole: «Ai concorsi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui al comma 1»;
3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.»;
4) al comma 5, le parole: «ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.»;
6) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.»;
i) all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: «per più di venti giorni, anche se non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio» e le parole: «per la partecipazione al concorso» sono sostituite dalle seguenti: «per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater»;
l) all'articolo 24-sexies, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
m) all'articolo 24-septies, comma 1, le parole: «scrutinio per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «scrutinio per merito assoluto» e le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
n) all'articolo 25, comma 1, le parole: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche» e le parole: «ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore superiore; sostituto commissario.»;
o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.»;
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili», sono sostituite dalle seguenti; «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
b) alla lettera b), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno», le parole: «un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni» e l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.»;
q) all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;
r) all'articolo 27-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «un corso della durata di diciotto mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3»;
6) il comma 7 è abrogato;
s) all'articolo 28, comma 1, le parole: «oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter»;
t) l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente:
«art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
u) l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
v) all'articolo 73, le parole: «ed agli ispettori principali» sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori capo e agli ispettori superiori», e le parole: «Al personale con qualifica di ispettore capo» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale con qualifica di sostituto commissario»;
z) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «al ruolo dei commissari e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari», e dopo le parole: «ai vice questori aggiunti» sono inserite le seguenti: «, ai vice questori».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
d) carriera dei funzionari tecnici.
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e alla carriera»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera» e dopo le parole: «che espleta funzione di polizia,» sono inserite le seguenti: «anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,»;
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente tecnico;
agente scelto tecnico;
assistente tecnico;
assistente capo tecnico.»;
d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici»: «sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «degli operatori e collaboratori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli agenti e assistenti tecnici»;
3) al comma 3, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»;
4) al comma 4, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»;
5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.
4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina ad agente tecnico»;
2) il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 3, 4 e 6, le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici», al medesimo comma 3 sono soppresse le parole: «, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione», al comma 6 dopo le parole «giudizio di idoneità» sono inserite le seguenti: «ai servizi di polizia»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.»;
f) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»;
2) al primo comma, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico» e le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici»;
g) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «a collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ad assistente tecnico»;
2) al primo comma, le parole: «collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «assistente tecnico» e le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»;
h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.»;
i) l'articolo 20-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 20-bis (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente tecnico;
sovrintendente tecnico;
sovrintendente capo tecnico.
l) all'articolo 20-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»;
3) al comma 3, le parole: «di revisore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo tecnico» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi; «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.»;
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
m) gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.».
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.
Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.»;
n) l'articolo 20-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 20-sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
o) l'articolo 20-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 20-septies (Promozione a sovrintendente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
p) l'articolo 21 è abrogato;
q) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore tecnico;
ispettore tecnico;
ispettore capo tecnico;
ispettore superiore tecnico;
sostituto direttore tecnico.»;
r) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
2) al primo comma, dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore» e le parole «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.»;
s) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
2) ai commi 1 e 3, le parole: «dei periti tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
3) al comma 4, le parole: «dei periti» è sostituita dalla seguente: «degli ispettori tecnici»;
4) al comma 5, le parole: «qualifica di perito tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico» e dopo le parole: «in caso di assenza o impedimento.» è aggiunto il seguente periodo: «Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.»;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) le parole: vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2.2) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
2.3) alla lettera b), le parole: «per il restante cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.»;
u) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento» e dopo le parole: «o attestato di abilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea triennale»;
3) al comma 2, le parole: «ruolo dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti tecnici»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»;
5) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.»;
6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.»;
7) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.»;
v) all'articolo 25-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun profilo» aggiungere le seguenti: «o settore»;
4) al comma 3, dopo la parola: «profili» sono inserite le seguenti: «o settori» e dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso.»;
6) al comma 6, le parole: «vice periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettori tecnici»;
z) all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «oltre i quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre i limiti di cui al comma 1»;
3) al comma 6, le parole: «che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» sono soppresse;
aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»;
2) il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.»;
bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico» e le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»;
cc) l'articolo 31-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
dd) l'articolo 31-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
ee) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
maestro direttore - direttore tecnico capo;
maestro direttore - direttore tecnico superiore;
maestro direttore - primo dirigente tecnico.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.»;
b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche:
maestro vice direttore - direttore tecnico principale;
maestro vice direttore - direttore tecnico capo.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.»;
c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Progressione di carriera del maestro direttore). - 1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
d) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
Art. 13-bis (Progressione di carriera del maestro vice direttore). - 1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
e) l'articolo 15-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale primo livello «coordinatore)». - 1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
2. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
f) l'articolo 28, comma 3, è sostituito dai seguenti:
«3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.»;
«3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.»;
g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Titolari degli strumenti soppressi). - 1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è abrogato;
b) all'articolo 7:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.»;
2) il secondo comma è abrogato.
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «I medici» sono sostituite dalle seguenti: «Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
d) all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
e) all'articolo 20, primo comma, la lettera a) è soppressa e la lettera b) è sostituta dalla seguente: «b) per i medici e i medici principali, per i medici veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo è compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I è sostituito dal seguente: «Titolo I - Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia»;
b) gli articoli 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.
Art. 2. (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.»;
c) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis - Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.»;
d) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «alla carriera dei funzionari di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico»;
2) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituti dai seguenti: «L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.»;
3) al comma 2, le parole: «dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
4) il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo.»;
6) al comma 5, le parole: «Ai concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso»;
e) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «per l'immissione nel ruolo dei commissari» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso alla qualifica di commissario»;
2) i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
«4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.»;
3) il comma 5 è abrogato;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;
f) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a trentacinque anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 5-quater (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso.
2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Art. 5-quinquies (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.
Art. 5-sexies (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
h) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Promozione a vice questore). - 1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
l) l'articolo 8 è abrogato;
m) all'articolo 9, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
n) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.»;
o) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, a dirigente generale tecnico»;
2) al comma 3, le parole: «direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari»;
p) il Capo II del titolo I è abrogato;
q) il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato;
r) gli articoli 24 e 25 sono abrogati;
s) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici di Polizia»;
t) la rubrica del capo I del titolo II è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici»; gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
direttore tecnico capo;
direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;
u) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «nei ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», le parole: «per il ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «per la carriera» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
3) al comma 2, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
5) Il comma 4-bis è abrogato;
z) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.
2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
aa) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Promozione a direttore tecnico superiore). - 1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
bb) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
cc) l'articolo 35 è abrogato;
dd) all'articolo 36, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
ee) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A.»;
ff) all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici» e le parole: «all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»;
b) al comma 1-bis, le parole: «i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
gg) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati;
hh) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Titolo III - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
ii) la rubrica del Capo I del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Capo I - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
ll) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario.»;
mm) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;
d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanità e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
nn) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.
2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.»;
oo) dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). - 1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici.
2. Per le modalità di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.»;
pp) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;
qq) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «nel ruolo dei direttivi medici»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle carriere dei medici e medici veterinari;
2) al comma 1, le parole: «l'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», dopo le parole: «i medici» sono inserite le seguenti: «e i medici veterinari» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
3) al comma 2, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
rr) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
ss) dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore). - 1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
tt) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
uu) l'articolo 50 è abrogato;
vv) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
zz) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.»;
aaa) dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato). - 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.»;
bbb) all'articolo 53, le parole: «all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»;
3. l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.»;
ccc) all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: «sono conferiti» sono inserite le seguenti: «ai vice questori aggiunti, ai vice questori,» e dopo le parole: «dirigenti superiori» sono inserite le seguenti: «e qualifiche corrispondenti»;
ddd) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «non inferiore a vice questore aggiunto» inserire le seguenti: «o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici»;
4) al comma 6, le parole: «alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente» e le parole: «primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto»;
eee) all'articolo 60, primo comma, le parole: «ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere di cui al presente decreto»;
fff) all'articolo 61, comma 1, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere di cui al presente decreto»;
ggg) all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «e dei primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»;
2) al comma 2, le parole: «e i primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»;
3) al comma 6, dopo le parole: «di primo dirigente» sono inserite le seguenti: «, di vice questore e di vice questore aggiunto»;
hhh) all'articolo 63, all'inizio del comma 1, è anteposto il seguente periodo: «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione.»;
iii) all'articolo 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
2) al comma 2, le parole: «di ciascun ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna carriera»;
lll) all'articolo 65-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
2) al comma 6, le parole: «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
3) al comma 7, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere».

 

Sezione II
Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato

Art. 2
Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b);
b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto;
v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017;
dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
1) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data;
2) il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non più di tre anni;
3) il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneità alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo;
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari;
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonché la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio;
mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative, con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità;
oo) le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;
qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo;
ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico;
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo;
ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;
nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq);
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 48, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto;
uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.

 

Art. 3
Disposizioni comuni per la Polizia di Stato

1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: «sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.».
10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.
11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro».
12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età.
14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto.

 

Capo II
Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri
Sezione I
Dotazioni e ruoli

Art. 4
Dotazioni complessive

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: «complessiva» è sostituta dalla seguente: «organica», le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» è sostituita dalla seguente: «4.207»;
2) al comma 2, le parole: «e dei periti è fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «è di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «è di 21.701»;
4) al comma 4, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: «e degli operatori e collaboratori è costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «è di 58.877»;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»;
b) all'articolo 826, al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unità»;
2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»;
3) alla lettera b), la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6»;
4) alla lettera d), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «169»;
5) alla lettera e), la parola: «159» è sostituita dalla seguente: «157»;
6) alla lettera f), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «171»;
c) all'articolo 827, comma 1:
1) alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «ispettori»;
2) alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»;
d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» è sostituita dalla seguente: «inferiori»;
e) all'articolo 829, comma 1;
1) all'alinea, la parola: «96» è sostituita dalla seguente: «94»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»;
4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ispettori: 76.»;
f) all'articolo 830, comma 1:
1) all'alinea, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.000»;
2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalla seguente: «generali di brigata»;
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
4) alla lettera b), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «5»;
5) alla lettera c), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «2»;
6) alla lettera d), la parola: «232» è sostituita dalla seguente: «132»;
7) alla lettera e), la parola: «91» è sostituita dalla seguente: «40»;
8) alla lettera f), la parola: «1.670» è sostituita dalle seguenti: «819»;
g) all'articolo 2212-quater:
1) al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori.
1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti.
1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.
1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti.
1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori.
1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».

 

Art. 5
Ruoli

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 821:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera b), la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale»;
1.2.) alla lettera c), le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.3.) la lettera c-bis) è soppressa;
2) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, specialità» sono sostituite dalla seguente: «e»;
1.3) alla lettera b), le parole: «e psicologico» e «, specialità psicologia» sono soppresse;
1.4) alla lettera c), dopo la parola: «sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico» e dopo la parola: «veterinaria» sono aggiunte le parole: «, specialità psicologia»;
b) all'articolo 822:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
c) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera b) la parola: «22» è sostituita dalla seguente: «24»;
2) alla lettera c) la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «82»;
3) alla lettera d) la parola: «465» è sostituita dalla seguente: «470»;
d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati;
e) all'articolo 915, al comma 2 le parole: «prevista dall'articolo 916» sono soppresse;
f) all'articolo 952, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».

 

Sezione II
Ruoli degli ufficiali

Art. 6
Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 651:
1) nella rubrica, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) al comma 1, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
b) dopo l'articolo 651 è inserito il seguente:
«Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età;
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso applicativo.
3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»;
c) all'articolo 662, al comma 1, le parole: «1/13» sono sostituite dalle seguenti: «1/26»;
d) l'articolo 663 è abrogato;
e) all'articolo 664:
1) alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»;
f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»;
2) le parole: «superiore alla media» sono sostituite dalla seguente: «eccellente»;
g) all'articolo 665, al comma 1, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
h) all'articolo 666:
1) al comma 1, le parole: «e speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, forestale e tecnico»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»;
4) al comma 3-bis, la parola: «ottavo» è sostituita dalla seguente: «nono» e le parole: «di detto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;
i) all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
l) all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) è soppressa;
m) all'articolo 670, al comma 1 le parole: «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
n) all'articolo 676, al comma 1 le parole: «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Aeronautica militare»;
o) all'articolo 678:
1) al comma 5, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) il comma 6 è abrogato;

 

Art. 7
Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 722:
1) al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
b) l'articolo 734 è sostituito dal seguente:
«Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
c) all'articolo 735:
1) al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: «pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»;
d) l'articolo 736 è sostituito dal seguente:
«Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.»;
e) all'articolo 737:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
f) all'articolo 738:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
2) al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
g) all'articolo 740, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»;
h) l'articolo 749 è abrogato;
i) all'articolo 755:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» è inserita la seguente: «dirigenziali»;
2) al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalità telematica».

 

Art. 8
Stato giuridico e impiego

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 855:
1) al comma 1, dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) il comma 2 è abrogato;
b) dopo l'articolo 855 è inserito il seguente:
«Art. 855-bis (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»;
c) all'articolo 908, comma 1, le parole: «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 906 si applica»;
d) all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
e) all'articolo 944, comma 1, le parole: «, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»;
f) all'articolo 963, comma 1, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
g) all'articolo 964, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
h) all'articolo 965, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria».

 

Art. 9
Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1045, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «da un generale di» sono inserite le seguenti: «corpo d'armata o di» e le parole: «o di brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»;
2) alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;
3) la lettera d) è soppressa;
4) alla lettera e), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
5) alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o»;
b) all'articolo 1097:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
1.3) alla lettera b), le parole: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»;
c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e forestale» sono soppresse;
d) all'articolo 1231, comma 1:
1) dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «magistrale»;
2) dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»;
3) le lettere a) e b) sono soppresse;
e) all'articolo 1269, il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»;
f) il quadro I della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 10, 11 e 12 allegate al presente decreto;
g) il quadro II della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 13 e 14 allegate al presente decreto;
h) il quadro III della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 15, 16 e 17 allegate al presente decreto;
i) il quadro IV della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IV di cui alla tabella 18 allegata al presente decreto;
l) il quadro V della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro V di cui alla tabella 19 allegata al presente decreto.

 

Art. 10
Personale delle bande musicali

1. All'articolo 1512, comma 1, lettera d) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale».

 

Sezione III
Ruolo degli ispettori

Art. 11
Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 679:
1) al comma 1, alinea le parole: «e ispettori» sono soppresse;
2) al comma 1, lettera b) le parole: «o sovrintendenti» sono soppresse;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri.»;
b) l'articolo 683 è sostituto dal seguente:
«Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). - 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 è:
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679.
6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:
a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.»;
c) l'articolo 685 è sostituito dal seguente:
«Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;
b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.
3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.»;
d) all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse;
e) all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse;
f) all'articolo 696:
1) al comma 1, le parole: «685, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «683, comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data di».

 

Art. 12
Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 765:
1) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis»
2) al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» è sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»;
b) all'articolo 765-bis:
1) alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»;
2) al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
c) all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione».

 

Art. 13
Compiti

1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.»;
b) al comma 3:
1.1.) le parole: «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti e i marescialli maggiori»;
1.2.) le parole: «coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

 

Art. 14
Stato giuridico

1. All'articolo 1004, comma 1 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti».

 

Art. 15
Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1291:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera d), le parole: «aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «maggiore»;
1.2.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) luogotenente»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.»;
b) all'articolo 1292:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente.».
2) la lettera c) è soppressa;
c) all'articolo 1293:
1) al comma 1, le parole: «, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito in:
a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.»;
2) il comma 2 è abrogato;
d) l'articolo 1294 è sostituito dal seguente:
«Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo). - 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.
2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
e) l'articolo 1295 è sostituito dal seguente:
«Art. 1295 (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore). 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono così determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293;
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»;
f) dopo l'articolo 1295 è inserito il seguente:
«Art.1295-bis (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente). - 1. I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.
4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»;
g) all'articolo 1296, comma 1, le parole: «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti» e la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale»;
h) l'articolo 1324 è abrogato;
i) dopo l'articolo 1325 è inserito il seguente:
«Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

 

Art. 16
Personale delle bande musicali

1. Al personale del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti

Art. 17
Reclutamento

1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», dopo le parole: «concorso per titoli» sono inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», le parole: «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esami» e le parole: «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle seguenti: «sono volti»;
4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»;
6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.».

 

Art. 18
Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 775 è sostituito dal seguente:
«Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata.
3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»;
b) all'articolo 776, comma 1:
1) la parola: «2» è sostituita dalla seguente: «4»;
2) la parola: «vicebrigadiere» è sostituita dalle seguenti: «vice brigadiere»;
c) all'articolo 776-bis:
1) alla rubrica, le parole: «di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «integrativo specialistico»;
2) al comma 1:
1.1.) le parole: «arruolati nella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»;
1.2.) le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis»;
1.3.) le parole: «ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avviati ad un corso integrativo specialistico le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale».

 

Art. 19
Compiti

1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché attribuito il comando di piccole unità»;
b) al comma 3, le parole: «il comando di piccole unità» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».

 

Art. 20
Stato giuridico

1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».

 

Art. 21
Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;
b) all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.» e le lettere a) e b) sono soppresse;
c) l'articolo 1299 è sostituito dal seguente:
«Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.»;
d) l'articolo 1300 è abrogato;
e) dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del presente decreto è inserito il seguente:
«1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero».
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

 

Sezione V
Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

Art. 22
Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa;
b) all'articolo 707:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
c) all'articolo 708, al comma 1-bis l'ultimo periodo è soppresso;
d) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» è sostituita dalle seguenti: «inizio del corso».

 

Art. 23
Compiti

1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».

 

Art. 24
Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»;
b) all'articolo 1311:
1) al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado»;
2) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;
c) dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del presente decreto, è inserito il seguente:
«Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

 

Sezione VI
Ordinamento dell'Arma dei carabinieri

Art. 25
Cambio di denominazione dei gradi

1. L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonché assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.».

 

Art. 26
Qualifiche di pubblica sicurezza

1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».

 

Sezione VII
Norme di coordinamento, transitorie e finali

Art. 27
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età;
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età;
b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.
Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.
Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà;
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;
d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);
e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;
b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.»;
b) all'articolo 2199, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle specializzazioni relative alla sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo 708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate è determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 45 per cento.»;
c) dopo l'articolo 2199 è inserito il seguente:
«Art. 2199-bis (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). - 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non è richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»;
d) l'articolo 2203-ter è abrogato.

 

Art. 28
Disposizioni transitorie in materia di formazione

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola: «normale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»;
b) dopo l'articolo 2206-bis è inserito il seguente:
«Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 può partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).».

 

Art. 29
Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2210 è inserito il seguente:
«Art. 2210-bis (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di colonnello.
3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»;
b) all'articolo 2211:
1) alla rubrica, dopo la parola: «esaurimento» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
c) dopo l'articolo 2211 è inserito il seguente:
«Art. 2211-bis (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C).
5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4.
6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4.
7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.»;
d) all'articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;
e) all'articolo 2212-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;
f) all'articolo 2212-septies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;
g) dopo l'articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti:
«Art. 2212-decies (Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2212-undecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:
a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta.
Art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni.
Art. 2212-terdecies (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 è istituito il ruolo straordinario a esaurimento.
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di capitano.
3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies.
4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800.
5. Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2212-quaterdecies (Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.
3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 2212-quinquiesdecies (Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianità sono i seguenti:
a) sottotenente: uno;
b) tenente: due.
3. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l'articolo 1084-bis.
Art. 2212-sexiesdecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiché già iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi dell'articolo 18, primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di studio previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è rideterminata l'anzianità di grado assoluta e relativa, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo.
2. Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, è iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianità assoluta, secondo l'ordine di anzianità relativa pregressa.
3. Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l'applicazione del presente articolo.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all'inclusione in aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2, e 3.»;
h) all'articolo 2214-quater:
1) al comma 13, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse;
2) al comma 14, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse;
3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
«15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.
16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio.
17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis).
18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale:
a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso;
b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale;
c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.
19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale.»;
4) il comma 24 è sostituito dal seguente: «24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze effettive del corrispondente ruolo di destinazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;
i) dopo l'articolo 2214-quater è inserito il seguente:
«Art. 2214-quinquies (Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale.
2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianità relativa pregressa.
3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 2212-duodecies.
5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti:
a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994;
b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni.
6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies.
7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa.
8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7:
a) l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado;
b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo.
9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5:
a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994;
b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995;
c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996;
d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997;
e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.».

 

Art. 30
Disposizioni transitorie in materia di avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.
Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.
2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.
Art. 2243-quinquies (Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice.
2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all'articolo 1045 è integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.
Art. 2243-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice.
2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032.
4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unità.»;
b) all'articolo 2245:
1) alla rubrica, dopo le parole: «vacanze organiche» sono inserite le seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del ruolo normale» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079.»;
c) all'articolo 2247-bis:
1) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La qualifica di primo perito superiore è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".
8-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.».
2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero"».
9-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
3) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".
10-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
4) al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti»;
d) dopo l'articolo 2247-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2247-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).
Art. 2247-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A).
2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).
Art. 2247-septies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonché uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore è fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità:
a) per l'anno 2018:
1) generale di divisione: nessuna promozione;
2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;
b) per l'anno 2019:
1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.
Art. 2247-octies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato in sette unità per l'anno 2018.
3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
Art. 2247-nonies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.
Art. 2247-decies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I marescialli maggiori del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.
Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto). - 1. I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.
Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore). - 1. Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono così determinate:
a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;
b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).
2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»;
e) all'articolo 2248, al comma 1, le parole: «Sino all'anno 2017 compreso» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2027» e dopo le parole: «fermi restando i volumi organici complessivi» sono inserite le seguenti: «e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
f) all'articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»;
g) dopo l'articolo 2248-bis è inserito il seguente:
«Art. 2248-ter (Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 può essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
h) dopo l'articolo 2250-ter è inserito il seguente:
«Art. 2250-quater (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2032, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;
i) l'articolo 2252 è sostituito dal seguente:
«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado.
2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica.
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2.
6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».»;
l) all'articolo 2253:
a) al comma 7:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
2) le lettere e) e f) sono soppresse;
m) dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies.
6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore). - 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), è attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, è la seguente:
a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, è la seguente:
a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.
10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
b) per l'avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.
5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2253-sexies (Promozione al grado di appuntato scelto). - 1. Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.
2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.
Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale). - 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2253-octies (Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento musicale). - 1. Entro il 1°giugno 2018, è bandito con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l'inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale e in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della banda dell'Arma dei carabinieri, riservato ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio da almeno due anni presso il Centro di addestramento musicale.
2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di età e dal possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.
4. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 950 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
5. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.».
n) dopo l'articolo 2259-sexies è inserito il seguente:
«Art. 2259-septies (Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'articolo 952, comma 3-bis, si applica anche al personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, collocato in congedo dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Per il personale di cui al comma 1, le domande di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017 all'amministrazione di appartenenza.».

 

Art. 31
Progressioni di carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri non direttivi e non dirigenti

1. Il quadro VI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 20 allegata al presente decreto.
2. Il quadro VII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 21 allegata al presente decreto.
3. Il quadro VIII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro VIII di cui alla tabella 22 allegata al presente decreto.
4. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 23 allegata al presente decreto.
5. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 24 allegata al presente decreto.
6. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 25 allegata al presente decreto.

 

Art. 32
Passaggio ai nuovi parametri stipendiali

1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo.
2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, è attribuito ai revisori capo con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a revisore capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo.
3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5, è attribuito dopo quattro anni di anzianità nel grado.

 

Capo III
Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza

Art. 33
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla data del 1° settembre 1995, è pari a 26.807 unità» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.»
c) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata» sono soppresse;
1.2) la lettera c) è soppressa;
1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;»;
1.4) alla lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;»;
1.5) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;»;
1.6) alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;»;
1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;»;
1.8) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora unici superstiti,» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Modalità dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
e) all'articolo 8:
1) ai commi 1 e 2, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
2) al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi»;
f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri). - 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorità sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.»;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino alla fine con le seguenti: «è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi dal servizio;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater (Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali.
Art. 9-quinquies (Aspettativa). - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perché dispersi.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per età;
b) per infermità;
c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 9-septies (Raggiungimento dei limiti d'età). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 9-novies (Infermità). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Art. 9-decies (Cessazione a domanda). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Art. 9-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.
Art. 9-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
i) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «"appuntati e finanzieri"» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «di anzianità di servizio o» sono soppresse;
2.2) le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
3) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.»;
4) al comma 6, le parole: «di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e riduzione di anzianità»;
5) ai commi 7 e 8, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
l) all'articolo 11, al comma 1:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità;»;
2) la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
m) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)»;
2) al comma 5), la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
n) l'articolo 14 è abrogato;
o) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.
2. A parità di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.»;
p) all'articolo 17, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 12.655 unità»;
q) all'articolo 18:
1) al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «unità operative», sono aggiunte le seguenti: «, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento»;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.»;
r) all'articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione» sono soppresse;
1.2) le parole: «inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 70 per cento»;
1.3) la parola: «qualificazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente «formazione»;
1.4) alle lettere a) e b), le parole: «di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 27»;
2) al comma 2, la parola: «qualificazione» è sostituita dalla seguente «formazione»;
3) al comma 3, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).»;
s) all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.»;
t) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalità dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
v) all'articolo 27:
1) nella rubrica, la parola: «qualificazione» è sostituita dalla seguente: «formazione»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalità telematiche.»;
4) il comma 3 è abrogato;
z) all'articolo 32:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo.»;
2) il comma 2 è abrogato;
aa) all'articolo 33, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 21.950 unità, di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 23.602 unità»;
bb) all'articolo 34:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»;
3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» è conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
cc) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.»;
dd) all'articolo 36:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per la partecipazione ai concorsi»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera a), punto 4)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), numero 3)»;
4) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità»;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.»;
6) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo»;
ee) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Modalità dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;
gg) all'articolo 44:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
3) al comma 6, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
hh) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Modalità dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore anzianità anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;
ll) all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «nomina a maresciallo» sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»; mm) all'articolo 52:
1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»;
nn) all'articolo 55:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»;
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.»;
4) al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse;
oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente di avanzamento.
Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.
2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianità). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
pp) all'articolo 56:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
2) al comma 3, le parole: «già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»» sono soppresse;
4) al comma 5, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
qq) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «55-quinquies»;
2) al comma 3, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
rr) all'articolo 58:
1) nella rubrica, le parole: «ed «a scelta per esami»» sono soppresse;
2) le parole: «35 della legge 10 maggio 1983, n. 212», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «55-sexies»;
3) al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettore»;
4) al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «D/2»;
5) al comma 2-bis, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»;
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.»;
ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;
tt) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.»;
uu) dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, può transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
vv) dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente:
«Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»;
zz) le parole: «o dell'autorità dal medesimo delegata», «o dall'autorità dal medesimo delegata» e «o l'autorità dal medesimo delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

 

Art. 34
Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,:
1) al comma 4, alla lettera b-bis, la parola: «ad un anno» è sostituita dalla seguente: «a due anni»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti: «, con carriera a sviluppo dirigenziale,»;
1.2) alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono aggiunte le seguenti: «, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»;
1.3) le lettere b) e c) sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
c) l'articolo 3 è abrogato;
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti»;
1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «stabilite»;
3.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;»;
3.3) alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a «valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione.»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 è stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza può destinare:
a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di «pilota militare» o «comandante di stazione e unità navale» del Corpo della guardia di finanza;
b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.
11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado.
Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.»;
h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;
i) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età»;
1.2) alla lettera b), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «specialistica o magistrale», le parole: «che abbia compiuto il 33° anno di età e» sono soppresse e la parola: «42°» è sostituita dalla seguente: «45°»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.»;
4) al comma 4, le parole: «6, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis, comma 12»;
l) all'articolo 10, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;»;
m) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis», le parole: «ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
2) al comma 2, le parole: «degli articoli 8, 9 e 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-ter»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
n) all'articolo 14:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»;
2) al comma 4, le parole: «legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera c) è soppressa;
o) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purché non sono già stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»;
p) all'articolo 18, comma 5, prima delle parole: «Quando eccezionalmente» sono inserite le seguenti: «La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 è sospesa.» e all'articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»;
q) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e non possono più essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.»;
r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»;
s) all'articolo 22, comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «al grado di maggiore e di colonnello» sono soppresse e, dopo la parola: «merito», sono inserite le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto»;
2) la lettera c) è soppressa;
t) all'articolo 24, comma 2, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
u) all'articolo 26:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i gradi» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo tecnico-logistico-amministrativo»;
2) al comma 2, le parole: «ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato» sono soppresse;
v) all'articolo 27, comma 1, lettera a):
1) le parole: «, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco» sono soppresse;
2) le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»;
z) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con propria determinazione»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale», sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»;
2) al comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «della tabella 1»;
3) il comma 4 è soppresso;
aa) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unità e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
bb) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «1»;
2) al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella 1»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano.»;
cc) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 per il ruolo normale - comparto ordinario»;
dd) all'articolo 32, comma 2:
1) alla lettera c), le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualità pregresse.»;
ee) all'articolo 34, comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e le parole: «7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
ff) all'articolo 35:
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.»;
2) il comma 5 è abrogato;
gg) all'articolo 39, comma 1:
1) nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «35°» è sostituita dalla seguente: «40°»;
hh) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati;
ii) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza). - 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»;
ll) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale.
3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»;
mm) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati:
a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;
b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialità al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.»;
nn) l'articolo 60 è abrogato;
oo) all'articolo 62, comma 1, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
pp) all'articolo 63, al comma 1:
1) le parole: «marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti del Corpo della guardia di finanza»;
2) le parole: «e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»;
3) la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
qq) all'articolo 64:
1) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanità Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;»;
2) alle lettere b) e d), le parole: «all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416» e «della legge 11 marzo 1926, n. 416» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»;
rr) all'articolo 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»;
ss) le parole: «Ministro delle finanze», «corso superiore di polizia tributaria» e «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «Scuola di polizia economico-finanziaria».
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto.

 

Art. 35
Altre modifiche normative

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria».
3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è abrogato;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.»;
3) al comma 4, le parole: «dal Comandante in seconda» sono sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata».
c) alla tabella n. 2, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria».
4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.
2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, è promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.»;
b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «capitano» è sostituita dalla seguente: «maggiore»;
c) la tabella G allegata al medesimo decreto è sostituita dalla corrispondente tabella allegata al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 3, le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato» sono sostituite con le seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza»;
b) l'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e».
6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.».
7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2136, al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Titolo IV», sono aggiunte le seguenti: «, eccetto l'articolo 806»;
2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) l'articolo 794; d-ter) l'articolo 858;»;
3) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) l'articolo 894;»;
4) alla lettera bb), la parola: «il» è sostituita dalle seguenti: «la sezione I del»;
5) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: «ff-bis) l'articolo 1780.»;
b) all'articolo 2140:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.»;
3) al comma 4, le parole: «ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
c) all'articolo 2141, le parole da: «per il contingente ordinario» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.»;
d) all'articolo 2142, dopo le parole: «l'innovazione», sono aggiunte le seguenti: «nonché secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.»;
e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:
a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3;
b) una delle ferme già previste dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età.
4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo 1803.».
8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numero 1) e lettera c), nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole:
a) «nucleo di polizia tributaria» o «nuclei di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria» e «nuclei di polizia economico-finanziaria»;
b) «corso superiore di polizia tributaria» e «scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «scuola di polizia economico-finanziaria».

 

Art. 36
Disposizioni transitorie

1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto.
2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parità di anzianità, i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
10. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b);
b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.602 unità, assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.
11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità di servizio e con l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.
12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:
a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami è pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianità nel grado.
17. Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado.
18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.
Il parametro stipendiale previsto dalla tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4 è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità:
1) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo;
2) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
3) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
4) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo.
20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, è attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» è la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94.
27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente» o equivalente. Nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001.
32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
33. Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza:
a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita;
b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita;
c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita.
34. Gli anni di anzianità nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fini dell'inclusione nella 1ª, 2ª e 3ª aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi a tenente colonnello.
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.
36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
37. Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo.
38. Gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi.
39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è attribuita a partire dall'anno 2025.
41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo.
42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento.
43. Per gli anni dal 2024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota è fissato in 4 unità.
44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente.
45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale.
46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni.
47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
a) 2018, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità;
b) 2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010;
c) 2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012;
d) 2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014;
e) 2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.
48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo.
A tal fine, i predetti ufficiali devono:
a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale;
2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza.
52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017.
Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso.
53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione.
54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come modificata dal presente decreto.
55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate.
56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario è fissato in otto unità.
57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente.
58. I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente conservando l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. Gli stessi, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della qualifica di cariche speciali. L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1° ottobre 2017.
59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata alla medesima data e, se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quella stabilità dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017. Per la successiva attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianità uguale o superiore a quanto previsto dalla richiamata tabella G, detto personale è inserito in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche speciali di cui al comma 58.
60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

 

Capo IV
Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 37
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al titolo I, capi I e II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.
3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.
5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»
2. Al titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado»;
c) all'articolo 11, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. Al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis:
a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.
5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
c) all'articolo 18:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto»;
d) all'articolo 20, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti «cinque anni»;
e) all'articolo 21:
1) le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»;
2) le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
4. Al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore;
e) sostituto commissario.»;
b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.
3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.
5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole «un corso della durata di dodici mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.»;
3) al comma 3, le parole: «durante i primi otto mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi due anni di corso» e le parole: «e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi» sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale;
d) all'articolo 27:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centocinquanta giorni»;
2) al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»
3) al comma 4, le parole «del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale del personale e delle risorse»;
e) all'articolo 28:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), dopo le parole: «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno»;
b) alla lettera b), dopo le parole «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno» e le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);»
3) al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
f) all'articolo 29 le parole «oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.»;
g) l'articolo 30-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.»;
h) dopo l'art. 30-bis è inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Promozione a sostituto commissario). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati.
5. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
b) l'articolo 47-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»
c) l'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
d) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:
«Art. 48-ter (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. »;
e) all'articolo 50:
1) al comma 1, le parole: «vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 4, le parole «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento.»;
f) all'articolo 51, comma 1, le parole: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo»;
g) all'articolo 52:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»;
2) al comma 1, le parole: «agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo;
3) il comma 2 è abrogato;
h) all'articolo 53:
1) al comma 1, parole: «ai vice ispettori e agli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità»;
i) all'articolo 54:
1) al comma 3, dopo le parole: «del servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.»;
2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.»;
3) al comma 5, le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.».
6. Al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: «a sottoporsi» sono inserite le seguenti: «, salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, »;
7. Al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122, comma 1:
1) alla lettera c), le parole «Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie» sono soppresse;
2) alla lettera d), dopo le parole: «nell'occhio che vede meno» sono aggiunte le seguenti: «ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione»;

 

Art. 38
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»;
b) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»;
c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e 3, e all'articolo 23, comma 1, le parole: «Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del personale e delle risorse»;
e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). - 1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto:
a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede;
b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.
2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:
a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;
b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.
d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.
6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.
7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.»;
f) all'articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purché avente qualifica superiore a quella dell'incolpato»;
g) all'articolo 21, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia.»;
h) all'articolo 22, comma 2; le parole: «direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: parole «direttore generale del personale e delle risorse»;.

 

Art. 39
Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;»;
b) all'articolo 3:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
c) all'articolo 4:
1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.».
4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti» e le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «scuola secondaria di secondo grado»;
e) all'articolo 8, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice sovrintendente tecnico;
b) sovrintendente tecnico;
c) sovrintendente capo tecnico.»;
g) all'articolo 10:
1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
2) al comma 3 le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.
4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
h) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
2) alla lettere a) e b) del comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
3) alla lettera b) del comma 1 le parole: «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»;
4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole: «vice revisore» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendente»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
2) al comma 4 le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
l) all'articolo 13:
1) alla rubrica la parola «revisore» è sostituita dalla seguente: «sovrintendente»;
2) al comma 1:
2.1. la parola «revisore» è sostituita dalla seguente: «sovrintendente»;
2.2. le parole «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»;
2.3. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
m) all'articolo 14:
1) alla rubrica le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
2) al comma 1:
2.1. le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
2.2. le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»;
2.3. la parola: «revisori» è sostituita dalla seguente: «sovrintendenti»;
2.4. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni;
n) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - 1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo degli ispettori biologi;
b) ruolo degli ispettori informatici.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:
a) vice ispettore tecnico;
b) ispettore tecnico;
c) ispettore capo tecnico;
d) ispettore superiore tecnico;
e) sostituto direttore tecnico.»;
o) all'articolo 16:
1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»;
2) al comma 5, le parole: «qualifica di perito superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifica di sostituto direttore tecnico»;
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
p) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»;
q) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore»;
r) all'articolo 19, comma 4, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
s) all'articolo 20:
1) alla rubrica la parola: «perito» è sostituita dalla seguente: «ispettore»;
2) al comma 1:
2.1. la parola: «perito» è sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»;
2.2. le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
t) all'articolo 21:
1) alla rubrica le parole: «perito capo» è sostituita dalla seguente: «ispettore capo»;
2) al comma 1:
2.1. le parole «perito capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»;
2.2. la parola «perito» è sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»;
u) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.»;
v) dopo l'art. 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.»;
z) l'articolo 23 è abrogato;
aa) all'articolo 24:
1) la lettera a) del comma 2 è abrogata;
2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla frequenza del corso di formazione»;
3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore.»;
bb) all'articolo 27:
1) ai commi 1 e 3 le parole: «vice direttori tecnici in prova» sono sostituite dalle seguenti: «direttori tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»;
3) al comma 3 le parole: «vice direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico capo»;
cc) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;
dd) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.»;
ee) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
ff) all'articolo 32:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.»;
2) al comma 3 le parole: «ruolo degli operatori » sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti ed assistenti»;
3) al comma 4:
3.1. le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
3.2. le parole: «ruolo del perito» sono sostituite dalle seguenti «ruolo degli ispettori»;
gg) all'articolo 34:
1) al comma 1, dopo le parole: «presso lo stesso dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori»;.
4) al comma 6:
4.1. le parole: «dei ruoli tecnici direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei direttori tecnici»;
4.2. le parole: «per il ruolo direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale della carriera dei funzionari»;
4.3. dopo le parole: «21 maggio 2000, n. 146» sono aggiunte le seguenti: «previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto».

 

Art. 40
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) l'articolo 5 è sostituto dal seguente:
«Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) commissario coordinatore penitenziario;
e) commissario coordinatore superiore;
f) primo dirigente;
g) dirigente superiore.
2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.
2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.
5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonché di comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.
9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.»;
d) l'art. 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) laurea magistrale o specialistica.
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» nè sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresì coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalità di formazione delle graduatorie.»;
e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonché anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7.
5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.»;
f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.»;
g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.»;
h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Promozione a commissario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e).
2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
l) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Promozione a commissario coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
m) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
«Art. 13-ter (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
n) dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente:
«Art. 13-quater (Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
o) dopo l'articolo 13-quater è inserito il seguente:
«Art 13-quinquies (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.»;
p) all'articolo 14:
1) al comma 4 le parole: «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di comunità; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.
4-ter. La Commissione formula al consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, e del relativo regolamento di esecuzione. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla commissione.
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
4-quinquies. Il consiglio di amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.»;
q) all'articolo 15:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari»;
2) al comma 1, le parole: «al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti»;
3) al comma 2:
3.1. le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente superiore»;
3.2. le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.»;
5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.» ;
r) all'articolo 16 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.»;
s) all'articolo 17:
1) al comma 1 le parole: «del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse»;
2) al comma 2 le parole «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»;
t) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «al ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»;
u) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Norme disciplinari). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per quanto specificatamente disposto.»;
v) il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

 

Art. 41
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro direttore - commissario coordinatore;
b) maestro direttore - commissario coordinatore superiore;
c) maestro direttore - primo dirigente.»;
b) all'articolo 3:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro vice direttore - commissario capo;
b) maestro vice direttore - commissario coordinatore»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, alinea, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«direttore generale del personale e delle risorse»;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso lo stesso dipartimento;»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
e) all'articolo 15, comma 1, le parole: «rispettivamente al ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente alla carriera dei funzionari»;
f) all'articolo 18:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La progressione in carriera degli orchestrali avviene mediante scrutinio per merito assoluto secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" l'anzianità di servizio prevista dal comma 4 del medesimo articolo è pari ad anni due.»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;
4) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.».

 

Art. 42
Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale

1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015.
3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.

 

Art. 43
Norme di raccordo

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al settore di competenza.
3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 44
Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A è sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unità, con le modalità di cui al comma 7.
2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto.
3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 è a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate, dell'anno 2016.
7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.
8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote:
1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;
b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio.
9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
b) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalità previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti.
13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026.
14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria:
a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;
commissario penitenziario;
commissario capo penitenziario;
b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 50 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione nè un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della metà;
d) con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso;
e) ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza;
f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilità al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
15. Con decorrenza 1° gennaio 2017:
a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, è ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo;
e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianità eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due;
f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente decreto, mantenendo l'anzianità di servizio e con l'anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianità nella stessa pari o superiore ad otto anni è promosso, nei limiti della disponibilità dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario;
h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici;
i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici;
n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica;
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica;
s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari.
16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari.
20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre 2000.
22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.
23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtù della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.
25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria.
28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è abrogato.
29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.
33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso.
34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016:
a) con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di anzianità nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, è attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di «coordinatore».
b) con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a);
c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nella precedente qualifica.

 

Capo V
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento

Art. 45
Disposizioni finali e finanziarie

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.
2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1820-bis, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.
6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.
7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno è cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno.
8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, è attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo è attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto.
10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:
a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.
12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti è reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 è attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità, al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche:
a) Generale di Corpo d'armata: € 1.322,05;
b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: € 1.267,52;
c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: € 1.164,95;
d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitrè anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95;
e) Colonnello/Primo Dirigente: € 1.002,19;
f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitrè anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95;
g) Tenente Colonnello/Vice Questore: € 1.002,19;
h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitrè anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95;
i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: € 1.002,19;
j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: € 830,60.».
14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella tabella G allegata al presente decreto.
15. Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.
16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera.
17. La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.
18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.
19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermità o per decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.
22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.
23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonché alle bande musicali».
24. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.
25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto, ancorché aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.
26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice.
27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.
28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:
a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;
b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza.
Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale è collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in carriera.
29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge.
30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:
a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
d) articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

 

Art. 46
Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

Art. 47
Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati:
a) la legge 3 agosto 1961, n. 833;
b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;
e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;
f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:
a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

Art. 48
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 610.542.118 euro per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

TABELLE ALLEGATE