PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
E
EDILFORMAS (Ente unico Scuola Edile / C.P.T.)

 

La Direzione Regionale INAIL ABRUZZO con sede in L'AQUILA, Via Vetoio snc, *** (in seguito indicato come INAIL) rappresentato dal Direttore Regionale pro tempore Dott. Nicola Negri, *** domiciliato per la carica in L'Aquila, in Via Vetoio snc, che agisce ed interviene in qualità di rappresentante legale

E

L'Ente Paritetico regionale unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute per la piccola e media industria e l'artigianato edile ed affini denominato EDILFORMAS, *** con sede in Pescara, in Piazza S. Allende, 27, nelle persone del Presidente pro-tempore Paolo Di Giampaolo, ***, che agisce e interviene in qualità di legale rappresentante coadiuvato dal Vicepresidente Pro-tempore Dovi Aloumon ***

 

PREMESSO CHE

- L'INAIL, allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, secondo i dettami del D.Leg.vo 81/2008, è chiamato a svolgere compiti di promozione, informazione, formazione e assistenza e consulenza, in materia dì salute e sicurezza sul lavoro al fine di elevare i livelli di conoscenza e percezione del rischio in ambiente lavorativo;
- L'impegno fondamentale dell'Istituto, sia nella logica della tutela integrale de! lavoratore sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali è dunque rivolto ad incentivare la cultura della prevenzione sul lavoro;
- Le priorità per lo sviluppo delle politiche prevenzionali individuate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL mirano al consolidamento delle interazioni con le parti sociali per la migliore attuazione degli interventi in materia infortunistica;
- Il Piano regionale per la prevenzione 2014 - 2018, in sintonia con il Piano nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018, evidenzia il settore dell'edilizia tra le aree prioritarie d'intervento;
- La sicurezza e salute nel settore dell'edilizia si sviluppa anche attraverso la rete diffusa su tutto il territorio nazionale di organismi paritetici costituiti dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori più rappresentativi a livello nazionale, sia sul fronte della sicurezza del lavoro (Comitati Paritetici Territoriali) che della formazione (Scuole Edili);
- L'EDILFORMAS promuove azioni volte ad affermare tra gli addetti del settore edilizio la cultura della sicurezza sottoscrivendo intese ed accordi con organi istituzionali (INAIL, INPS, ASL, Direzione provinciale del Lavoro, Ordini Professionali, ecc. ecc.), collaborando e partecipando alle iniziative promosse da istituzioni pubbliche o private aventi per oggetto i temi della prevenzione. Tra gli scopi, vi è anche quello di assicurare alle imprese consulenza tecnica sulla sicurezza in forma totalmente gratuita direttamente presso i cantieri edili di tutta la Regione Abruzzo.
- L’art. 10 del D.Leg.vo n. 81 conferisce, tra gli altri, all’INAIL ed agli organismi paritetici, anche attraverso forme di cooperazione regolate con atti convenzionali, il compito di svolgere attività prevenzionali;
- Che l’INAIL ABRUZZO e l'EDILFORMAS, condividono l'interesse a porre in essere concrete azioni per la realizzazione dell'obiettivo primario di diffusione delia sicurezza sul lavoro attraverso io sviluppo della cultura della prevenzione.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

 

Art. 1
Ratifica premesse

I sottoscrittori dichiarano che le premesse sopra esposte sono parte integrante del presente atto

 

Art. 2
Finalità ed oggetto del protocollo

Le parti firmatarie intendono perseguire le seguenti finalità:
• attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del settore edile e affine, la cultura della sicurezza e della salute;
• promuovere iniziative di assistenza e consulenza, promozione, informazione e formazione integrativa allo scopo di sensibilizzare gli operatori del settore edile per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
• promuovere iniziative formative integrative, di carattere non obbligatorio, per i soggetti previsti dall'accordo stato regioni 21/12/2011- allegato A - premessa primo comma e dei soggetti individuati dall'art. 89, lettere e) ed f) del D.Leg.vo 81/2008;

 

Art. 3
Ambiti di collaborazione

Le parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti d'intervento in riferimento ai quali s'impegnano ad attuare, sulla base dì specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza acquisita, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la promozione di iniziative come convegni, seminari ed eventi rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro ai professionisti e agli studenti prossimi ad entrare nel mondo del lavoro, per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti;
b) la diffusione di prodotti per la prevenzione e la sicurezza e la definizione di "buone prassi".

Art. 4
Modalità attuative del protocollo
Per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati dalia Convenzione le Parti costituiranno un Comitato Paritetico di Coordinamento (in seguito indicato come Comitato) composto da 2 referenti indicati da ciascuna Parte, cui vengono affidati compiti di definizione delle linee di indirizzo progettuali, con valutazione di finalizzazione delle risorse professionali, organizzative e finanziarie, entro i limiti di cui al successivo articolo 5, per l'elaborazione del progetto esecutivo e la sua realizzazione, il coordinamento, il monitoraggio delle fasi di elaborazione, sviluppo esecutivo e step realizzativi.
L'elaborazione dei progetti esecutivi e lo sviluppo delle fasi realizzative, per ogni ambito d'intervento delle complessive finalità di azione di sistema di cui all’art. 2, viene definita dal Comitato coadiuvato da un Gruppo dì lavoro tecnico multidisciplinare, composto da professionalità dell'INAIL e di EDILFORMAS indicate dalle Parti.
Il Comitato dovrà essere costituito entro il 30 settembre 2017 e dovrà essere convocato ad iniziativa di EDILFORMAS almeno una volta l'anno.
La definizione delle attività progettuali costituirà l'oggetto di uno o più successivi Accordi di collaborazione tra le Parti che definiscano e regolino gli aspetti esecutivi, organizzativi e finanziari delle attività progettuali da realizzare, e che per questo si definiranno "attuativi".

 

Art. 5
Accordi Attuativi

Gli Accordi attuativi di cui all'art. 4 dovranno necessariamente prevedere:
- gli obiettivi e i risultati da conseguire, le specifiche attività da espletare e la relativa tempificazione, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni finanziari da assumere;
- i profili professionali e amministrativi, le competenze e il rispettivo livello di responsabilità nell'esecuzione delle attività progettuali dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto indicato dal Comitato;
- la definizione degli oneri diretti, indiretti e figurativi necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione possibilmente paritaria, secondo quanto definito nel Piano finanziario che formerà parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non potrà eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa, salvo espressa previsione nell'accordo stesso.

 

Art. 6
Impegni delle parti

Per realizzare le attività sopra descritte te Parti, in conformità ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, si impegnano a rendere disponibili le proprie risorse professionali nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo e operativo per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo compatibilmente con la rispettiva realtà organizzativa.
Le risorse finanziarie saranno rese disponibili in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo modalità che saranno concordate in fase di programmazione e progettazione.

 

Art. 7
Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari diretti, né indiretti a carico delle parti firmatarie.
Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 del presente atto.

 

Art. 8
Durata ed eventuale rinnovo

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per un uguale periodo esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata via P.E.C., tre mesi prima della scadenza.
È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività progettuali in corso al momento della scadenza del presente atto;
Alla scadenza dei presente Protocollo, le Partì redigono una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
In caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

 

Art. 9
Tutela dell'immagine

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea affezione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

 

Art. 10
Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C.
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalia data di notifica dello stesso.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

 

Art. 11
Riservatezza

Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Protocollo garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

 

Art. 12
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili ai presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia dì protezione dei dati personali” e s.m.i..

 

Art. 13
Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.
In caso di controversia, relativa all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo, non sanabile bonariamente, l'esclusiva giurisdizione sarà del Tribunale di L'Aquila,

 

Art. 14
Registrazione

Il presente atto si compone di n. 6 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.
Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Le spese di bollo relative ai presente atto vengono assolte in ugual misura tra le parti.
Il presente atto si compone di 6 pagine.

L'Aquila lì 28/06/2017
Letto, confermato e sottoscritto


Fonte: inail.it