Cassazione Penale, Sez. 4, 05 luglio 2017, n. 32629 - Scontro tra carrelli e caos nel luogo di lavoro. Concreta interferenza tra imprese


 

 

Nel caso in esame, la Corte ha valorizzato i profili di colpa direttamente correlati alla posizione di garanzia ricoperta, con riferimento alla specifica situazione del contratto di appalto, disciplinata dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008, puntualizzando come la sottoscrizione del contratto non valesse a scriminare il datore di lavoro/committente (figura peculiare descritta, per l'appunto, dalla norma richiamata, quella cioè del datore di lavoro che affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) rispetto alle modalità con le quali l'attività lavorativa si svolgeva all'interno di un luogo di lavoro posto nella sua disponibilità giuridica.
Proprio con riferimento al rischio c.d. interferenziale, infatti, si è affermato che, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, ossia alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori [cfr. sez. 4 n. 44792 del 17/06/2015, Rv. 264957, (in fattispecie in cui la S.C. ha precisato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi)], principio ripreso anche più tardi in fattispecie in cui si è precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della  loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità (sez. 4 n. 30557 del 07/06/2016, Rv. 267687).



 

 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 06/06/2017

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, appellata anche dagli imputati I.C. e M.A., condannati per il reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 cod.pen., e dalla parte civile, ha aumentato la provvisionale riconosciuta dal primo giudice in favore di quest'ultima, confermando nel resto.
In particolare, si è contestato ai predetti - nella rispettiva qualità di datore di lavoro, in quanto responsabile della organizzazione della filiale Me-Vi, società committente dei lavori, e di preposto, in quanto delegato in detta filiale - per colpa, consistita in negligenza ed imprudenza e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro [in particolare: artt. 19 co. 1 lett. a), 64 lett. c), 71 co. 4 lett. a) n. 2 del d.lgs. 81/08], di non avere - il primo - provveduto affinchè i luoghi di lavoro fossero sottoposti a regolare manutenzione, eliminando i difetti pregiudizievoli per la sicurezza dei lavoratori (quali una segnaletica orizzontale fortemente usurata e sbiadita) e di non avere preso le misure necessarie affinchè i carrelli elevatori utilizzati nelle operazioni di movimentazione merci fossero oggetto di idonea manutenzione e non presentassero gomme fortemente usurate, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di legge; di non avere - il secondo - vigilato sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo la guida di carrelli transpoint ad elevata velocità, senza rispettare le traiettorie di percorso e i percorsi pedonali, con scarsa visibilità, data la presenza di merci e materiali depositati in zone dedicate al transito dei mezzi, e in precarie condizioni di manutenzione, essendo le gomme del transpoint dell'infortunato sgonfie e presentandosi, di conseguenza, la pedana più bassa rispetto alle condizioni di sicurezza del mezzo e di non avere segnalato tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e le condizioni di pericolo di cui sopra; e di avere così cagionato a K.M., lavoratore alle dipendenze e socio della Cooperativa "La Superba", società appaltatrice dei lavori di movimentazione merci presso il magazzino della ME.VI, con qualifica di operaio e mansioni di facchino portabagagli, lesioni personali gravi.
2. Questa in sintesi la vicenda.
Il 24/09/2010, nel corso di lavori di movimentazione merci all'interno del magazzino della ditta ME-Vi, mentre procedeva a retromarcia dopo aver depositato dei bancali, la vittima si scontrava con altro mezzo transpoint, le cui forche urtavano la pedana del suo mezzo, vi scivolavano sotto e la sollevavano, provocando il piegamento della scarpa antinfortunistica indossata, la cui placca in metallo penetrava nel piede destro dell'uomo, provocando le lesioni meglio descritte in imputazione.
3. Gli imputati hanno proposto ricorsi, con separati atti e medesimo difensore, formulando motivi di analogo contenuto, fatte salve le differenze ricollegabili alla diversa posizione di garanzia individuata. 
Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione, che si assume errata, degli elementi sui quali i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità (sostanzialmente riconducibili alle verifiche effettuate dall'ASL quattro mesi dopo l'infortunio), così valorizzando un dato presuntivo semplice, sfornito tuttavia dei requisiti di cui all'art. 192 cod proc. pen.
Sotto altro profilo, si è rilevato che le violazioni normative ascritte agli imputati, così come gli addebiti a titolo di colpa generica, assumerebbero rilievo non in sé ma in quanto elementi che hanno cagionato un evento che, tuttavia, deve essere considerato nella sua concretezza, ciò che difetterebbe nel caso in esame, avendo la Corte valorizzato il dato presuntivo per ritenere esistente una serialità di fatti in un ambiente di lavoro dato, di fronte ad un reato di evento e non abituale. Con la conseguenza che le presunzioni sarebbero diventate due, nel senso che non solo ciò che era accaduto mesi dopo doveva esser accaduto anche il giorno dell'infortunio, ma la serie dei fatti ripetutisi successivamente avrebbe avuto efficacia causale rispetto all'infortunio accaduto mesi addietro.
Infine, si contesta che da un singolo accesso possa ricavarsi l'esistenza di una prassi costante, per di più esemplificativa della serie causale e delle violazioni normative che hanno dato vita ad un unico infortunio risalente a mesi prima, con un risultato che la difesa definisce addirittura "sorprendente" nei confronti dell'imputato M.A., presente il giorno del secondo accesso, ma assente il giorno dell'infortunio, essendo stato coinvolto nella vicenda che ci occupa solo in virtù della sua presenza al momento dell'accesso degli ispettori ASL, laddove il preposto presente il giorno dell'infortunio era rimasto estraneo alla stessa.
Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e, in particolare, dell'art.26 del T.U. 81/08, oltre a vizio motivazionale, contestando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la regolarità formale del DUVRI non avrebbe avuto, nel caso di specie, alcuna rilevanza, restando una lettera di intenti senza effetto, anche tale non condiviso assunto rimanendo affidato ai medesimi percorsi presuntivi illegittimi, sopra richimati, essendo stato invece, a parere della difesa, correttamente individuato il rischio e le regole di salvaguardia.
Sotto altro profilo, si è rilevato che l'evento verificatosi rientrerebbe nel rischio specifico e, poiché il DUVRI era stato predisposto in maniera precisa e conforme ai canoni di legge, al fine di scongiurare i rischi da interferenza (quelli cioè che nel contratto di appalto appaiono comuni ad entrambe le parti) e l'area dei rischi comuni tra le due imprese era minima, avendo la cooperativa "La Superba" ampia autonomia nell'attività di movimentazione, non sarebbe condivisibile il ragionamento svolto dai giudici di merito, secondo cui il committente avrebbe un dovere di ingerenza sì pregnante da snaturare l'autonomia della sfera di azione che contraddistingue il contratto di appalto, essendosi addirittura prospettata, da parte dei giudici d'appello, una ipotesi di verifica quotidiana del committente e, quindi, dei suoi preposti.
Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione con riferimento ai singoli addebiti formulati in imputazione, tutti indirizzati verso specifiche violazioni, valutabili in termini di colpa specifica e generica (all'imputato I.C. essendo stato rimproverato un difetto di manutenzione, al M.A. un difetto di sorveglianza nella guida dei carrelli e la mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi al datore di lavoro) che non avrebbero svolto alcun ruolo nella causazione dell'evento, avendo la Corte d'appello rinvenuto la colpa specifica in violazioni mai contestate (art. 26 T.U. 81/08) e lasciato senza risposta le contestazioni difensive in ordine a quelle contestate.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi vanno rigettati.
2. La Corte d'appello ha ritenuto che il riproporsi seriale di una serie di fatti all'interno di un ambiente di lavoro dato, osservato in sede di accesso da parte dell'UPG della ASL in data 26 gennaio 2011 (a distanza, quindi, di circa quattro mesi dai fatti per cui è processo) poteva essere fonte di una presunzione semplice secondo cui quel ripetersi di condotte in maniera seriale era in atto anche all'epoca dei fatti, e fungere così da riscontro (neppur necessario) alle dichiarazioni ritualmente acquisite, altresì rilevando l'insussistenza e la mancata allegazione di elementi a conferma della eccezionalità delle condotte in atto quel giorno.
L'accertatore intervenuto aveva infatti descritto le modalità di lavoro osservate il 26 gennaio 2011, allorché fu effettuato un accesso a sorpresa per verificare le condizioni in quell'ambiente lavorativo, proprio perché ivi si era in precedenza verificato un infortunio, affermando che erano state rilevate due situazioni negative, una di tipo logistico (mancata organizzazione anche in relazione alla occupazione degli spazi, dovendo i mezzi di trasporto crearsi un varco tra gli ostacoli invece di seguire le normali vie di circolazione), una di tipo comportamentale (guida a velocità elevata lungo traiettorie diverse rispetto alle vie di circolazione dei mezzi e retromarcia a mezzo scarico, assolutamente vietata).
La situazione, descritta dal teste con la parola "circo", era molto caotica e generava una condizione lavorativa ad alto rischio per gli addetti che vi si muovevano a piedi o alla guida dei mezzi, ed era tale da essere contraria non solo alla normativa antinfortunistica, ma anche al documento unico rischio interferenze redatto dalla appaltante e dalla cooperativa "La Superba", costituita dai "padroncini" che caricavano le merci. Tali comportamenti non erano assolutamente monitorati dal preposto ai controlli e le riscontrate modalità di utilizzo dello spazio lavorativo non erano sporadiche, bensì espressive di una prassi consolidata seguita anche il giorno dell'infortunio.
La Corte ha affermato che tali dichiarazioni erano state anche aliunde confermate e che la presunzione che se ne ricavava, con riferimento al giorno dell'infortunio subito dal K.M., non era stata vinta da allegazioni di segno contrario, giustificando pertanto la conclusione che la prassi lavorativa fosse più improntata alla velocizzazione del traffico per garantire un rapido carico dei furgoni, rimessa ai lavoratori l'iniziativa di espletare le loro mansioni in maniera da raggiungere tale scopo, con un netto divario tra la realtà formale fotografata dal DUVRI e quella di lavoro che non poteva essere imbrigliata, pena il suo rallentamento, in prescrizioni.
Quanto alle singole posizioni di garanzia, quel giudice ha ritenuto che l'omesso intervento circa la segnaletica non visibile a causa dei bancali accatastati, la velocità di conduzione dei mezzi, la manutenzione degli stessi, la mancata disciplina in fatto delle modalità di lavoro fossero elementi di colpa certamente addebitabili alla ME-VI e allo I.C., atteso che il contratto di appalto e la suddivisione dei compiti che esso descriveva non poteva fondare la pretesa estraneità dei committenti rispetto alle modalità con le quali si svolgeva l'attività appaltata di movimentazione merci. In altri termini, secondo quel giudice, gli imputati della committente non avrebbero efficacemente adempiuto all'obbligo, sugli stessi incombente, di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, nella parte in cui la norma descrive la collaborazione del committente e del datore di lavoro per la attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e per il coordinamento degli interventi, informandosi reciprocamente sui rischi interferenziali.
In particolare, aggiunge la Corte territoriale, poiché è il datore di lavoro a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI (documento unico valutazione dei rischi) e ad indicare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi di interferenze, la mera regolarità formale del documento non è scriminante allorché le prescrizioni ivi contemplate non siano attuate previa verifica da parte committente della sua realizzazione ed eventuale sollecitazione a provvedere o revoca dell'appalto ove non si provveda. La posizione di garanzia della ME-VI, peraltro, deriverebbe, per la Corte di merito, dalla circostanza che la committente aveva la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgeva l'attività oggetto di appalto.
Quanto al M.A., la Corte ha osservato che la sua posizione di garanzia ne aveva determinato la penale responsabilità, connessa alla violazione dell'obbligo, sul medesimo incombente, di rilevare le carenze esistenti in punto sicurezza dei mezzi della società "La Superba", e quello di sollecitazione dell'obbligato a provvedere immediatamente a quanto occorreva.
3. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, alla luce della identità delle questioni poste, nonostante le differenti posizioni di garanzia individuabili in capo allo I.C. e al M.A.. Tali motivi, esposti in ordine logico, riguardano il protocollo probatorio utilizzato dal giudice alla luce del disposto di cui all'art. 192 codice di rito, la verifica della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifico riferimento agli obblighi descritti dall'art. 26 del d. lgs. 81 del 2008 e la valutazione del rischio interferenziale compiuta dai giudici di merito.
3.1. Quanto al primo aspetto, questa Corte ritiene che la sentenza non sia viziata, sebbene debba operarsi una necessaria precisazione in ordine alla natura del compendio probatorio utilizzato dai giudici di merito.
Infatti, in maniera del tutto impropria, la Corte territoriale ha valorizzato il mancato assolvimento di un onere probatorio da parte della difesa per superare la presunzione semplice (tratta dal dato certo osservato in sede di secondo accesso da parte dell'organo di controllo) secondo cui, anche all'epoca dell'infortunio, le modalità di svolgimento dell'attività nell'ambito lavorativo sopra descritto, erano connotate dalla violazione seriale delle più elementari norme di sicurezza. Al di là dell'improprio richiamo ad una inammissibile inversione dell'onere probatorio, invero, la Corte ha valutato una pluralità di elementi (dichiarazioni attestanti la prassi lavorativa seguita in quell'ambiente e verifica in data 26 gennaio 2011 da parte degli ispettori ASL) aventi carattere indiziario, traendo dalla loro gravità, convergenza e precisione la prova delle violazioni delle norme di cautela generica e specifica contestate.
Trattasi di percorso argomentativo allineato ai principi più volte affermati da questa Corte, in base ai quali gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori [cfr. sez. 5 n. 4663 del 10/12/2013 ud. (dep. 30/01/2014), Rv. 258721],
Più precisamente, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967), non potendo il giudice di merito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma dovendo egli valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).
In definitiva, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (cfr. sez. 5 n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552).
3.2. La valutazione operata dai giudici di merito si pone nel solco delle linee sopra individuate, avendo essi valorizzato, nelle due conformi decisioni, plurimi elementi indiziari, di consistenza ictu oculi apprezzabile, inferendo dal dato certo della osservata prassi lavorativa il dato ignoto che anche il giorno dell'infortunio la situazione non fosse dissimile e sostanzialmente coincidente con quella descritta dai testi escussi.
Si legge, infatti, nella sentenza appellata, che la p.o. aveva descritto la dinamica dell'accaduto, dando conto della mancanza di spazio in cui si era trovato a manovrare, a marcia indietro, il transpoint, della presenza di bancali accatastati e del sopraggiungere a velocità elevata dell'altro mezzo condotto dal collega VE., il quale a sua volta aveva affermato di non avere visto il K.M., perché la visuale non era libera (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado). Le dichiarazioni della p.o., pertanto, si saldano perfettamente con quanto poi riscontrato, sia pur a distanza di tempo, dal tecnico, confermando quella che risulta esser stata una vera e propria prassi in quel dato ambiente di lavoro.
4. Anche i motivi concernenti la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sono infondati.
4.1. Come già chiarito da questa sezione con riferimento al tema specifico degli incidenti sul lavoro, qualora l'evento, del quale l'imprenditore (o il responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro) è chiamato a rispondere a titolo di colpa, sia eziologicamente collegato all'omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non si ha violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell’imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l'imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell'obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, intesa, questa, come accadimento storico che si inquadra nell'ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice (cfr. sez. 4 n. 47365 del 10/1172005, Rv. 233182).
Analogamente, si è pure affermato che non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro che, a fronte di una contestazione di colpa generica per omesso controllo dello stato di efficienza di una macchina per la tutela della sicurezza dei lavoratori, affermi la responsabilità a titolo di colpa specifica, riconducibile all'addebito di colpa generica (cfr. sez. 3 n. 19741 dell'08/04/2010, Rv. 247171, in fattispecie in cui la colpa specifica dell'imputato era stata in sentenza ravvisata nell'omessa sostituzione delle ganasce usurate della pinza di un carroponte, ossia in un difetto di manutenzione della medesima, titolo di colpa generica originariamente contestato).
Tali principi anticipano, nel settore specifico della materia degli infortuni sul lavoro, quanto è stato poi affermato in linea più generale dal Supremo Collegio di questa Corte, allorché ha precisato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri ull'incertezza sull'oggetto dell'Imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U. n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).
Anche successivamente, peraltro, questa sezione, tornando sul tema specifico, ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa [cfr. sez. 4 n. 51516 del 21/06/2013, Rv. 257902 (in fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori) e n. 35943 del 07/04/2014, Rv. 260161).
4.2. Nel caso in esame, la Corte ha valorizzato i profili di colpa direttamente correlati alla posizione di garanzia ricoperta, con riferimento alla specifica situazione del contratto di appalto, disciplinata dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008, puntualizzando come la sottoscrizione del contratto non valesse a scriminare il datore di lavoro/committente (figura peculiare descritta, per l'appunto, dalla norma richiamata, quella cioè del datore di lavoro che affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) rispetto alle modalità con le quali l'attività lavorativa si svolgeva all'interno di un luogo di lavoro posto nella sua disponibilità giuridica.
5. Proprio con riferimento al rischio c.d. interferenziale, infatti, si è affermato che, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, ossia alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori [cfr. sez. 4 n. 44792 del 17/06/2015, Rv. 264957, (in fattispecie in cui la S.C. ha precisato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi)], principio ripreso anche più tardi in fattispecie in cui si è precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della  loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità (sez. 4 n. 30557 del 07/06/2016, Rv. 267687).
5.1. Nel caso di specie, a fronte di una doppia valutazione di merito, con la quale si è ricostruita la dinamica del sinistro in base agli elementi di prova utilizzabili (costituiti non solo dall'accesso a sorpresa effettuato a distanza dell'infortunio, ma anche dalle dichiarazione della p.o. K.M. e da quelle convergenti del collega di questi, VE., conducente del secondo transpoint), la parte ha contestato il giudizio reso dalla Corte distrettuale, di insussistenza di una corretta valutazione del rischio da parte del committente/datore di lavoro, per essere quella redatta del tutto appagante rispetto al paradigma normativo e al mancato controllo delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno dell'area di pertinenza dello stesso committente. Trattasi, tuttavia, di censura in fatto neppure preceduta da un effettivo confronto con le ragioni esposte in sentenza, in base ad argomenti del tutto logici e non contraddittori, come sopra già rilevato.
6. Al rigetto segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in euro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma il 06 giugno 2017.