Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2017, n. 17088 - Infortunio durante la sostituzione di lastre di copertura di un capannone. Nessun nesso causale se si violano le direttive comportamentali ricevute dal datore di lavoro


..."si deve ritenere conforme a diritto e logicamente congrua ... la conclusione cui perviene la Corte territoriale per la quale, la riferibilità dell'incidente all'autonoma iniziativa del ricorrente, improvvidamente (per l'errore di valutazione dallo stesso compiuto senza che la valutazione medesima gli fosse stata in qualche modo demandata sulla tenuta delle lastre) assunta in difformità della prassi seguita nello svolgimento di analoghi lavori per lo stesso datore ed in violazione delle precise direttive comportamentali da questi ricevute nell'occasione era idonea ad interrompere il nesso di causalità con i vari comportamenti omissivi, denunciati con il primo e secondo motivo, che il datore avrebbe potuto tenere in via meramente eventuale se, una volta giunto sul cantiere, non avesse predisposto le misure necessarie allo svolgimento in sicurezza dei lavori che, fino al suo arrivo, aveva opportunamente disposto non fossero neppure iniziati."


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 11/07/2017

 

 

 

Rilevato

 

che con sentenza del 30 aprile 2011, la Corte d'Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da A.B.L.G. nei confronti di P.B., avente ad oggetto la condanna del medesimo al risarcimento del danno conseguente all'infortunio occorsogli mentre era impegnato nella verifica dei lavori di sostituzione di alcune lastre di copertura di un capannone
che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l'infortunio e l'eventuale comportamento omissivo del datore, valendo l'inottemperanza all'ordine da questi impartito di non assumere in sua assenza iniziativa alcuna ad interrompere il nesso medesimo, che per la cassazione di tale decisione ricorre il A.B.L.G., affidando l'impugnazione a quattro motivi; il P.B. è rimasto intimato.
 

 

Considerato

 

che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 c.p., dell'art. 12, comma 4, I. n. 257/1992, dell'art. 10 D.P.R. 8.8.1994, dell'art. 11 d.lgs n. 494/1996, dell'art. 34 d.lgs. n. 277/1991 e dell'art. 70 D.P.R. 547/1955 in una con il vizio di motivazione, lamenta l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all'irrilevanza ai fini del verificarsi dell'infortunio della presenza di amianto nelle lastre oggetto dei lavori di rimozione cui veniva adibito il ricorrente;
che, nel secondo motivo le censure attinenti alla violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8, comma 8, D.P.R. 547/1955, degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 494/1996, degli artt. 10, 16 e 70 D.P.R. 164/1956 dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 40 c.p. nonché al vizio di motivazione, investono il convincimento espresso dalla Corte territoriale in relazione all'indifferenza dell'assenza del lavoratore dal luogo di esecuzione dei lavori ai fini della configurabilità in capo al medesimo della responsabilità dell'evento, tenuto conto altresì della non disponibilità nel luogo di lavoro delle dotazioni minime di sicurezza e dell'inosservanza degli obblighi di informazione e formazione;
- che il vizio di motivazione è dedotto nel terzo motivo in relazione al travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere effettivamente impartito l'ordine di non dare inizio ad alcuna attività prima dell'arrivo del datore e l'erroneità della valutazione di abnormità del comportamento;
- che con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 2087 c.c. e 40 c.p. in una con il vizio di motivazione, il ricorrente deduce la non conformità a diritto della conclusione cui perviene in ordine all'idoneità del comportamento del ricorrente ad interrompere il nesso di causalità dell'evento rispetto agli evidenziati comportamenti omissivi del datore;
- che l'impugnazione proposta dal ricorrente risulta complessivamente infondata atteso che, stante l'inconfigurabilità del vizio di motivazione denunciato nel terzo motivo con riguardo all'accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa l'effettività dell'ordine impartito dal datore di non svolgere alcuna attività prima del suo arrivo in cantiere, accertamento solidamente fondato sulle dichiarazioni rilasciate ai tecnici della ASL dallo stesso ricorrente e dal suo collega di lavoro, delle quali è stata congruamente esclusa la non veridicità, sulla quale neppure può indurre dubbi la dichiarazione della sig.ra B., riportata in ricorso, si deve ritenere conforme a diritto e logicamente congrua, derivandone l'infondatezza del quarto motivo, la conclusione cui perviene la Corte territoriale per la quale, la riferibilità dell'incidente all'autonoma iniziativa del ricorrente, improvvidamente (per l'errore di valutazione dallo stesso compiuto senza che la valutazione medesima gli fosse stata in qualche modo demandata sulla tenuta delle lastre) assunta in difformità della prassi seguita nello svolgimento di analoghi lavori per lo stesso datore ed in violazione delle precise direttive comportamentali da questi ricevute nell'occasione era idonea ad interrompere il nesso di causalità con i vari comportamenti omissivi, denunciati con il primo e secondo motivo, che il datore avrebbe potuto tenere in via meramente eventuale se, una volta giunto sul cantiere, non avesse predisposto le misure necessarie allo svolgimento in sicurezza dei lavori che, fino al suo arrivo, aveva opportunamente disposto non fossero neppure iniziati.
che nulla deve disporre per le spese del presente giudizio non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
 

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2017