Tipologia: CCRL
Data firma: 14 febbraio 1992
Validità: 14.02.1992 - 31.01.1994
Parti: Fral,Cna, Claai, Casa, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionali
Settori: Edilizia, Legno e arredamento, Artigianato, Lombardia
Fonte: CGIL Lombardia

Sommario:

 Accordi interconfederali
Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Osservatorio economico ex legge regionale n. 17/1990
Rapporti sindacali
Sistema di informazione
 Ente lombardo bilaterale artigiano
Ambiente di lavoro
Incremento economico regionale
Decorrenza e durata

Contratto collettivo regionale di lavoro 14-02-1992 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del legno, arredamento e boschivi della regione Lombardia

Il giorno 14 febbraio 1992 in Milano si sono incontrate: l’Unione regionale di categoria del settore legno ed arredamento della Fral - Confartigianato, la Federazione nazionale artigiani legno e arredamento regionale - Cna, Claai - Federazione regionale lombarda delle Associazioni artigiane, la Casa regionale, la Feneal-Uil della Lombardia, la Filca-Cisl della Lombardia, la Fillea-Cgil della Lombardia
 In ottemperanza ai vigenti Accordi Interconfederali;
 Visto il CCNL di settore nella parte in cui prevede il livello regionale di trattativa:
 rilevata l’importanza di dare continuità e sviluppo alle relazioni sindacali;
stipulano il presente contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane legno e arredamento della Lombardia

Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra la Cgia-Confartigianato, la Cna, la Claai, la Casa e le Confederazioni dei lavoratori, a livello nazionale e regionale, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente accordo.

Osservatorio economico ex legge regionale n. 17/1990
Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti riaffermano l'esigenza di un più puntuale utilizzo della normativa contrattuale relativa al sistema di informazioni.
A tal fine convengono di porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché l'Osservatorio economico regionale dell'artigianato, costituito con la legge regionale n. 17/1990, dia una risposta concreta alle aspettative delle parti sociali, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati del comparto artigiano, disaggregati per settore merceologico con particolare riferimento al settore legno-arredamento, necessari ad un confronto e ad una verifica sistematica su temi da rilevante interesse reciproco.
In particolare è auspicabile che l'Osservatorio regionale ex legge n. 17, anche con l'ausilio degli Organismi istituzionali (CPA - CRA - CRI ecc.), raccolga ed elabori i dati riguardanti:
- consistenza numerica delle aziende;
- andamento del settore e prospettive produttive;
- evoluzione tecnologica con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
- andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento all'occupazione maschile e femminile, disaggregato per tipologie di rapporto di lavoro;
- decentramento produttivo;
- ambiente di lavoro;
- andamento del costo del lavoro;
- esigenze mano d'opera e formazione professionale.
i dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio saranno utilizzati dalle OO.AA. e OO.SS. in occasione degli incontri previsti dal CCNL al fine di trarre valutazioni convergenti intorno alle suddette tematiche.
Le parti attivato l'Osservatorio nazionale, per il quale auspicano la sollecita costituzione, si reincontreranno a livello regionale al fine di trovare soluzioni che consentano un collegamento con l'Osservatorio economico regionale dell'artigianato così come individuato nel presente articolo.

Rapporti sindacali
Sistema di informazione

Saranno promossi in sede regionale incontri periodici, di norma semestrali, con le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1 del vigente CCNL.
All'interno di tali incontri nonché sulla scorta dei dati elaborati dall'Osservatorio, le parti potranno valutare l'opportunità di demandare a livello territoriale l'esame di specifiche tematiche.
Le risultanze che emergeranno da tali incontri saranno portate a conoscenza delle competenti OO.AA. e OO.SS. firmatarie.

Ente lombardo bilaterale artigiano
In ottemperanza a quanto previsto dal vigente CCNL e a quanto convenuto nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 e nel successivo accordo interconfederale per la regione Lombardia del 27 novembre 1989, nella parte in cui prevedono l'ELBA come strumento di mutualizzazione di taluni istituti contrattuali, ed al fine di individuare percorsi di fattibilità per la concretizzazione degli obiettivi di cui sopra viene promossa la costituzione di una Commissione paritetica la quale inizierà la propria attività entro aprile 1992.

Ambiente di lavoro
Nel rinviare a quanto previsto dall'art. 40 del vigente CCNL, le parti confermano la loro particolare attenzione alle condizioni ambientali al fine di contribuire alla completa ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
Le OO.AA., peraltro, si impegnano a continuare l'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese artigiane con l'obiettivo di eliminare, ove esistenti, i fattori di rischio.
Nell'ambito degli incontri previsti in sede regionale, anche alla luce dei dati conoscitivi forniti dagli Osservatori richiamati nel presente accordo, le parti esamineranno le eventuali problematiche insorte.