Cassazione Civile, Sez. Unite, 24 luglio 2017, n. 18173 - Mancata tempestiva evasione della domanda presentata all'Inail per il riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto in una raffineria. Giurisdizione del giudice amministrativo
Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 24/07/2017
Fatto
1 AP, CDD e GD'A adivano il Tribunale ordinario di Gela ,con ricorso del 16/6/2011, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla mancata tempestiva evasione della domanda presentata all'Inail in data 1/2/2002 per il riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto ai sensi della L n 257/1992 .
Esponevano che avevano prestato pluriennale attività lavorativa presso la ditta Agip Petroli all'interno dell'area gestita dalla Raffineria di Gela con esposizione all'amianto protrattasi per oltre 10 anni; che , presentata domanda all'Inail in data 1/2/2002 per il riconoscimento dell'esposizione alla sostanza nociva ed ai relativi benefici, l'Istituto aveva negato tale esposizione con provvedimento in data 21/4/2004, ribadito con un nuovo parere dell' 11/12/2006 ; che con sentenza del 4/11/2009 il Tribunale di Gela , cui si erano rivolti con ricorso del 26/10/2004, aveva riconosciuto loro l'esposizione all'amianto ed il beneficio della rivalutazione della contribuzione per esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5 e che, tuttavia, il ritardo nell'accertamento dell'esposizione all'amianto li aveva costretti a prolungare per anni il rapporto di lavoro all'Interno della raffineria con pregiudizio alla loro aspirazione di poter adire in quiescenza anticipata.
2 Con sentenza del 3/10/2012 n 478 il Tribunale di Gela ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione ritenendo appartenere la controversia al giudice amministrativo ai sensi dell'art 133 , comma 1, lett a) n 1) cod proc.amm.
3 Il TAR Sicilia , successivamente adito dai tre ricorrenti , con ordinanza del 28 gennaio-7 aprile 2016 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario avuto riguardo al petitum sostanziale ed all'Intrinseca natura della posizione dedotta e sottolineando che era prospettato un danno non patrimoniale per il ritardo ( non già provvedimentale ) nel conseguimento del bene della vita , costituito dai benefici derivanti dall'esposizione all'amianto , disconosciuto in sede endoprocedimentale dall'Inail.
Si configurava , pertanto, una posizione di diritto soggettivo riguardante l'applicazione di norme di previdenza obbligatoria , come tali deferite al giudice ordinario.
Richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione a norma dell'art 380-ter cpc, questi ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo Nel procedimento si è costituito l'Inail.
Diritto
4 Deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Questa Corte ha affermato più volte che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata ( cfr Cass 17461/2006 , SSUU n 8374/2006,). Nella fattispecie in esame i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'Inail al risarcimento del danno per il ritardo con cui è stata evasa la domanda presentata all'Istituto ai sensi della L n 257/1992.
Non deducono la violazione del loro diritto soggettivo al riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto per aver lavorato per oltre dieci anni presso la raffineria di Gela, ma il ritardo con cui l'ente previdenziale ha evaso la domanda. I ricorrenti del resto hanno ottenuto con la sentenza del Tribunale di Gela n 434/2009 il riconoscimento alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13 L n 257/1992 per l'esposizione all'amianto e nel successivo giudizio, davanti allo stesso Tribunale, hanno chiesto, invece, di accertare che " hanno subito dall'Inail un danno non patrimoniale grave ed ingiusto a causa della mancata immediata evasione della domanda presentata all'Inail ai sensi della L n 257/1992 " e di "condannare per l'effetto l'Inail al risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad Euro 1600,00 per ogni mese di ritardo nella concessione del beneficio" : essi lamentano, infatti, che il ritardo ha costretto loro a prolungare per anni il rapporto di lavoro con lesione di loro diritti fondamentali.
Tale fattispecie è chiaramente prevista e disciplinata dall'art 133, comma 1, del dlgs n 104/2010 lett a), n 1), con la conseguenza che la sua cognizione è attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (arg. a contrario anche dalla sentenza di queste Sezioni Unite n14501/2013, con la quale è stato affermato che la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal titolare dello status di rifugiato, proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore della L n 69/2009 art 7 , comma 1, lett C), che ha inserito nella L n 241/1990 ,art 2 bis , è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario; nonché tra le ultime, ordinanza n. 20902/2011,sent. n. 11229/2014 e n. 22612/2014.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Roma 6/6/2017