Cassazione Civile, Sez. 6, 02 agosto 2017, n. 19286 - Rendita da infortunio sul lavoro. Normativa applicabile
Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 02/08/2017
Rilevato che
che, con sentenza del 30 giugno 2015, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, condannava l’INAIL al pagamento in favore di Z.B. della somma dovuta a titolo di rendita ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nella misura del 7%, oltre interessi legali, relativamente ai postumi invalidanti (esiti di frattura del malleolo peroneale dx) derivati dall'infortunio sul lavoro occorso il 10.3.1999;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto affidato a tre motivi; che la Z.B. è rimasta intimata;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato che
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e del dm. di approvazione delle tabelle delle menomazioni pubblicato il 25 luglio 2000 (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’invalidità derivata alla Z.B. a seguito dell’infortunio sul lavoro del 10.3.1999 dovesse essere indennizzata ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 e non ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. n. 1124/1965; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in quanto il giudice del gravame, nonostante l’INAIL non fosse risultato soccombente perché l’invalidità residuata alla Z.B. nella misura del 7% era quella già riconosciuta dall’istituto in sede di revisione (era stata ridotta la percentuale di invalidità, già riconosciuta nella misura del 13%, al 7%) e, dunque, la domanda dell’assicurata tendente al riconoscimento dei una percentuale di invalidità pari al 13% o, in subordine, all’11%, era stata rigettata; con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito condannato l’INAIL alle spese di lite senza considerare che la percentuale di invalidità riconosciuta alla Z.B. era già stata riconosciuta in sede di recisione dall’istituto;
che il primo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Cass. n. 9956 del 05/05/2011; in senso conforme Cass. n. 14553 del 10 giugno 2013); ed infatti, nel caso in esame, l’infortunio sul lavoro si è verificato il 10.3.1999 ragion per cui doveva trovare applicazione l’art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965; che il secondo ed il terzo motivo risultano essere assorbiti dall’accoglimento del primo;
che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.