Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 2 marzo 2005
Parti: Istituzioni, OO.AA. e OO.SS.
Settori: Trieste
Fonte: INAIL


Protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza lavoro
Trieste, 2 marzo 2005

Premesso che per intervenire in maniera incisiva al fine di porre in essere tutte le misure adeguate a fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è necessario il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, gli enti, le associazioni di categoria e le OO.SS. in un'azione unitaria;

Ritenuto di ottimizzare l'azione di ciascuna componente attraverso il ruolo di coordinamento della Prefettura;

Premesso che è opportuno che i dati relativi al fenomeno infortunistico e delle malattie professionali siano acquisiti dal tavola di coordinamento al fine di svolgere funzione di riferimento e di diffusione delle chiavi interpretative degli stessi, appare necessario ricercare la collaborazione con tutti gli enti e strutture presenti a livello provinciale e regionale che possano produrre informazioni a carattere epidemiologico utili alla prevenzione;

Convenuto che la centralità della cultura della sicurezza, che trova nel D.L.vo n. 626/94 formale riconoscimento normativo, va promossa a tutti i livelli individuando gli elementi che ne impediscono la totale affermazione negli ambienti di lavoro, riducendo, talora, l’applicazione del D.L.vo n. 626/94 all'adozione di strumenti di natura meramente burocratica e formale con scarsi controlli sull'effettivo raggiungimento delle finalità previste dalla legge, che rappresenta un valido strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

Rilevato che la cultura della sicurezza non deve essere patrimonio esclusivo delle figure espressamente delegate in base al D.L.vo 626/94, bensì di tutte le professionalità impegnate nella realtà lavorativa, con particolare riferimento a quelle normativamente definite dì dirigente e di preposto;

Preso atto che il pieno dispiegamento del D.L.vo n. 626/94 si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro e trova la sua esplicitazione istituzionale nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito RLS), che costituisce la figura di "connessione" tra i lavoratori, la direzione aziendale, il responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSP) ed il medico competente, si ritiene che la valorizzazione del ruolo del RLS costituisca un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti attribuiti che si sintetizzano nel triplice ''diritto" di consultazione, accesso e formazione;

Ritenuto necessario fornire un più incisivo impulso all'attività di formazione dei lavoratori;

Ravvisata la necessità di nuove sinergie nell'attività di verifica e controllo del rispetto della normativa vigente, nonché nell’attività di repressione degli illeciti, in modo da evitare che le aziende rispettose della normativa in materia antinfortunistica e preventiva vengano estromesse dal mercato da chi monetizza i guadagni derivanti dalla mancata adozione degli interventi preventivi previsti delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro,

Si conviene quanto segue

1 ) È istituito presso la Prefettura un tavolo di coordinamento permanente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al quale sono chiamati a partecipare tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. In tale sede sono anche condivise le iniziative presenti sul territorio al fine di integrare le esperienze in atto per migliorarne la conoscenza e la diffusione (si ricordano gli esempi delle iniziative in atto da parte dell' Inail, dell’Associazione Industriali, delle Camere di Commercio di Trieste e Capodistria).

Per consentire la funzionalità del tavolo di coordinamento, che dovrà riunirsi almeno una volta per ciascun quadrimestre, è istituita una segreteria tecnica presso l'Ufficio di Gabinetto.

2) Per quanto riguarda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in provincia di Trieste, si concorda sulla estrema difficoltà incontrata nella costituzione di una base conoscitiva sulla diffusione della stessa nelle varie aziende. Ritenendo questa figura essenziale all'attuazione della normativa comunitaria sulla prevenzione, ribadendo i contenuti dell'art. 19 del D.L.vo 626/94, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali si impegnano affinché presso gli organismi paritetici provinciali attualmente costituiti ex art. 20 D.L.vo 626/94, di cui all'allegato, sia tenuto un archivio informatizzato costituito con le seguenti notizie:

1. Azienda in cui il RLS opera (denominazione ed indirizzo)
2. nome e cognome del RLS
3. indirizzo di lavoro presso cui poterlo contattare (compreso il n° telefonico eventuale)
4. mansione svolta in azienda
5. data di nomina a RLS

3) Per quanto attiene alle difficoltà per il RLS di accedere ai documenti aziendali relativi alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, le parti si impegnano affinché i medesimi siano posti nelle condizioni di esercitare tutte le attribuzioni di cui all'art. 19 del D.L.vo 626/94, del quale si trascrive il testo del comma 1

“Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l’individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
1) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attivazione di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro".


Sempre con riferimento alla garanzia dello svolgimento dei compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto della norma vigente, le parti convengono che sia essenziale che i RLS abbiano a disposizione un documento, anche all'interno di quello previsto all'art. 4 del D.Lgs. 626/94, nel quale vengano indicati tutti i referenti aziendali per la sicurezza e quali siano le modalità per contattarli. Le parti convengono altresì che sia essenziale che l'Azienda, in accordo con ì RLS, definisca tempi massimi e modalità di acquisizione formalizzate, per i documenti di cui all'articolo sopra citato. I tempi dovranno essere compatibili con il corretto svolgimento delle funzioni; in caso di controversie il presente tavolo può, concordemente con gli organi di vigilanza, svolgere funzioni di garanzia.

4) Le parti si impegnano a garantire la corretta ed efficace formazione e informazione di tutti i lavoratori, peraltro già prevista dal D.L.vo 626/94, con particolare attenzione alle figure più deboli del mercato del lavoro come lavoratori somministrati, donne, migranti e minori. Viene riservata inoltre particolare attenzione alle situazioni in cui vi siano nuovi assunti, oltre che nelle situazioni in cui vengano introdotte innovazioni tecnologiche nei processi di produzione, anche con l'acquisizione di nuovi macchinari, si vuole svolgere una azione di coinvolgimento nella predisposizione di tale attività, nell’ambito delle rispettive competenze, coinvolgendo tutti i soggetti presentì al tavolo di lavoro ed utilizzando forme di collaborazione e finanziamento anche già in essere ma poco utilizzate. Si ricorda in tal senso il sottoutilizzo dei fondi dedicati Inail alle aziende, che, sviluppano progetti di prevenzione.
Questa attività dovrà vedere il coinvolgimento anche delle Agenzie per il lavoro.

Il presente documento rappresenta, per i punti sopra elencati, il primo prodotto del tavolo di lavoro, mirato a stimolare una interpretazione integrale del D.L.vo 626/94 con riferimento a tutte le figure che lo stesso richiama.

Si concorda inoltre:
a) che è necessario diffondere in ambito scolastico la cultura della prevenzione nel mondo del lavoro, individuando come primi destinatari gli studenti delle scuole superiori, con il coinvolgimento dei referenti istituzionali e dell'autorità scolastiche competenti, integrando anche i progetti già in essere al fine di indurre spazi formativi specifici, da inserire nell'attività didattica programmata.
b) che è assolutamente essenziale che un'analoga azione di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro debba essere stimolata anche tra la popolazione generale, mediante campagne di sensibilizzazione su organi di stampa e di informazione.
c) di collaborare con il CLES al fine di integrare le conoscenze ed aumentare l'efficienza degli enti che operano nella prevenzione del lavoro "nero".

La Prefettura, inoltre, esamina le richieste degli enti preposti all'attività di controllo nei luoghi di lavoro al fine di valutare con i vertici delle forze dell'ordine un possibile concorso delle forze di polizia in determinate attività che, per caratteristiche particolari, richiedono un impegno congiunto tra enti di vigilanza e le forze di polizia nel rispetto delle competenze istituzionali di quest'ultime.

Trieste, 2 marzo 2005

Regione autonoma FRIULI Venezia Giulia
Prefettura di Trieste - UTG
Comune di Trieste
Provincia di Trieste
CCIAA
Università degli studi di Trieste
Autorità portuale di Trieste
Comando Provinciale Vigili Fuoco di Trieste
Azienda per i servizi sanitari n.1- Triestina
Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste
Inail sede di Trieste
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Trieste - Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Dipartimento di Udine
Associazione Industriali Trieste
Associazione fra agricoltori di Trieste
Federazione provinciale Coldiretti Trieste
Kmecka Zveza Associazione Agricoltori Trieste
Associazione Artigiani piccole e medie imprese di Trieste
Confederazione nazionale artigianato Associazione provinciale di Trieste
Unione regionale economica slovena
Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della provincia di Trieste
Ance - Trieste
Nccdl - Cgil
Ust - Cisl
Ccdl -Uil
Utl-Ugl