Tipologia: Ipotesi di Accordo Quadro Regionale
Data firma: 20 aprile 2000
Parti: Uras, Fipe, Fiavet, Faita, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Sicilia
Fonte: ebrts.it


Ipotesi di Accordo Quadro Regionale Turismo Sicilia

Il giorno 20 del mese di Aprile 2000, in Taormina, tra le Associazioni Imprenditoriali: Uras (Unione Regionale Albergatori Siciliani), Fipe (Federazione Regionale Pubblici Esercizi) Sicilia, Fiavet (Federazione Agenti di Viaggio e Turismo) Sicilia, Faita (Federazione Regionale Campeggi e Villaggi Turistici) Sicilia, Confesercenti Sicilia, in rappresentanza d’Assoturismo e le Associazioni Sindacali dei Lavoratori del Turismo: Filcams-Cgil Sicilia, Fisascat-Cisl Sicilia, Uiltucs-Uil Sicilia
Visti:
- i rinnovi del CCNL Turismo sottoscritti nel 1999
- l'Accordo Regionale del 10.10.1997, sottoscritto dalle stesse:
- l'Accordo interconfederale applicativo del D.Lgs 626/94
- le normative di legge e di Contratto riguardanti la Conciliazione delle vertenze, i Contratti di formazione e lavoro, l’igiene e la sicurezza, i contratti di riallineamento e di riemersione, i contratti di lavoro a tempo determinato, il contratto part-time e la nuova normativa sull’apprendistato;

Premesso che è comune volontà delle parti, dare impulso alla Contrattazione di secondo livello, capace di attenzionare le peculiarità delle singole realtà territoriali, cogliendone le specificità, con riferimento anche alle necessità di sviluppo occupazionale e produttivo delle stesse, ed in considerazione dello stato di difficoltà in cui possono versare aree e settori del comparto, il presente accordo lui lo scopo di:
1. ribadire la opportunità che la politica della concertazione si espanda nel territorio regionale anche a livello territoriale e aziendale, non solo per quel che riguarda il raffreddamento dei conflitti tra Aziende e lavoratori ma anche per definire obiettivi comuni per un rilancio del turismo nell’isola
2. avviare iniziative e progetti per dare piena e concreta applicazione agli articoli relativi ad utilizzo degli impianti, politiche attive del lavoro e diritti di informazione dei vigenti CCNL di comparto, e quindi ai comuni obiettivi di allargamento della stagionalità con conseguente allungamento dei tempi di occupazione,
3. garantire migliori condizioni di occupabili e di riqualificazione sia delle strutture turistiche che dei lavoratori addetti anche attraverso una gestione delle politiche attive del lavoro per un miglior utilizzo delle prestazioni lavorative, nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti, al fine di migliorare complessivamente le condizioni di impiego nel settore ed incrementare l’occupazione, e potenziare le politiche attive per il lavoro.
4. mantenere un confronto costruttivo e continuo con il Governo della Regione e gli Enti preposti allo sviluppo del turismo e alle politiche attive del lavoro, specie in presenza delle iniziative relative ad Agenda 2000 che rappresenta una delle ultime opportunità perché finterò sistema turistico regionale esca dalla situazione attuale per essere realmente strumento di sviluppo per finterà Sicilia,
5. procedere alla costituzione degli Organismi Paritetici di derivazione Contrattuale e legislativa, poiché tali strumenti contrattuali e di legge consentono una migliore gestione delle politiche attive del lavoro,
6. ribadire e rilanciare il ruolo dell’EBRTS, quale strumento contrattuale di servizio, alle Aziende ed ai lavoratori ed alle Organizzazioni socie, e quale luogo della concertazione permanente del settore;
7. consolidare e sviluppare ulteriormente le attività di servizio da parte del costituito EBRTS, decentrando la presenza dello stesso attraverso i Centri di Servizio;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, intendono confermare, con il presente accordo, condizioni di relazioni sindacali sul territorio siciliano, coerenti alle volontà nazionalmente sottoscritte dalle rispettive rappresentanze, relazionate allo specifico Regionale e pertanto: 
• Ai fini di incentivare progetti ed iniziative per l’allungamento della stagionalità connesse con un maggior utilizzo degli impianti;
• Verificato che l’andamento della stagione 1999 ha inequivocabilmente dimostrato che nei periodi di alta stagione la ricettività esistente non è in condizione di assorbire i flussi concentrati nei periodi in parola,
• considerato che nonostante ciò l’occupazione media delle camere si attesta regionalmente intorno al 35% e pertanto occorre agire per correggere tale distorsione che non consente di raggiungere livelli di occupazione stabile annuale, né di corretto utilizzo degli impianti;
• ritenuto che la situazione del mercato del lavoro turistico regionale, non trovi adeguata corrispondenza nel sistema normativo di cui al CCNL ed alla legislazione di riferimento
• ritenuto che tali vincoli siano posti a tutela dei lavoratori di piccole e medie imprese, ove poco è presente il sindacato quale strumento di concertazione e governo dei processi del mercato del lavoro;
• valutato il livello delle relazioni sindacali regionali nel settore;
• vista la prossima apertura dei centri di servizio dell’EBRTS,
le parti convengono
• di applicare il seguente accordo, sperimentale, come di seguito specificato al fine di garantire condizioni di trasparenza ed evitare condizioni di sfruttamento, sempre possibili, ma anche al fine di valutare i risultati dell’azione sulla quantità di giornate lavorative effettuate e connesse ad un maggior utilizzo degli impianti e conseguente allungamento dei periodi di lavoro;
• le parti si rincontreranno sia entro il 31 ottobre 2000 che nel Marzo 2001 per verificare i risultati della sperimentazione ed assumere le iniziative conseguenti.
• Per consentire la effettiva valutazione della sperimentazione, le imprese del comparto, che desiderano utilizzare le deroghe che seguono, sono tenute all’invio della modulistica predisposta dall’EBRTS relativamente ai periodi di occupazione entro il 31 luglio ed entro il 28 Febbraio;
• L’EBRTS prima degli incontri citati, e comunque entro e non oltre il mese di Marzo, provvederà a relazionare sullo stato delle effettive giornate lavorate nelle aziende oggetto della sperimentazione ed a raffrontarle con il relativo periodo precedente
• Al fine di incentivare e promuovere politiche attive di destagionalizzazione le parti, anche in applicazione di quanto previsto dai vigenti accordi di rinnovo dei CCNL Turismo, concordano:
1) per le attività stagionali previste dal DPR. 378/95, in Sicilia il periodo di inattività, in fase sperimentale, viene concordato per un periodo non inferiore a 45 giorni continuativi o 90 giorni non continuativi;
2) per le attività annuali, le misure percentuali per la assunzione di lavoratori a tempo determinato di cui ai relativi CCNL di settore e dei relativi accordi di rinnovo sottoscritti da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, alle aziende che ne faranno esplicita richiesta tramite l’associazione di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, con propedeutico confronto con le OO.SS., sono derogate in termini sperimentali per gli anni 2000/2001. Il tutto passerà attraverso il Centro Servizi competente per territorio per la relativa vidimazione obbligatoria, e per favorire la sperimentalità dell’accordo e dei progetti.
3) Le imprese del comparto della Sicilia con analoghe procedure a quelle indicate al punto 2 del presente, potranno accedere ai seguenti strumenti di flessibilità:
a) L'orario di lavoro potrà essere strutturato, previa comunicazione al Centro Servizi competente per territorio, secondo le seguenti modalità:
- 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 8 ore;
- 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni di 6.40 ore;
- 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 7 ore e 1/2 giornata di 5 ore.
Tali modalità potranno applicarsi soltanto previo accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo a livello territoriale e/o aziendale.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, si potrà accedere a tale sistema attraverso la richiesta al Centro Servizi dell’Ebrts competente per territorio.
b) In relazione alle peculiarità del settore turistico ed in applicazione a quanto previsto dal CCNL vigente, le Parti potranno adottare sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quanto prescritto dalla normativa contrattuale di settore, non darà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Tale distribuzione non potrà superare le 8 ore giornaliere e dovrà essere contenuta entro le 45 ore settimanali e le 20 ore complessive nell’arco del mese.
Il mancato recupero delle ore eccedenti le 40 ore e fino alle 45 ore darà luogo a congedi di conguaglio che potranno essere goduti o retribuiti entro la fine della stagione o dell’anno.
Sono fatte salve le maggiorazioni contrattuali e le condizioni economiche e normative di miglior favore.
c) In presenza di cali non previsti né prevedibili dei flussi turistici, le ferie potranno essere anticipate e godute anche in frazioni giornaliere, concordandole con i lavoratori e le RSA/RSU, e dandone comunicazione al centro servizi
d) I congedi, in funzione dei flussi turistici, potranno essere disposti, anche in via anticipata, a compenso delle prestazioni delle settimane lavorative di durata superiore a quella contrattuale, nella misura in cui ciò è disposto dai CCNL di comparto.
e) Le ore di permesso retribuito di cui all’art. 70 potranno essere disposte in funzione dei flussi turistici ed anche in via preventiva rispetto a successivi periodi di rinnovo di prestazione di lavoro a tempo determinato laddove ricorre tale consuetudine.
f) Vengono confermate e rafforzate con il presente accordo le norme di tutela sui diritti di precedenza nelle riassunzioni ai sensi dell’art. 8 bis della legge 56/87.
A tale scopo, presso i Centri di Servizio dell’Ebrts, verrà istituita apposita banca dati contenente le indicazioni dei lavoratori che, ai sensi della legge 56, chiedono di essere riassunti.
g) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno espletato il percorso di competenza regionale e pertanto rinviano al livello territoriale e /o aziendale per la contrattazione integrativa di secondo livello, come previsto dalle vigenti normative contrattuali.
4) Le Parti concordano di istituire una Commissione Tecnica Paritetica regionale che avrà il compito di definire le materie riguardanti il mercato del lavoro ed in particolare:
• Contratti di Formazione e Lavoro;
• Apprendistato
• Stages e tirocini formativi
• Part Time e quant’altro previsto dalle norme vigenti ed in essere.
La stessa commissione si occuperà inoltre di riorganizzare gli accordi vigenti in materia di riallineamento retributivo e la L. [dlgs] 626/94 per estenderne l’applicazione all’intero comparto in funzione delle singole specificità settoriali.
I lavori di tale commissione dovranno concludersi entro il prossimo mese di maggio.
5) Su tutte le materie, oggetto di accordo fra le parti, a livello aziendale o Territoriale, le stesse dovranno inviare apposita copia dell’accordo all’EBRTS per il tramite del Centro di Servizio competente per territorio.
6) Nelle aziende del settore, superiori a 15 dipendenti, le eventuali ore non fruite di assemblea e non godute di permessi sindacali, verranno mutualizzate per consentire l’esercizio della attività del Delegato di Bacino per la sicurezza (L. [dlgs] 626/94).
Così come citato in premessa le aziende del settore, entro il mese di Marzo di ogni anno, comunicheranno all’EBRTS, per il tramite dei competenti Centri di servizio i dati relativi al fine di consentire alle parti la concreta attuazione del presente punto.
Tale norma entrerà in vigore, dopo che le modalità e lo studio degli eventuali costi da mutualizzare, saranno oggetto di apposito incontro tra le parti entro e non oltre il mese di novembre del corrente anno, in maniera che la stessa sia sperimentata nel corso del prossimo anno - stagione turistica - 2001.
7) Il presente accordo si applica esclusivamente alle aziende ed ai lavoratori associati alle rispettive organizzazioni di appartenenza, in regola con le contribuzioni previste dalle normative Contrattuali Nazionali e regionali vigenti.
8) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative di miglior favore