Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 settembre 2017, n. 21326 - Accertamento della esposizione ad amianto


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 14/09/2017

 

 

 

Fatto

 


La Corte d'Appello di Venezia con sentenza 721/2011 ha rigettato l'appello di M.R. più altri tre litisconsorti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto per prescrizione quinquennale la loro domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Inail al risarcimento del danno conseguito per aver erroneamente certificato in sede di accertamento tecnico la mancata esposizione qualificata ad amianto, successivamente accertata in giudizio nei confronti dell'Inps, ai fini dei benefici contributivi di cui all'articolo 13 comma 8 legge 257/1992.
A fondamento della decisione, la Corte d'Appello, pur affermando che il diritto al risarcimento non si fosse prescritto, respingeva invece nel merito la domanda ritenendo insussistente la colpa dell'Inail in sede di certificazione della esposizione, non avendo i ricorrenti dedotto specifici elementi dai quali desumere che l'accertamento amministrativo fosse stato compiuto in modo negligente, trascurando colposamente rilevanti elementi di valutazioni esistenti all'epoca in cui tali accertamenti sono stati eseguiti .
Contro la sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi, ai quali resiste l'INAIL con controricorso.
 

 

Diritto

 


1. - Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione sulla colpa dell'Inail, poiché nel ricorso di primo grado, poi respinto per prescrizione, era stata allegata la colpa dell'Istituto ai sensi dell'articolo 41 del codice penale come derivante dalla mancata osservanza di norme e regolamenti e di essa si erano offerti specifici elementi di prova non valutati dai giudici nonostante fossero stati pure richiamati per relationem nell'atto di appello.
2. - Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per mancata applicazione dell'art.115 c.p.c. ( art. 360 n. 3 c.p.c.) in quanto non era stato dato ingresso alla prova testimoniale volta a dimostrare la colpa degli ispettori dell'INAIL i quali in sede di accertamento si erano limitati a richiedere esclusivamente informazioni scritte al datore di lavoro Eridania.
3. - Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio dell'onere della prova in dipendenza dell'obbligo certificativo posto in capo all'INAIL dalla circolare n.252 del 23.11.1995 dovendosi ritenere la sussistenza di una responsabilità contrattuale e non avendo l'INAIL dedotto "nessuna - o quasi nessuna - prova di aver diligentemente operato".
4. - I motivi di ricorso vertenti sulla mancata affermazione della responsabilità per colpa dell'INAIL per l'erroneo accertamento dell'esposizione qualificata in sede amministrativa, possono essere valutati unitariamente per la connessione che li correla. Essi sono infondati.
5. - Anzitutto va premesso che ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione occorreva individuare in che termini (dove, come e quando) gli specifici elementi di prova e i fatti non valutati dai giudici di merito fossero stati offerti alla loro cognizione trascrivendo testualmente gli atti di primo grado e d'appello in relazione a questioni di cui la sentenza d'appello non solo non tratta, ma esclude pure fossero state mai introdotte nel giudizio.
5. In secondo luogo va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. si configura oggi solo quando i giudici abbiano trascurato la valutazione di fatti decisivi ovvero di elementi di prova la cui valutazione li avrebbe indotti ad un giudizio opposto rispetto a quello che essi hanno preso (ossia nel caso in esame ad individuare la colpa dell'INAIL).
6. - Ciò premesso, va osservato che la sentenza d'appello offre una motivazione corretta della decisione, sia sul piano logico che giuridico, rilevando, da una parte, che l'accertamento tecnico compiuto dall'Inail non fosse fondato soltanto sulle dichiarazioni del datore di lavoro, ma che, oltre a trovare riscontro nella perizia negativa svolta nel giudizio di primo grado promosso dai lavoratori nei confronti dell'Inps, si fondasse anche sulle indagini ambientali (eseguite negli anni dal 1993 dal 1996 e prodotte dall'Inail in giudizio) che hanno evidenziato limiti di presenza di amianto ampiamente inferiori a quelli stabiliti dal decreto legislativo 277/91 e ritenuti dalla giurisprudenza necessari per il riconoscimento dei benefici previdenziali.
7. - Dall'altra parte, correttamente gli stessi giudici d'appello hanno sostenuto che il parametro di riferimento per valutare la diligenza dei funzionari tecnici dell'Inail nella valutazione dell'esposizione dei lavoratori non potesse essere l'accertamento successivamente compiuto in giudizio; perchè effettivamente la sussistenza di una responsabilità civile colposa dell'ente per l'accertamento tecnico compiuto dai propri organi, non può discendere semplicemente dalla difformità della valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio rassegnata ex post nell'ambito di un giudizio civile contraddistinto da una autonoma istruttoria condotta nel contraddittorio delle parti, rispetto a quella preventivamente formulata dagli organi tecnici dell'istituto nell'ambito di una procedura amministrava.
8. - Per di più nel caso in esame i giudici d'appello hanno pure rilevato che il diritto ai benefici contributivi successivamente riconosciuto in capo ai ricorrenti fosse stato accertato in giudizio attraverso sentenze che "hanno sottolineato la natura presuntiva dell’accertamento della esposizione per le indisponibilità di dati quantitativi circa la presenza dell'amianto nell'ambiente di lavoro; nonché l'impossibilità di riprodurre la situazione esistente all'epoca in cui si sono svolti sono svolti i rapporti di lavoro dei ricorrenti".
9. - Pertanto, di fronte alla stessa opinabilità dell'accertamento giudiziale dell'esposizione, fondata su premesse di natura presuntiva, è evidente che non si possa certamente sostenere che se i giudici avessero valutato come necessario comportamento degli organi dell'INAIL l'accesso in loco o la consultazione delle tabelle della Contarp Centrale di Verdel e Ripanucci o gli altri generici accorgimenti indicati in ricorso come elementi di colpa da addebitare ai funzionari dell'INAIL, ne avrebbero ricavato senz'altro la colpa dell'Istituto, in quanto la stessa acquisizione di quegli elementi non avrebbe consentito di pervenire sicuramente ad un esito diverso nell'accertamento circa l'esistenza dell'esposizione qualificata già in sede amministrativa.
10. - Anche in relazione alla violazione dell'art.115 c.p.c. va rilevato che la denuncia della mancata ammissione di una prova (Cass. sentenza n. 4178 del 22/02/2007), comporta l'onere di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. Nel caso in esame tale nesso deve essere escluso in quanto il fatto addotto a prova era stato in realtà sconfessato in giudizio, avendo i giudici di merito accertato che i funzionari non si fossero affidati soltanto alle dichiarazioni del datore di lavoro; avendo l'INAIL prodotto pure indagini ambientali negative (di cui il ricorso per cassazione non parla affatto).
11. - Alcuna violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. può essere infine addebitata alla sentenza impugnata, in quanto la decisione della causa non si fonda sulla regola di giudizio desunta dalla natura contrattuale o aquiliana della responsabilità, ma ha accertato in concreto la mancanza di colpa dell'INAIL.
12. - In conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle critiche formulate con il ricorso che deve essere quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €2200 di cui €2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.5.2017