Cassazione Penale, Sez. 6, 13 settembre 2017, n. 41768 - Le intercettazioni sono utilizzabili anche per accertare la responsabilità amministrativa dell'ente


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. CORBO Antoni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

 

 

 


sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari;
nonchè dalla parte civile:
2. Regione Puglia;
entrambi nei confronti di:
F.R., nato a (OMISSIS);
A.G., nato a (OMISSIS);
M.D., nato a (OMISSIS);
Ma.Pi., nato a (OMISSIS);
R.P., nato a (OMISSIS);
L.V., nato a (OMISSIS);
P.S., nato a (OMISSIS);
S.A., nato a (OMISSIS);
So.Lu., nato a (OMISSIS);
T.A., nato a (OMISSIS);
nonchè nei confronti degli enti:
"La Cascina soc. coop.", successore universale a seguito di fusione
per incorporazione della società cooperativa "La Fiorita a r.l.";
"Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.";
Consorzio San Raffaele;
Fondazione San Raffaele;
San Raffaele s.p.a. (già Tosinvest Sanità s.p.a.);
Finanziaria Tosinvest s.p.a.;
Giada s.r.l.;
Multires s.r.l. (incorporata alla Tosinvest Italia s.a.s.);
Editoriale Libero a r.l.;
Casa di cura privata Santa Lucia s.r.l. (incorporata alla Tosinvest
Italias.a.s.);
nonchè da
3. F.R., nato a (OMISSIS);
4. M.D., nato a (OMISSIS);
5. Ma.Pi., nato a (OMISSIS);
6. R.P., nato a (OMISSIS);
7. C.G., nato a (OMISSIS);
8. Fr.Am., nato a (OMISSIS);
9. Ma.Lu., nato a (OMISSIS);
10. La.Do., nato a (OMISSIS);
11. C.T.G., nato a (OMISSIS);
12. Pe.Pa., nato a (OMISSIS);
13. "La Cascina soc. coop.", successore universale a seguito di  fusione per incorporazione della società cooperativa "La Fiorita a r.l.";
14. "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.";
avverso la sentenza del 29/09/2015 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso: a) per l'inammissibilità dei ricorsi di C.G.,  Fr.Am., Ma.Lu., La.Do., C.T.G. e Pe.Pa.; b) per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto dei ricorsi di "La Cascina soc. coop.", "Duemila s.r.l.", F.R., M.D., Ma.Pi. e R.P.; c) per il rigetto del ricorso della parte civile Regione Puglia; d) per il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, limitatamente ai capi 40.b, 82.e, 83.e, 90.f e 91.f; e) per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 88.e;
udito l'avvocato Massimo Leccese, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Spagnolo, per la parte civile Regione Puglia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso della parte civile  Regione Puglia e del Procuratore generale presso la Corte d'appello  di Bari, ed il rigetto dei ricorsi degli imputati;
udito l'avvocato Fabio Verile, per l'imputato So.Lu.,  nonchè, in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Princigalli, per l'imputato S.A., che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
udito l'avvocato Franco Carlo Coppi, per l'imputato  A.G., che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del  Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e della parte  civile Regione Puglia;
udito l'avvocato Guido Calvi, per l'imputato A.G., che  ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore  generale presso la Corte d'appello di Bari e della parte civile  Regione Puglia;
udito l'avvocato Giovanni Di Cagno, per gli enti Consorzio San Raffaele, Fondazione San Raffaele, San Raffaele s.p.a. (già  Tosinvest Sanità s.p.a.), Finanziaria Tosinvest s.p.a., Giada  s.r.l., Multires s.r.l. (incorporata alla Tosinvest Italia s.a.s.),  Editoriale Libero a r.l., e Casa di cura privata Santa Lucia s.r.l.  (incorporata alla Tosinvest Italia s.a.s.), nonchè, in sostituzione dell'avvocato Michele La Forgia, per l'imputato Pe.Pa.,  che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e della parte civile Regione Puglia e per l'accoglimento del ricorso del Pe.;
udito l'avvocato Pasquale Bartolo, per gli enti Consorzio San Raffaele, Fondazione San Raffaele, San Raffaele s.p.a. (già Tosinvest Sanità s.p.a.), Finanziaria Tosinvest s.p.a., Giada s.r.l., Multires s.r.l. (incorporata alla Tosinvest Italia s.a.s.), Editoriale Libero a r.l., e Casa di cura privata Santa Lucia s.r.l. (incorporata alla Tosinvest Italia s.a.s.), che ha concluso associandosi alle richieste dell'avvocato Di Cagno;
udito l'avvocato Massimo Manfreda, per l'imputato La.Do., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Francesco Rotunno, per gli imputati Ma.Pi. e R.P., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei propri  ricorsi, ed associandosi alla richiesta del Procuratore generale  presso la Corte di cassazione per quanto riguarda il capo 40.b;
udito l'avvocato Ugo Lecis, per gli enti "La Cascina soc. coop." e "Duemila s.r.l.", che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Luciano Ancora, per gli imputati Ma.Lu. e  F.R., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei propri  ricorsi, e per l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi  del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e della parte civile Regione Puglia;
udito l'avvocato Paolo Francesco Sisto, per gli imputati F.R., M.D., Ma.Pi., R.P.,
C.G., Fr.Am., Ma.Lu., C.T.G., e per gli enti "La Cascina soc. coop." e "Duemila s.r.l.", che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei propri ricorsi, e per  l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e della parte civile Regione Puglia.
 

 




Fatto
 

 



1. La sentenza impugnata.

Con sentenza emessa il 29 settembre 2015, la Corte di appello di Bari, per quanto di interesse in questa sede, ha in parte riformato ed in parte confermato le due decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale di Bari in data 13 febbraio 2013 ed il 14 febbraio 2011, dopo aver riunito i giudizi di gravame a queste relativi, nei confronti degli imputati F.R., A.G., M.D., Ma.Pi., R.P., C.T.G., C.G., Fr.Am., La.Do., Pe.Pa., Ma.Lu., L.V., P.S., T.A., So.Lu. e S.A., nonchè nei confronti degli enti "La Fiorita a r.l.", assorbita per incorporazione ne "La Cascina soc. coop.", "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.", "Consorzio San Raffaele", "Fondazione San Raffaele", "Finanziaria Tosinvest s.p.a.", "Giada s.r.l.", "Multires s.r.l.", "Tosinvest Sanità s.p.a.", trasformata in "San Raffaele s.p.a.", "Tosinvest Servizi s.r.l.", "Tosinvest Immobiliare s.r.l.", "Santa Lucia 2000 s.r.l.", "Cooperativa editoriale Libero a r.l.", "T.G.S. 2004 s.r.l.", "Casa di Cura Privata Santa Lucia s.r.l.", incorporata in "San Raffaele s.p.a.".

Le complesse vicende oggetto del processo possono distinguersi in due parti tra di loro autonome: una parte relativa ai reati contestati a F.R., da solo o in concorso con A.G., e indicati anche come presupposto della responsabilità amministrativa delle società del gruppo "Tosinvest", facente capo all' A.; una ulteriore parte relativa ai reati addebitati agli altri imputati sopra precisati, ed indicati anche come presupposto della responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l.", e "Duemila s.r.l.".

1.1. In particolare, per quanto attiene alle vicende concernenti i reati contestati al F. o anche al F., e per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello di Bari:

-) in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha assolto F.R. e A.G. ed escluso la conseguente responsabilità degli enti "Consorzio San Raffaele", "Fondazione San Raffaele", "Finanziaria Tosinvest s.p.a.", "Giada s.r.l.", "Multires s.r.l.", "Tosinvest Sanità s.p.a.", trasformata in "San Raffaele s.p.a.", "Tosinvest Servizi s.r.l.", "Tosinvest Immobiliare s.r.l.", "Santa Lucia 2000 s.r.l.", "Cooperativa editoriale Libero a r.l.", "T.G.S. 2004 s.r.l.", "Casa di Cura Privata Santa Lucia s.r.l.", incorporata in "San Raffaele s.p.a.", con riferimento al reato di corruzione aggravata (capi 82.e, 83.e e 91.g) contestato al F. ed all' A. per avere il primo, nella qualità di presidente della Regione Puglia, adottato, tra il 2004 e l'aprile 2005, plurimi atti diretti a favorire il gruppo "Tosinvest", facente capo al secondo, nonchè società da questo controllate o a questo collegate, e precisamente a far assegnare a detto complesso di imprese la gestione di numerose Residenze Sanitarie Assistenziali (cd. R.S.A.) pubbliche della Regione Puglia, sia mediante l'indizione di una gara unitaria, sia mediante la richiesta di estensione dell'appalto, in cambio della somma di Euro 500.000,00, destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale per le competizioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 della formazione politica "La Puglia prima di tutto", ed erogata in più rate, anche per il tramite di articolazioni dell'U.D.C., da società del gruppo "Tosinvest" tra il 18 marzo ed il 4 maggio 2005;

-) in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di F.R. e A.G. in ordine al reato di finanziamento illecito (capo 84.e), commesso mediante l'erogazione irregolare della somma di Euro 500.000,00, effettuata in più rate da società del gruppo "Tosinvest" alla formazione politica "La Puglia prima di tutto" tra il 18 marzo ed il 4 maggio 2005, confermando però le statuizioni civili in favore della Regione Puglia;

-) in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di F.R. per il reato di abuso di ufficio (capo 88.e), così riqualificato il fatto contestato nell'imputazione come peculato, e ritenuto per avere l'accusato, nella qualità di presidente della Regione Puglia, utilizzato la somma di Euro 189.700,00, facente parte del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale, per finalità private, mediante l'erogazione di contributi a numerosi soggetti, con condotte tra il febbraio ed il 22 aprile 2005, e disposto la condanna del F. al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Puglia;

-) in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di F.R. relativamente al reato di tentato abuso di ufficio (capo 89.e), così riqualificato il fatto contestato nell'imputazione come abuso di ufficio, e ritenuto per avere l'accusato, nella qualità di presidente della Regione Puglia, posto in essere atti diretti a procurare illegittimi finanziamenti a Ru.Co.Ma., (OMISSIS), e a Ta.Fr., rappresentante della comunità "(OMISSIS)", mediante l'utilizzo di fondi per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale, con condotte poste in essere fino all'aprile del 2005, confermando però le statuizioni civili in favore della Regione Puglia limitatamente ai danni di natura non patrimoniale.

1.2. Per quanto attiene, poi, alle vicende concernenti i reati contestati agli altri imputati sopra precisati, ed indicati anche come presupposto della responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l.", e "Duemila s.r.l.", per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello di Bari:

-) in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, L.V., M.D., Ma.Pi., R.P., So.Lu., P.S., Pu.An., S.A., e T.A. dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato avendo riguardo alla simulazione dell'esistenza delle condizioni per l'aggiudicazione alla "Duemila s.p.a." dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle strutture dell'Azienda (OMISSIS) in assenza di gara ad evidenza pubblica, con condotta protratta, secondo l'addebito, fino al dicembre 2005 (capo 40.b), revocando le statuizioni civili disposte dal Tribunale in favore della parte civile Regione Puglia;

-) in riforma della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha assolto M.D. e R.P. dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato avendo riguardo alla presentazione di false fatture, per conto della società della "Duemila s.r.l.", per il compenso concernente il servizio di pulizia relativo al gennaio 2003 presso gli ospedali di (OMISSIS) e (OMISSIS), servizio in realtà effettuato per quel periodo dalla cooperativa La Medusa, con conseguente maturazione del credito in favore della società della "Duemila s.r.l." (capo 42.b);

-) ha confermato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alle imputazioni presupposto per la responsabilità degli enti di cui capi 13.b (corruzione aggravata contestata a Gr.Fe., direttore sanitario dell'A.S.L. (OMISSIS), Fi.Fr. e M.D., entrambi amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l."), 14.b (corruzione aggravata contestata a Pe.Mi., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)), 17.b (corruzione aggravata contestata a Ma.Pi., amministratore de "La Fiorita a r.l.", in riferimento all'attività di Ma.Vi., provveditore capo economo del Comune di (OMISSIS)), 18.b (corruzione aggravata contestata a Ma.Vi., provveditore capo economo del Comune di (OMISSIS)), 19.b (truffa aggravata in danno del Comune di (OMISSIS) contestata a Ma.Pi. e Ma.Vi. nelle qualità indicate ai capi 17.b e 18.b), 20.b (corruzione aggravata contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e M.D., il primo vicepresidente della Giunta Regione Puglia, il secondo segretario particolare del primo e funzionario regionale, il terzo direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) dal 20 agosto 2002, il quarto amministratore de "La Fiorita a r.l."), 21.b (corruzione aggravata contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e Pa.Ni., i primi tre nelle qualità indicate per il capo 20.b, il quarto quale direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) fino al 19 agosto 2002), 22.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa., Pa.Ni., e M.D., nelle qualità indicate per i capi 20.b e 21.b), 27.b (corruzione aggravata contestata a Ma.Lu., M.D. e R.P., il primo quale segretario personale del presidente della Regione Puglia F. gli altri due quali amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività di cui al successivo capo 28.b), 28.b (corruzione aggravata contestata ad Fr.Am., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) fino all'agosto 2002), 29.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata a Ma.Lu., M.D., R.P., Fr.Am. e Ro.Ni., i primi quattro nelle qualità indicate per i capi 27.b e 28.b, il quinto quale direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) a partire dall'agosto 2002), 30.b (corruzione aggravata contestata a Fa.Gi., M.D. e R.P., il primo quale amministratore della RAMECO s.p.a., gli altri due quali amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 31.b), 31.b (corruzione aggravata contestata a Pe.Pa., direttore generale dell'(OMISSIS)), 32.b (corruzione aggravata contestata a M.D., quale amministratore de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 33.b), 33.b (corruzione aggravata contestata a La.Do., direttore sanitario dell'(OMISSIS)), 34.b (corruzione aggravata contestata a L.V., M.D. e R.P., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 35.b), 35.b (corruzione aggravata contestata ad T.A., impiegato presso l'Ufficio operativo Lavoratori socialmente utili della Regione Puglia), 48.b (corruzione aggravata contestata a L.V., M.D. e Ma.Pi., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 49.b), 49.b (corruzione aggravata contestata a N.L., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)), 50.b (corruzione aggravata contestata a L.V., M.D. e Ma.Pi., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 51.b) e 51.b (corruzione aggravata contestata ad Li.Ar., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS));

-) in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la dichiarazione di responsabilità della società "La Fiorita a r.l.", assorbita per incorporazione ne "La Cascina soc. coop.", per gli illeciti amministratividipendenti dai reati di cui ai capi di imputazione 13.b, 14.b, 17.b, 18.b, 19.b, 20.b, 21.b, 22.b, 27.b, 28.b, 29.b, 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b, 48.b, 49.b, 50.b e 51.b, con esclusione dei reati di cui ai capi 40.b e 42.b, per i quali è stata pronunciata assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti degli imputati persone fisiche, e dei reati di cui ai capi 15.b e 16.b, perchè relativi a reati commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, e ridotto la sanzione pecuniaria ad Euro 140.000,00 (280 quote del valore di Euro 500,00 ciascuna);

-) in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la dichiarazione di responsabilità della società "Duemila s.r.l."., già "Duemila s.p.a.", per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi di imputazione 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b e 35.b, con esclusione dei reati di cui ai capi 40.b e 42.b, per i quali è stata pronunciata assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti degli imputati persone fisiche, e ridotto la sanzione pecuniaria ad Euro 100.000,00 (200 quote del valore di Euro 500,00 ciascuna);

-) in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di B.G., L.V., M.D., Ma.Pi. e R.P. relativamente al reato di associazione per delinquere finalizzato ad assicurarsi con modalità illecite le concessioni dei servizi di pulizia, sanificazione ed ausiliariato per conto di enti pubblici ed AA.SS.LL. della Regione Puglia, e a conseguire e conservare illecitamente una condizione di monopolio nel settore (capo 1.a), imputazione non indicata come presupposto per la responsabilità degli enti, nè posta a fondamento di statuizioni civili;

-) ha confermato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alle imputazioni, non indicate come presupposto per la responsabilità degli enti, nè poste a fondamento di statuizioni civili, di cui ai capi 15.b (corruzione aggravata contestata a L.V. e M.D., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività amministrative di B.G., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) e di cui al successivo capo 16.b), 16.b (corruzione aggravata contestata a B.G., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)), 23.b (falso ideologico, contestato anche a C.G. e M.D.), 24.b (rivelazione di segreto di ufficio, contestato a Fr.Am., M.D. e R.P.), 25.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a Fr.Am., M.D. e R.P.), 26.b (falso ideologico, contestato a Fr.Am., M.D. e R.P.), 36.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., C.T.G. e Pe.Pa.), 37.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., C.T.G. e Pe.Pa.), 38.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D., Ma.Pi., R.P. e C.T.G.), 39.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., C.T.G. e Pe.Pa.), 41.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a M.D., Ma.Pi. e R.P.), 43.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D. e Ma.Pi.), 44.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato a Ma.Pi.), 45.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D. e Ma.Pi.), 46.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato a M.D. e Ma.Pi.), 47.b (astensione dagli incanti, contestato a M.D. e Ma.Pi.), 53.b (abuso d'ufficio, contestato a Fr.Am. e Ma.Lu., oltre che a F.R. assolto per non aver commesso il fatto con sentenza irrevocabile), 63.c (falso ideologico, contestato a M.D., Ma.Pi. e R.P.), 77.d (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a M.D., Ma.Pi. e R.P.) e 79.d. (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a M.D. e Ma.Pi.).

2. I ricorsi e le memorie.

Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: -) il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari; -) l'avvocato Giuseppe Spagnolo, quale difensore e procuratore speciale della Regione Puglia; -) gli avvocati Luciano Ancora e Francesco Paolo Sisto, quali difensori di fiducia di F.R.; -) gli avvocati Ugo Lecis e Francesco Paolo Sisto, quali difensori di fiducia e procuratori speciali de "La Cascina soc. coop.", successore universale a seguito di fusione per incorporazione della società cooperativa "La Fiorita a r.l."; -) gli avvocati Ugo Lecis e Francesco Paolo Sisto, quali difensori di fiducia e procuratori speciali di "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a."; -) l'avvocato Francesco Paolo Sisto, quale difensore di fiducia di M.D.; -) gli avvocati Francesco Rotunno e Francesco Paolo Sisto quali difensori di fiducia di Ma.Pi.; -) gli avvocati Francesco Rotunno e Francesco Paolo Sisto quali difensori di fiducia di R.P.; -) l'avvocato Francesco Paolo Sisto, quale difensore di fiducia di C.T.G.; -) l'avvocato Francesco Paolo Sisto, quale difensore di fiducia di C.G.; -) l'avvocato Francesco Paolo Sisto, quale difensore di fiducia di Fr.Am.; -) l'avvocato Massimo Manfreda, quale difensore di fiducia di La.Do.; -) l'avvocato Michele Laforgia, quale difensore di fiducia di Pe.Pa.; -) l'avvocato Francesco Paolo Sisto, quale difensore di fiducia di Ma.Lu..

Hanno presentato motivi nuovi gli avvocati Ugo Lecis e Francesco Paolo Sisto per "La Cascina soc. coop.".

Hanno presentato memoria: -) gli avvocati Luciano Ancora e Francesco Paolo Sisto, per F.R.; -) l'avvocato Giovanni Di Cagno, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di "Consorzio San Raffaele", "Fondazione San Raffaele", "Finanziaria Tosinvest s.p.a.", "Giada s.r.l.", "Multires s.r.l.", "Tosinvest Sanità s.p.a.", trasformata in "San Raffaele s.p.a.", e "San Raffaele s.p.a.", incorporante finale di "Casa di Cura Privata Santa Lucia s.r.l."; -) gli avvocati Francesco Rotunno e Francesco Paolo Sisto per M.D., Ma.Pi. e R.P..

I ricorsi e le memorie sono di seguito enunciati, ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, "nei limiti strettamente necessari per la motivazione".

3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari.

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari è articolato in tre gruppi di motivi.

3.1. Il primo gruppo di motivi è relativo alle imputazioni concernenti il delitto di corruzione contestato al F., all' A., nonchè, come reato presupposto, alle società del gruppo "Tosinvest", facente capo all' A. (capi 82.e, 83.e, 91.g). Con gli stessi, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta insussistenza del delitto di corruzione.

3.1.1. Si deduce, in primo luogo, che erroneamente la sentenza impugnata ha sottolineato la mancata riferibilità di "alcuna decisione" al F. in ordine all'assegnazione al gruppo "Tosinvest" della gestione delle R.S.A. pubbliche della Regione Puglia. Invero, la nozione di atto di ufficio rilevante ai fini della configurabilità del reato di corruzione ricomprende qualunque tipologia di atto riconducibile all'incarico del pubblico ufficiale, ivi compresi gli atti materiali.

3.1.2. Si deduce, in secondo luogo, che la sentenza impugnata ha "dequotato" la rilevanza degli atti posti in essere dal F., e considerati di "mero impulso", e non si è confrontata con quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado.

Quest'ultima, in particolare, aveva sottolineato come l'assegnazione delle undici R.S.A. al gruppo "Tosinvest" era l'effetto dello svolgimento di una gara unica regionale, che era stata determinata dall'iniziativa del F., il quale aveva preteso, con due note a sua firma del dicembre 2003 e del gennaio 2004, le necessarie deleghe da parte dei direttori delle AA.SS.LL. territorialmente competenti per ciascuna R.S.A. in favore dell'Agenzia Regionale Santitaria (c.d. A.RE.S.), ed aveva incluso tra le R.S.A. da assegnare in gestione anche alcune non completate al 100%. La decisione del Tribunale, inoltre, aveva evidenziato che la gara unica regionale aveva favorito il gruppo "Tosinvest" perchè aveva imposto l'adozione di un criterio di dimensione economica dell'impresa particolarmente selettivo, ed anzi tale da "ritagliare" i requisiti del bando sulle caratteristiche delle imprese facenti capo all' A.. Ancora, il giudice di prima cura aveva rilevato che le note a firma del F., da un lato, davano conto dell'impossibilità o della difficoltà delle AA.SS.LL. di assicurare la gestione diretta delle R.S.A. per carenza di personale, mentre, in realtà, i direttori generali competenti aveva rappresentato di essere pronti ad attivare la gestione diretta della struttura di Alberobello e delle strutture di Supersano, Gallipoli e Alessano; dall'altro, non rappresentavano che altre R.S.A. non erano ancora completate al 100% e, quindi, in forza di quanto previsto dalla Delib. della Giunta regionale n. 210 del 2002, non potevano essere affidate in gestione ai privati.

La sentenza di appello, invece, ha spiegato le iniziative del F. indirizzate all'affidamento della gestione delle R.S.A. ai privati e allo svolgimento di una gara unica come valutazioni di indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente della Regione, nonostante le stesse andassero al di là di quanto, in termini assolutamente generici, era previsto nella Delib. della Giunta regionale n. 210 del 2002, e determinassero una sostanziale "espropriazione" del potere riservato proprio da tale Delib. ai Direttori generali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti di decidere se e come gestire le R.S.A.. Ha poi trascurato di considerare che la decisione di procedere ad una gara unica è stata presa "bypassando l'assessorato di competenza". Ha infine omesso di dare qualunque rilievo alla contrarietà delle affermazioni contenute nelle note del F. rispetto ai risultati dell'indagine conoscitiva circa l'impossibilità o la difficoltà delle AA.SS.LL. di assicurare la gestione diretta delle R.S.A., ed alla decisione di far svolgere la gara unica nonostante alcune R.S.A. non fossero ancora complete.

3.1.3. Si deduce, in terzo luogo, che la sentenza impugnata, per escludere la sussistenza del reato, ha impropriamente valorizzato l'assenza di atti contrari ai doveri di ufficio e l'assenza di contestualità cronologica tra gli atti adottati dal F. e le dazioni di denaro ricevute dalla formazione politica "La Puglia prima di tutto" da lui diretta, ed erogate dalle società del gruppo "Tosinvest" facente capo all' A..

Si osserva, quanto al primo profilo, che l'art. 319 c.p., ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, fa riferimento non alla categoria dell'illegittimità, bensì a quella, più ampia, dell'atto contrario ai doveri di ufficio, ossia ad un atto anche formalmente regolare, ma rispondente alle finalità del corruttore.

Si rappresenta, poi, quanto al secondo aspetto, che il F., così come risulta dagli atti del processo, ha invitato un dirigente regionale a sostituirsi al dirigente competente, il quale era contrario, per predisporre la proposta di una Delib. di "estensione" dell'affidamento in gestione di altre tre R.S.A. al gruppo "Tosinvest" proprio nel periodo in cui le società di questa galassia di imprese erogavano la somma di Euro 500.000,00 alla formazione politica "La Puglia prima di tutto"; l'invito, per di più, era stato fatto dopo lo svolgimento delle elezioni regionali, allorchè la Giunta da lui diretta operava in regime di prorogatio, e, quindi, non poteva adottare atti di straordinaria amministrazione. Si rileva, inoltre, che la sentenza impugnata minimizza la circostanza appena evidenziata, affermando semplicisticamente che la proposta in discorso non fu mai formalizzata e che le erogazioni di denaro continuarono anche dopo l'insediamento del nuovo Presidente della Regione, ossia in una fase in cui il F. nulla più avrebbe potuto fare in favore dell' A. e del gruppo "Tosinvest".

3.1.4. Si deduce, in quarto luogo, che l'accoglimento del ricorso in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di corruzione impone anche l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità amministrativa delle società del gruppo "Tosinvest".

3.2. Il secondo gruppo di motivi è relativo all'imputazione concernente il delitto di abuso di ufficio ritenuto commesso dal F. in riferimento all'utilizzo della somma di Euro 189.000,00 in dotazione del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale (capo 88.e). Con gli stessi, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla riqualificazione del fatto come abuso di ufficio, invece che come peculato, in linea con l'originaria contestazione.

Si premette che, secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata: -) le somme, il cui impiego è stato deliberato direttamente dal F., non rientrano nè in astratto, nè in concreto nella categoria delle spese di rappresentanza in base all'art. 3 del regolamento relativo all'impiego delle somme in dotazione del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale; -) le erogazioni sono avvenute in piena campagna elettorale ed in favore di soggetti della zona di Maglie o comunque nel Salento, ossia nella zona di provenienza elettorale del F., e, dalle intercettazioni telefoniche effettuate, risultano essere state oggetto di "promesse"; -) i provvedimenti di corresponsione delle somme sono stati contestati due volte dal settore Ragioneria della Regione; -) il F. è stato il relatore della Delib. di Giunta di approvazione del regolamento relativo all'impiego delle somme in dotazione del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale ed era quindi perfettamente consapevole del contenuto e delle finalità di tale atto normativo.

Si contesta, sulla base di tali presupposti, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui le erogazioni effettuate erano comunque astrattamente riconducibili all'interesse della Regione Puglia. Questa affermazione, infatti, non solo è apodittica e del tutto immotivata, ma non tiene conto che la gestione del denaro, in ogni caso, è stata effettuata per scopi privati e al di fuori delle regole di contabilità, sicchè il F. si è posto come dominus del denaro pubblico, operando una finalizzazione privatistica della spesa. Del resto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, da un lato, è configurabile il delitto di peculato allorchè si procede all'utilizzo dei fondi per le spese di rappresentanza per fini diversi da quelli previsti dalla disciplina di contabilità, e, dall'altro, le spese di rappresentanza sono quelle destinate al soddisfacimento della funzione rappresentativa esterna dell'ente, ossia debbono essere funzionali a mantenere o accrescere il prestigio degli organi della Regione. Ancora, le affermazioni della sentenza impugnata sono intrinsecamente contraddittorie: da un lato, si dice che l'erogazione delle somme sarebbe riconducibili a fini istituzionali, e, dall'altro, si rileva che il denaro sarebbe stato corrisposto per ragioni elettorali al di fuori di interessi pubblici.

3.3. Il terzo gruppo di motivi è relativo all'imputazione concernente il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestata a L.V., M.D., Ma.Pi., R.P., So.Lu., P.S., Pu.An., S.A., e T.A. avendo riguardo alla simulazione dell'esistenza delle condizioni per l'aggiudicazione alla "Duemila s.p.a." dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle strutture dell'Azienda A.S.L. (OMISSIS) in assenza di gara ad evidenza pubblica, nonchè, come reato presupposto, alle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a." (capi 40.b e 90.f). Con gli stessi, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in riferimento alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del reato osservando che "manca qualsivoglia elemento di prova che procedendo con la gara pubblica l'appalto si sarebbe aggiudicato a condizioni più vantaggiose per la P.A.". Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno per la Pubblica Amministrazione nella truffa può essere individuato tanto negli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara in dipendenza della irregolarità di quella precedente, quanto nella mancata aggiudicazione dei lavori da parte di altri concorrenti. Inoltre, nel caso di specie, il danno per la Regione Puglia è derivato dalla concessione di un finanziamento, funzionale alla stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili (c.d. L.S.U.), la cui erogazione non era consentita nè in assoluto, per la mancanza dei presupposti per derogare alle procedure di gara pubblica, nè, in ogni caso, nella misura del 75%, in quanto relativa ad un progetto presentato dopo il 20 settembre 2002, ossia in data successiva a quella prevista come ultima utile dalla Delib. di Giunta regionale n. 1115 del 2002. Si precisa, poi, che il presupposto simulato per la deroga alla gara pubblica era costituito dall'assenza di affidamento in appalto dei servizi, invece, sia pur parzialmente, già affidati in appalto alla cooperativa La Medusa s.c.a.r.l. e all'A.T.I. (OMISSIS), e che il risparmio derivante dall'asserita gratuità del servizio di raccolta e smaltimento dei R.O.T. (rifiuti ospedalieri trattati) era in realtà inesistente, in quanto il medesimo servizio era stato già affidato all'A.T.I. (OMISSIS). Si assume, ancora, che la data di consumazione del reato è quella del 31 dicembre 2007, giorno di riscossione dell'ultima rata di cofinanziamento e di cessazione degli effetti del contratto, e che, tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione, pari a nove mesi ed undici giorni, l'illecito penale non si era ancora estinto al momento della pronuncia della sentenza di appello.

Si deduce, infine, che l'accoglimento del ricorso in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa aggravata impone anche l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a.".

4. Il ricorso della parte civile Regione Puglia.

Il ricorso presentato nell'interesse della parte civile Regione Puglia è articolato in due motivi.

4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 192 c.p.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo all'esclusione del reato di corruzione contestato a F. ed A. (capi 82.e e 83.e).

Si deduce che la sentenza di appello ha proceduto ad una valutazione parcellizzata degli elementi di prova anzichè valutarli unitariamente, anche con travisamento della prova. In particolare, la nota del 21 gennaio 2004 a firma del F. non esprime una semplice iniziativa bensì una vera e propria decisione finalizzata ad affidare la gestione delle R.S.A. a privati, ad acquisire le deleghe dei direttori generali delle AA.SS.LL. competenti per territorio in favore dell'(OMISSIS) e a far espletare un'unica gara. Inoltre, la nota in questione è preceduta da un contatto telefonico tra il F. e l' A. in data 14 gennaio 2004, risultante dai tabulati delle utenze cellulari. Ancora, la medesima nota non riporta che i direttori generali competenti per le R.S.A. di Andria, Locorotondo, Supersano, Gallipoli ed Alessano avevano prospettato di procedere in gestione diretta o comunque non avevano segnalato alcuna difficoltà a procedere in tal senso, e che, delle altre quindici R.S.A., ben dodici non potevano essere messe a gara perchè non completate, come riconosciuto da note del 2 dicembre 2004, anch'esse a firma del F.; tali circostanze sono richiamate nella sentenza di primo grado, la quale rileva come l'attivazione della prima R.S.A. avvenne nel marzo 2005, sette furono attivate alla data del 16 giugno 2005, e le altre ancora più tardi, l'ultima addirittura nel 2008. Muovendo da tali osservazioni, si conclude che la Delib. n. 622 del 2004, la quale si poneva come attuativa della nota del 21 gennaio 2004, e disponeva l'indizione di un'unica grande gara per l'affidamento a privati delle R.S.A. costituisce l'atto contrario ai doveri di ufficio a fronte del quale è stata corrisposta la somma di 500.000,00 Euro da parte del gruppo facente capo all' A..

4.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 640 e 640-bis c.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo all'esclusione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato a L.V., M.D., Ma.Pi., R.P., So.Lu., P.S., Pu.An., S.A., e T.A., ed alla individuazione della data di consumazione del medesimo (capo 40.b).

Si deduce che il danno patrimoniale per la Regione Puglia è costituito dalla concessione del finanziamento regionale corrisposto nella misura del 75%, e per l'erogazione del quale non sussistevano i presupposti. Si osserva che la deroga alle procedure di evidenza pubblica e di gara pubblica erano consentite dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 6, e art. 10, comma 1, solo per "esecuzioni di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione"; nella specie, però, i servizi di pulizia presso i presidi ospedalieri di (OMISSIS) e (OMISSIS) erano già appaltati alla cooperativa La Medusa, come riconosce la stessa sentenza impugnata (p. 222-223), mentre il servizio di raccolta dei R.O.T. (rifiuti ospedalieri trattati) era già affidato per tutti i presidi ospedalieri della A.S.L. (OMISSIS) all'A.T.I. (OMISSIS), come segnala sentenza di primo grado (p. 587). L'occultamento di tale dato, ossia dell'assenza di un presupposto indefettibile, operato dai vertici della A.S.L. nella richiesta di cofinanziamento alla Regione Puglia, ha indotto quest'ultima in errore e, conseguentemente, a farle disporre la contribuzione non dovuta. Si aggiunge che, in ogni caso, essendo decorso il termine del 20 settembre 2002 alla data di presentazione del progetto da parte della "Duemila s.p.a.", il finanziamento - per effetto di quanto previsto dalla Delib. di Giunta Regionale n. 1115 del 2002 - non avrebbe potuto superare il 50% del contratto-convenzione, il cui importo era pari a circa Euro 13.000.000,00.

Si rileva, infine, che la data di consumazione del reato di truffa in questione è quella del 31 dicembre 2007, giorno di riscossione dell'ultima rata di cofinanziamento e di cessazione degli effetti del contratto, che, tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione, pari a nove mesi ed undici giorni, l'illecito penale non si era ancora estinto al momento della pronuncia della sentenza di appello, e che tale conclusione non è preclusa dalla contestazione, la quale fa riferimento al dicembre 2005, posto che "la data di consumazione del reato costituisce - nel caso di specie - un accessorio del capo di imputazione".

5. Il ricorso di F.R..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato F.R. è articolato in due gruppi di motivi, il primo relativo alle questioni di tipo processuale, il secondo attinente ai profili sostanziali.

5.1. Il gruppo di motivi concernenti le questioni processuali è articolato in sei distinte censure.

5.1.1. Con la prima doglianza, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 33 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. a), nonchè vizio di motivazione, avendo riguardo al trasferimento del processo dalla prima alla seconda sezione penale del Tribunale di Bari.

Si deduce che il processo era stato fissato originariamente presso la prima sezione del Tribunale di Bari, e che, però, il Collegio, alla prima udienza, per la presenza della contestazione del reato di cui all'art. 648-bis c.p., rientrante nelle attribuzioni della seconda sezione, aveva rimesso il giudizio a quest'ultima. Si censura che il trasferimento del processo è stato disposto senza preventiva trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, unico legittimato a decidere la corretta distribuzione degli affari tra le sezioni, ma sulla base di "accordi precedentemente fissati" tra i presidenti delle due sezioni. Si aggiunge che la nullità, derivante dall'abnormità del provvedime o di trasmissione degli atti emesso dalla prima sezione, non può ritenersi sanata solo perchè il presidente del Tribunale, investito della questione sia con l'ordinanza di trasmissione appena indicata, sia con ulteriore istanza della difesa degli imputati, non ha ritenuto di adottare alcuna determinazione. Si conclude che la violazione dell'art. 33 c.p.p. ha determinato la nullità assoluta di tutto il processo e, conseguentemente, della sentenza impugnata.

Si rappresenta, ancora, che l'assegnazione del processo alla seconda sezione è erronea anche sotto un profilo tabellare, perchè il reato presupposto del riciclaggio è nella specie quello di appropriazione indebita, punito con la sanzione della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione; di conseguenza, la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p. in contestazione era quella attenuata di cui al comma 3, come tale punita meno severamente del reato di peculato. Si segnala che la questione era stata posta dalla difesa e che, però, nessuna risposta è stata fornita nei provvedimenti della prima e della seconda sezione.

5.1.2. Con la seconda doglianza, si lamenta vizio di motivazione, avendo riguardo al rigetto della richiesta di esclusione della parte civile Regione Puglia.

Si deduce che la difesa aveva rappresentato che la Regione non aveva precisato nell'atto di costituzione di parte civile quali fossero le ragioni poste a fondamento della sua costituzione, e che, però, tale formale indicazione era necessaria, in quanto i danni patrimoniali sono stati procurati direttamente alle A.S.L. Si aggiunge, poi, che l'ordinanza del Tribunale ha rigettato la richiesta di esclusione della parte civile "nell'ottica della astratta riconducibilità anche alla Regione delle conseguenze dannose dei reati commessi in danno delle Asl (...)". Si osserva, in contrario, che le AA.SS.LL. hanno specifica soggettività giuridica ed autonomia imprenditoriale, a norma del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1 e che, quindi, manca qualunque nesso eziologico tra fatti di reato connessi ai contratti stipulati tra i soggetti privati e le AA.SS.LL., da una parte, e pregiudizio subito dalla Regione Puglia, dall'altra.

5.1.3. Con la terza doglianza, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 468 c.p.p., comma 1, nonchè vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata dichiarazione di inammissibilità della lista testi del Pubblico ministero.

Si deduce che la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici del Pubblico ministero è costituita da elenchi nominativi di soggetti e indicazione della tipologia del reato o dei reati di riferimento; si aggiunge che non è comprensibile nemmeno "se l'indicazione generica dei reati preceduta dal simbolo "x" si riferisca ai soggetti indicati prima di tale enunciazione o a quelli indicati dopo", e che, se si optasse per la seconda soluzione, per n erosi soggetti mancherebbe pure qualunque collegamento a fattispecie di reato. Si rileva, poi, che l'ordinanza del Tribunale si limita ad osservare che può essere sufficiente la mera qualifica professionale rivestita dai testimoni, senza considerare, però, che i capi di imputazione sono molteplici e che i riferimenti sono per più fattispecie e senza apprezzabile precisione, come quando si indica "x corruzione e altri reati collegati (OMISSIS)".

5.1.4. Con la quarta doglianza, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 268 c.p.p., commi 7 e 8, art. 177 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), nonchè vizio di motivazione, avendo riguardo al diniego della copia delle registrazioni delle intercettazioni acquisite al fascicolo del dibattimento.

Si deduce che il giudice deve disporre la trascrizione di tutte le intercettazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 7, e che, invece, nella specie, lo stesso aveva rigettato l'istanza rilevando che la prova è fornita dal supporto magnetico e che la trascrizione, avendo la funzione di agevolare l'esame del contenuto dei colloqui, è utile solo per le captazioni indicate analiticamente dalle parti.

Si deduce, ancora, che il Tribunale, in data 16 maggio 2012, aveva autorizzato il rilascio di copia di tutte le bobine-cassette acquisite al fascicolo per il dibattimento, a cura e spese di parte, e che, però, dette copie non sono mai state consegnate; nè, tale violazione può essere superata con l'osservazione che gli imputati hanno potuto avvalersi del diritto all'ascolto sin dalla chiusura delle indagini preliminari, ed hanno indicato in modo specifico alcune conversazioni, ottenendone la trascrizione.

Si conclude che, in tal modo, vi è stata violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità di tutti gli atti del dibattimento e della successiva sentenza.

5.1.5. Con la quinta doglianza, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 499 c.p.p., comma 5, nonchè vizio di motivazione, avendo riguardo alla consultazione di appunti da parte del teste Ge..

Si deduce che il teste Ge., all'udienza del 30 gennaio 2012, ha dichiarato di aver consultato, nel corso della deposizione, notizie di reato ed "appunti estratti dalle notizie di reato", e che, però, detti "appunti", in quanto estranei al fascicolo del pubblico ministero, non erano consultabili dalla difesa.

5.1.6. Con la sesta doglianza, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 270 c.p.p., nonchè vizio di motivazione, avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento.

Si deduce che le intercettazioni debbono ritenersi disposte nell'ambito di un diverso procedimento, pur se eseguite nell'ambito di un procedimento riportante lo stesso numero di notizie di reato. Le indagini e le intercettazioni, infatti, erano state disposte nell'ambito di un procedimento per falsi commessi nel 1996 in relazione ad una gara d'appalto gestita dall'(OMISSIS), sicchè l'unico elemento in comune tra tutte le vicende oggetto di indagini è il numero di registro generale delle notizie di reato.

5.2. Il gruppo di motivi concernenti le questioni sostanziali è articolato in tre distinte censure.

5.2.1. Con la prima doglianza, si lamenta vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di finanziamento illecito in riferimento alla somma di Euro 500.000,00 versata in più rate dal gruppo "Tosinvest" (capo 84.e).

Si deduce che i dati e le scritture contabili della formazione politica "La Puglia prima di tutto" sono corretti, riportando data, provenienza ed importi dei versamenti. In particolare, per quanto attiene ai contributi ricevuti dalla Segreteria regionale della Calabria dell'U.D.C. per Euro 100.000,00 e dalla Segreteria nazionale dell'U.D.C. per ulteriori Euro 100.000,00, la ricezione delle somme è stata anche comunicata al Consiglio Regionale ed al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello di Bari; inoltre, la regolarità delle erogazioni risulta anche dai controlli del giudice contabile e della Camera dei Deputati.

La sentenza impugnata ha omesso di valutare il contenuto della deposizione del dott. Ch.Pi., segretario amministrativo nazionale dell'U.D.C., il quale ha spiegato che il finanziamento alla lista "La Puglia prima di tutto" si spiega per il collegamento di questa con il suo partito, al quale apparteneva anche il vicepresidente uscente della Giunta regionale, e per gli stretti legami politici tra l'U.D.C. ed il F.. La sentenza impugnata, inoltre, ha trascurato di considerare che il tesoriere della formazione "La Puglia prima di tutto", dott. F.F.A., prosciolto dal G.u.p. con sentenza irrevocabile dopo il ricorso per cassazione, si era dotato di un modello di dichiarazione congiunta che prevedeva la dichiarazione del soggetto erogante -persona giuridica circa l'esistenza della delibera dell'organo societario di competenza. Ancora, la sentenza impugnata non ha tenuto in conto quanto osservato dalla Corte di cassazione con riferimento alla posizione del F.: nel caso di erogazioni di denaro tra diversi partiti, si è al di fuori del finanziamento illecito e si rientra nella compartecipazione delle spese elettorali.

5.2.2. Con la seconda doglianza, si lamenta vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di abuso d'ufficio in riferimento alla gestione delle somme del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale per la complessiva somma di Euro 189.700,00 (capo 88.e).

Si rappresenta che: -) la gestione delle somme del Fondo è stata delegata dal F. all'Ufficio del Cerimoniale, anche al fine di espletare la necessaria istruttoria; -) il regolamento n. 124 del 2005 ha escluso la possibilità di utilizzare tale Fondo per cassa; -) il provvedimento di utilizzo delle somme in contestazione, la determina dirigenziale n. 118 del 22 aprile 2005, è stato adottato dal dirigente dell'Ufficio Cerimoniale dottoressa Co. e dalla funzionaria che aveva proceduto all'istruttoria, dottoressa m.g.r., le quali, però, per questa vicenda sono state prosciolte con sentenza del G.u.p. confermata dalla Corte di cassazione; -) la determina appena citata riporta analiticamente i nomi dei beneficiari; -) la sentenza di primo grado, assolvendo anche il F. sulla base di un'articolata motivazione, ha escluso, alla luce dell'esame testimoniale di numerosi beneficiari delle erogazioni, la finalità elettorale delle stesse, o, comunque, lo svolgimento di propaganda politica in favore del precisato imputato nell'ambito delle manifestazioni finanziate; -) anche la Giunta regionale succeduta a quella presieduta dal F. ha utilizzato il Fondo in questione sulla base dei medesimi criteri.

Si deduce che non è ravvisabile nè una violazione di legge, nè il dolo richiesto dall'art. 323 c.p., nè l'utilizzo del denaro per finalità estranee al Fondo di rappresentanza. Si aggiunge che, anche per quei contributi per i quali sarebbe emerso un interesse collaterale, non è possibile rilevare che la finalità privatistica, ove ravvisabile, abbia travalicato la finalità pubblicistica. Si osserva, ancora, che le determine dirigenziali n. 112 del 15 aprile 2005 e n. 118 del 22 aprile 2005 non sono state revocate neppure dalla Giunta succeduta a quella presieduta dal F..

5.2.3. Con la terza doglianza, si lamenta vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di tentato abuso d'ufficio in riferimento agli atti diretti a procurare illegittimi finanziamenti agli oratori (capo 89.e).

Si premette che, secondo la contestazione, condivisa dal giudice di primo grado, le somme sarebbero state "illegittimamente ed illecitamente dirottate dall'originario scopo" istituzionale su istigazione del F. per ottenere l'appoggio elettorale dell'arcivescovo Ru..

Si osserva che i finanziamenti per la costruzione di impianti sportivi annessi ad istituti di culto furono previsti dalla L.R. n. 14 del 4 agosto 2004 nell'ambito delle spese di investimento relative ai fondi intersettoriali, e che l'istruttoria relativa ai finanziamenti provenienti dal fondo di investimento intersettoriale fu demandata al settore Lavori Pubblici con Delib. della Regione Puglia n. 1573 dell'ottobre 2004.

Si deduce che le sentenze di merito hanno valorizzato, nella prospettiva accusatoria, le conversazioni telefoniche tra il F. ed il Ru., svalutando del tutto le dichiarazioni testimoniali del dott. c., assessore regionale dell'epoca per i Lavori Pubblici, del dott. ca., dirigente dell'assessorato allo sport della Regione Puglia, e del dott. p., assessore regionale dell'epoca per il Bilancio, ed anzi travisando la prova formata da tali dichiarazioni. Si rappresenta che, alla luce delle dichiarazioni del c., lo "storno" di parte delle somme impiegate da altro capitolo di bilancio, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi intersettoriali, effettuata con Delib. di Giunta n. 577 del 15 aprile 2005, era giustificato per l'esistenza di una graduatoria già effettuata, e che, pertanto, pur operando ormai la Giunta presieduta dal F. in regime di prorogatio, tale delibera costituiva atto di ordinaria amministrazione ed era quindi legittimamente adottabile. Si segnala, ancora, che: -) la regolarità amministrativa e contabile della Delib. n. 577 del 2005 è stata attestata da un parere pro veritate richiesto dalla Giunta presieduta dal Ve.; -) proprio la legge regionale n. 14 del 2004 include i finanziamenti per gli impianti sportivi degli oratori nell'ambito delle spese di investimento intersettoriale; -) il dott. ca., prima di procedere ad impegnare le somme "stornate", si era consultato il neoeletto Presidente Ve. e, successivamente, in relazione a queste vicende, è stato assolto dal G.u.p. per non aver commesso il fatto, con sentenza non impugnata; -) il trasferimento della competenza in materia dal settore dei Lavori Pubblici al settore Sport non fu dettata dall'esigenza di trovare un dirigente disponibile ad adottare il provvedimento di assegnazione dei contributi in favore degli oratori cattolici, ma dalla specificità della materia interessata dalle erogazioni, concernenti i soli impianti sportivi, come confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali dell'allora assessore regionale al Bilancio, dott. p.; -) la Delib. di Giunta n. 577 del 15 aprile 2005, avente ad oggetto lo "storno" dei fondi e l'assegnazione al settore Sport della competenza a disporre la ripartizione delle risorse all'impiantistica sportiva dei Comuni e degli oratori, fu sottoscritta da tutti i dirigenti, compreso il Se., ossia il coordinatore dei Lavori Pubblici non disponibile ad emettere il provvedimento di assegnazione dei contributi. Si evidenzia, infine, che la scelta della Giunta di reperimento dei fondi era una scelta politica, in linea con l'indirizzo politico in favore del mondo cattolico costantemente perseguito dal F. nel corso dei cinque anni del suo mandato, e che, in ogni caso, l'effettiva erogazione delle somme sarebbe seguita solo a distanza di molto tempo, quando i soggetti titolari degli impianti ammessi al finanziamento avrebbero inviato alla Regione l'ulteriore documentazione richiesta dalla L.R. n. 14 del 2004.

6. Il ricorso de "La Cascina società cooperativa per azioni", successore universale della società cooperativa "La Fiorita a r.l.".

Il ricorso presentato nell'interesse dell'ente "La Cascina società cooperativa per azioni", successore universale della società cooperativa "La Fiorita a r.l.", a seguito di fusione per incorporazione, è articolato in dieci motivi.

6.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 36 nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari.

Si deduce che la competenza è stata determinata per connessione a norma dell'art. 16 c.p.p. facendo riferimento al reato per associazione per delinquere quale reato più grave tra quelli contestati alle persone fisiche cui sono attribuiti i reati presupposto, sebbene tale reato non è stato contestato all'ente quale reato presupposto, nè all'epoca era a questo addebitabile. Tuttavia, la regola di competenza di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 36 collegata alla competenza per il reato presupposto, non ammette deroga. Nè la regola di favore per il simultaneus processus di cui all'art. 38 D.Lgs. cit. autorizza deroghe ai criteri di distribuzione della competenza, limitandosi ad imporre la riunione dei processi pendenti per l'illecito amministrativo e per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende; al contrario, l'art. 38, comma 2, lett. c), prevede procedimenti separati "quando (...) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario".

Si aggiunge, poi, che, secondo costante giurisprudenza, la connessione tra procedimenti può operare solo quando soltanto quando i presupposti che la determinano siano applicabili a tutti gli imputati, e che tale principio deve essere mutuato anche nei confronti degli enti. Ancora, in linea generale, non sono indicate le ragioni per le quali deve ritenersi il vincolo di connessione tra il reato di associazione ed i reati-scopo, posto che questi, di norma, al momento della costituzione del sodalizio criminoso, sono previsti solo in via generale e programmatica.

Di conseguenza, stante l'inapplicabilità del criterio individuato dai giudici di merito, la competenza per il procedimento nei confronti dell'ente appartiene al Tribunale di Taranto, cui spetta la cognizione per la fattispecie più grave e risalente tra quelle indicate come reato presupposto, ossia il reato di corruzione ascritto al capo 15.b a M.D., L.V. e B.G..

6.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 61 a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo all'erronea identificazione dell'ente.

Si deduce che il decreto che dispone il giudizio è nullo per l'erronea identificazione dell'ente all'interno della contestazione di cui al capo 90.f: la contestazione riferisce gli addebiti alla società cooperativa "La Fiorita a r.l.", e non, invece, al successore universale "La Cascina società cooperativa per azioni", costituitosi in giudizio. Invero, la continuità dei rapporti tra ente originario ed ente successore non significa irrilevanza delle vicende modificative, tanto che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 31 prevede una disciplina specifica in favore dell'ente subentrante per evitare la sanzione interdittiva e che l'art. 14, comma 1, e art. 69, comma 2, D.Lgs. cit. mirano ad evitare che la sanzione interdittiva si estenda a strutture organizzative nell'ambito delle quali non è stato commesso il reato.

6.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 61 (e art. 59) e art. 429 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo al difetto di specificità del capo di imputazione nei confronti dell'ente.

Si deduce che la formulazione dell'addebito è assolutamente generica ed indeterminata poichè, da un lato, non consente di comprendere quali illeciti siano riferibili a "La Fiorita a r.l.", e quali, invece, alla "Duemila s.p.a.", e, dall'altro, non precisa nè l'interesse o il vantaggio dell'ente, nè la tipologia di rapporto che lega l'imputato e l'ente, nè eventuali profili di inefficacia o inefficienza del modello organizzativo adottato.

In particolare, i capi 28.b e 31.b attengono a reati di corruzione aggravata contestati esclusivamente a pubblici ufficiali, e rispettivamente, l'uno ad Fr.Am., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS), l'altro a Pe.Pa., direttore generale dell'(OMISSIS). Analogo discorso vale per i capi: -) 16.b (corruzione aggravata contestata a B.G., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)); -) 18.b (corruzione aggravata contestata a Ma.Vi., provveditore capo economo del Comune di (OMISSIS)); -) 21.b (corruzione aggravata contestata a C.G., Mo.Sa., Pa.Ni., Pe.Fe., dirigenti e funzionari dell'A.S.L. (OMISSIS)); -) 33.b (corruzione aggravata contestata a La.Do., direttore sanitario dell'(OMISSIS)); -) 35.b (corruzione aggravata contestata ad T.A., impiegato presso l'Ufficio operativo Lavoratori socialmente utili della Regione Puglia); -) 49.b (corruzione aggravata contestata a N.L., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)).

Inoltre, anche quando i reati sono riferiti a soggetti in rapporti con "La Fiorita a r.l.", la contestazione non precisa se detti soggetti siano quelli in posizione apicale, D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 5, comma 1, lett. a), o in posizione subordinata, D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 5, comma 1, lett. b),; la precisazione è importante perchè alle due figure seguono distinti regimi in tema di distribuzione dell'onere della prova, a norma, rispettivamente, degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. cit..

Ancora, il capo 19.b è del tutto indeterminato perchè fa riferimento alle "condotte descritte nei capi di imputazione che precedono", senza ulteriori precisazioni e pur essendo ben diciotto i "capi di imputazione che precedono".

6.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 191 e 270 c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo al mancato rilievo dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento.

Si deduce che le intercettazioni, decisive per la dichiarazione di responsabilità della ricorrente, debbono ritenersi disposte nell'ambito di un diverso procedimento, pur se eseguite nell'ambito di un procedimento riportante lo stesso numero di notizia di reato. Si rileva che: -) le indagini e le intercettazioni erano state disposte nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di persone fisiche; -) l'illecito amministrativo ascrivibile agli enti è distinto dal reato presupposto; -) la distinzione tra procedimento penale nei confronti delle persone fisiche e procedimento amministrativo nei confronti dell'ente è riconosciuta dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 38 laddove prevede che "il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato"; -) nel corso del processo di primo grado, il Tribunale ha disposto la formazione di un autonomo fascicolo per gli enti a seguito della questione di legittimità costituzionale relativa alla prescrizione dell'illecito amministrativo; -) l'annotazione del procedimento nei confronti degli enti, nella vicenda in esame, è stata effettuata quando già tutte le intercettazioni erano già state disposte.

Si rileva, poi, che, in ogni caso, sono inutilizzabili le intercettazioni disposte prima dell'iscrizione dell'ente nel registro ex art. 335 c.p.p., poichè sin dall'inizio delle attività di captazione sussistevano i presupposti per procedere ad iscrizione nei confronti dell'ente.

6.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo all'omessa autonoma motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione degli illeciti amministrativi per intervenuta prescrizione, e alla questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo imputabile agli enti.

Si deduce che la Corte d'appello si è limitata a "ricopiare" le motivazioni del Tribunale, senza nemmeno prendere in considerazione le nuove argomentazioni sviluppate negli atti di impugnazione.

6.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 e art. 157 c.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo alla mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione o, in subordine, alla illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo imputabile agli enti.

Si deduce che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 8, 22 e 60 è in contrasto con gli artt. 3,111,24 e 41 Cost., laddove è interpretata nel senso che non prevede l'estinzione della responsabilità dell'ente quando il reato presupposto si prescrive dopo la contestazione dell'illecito amministrativo in uno degli atti di cui all'art. 405 c.p.p., comma 1, a norma dell'art. 59 D.Lgs. cit..

Si rileva, innanzitutto, che l'interpretazione comunemente seguita contrasta con l'art. 3 Cost. ed i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza. I reati addebitati all'ente possono non essere, e nel caso di specie non stati, oggetto di accertamento processuale nei confronti delle persone fisiche nemmeno nel processo di primo grado, stante la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione ex art. 129 c.p.p., comma 1. L'accertamento della responsabilità dell'ente è di fatto reso impossibile dalla preclusione a procedere nei confronti della persona fisica. Inoltre, non è ragionevole la differenza di disciplina rispetto all'ipotesi in cui il reato addebitato alla persona fisica si sia estinto per prescrizione prima della contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti dell'ente.

Si rileva, poi, che l'interpretazione comunemente seguita contrasta con l'art. 111 Cost., comma 2, e l'art. 6 della Convenzione E.D.U. Il regime per gli enti, infatti, è di sostanziale imprescrittibilità dell'illecito amministrativo, nonostante anche alle persone giuridiche sia pacificamente riconosciuto, anche dalla Corte E.D.U., il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'irragionevole durata del processo, anche per le incertezze procurate nella gestione dell'attività di impresa.

Si rileva, inoltre, che l'interpretazione comunemente seguita contrasta con l'art. 24 Cost., e con il principio costituzionale della tutela del diritto di difesa. Il decorso del tempo, infatti, rende più difficile anche il reperimento di fonti di prova utili e tardiva la risposta sanzionatoria.

Si rileva, ancora, che l'interpretazione comunemente seguita contrasta con l'art. 41 Cost., e con il principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica. L'imprescrittibilità dell'illecito amministrativo pone l'ente in totale balia dei tempi e delle scansioni processuali, in una prospettiva temporale indefinita ed indefinibile, con gravi conseguenze per l'immagine anche nei rapporti commerciali e per la necessità di appostare in bilancio una riserva pari al valore della sanzione ipoteticamente applicabile per un periodo indeterminato.

Si rileva, infine, che l'interpretazione comunemente seguita contrasta con gli artt. 3,24,111 e 41 Cost. avendo riguardo alla formulazione testuale delle prescrizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 in materia. In effetti, l'art. 22 riferisce la prescrizione alle "sanzioni amministrative" e non agli "illeciti amministrativi". Del resto, deve ritenersi, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte E.D.U., che la responsabilità degli enti abbia natura penale: da un lato, i giudici di Strasburgo indicano tre criteri, e precisamente, la qualificazione dell'infrazione e della sanzione nel diritto interno, la natura dell'infrazione o dell'illecito e la natura e gravità della sanzione; dall'altro, non vi è dubbio che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la confisca sono misure estremamente afflittive. Riconosciuta natura penale alla responsabilità degli enti, diventa ancor più evidente il diritto ad un giusto processo la cui ragionevole durata sia assicurata dalla legge.

6.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al mancato accertamento sia dei fatti di reato posti a presupposto della responsabilità dell'ente, sia degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito.

Si deduce che le sentenze di merito danno per provata la commissione dei reati presupposto senza un effettivo accertamento, sulla base della mera trascrizione delle intercettazioni telefoniche, e di una motivazione assolutamente generica, senza, però, che alcuna disposizione autorizzi un grado di certezza diverso da quello previsto nel processo penale per la pronuncia di una sentenza di condanna. Da un lato, infatti, la sentenza del Tribunale di Bari in data 14 febbraio 2011 ha emesso sentenza di prescrizione ex art. 129 c.p.p., comma 1. in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione 13.b, 14.b, 17.b, 18.b, 19.b, 20.b, 21.b, 22.b, 27.b, 28.b, 29.b, 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b, 42.b (poi riformata in appello con sentenza di assoluzione), 50.b e 51.b (anche con riferimento ai reati di cui ai capi 48.b e 49.b è stata emessa sentenza di prescrizione all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza del Tribunale di Bari in data 13 febbraio 2013). Dall'altro, poi, le misure pecuniarie ed interdittive adottabili possono essere particolarmente gravose e sono iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

6.8. Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 e art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo al mancato accertamento dell'interesse o del vantaggio per l'ente in relazione alla commissione del reato presupposto.

Si deduce che già nel decreto che dispone il giudizio risulta come l'associazione per delinquere contestata agli esponenti della società "La Fiorita a r.l." e della società "Duemila s.p.a." (capo 1.a) "aveva come scopo la sottrazione illecita degli utili ottenuti dall'attività sociale finalizzata ad accrescere i patrimoni personali degli associati"; inoltre, in numerose contestazioni, quelle di cui ai capi 54.c, 55.c, 59.c, 60.c, 61.c, 62.c, e 63.c, l'ente in questione è addirittura indicato come persona offesa dal reato. In altri termini, la società "La Fiorita a r.l." era un mero strumento degli associati per delinquere, e non il titolare dell'interesse o del vantaggio perseguito attraverso la commissione dei reati presupposto, come già osservato da Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006.

Si osserva, poi, che la società "La Fiorita a r.l." non conseguì, nè conservò alcun regime di monopolio, perchè non fu l'unica società in Puglia ad occuparsi della stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili: come ha riferito il teste I.P., le società che si occuparono della stabilizzazione degli L.S.U. in "Puglia furono circa una decina".

Si aggiunge, ancora, che non possono essere attribuiti alla società "La Fiorita a r.l." i reati asseritamente maturati nell'ambito della società "Duemila s.p.a.", posto che non vi è alcun elemento da cui desumere un rapporto tra i due enti di controllante e controllato, come già osservato dalla citata Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, e che alcun significato è desumibile dalla asserita "comune direzione" degli stessi.

6.9. Con il nono motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità dell'ente.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha indicato nè i criteri seguiti nella valutazione delle prove, nè i risultati raggiunti. In particolare, i giudici di appello non hanno dato alcuna spiegazione in ordine alla non condivisibilità delle ragioni emergenti dalla prova contraria offerta dal consulente tecnico della difesa, professor CA., il quale ha analizzato compiutamente il modello organizzativo adottato dalla società "La Fiorita a r.l.", nè hanno valutato in alcun modo la diligenza dell'ente nel dotarsi dell'organizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

6.10. Con il decimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 133 c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 11 e 12, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla determinazione della sanzione.

Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare l'adozione del modello organizzativo dopo l'emissione della misura cautelare, ma non ha valutato, ad esempio, secondo quanto segnalato, che l'autore del reato aveva commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, o che il danno è stato comunque di particolare tenuità, alla luce dell'importo della confisca disposto in primo grado (Euro 68.000,00), sebbene tali circostanze imponevano di non superare l'importo di Euro 100.000,00 nell'irrogazione della sanzione.

7. I motivi nuovi de "La Cascina società cooperativa per azioni".

Nell'interesse dell'ente "La Cascina società cooperativa per azioni", successore universale della società cooperativa "La Fiorita a r.l.", a seguito di fusione per incorporazione, sono stati presentati due motivi nuovi.

7.1. Con il primo motivo nuovo si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla mancata autonoma motivazione sulla richiesta di declaratoria dell'intervenuta prescrizione e sulla illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo imputabile agli enti.

Nel ribadirsi quanto indicato nel quinto motivo di ricorso, si deduce che il giudice di appello non può limitarsi ad una motivazione per relationem priva di autonoma valutazione.

7.2. Con il secondo motivo nuovo si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, e art. 157 c.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo alla mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione o, in subordine, alla illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo imputabile agli enti.

Nel ribadirsi quanto indicato nel sesto motivo di ricorso, si premette che, nelle more, sono sopravvenute due sentenze - Sez. 6 n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, e Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 - che hanno affrontato il tema della prescrizione dell'illecito amministrativo degli enti ed hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, o, comunque, costituzionalmente ammissibile la disciplina derivante da tale disposizione.

Si osserva, poi, che la questione di legittimità costituzionale deve essere valutata anche con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all'art. 6 C.E.D.U., attesa la natura sostanzialmente penale, secondo i principi convenzionali, della responsabilità degli enti. Tale natura penale deriva oltre che dalla gravità delle sanzioni irrogabili, dall'annotazione delle stesse nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

8. Il ricorso della "Duemila s.r.l." in liquidazione, già "Duemila s.p.a.".

Il ricorso presentato nell'interesse dell'ente "Duemila s.r.l." in liquidazione, già "Duemila s.p.a.", è anch'esso articolato in dieci motivi, di contenuto pressochè identico a quelli contenuti nel ricorso presentato nell'interesse dell'ente "La Cascina società cooperativa per azioni", successore universale della società cooperativa "La Fiorita a r.l.".

9. Il ricorso di M.D..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato M.D. è articolato in diciassette motivi.

9.1. I primi cinque motivi pongono questioni di natura processuale.

Il primo ed il secondo motivo contengono censure pressochè identiche a quelle contenute nella prima doglianza del gruppo di motivi del ricorso del F. afferenti a profili processuali.

Il terzo motivo contiene censure pressochè identiche a quelle contenute nella seconda doglianza del gruppo di motivi del ricorso del F. afferenti a profili processuali.

Il quarto motivo contiene censure pressochè identiche a quelle contenute nella terza doglianza del gruppo di motivi del ricorso del F. afferenti a profili processuali, salvo a sottolineare che la risposta della sentenza impugnata è espressamente riferita alle questioni sollevate nell'interesse del F. e dell' A., ma non anche del M.D..

Il quinto motivo contiene censure pressochè identiche a quelle contenute nella quarta doglianza del gruppo di motivi del ricorso del F. afferenti a profili processuali.

9.2. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 516,521 e 522 c.p.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza relativamente al reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

Si deduce che la contestazione per il reato di cui all'art. 416 c.p. non è stata mai modificata nonostante i proscioglimenti di diversi coimputati da parte del Giudice dell'udienza preliminare, e, anzi, il Tribunale, ricevuta esplicita richiesta di correzione dell'imputazione da parte della difesa, ha escluso di potervi provvedere, non trattandosi di "mera emenda materiale", bensì di "modifica (...) che non compete al giudice". E' perciò inspiegabile perchè il Tribunale abbia pronunciato condanna per tale addebito invece di rilevare la diversità del fatto. In ogni caso, poi, la Corte d'appello non ha fornito alcuna risposta al relativo motivo di gravame.

9.3. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, art. 416 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare la prescrizione in riforma della sentenza di condanna di primo grado, affermando l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2, senza procedere ad alcun esame dei motivi di gravame. In particolare, ha trascurato che la contestazione del reato di associazione per delinquere, dopo i numerosi proscioglimenti, era ridotta alla mera struttura di una compagine societaria. Ha poi omesso di considerare che la sentenza di primo grado: -) non aveva precisato i ruoli attribuibili agli accusati condannati; -) non era riuscita a spiegare come la struttura delinquenziale si fosse sovrapposta alla struttura dell'impresa, anche usando termini dubitativi; -) non aveva dato alcun conto dell'ipotizzata esistenza del "Consiglio dei Sette", definito anzi dal colonnello dei Carabinieri Ca.Gi., coordinatore delle indagini, "un nostro modo di dire"; -) aveva affermato apoditticamente che l'attività delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a." erano un "coacervo di illiceità, di scambi di favori", senza considerare alcun elemento di segno contrario, come l'accordo quadro stipulato il 31 ottobre 2002 presso l'Agenzia delle Entrate di Bari a fini collaborazione aziendale e professionale. In generale, poi, la sentenza di secondo grado è estremamente laconica, anche quando non condivide l'individuazione della data finale del reato di associazione per delinquere ritenuta dal giudice di prima cura; in altri termini, la motivazione della Corte d'appello deve essere ritenuta meramente apparente.

9.4. Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 319,319-bis e 321 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione aggravata di cui ai capi 13.b e 15.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado "sotto il profilo oggettivo e soggettivo" con riferimento alle imputazioni di cui al capo 13.b (corruzione aggravata contestata a Gr.Fe., direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria (OMISSIS), Fi.Fr. e M.D., entrambi amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l."), indicato anche come presupposto per la responsabilità degli enti "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a.", e di cui al capo 15.b (corruzione aggravata contestata a L.V. e M.D., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività amministrative di B.G., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)). La difesa, peraltro, aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificavano l'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio.

9.5. Con il nono motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 319,319-bis, 321,640, e 476 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione aggravata, truffa aggravata e falso ideologico di cui ai capi 20.b, 22.b e 23.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, ha "semplicemente "recepito"" la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 20.b (corruzione aggravata contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e M.D., il primo vicepresidente della Giunta Regione Puglia, il secondo segretario particolare del primo e funzionario regionale, il terzo direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) dal 20 agosto 2002, il quarto amministratore de "La Fiorita a r.l."), 22.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa., M.D. e Pa.Ni., i primi quattro nelle qualità indicate per il capo 20.b, il quinto quale direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) fino al 19 agosto 2002), e 23.b (falso ideologico commesso in concorso con C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e Pa.Ni.); i capi 20.b e 22.b sono indicati anche come reato presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.".

Si aggiunge che, secondo la stessa sentenza impugnata, il luogotenente Ge., autore delle indagini, se ha affermato di non aver rinvenuto nei fascicoli delle delibere ritenute contrarie ai doveri di ufficio gli atti posti a fondamento delle stesse, ha anche chiarito di non aver svolto ulteriori approfondimenti: tanto già basterebbe per fondare una pronuncia di assoluzione nel merito per insufficienza della prova. Si rileva, pure, che la difesa aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni che imponevano la proroga dello svolgimento dei servizi di pulizia ed ausiliariato (in particolare, la carenza cronica di personale), e che del tutto illogicamente la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esistenza della situazione di carenza cronica del personale, ha escluso di poter porre tale fatto a fondamento della necessità ed urgenza.

9.6. Con il decimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 326,353 e 476 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di rivelazione di segreto di ufficio, turbata libertà degli incanti e falso ideologico di cui ai capi 24.b, 25.b e 26.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 24.b (rivelazione di segreto di ufficio, contestato a M.D., oltre che a Fr.Am. e R.P.), 25.b (turbata libertà degli incanti, contestato a M.D., oltre che anche a Fr.Am. e R.P.), e 26.b (falso ideologico, contestato a M.D., oltre che a Fr.Am., e R.P.).

Si aggiunge che da una semplice lettura della Delib. n. 5733, acquisita agli atti, emerge l'assenza di qualunque falsa attestazione, in particolare perchè solo il progetto della "Duemila s.p.a." prevedeva la stabilizzazione di tutti gli undici Lavoratori socialmente utili in carico all'A.S.L. di (OMISSIS).

9.7. Con l'undicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 319 e 640 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione aggravata e truffa aggravata di cui ai capi 27.b e 29.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 27.b (corruzione aggravata contestata a Ma.Lu., M.D. e R.P., il primo quale segretario personale del presidente della Regione Puglia F. gli altri due quali amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività di cui al successivo capo 28.b, avente ad oggetto il reato di corruzione aggravata contestata ad Fr.Am., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) fino all'agosto 2002) e 29.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata a Ma.Lu., M.D., R.P., Fr.Am. e Ro.Ni., i primi quattro nelle qualità indicate per i capi 27.b e 28.b, il quinto quale direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) a partire dall'agosto 2002); entrambi i capi 27.b e 29.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.".

Si aggiunge che l'accertamento, nel caso di specie, deve essere pieno, e non limitarsi all'insussistenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, perchè i capi 27.b e 29.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità di un ente, e non è ammissibile il ricorso a due differenti metri di valutazione, uno per le persone ed uno per l'ente, per il quale occorre in ogni caso raggiungere una certezza in ordine alla commissione dei reati presupposto "oltre ogni ragionevole dubbio".

Si rileva, ancora, che la difesa aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni che imponevano la proroga dello svolgimento dei servizi di ausiliariato (in particolare, la carenza cronica di personale), documentandole mediante note a firma di direttori generali delle AA.SS.LL. mai imputati, e che apodittiche sono le affermazioni secondo cui dette note sono "semplici dichiarazioni", e secondo cui le singole AA.SS.LL. non necessitavano di personale; in ogni caso, non è stato mai contestato che l'attività lavorativa non sia stata effettivamente svolta.

9.8. Con il dodicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 319 e 640 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione aggravata, falso ideologico, turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 30.b, 32.b, 34.b, 36.b, 37.b, 38.b, 39.b e 41.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 30.b (corruzione aggravata contestata a Fa.Gi., M.D. e R.P., il primo quale amministratore della RAMECO s.p.a., gli altri due quali amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative contestate a Pe.Pa., direttore generale dell'(OMISSIS), e di cui al successivo capo 31.b, 32.b (corruzione aggravata contestata a M.D., quale amministratore de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative contestate a La.Do., direttore sanitario dell'A.S.L. (OMISSIS), e di cui al successivo capo 33.b), 34.b (corruzione aggravata contestata a L.V., M.D. e R.P., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative contestate ad T.A., impiegato presso l'Ufficio Operativo Lavoratori socialmente utili della Regione Puglia, e di cui al successivo capo 35.b), 36.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., C.T.G. e Pe.Pa.), 37.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., C.T.G. e Pe.Pa.), 38.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D., Ma.Pi., R.P. e C.T.G.), 39.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., C.T.G. e Pe.Pa.), e 41.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a Ma.Pi. e R.P.); i capi 30.b, 32.b e 34.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l." e di "Duemila s.p.a.".

Si aggiunge che la difesa aveva documentato come le altre società concorrenti, e precisamente la società "(OMISSIS)" e la società " L. Ristorazione" non avevano presentato alcun progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili (così la "(OMISSIS)"), o lo avevano presentato solo per dieci dei centoventuno Lavoratori socialmente utili (così la " L. Ristorazione").

9.9. Con il tredicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 353 e 326 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 43.b, 45.b e 46.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 43.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a Ma.Pi.), 45.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a Ma.Pi.) e 46.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a Ma.Pi.).

9.10. Con il quattordicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 354 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dal reato di astensione dagli incanti di cui al capo 47.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento all'imputazione di cui al capo 47.b (astensione dagli incanti, contestato anche a Ma.Pi.). Si aggiunge che, nel corso del giudizio di primo grado, non era stato prodotto alcun elemento di prova relativo a tale contestazione.

9.11. Con il quindicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 319 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione di cui ai capi 48.b e 50.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 48.b (corruzione aggravata contestata a L.V., M.D. e Ma.Pi., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 49.b, avente ad oggetto il reato di corruzione aggravata contestata a N.L., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)), e 50.b (corruzione aggravata contestata a L.V., M.D. e Ma.Pi., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 51.b, avente ad oggetto il reato di corruzione aggravata contestata ad Li.Ar., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS)); entrambi i capi 48.b e 50.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.".

Si rileva, ancora, che la difesa aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni che imponevano la proroga dello svolgimento dei servizi di ausiliariato (in particolare, la carenza cronica di personale), documentandole mediante note a firma di direttori sanitari delle A.S.L. escussi nel dibattimento come testi, e che l'acquisto di quota di una società di Li.Ar. risponde a precise ragioni economiche.

9.12. Con il sedicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 476 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dal reato di falso ideologico di cui al capo 63.c..

Si premette che la falsità concerne l'induzione in errore del notaio nella redazione dei verbali di assemblea straordinaria della società "La Fiorita a r.l." del 14 novembre 2001 e del 3 dicembre 2001, in relazione alla presenza di persona o per delega di alcuni soci, mediante la produzione di elenchi riepilogativi. Si osserva che, nel corso dell'istruttoria, solo sei testi non hanno riconosciuto la sottoscrizione della delega o dell'attestazione di presenza, e tutti per la sola assemblea del 3 dicembre 2001. Si aggiunge che il Tribunale ha ravvisato una falsità materiale, escludendo la falsità i ologica, rilevando che la presenza delle firme false ha "alterato in senso giuridicamente rilevante il significato degli atti pubblici redatti dal pubblico ufficiale", e che la Corte d'appello ha escluso la sentenza assolutoria solo perchè "tali firme erano necessarie a determinare il calcolo della maggioranza in assemblea", ma senza nulla precisare in ordine al mendacio. Si osserva, ancora, che non è ipotizzabile nemmeno il reato di cui all'art. 483 c.p., perchè l'atto pubblico non aveva alcuna funzione per legge destinata a provare la verità del contenuto degli allegati, e che M.D. non ha reso alcuna dichiarazione in proposito.

9.13. Con il diciassettesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 326 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dal reato di rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 77.d e 79.d..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 77.d e 79.b (entrambe concernenti fatti di rivelazione di segreto d'ufficio, contestati anche a Ma.Pi.).

Si aggiunge che la difesa aveva dimostrato come, alla data del commesso reato, per entrambe le imputazioni, M.D. era a conoscenza delle iscrizioni a suo carico presso la Procura della Repubblica per aver ricevuto, quanto meno, la notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari.

10. Il ricorso di Ma.Pi..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Ma.Pi. è articolato in tredici (in realtà quattordici) motivi, in gran parte comuni a quelli proposti nell'interesse di M.D..

10.1. I primi cinque motivi, relativi a questioni di natura processuale, sono di contenuto identico ai primi cinque motivi del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il sesto ed il settimo motivo, relativi alla contestazione del reato di associazione per delinquere, sono di contenuto identico al sesto ed al settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il nono motivo, relativo alle imputazioni di cui ai capi 38.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D., R.P. e C.T.G.) e 41.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a M.D. e R.P.), è di contenuto identico al dodicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D., ovviamente per la parte concernente le due precisate contestazioni.

Il decimo motivo, relativo alle imputazioni di cui ai capi 43.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D.), 44.b (rivelazione di segreto d'ufficio), 45.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D.), 46.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a M.D.), è di contenuto identico al tredicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D., salvo ad estendere le medesime considerazioni al reato cui al capo 44.b, contestato al solo Ma.Pi..

L'undicesimo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo 47.b (astensione dagli incanti, contestato anche a M.D.), è di contenuto identico al quattordicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il dodicesimo motivo (erroneamente si ripete nel ricorso undicesimo), relativo alle imputazioni di cui ai capi 48.b (corruzione aggravata contestata anche a L.V., e M.D., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l." e della "Duemila s.p.a.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 49.b, avente ad oggetto il reato di corruzione aggravata contestata a N.L., direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS)), e 50.b (corruzione aggravata contestata anche a L.V. e M.D., quali dipendenti e amministratori de "La Fiorita a r.l.", in relazione alle attività amministrative di cui al successivo capo 51.b, avente ad oggetto il reato di corruzione aggravata contestata ad Li.Ar., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS)), è di contenuto identico al quindicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il tredicesimo motivo (erroneamente si indica nel ricorso dodicesimo), relativo all'imputazione di cui al capo 63.c (falso ideologico contestato anche a M.D. e R.P.), è di contenuto identico al sedicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il quattordicesimo motivo (erroneamente si indica nel ricorso tredicesimo), relativo alle imputazioni di cui ai capi 77.d e 79.b (entrambe concernenti fatti di rivelazione di segreto d'ufficio, contestati anche a M.D.), è di contenuto identico al diciassettesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

10.2. Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 319 e 640 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione di cui ai capi 17.b e 19.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 17.b (corruzione aggravata contestata a Ma.Pi., amministratore de "La Fiorita a r.l.", in riferimento all'attività di Ma.Vi., provveditore capo economo del comune di (OMISSIS) di cui al capo 18.b) e 19.b (truffa aggravata in danno del comune di (OMISSIS) contestata anche a Ma.Vi.); entrambi i capi 17.b e 19.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.". Si aggiunge che il vizio denunciato è ancor più significativo se si considera che il giudice di secondo grado ha richiamato le argomentazioni della sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2013, relativa alla responsabilità degli enti "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a.", senza considerare che, per l'imputazione nei confronti delle persone fisiche, il Tribunale aveva pronunciato altra e diversa sentenza di non doversi procedere per prescrizione, quella emessa in data 14 febbraio 2011.

Si rappresenta, inoltre, che l'accertamento, nel caso di specie, deve essere pieno, e non limitarsi all'insussistenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, perchè i capi 17.b e 19.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità di un ente, e non è ammissibile il ricorso a due differenti metri di valutazione, uno per le persone ed uno per l'ente, per il quale occorre in ogni caso raggiungere una certezza in ordine alla commissione dei reati presupposto "oltre ogni ragionevole dubbio".

Si osserva ancora, che l'estensione del servizio prestato da "La Fiorita a r.l." era prevista nell'originario contratto stipulato con il comune di (OMISSIS), che la somma in contestazione è relativa a soli Euro 5.300,00, che la copertura della relativa spesa per l'ente pubblico è stata deliberata dalla Giunta comunale mediante variazione di bilancio, che le intercettazioni telefoniche evidenziano l'esigenza di Ma.Pi. della legittimità della delibera, e che manca qualunque danno, qualunque inganno e qualunque profitto idoneo a far ravvisare la fattispecie di truffa.

11. Il ricorso di R.P..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato R.P. è articolato in dodici motivi, in gran parte comuni a quelli proposti nell'interesse di M.D. e Ma.Pi..

11.1. I primi cinque motivi, relativi a questioni di natura processuale, sono di contenuto identico ai primi cinque motivi del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il sesto ed il settimo motivo, relativi alla contestazione del reato di associazione per delinquere, sono di contenuto identico al sesto ed al settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

L'ottavo motivo, relativo all'imputazione di cui ai capi 24.b (rivelazione di segreto di ufficio, contestato anche a M.D. e a Fr.Am.), 25.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D. e a Fr.Am.), e 26.b (falso ideologico, contestato anche a M.D. e a Fr.Am.), è di contenuto identico al decimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il nono motivo, relativo all'imputazione di cui ai capi 27.b (corruzione aggravata contestata anche a Ma.Lu., M.D. e Fr.Am.) e 29.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata anche a Ma.Lu., M.D. e Fr.Am.), è di contenuto identico all'undicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

Il decimo motivo, relativo alle imputazioni di cui ai capi 30.b (corruzione aggravata contestata anche a M.D.), 34.b (corruzione aggravata contestata anche a M.D.), 38.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D. e Ma.Pi.), e 41.b (rivelazione di segreto d'ufficio, contestato anche a M.D. e Ma.Pi.), è di contenuto identico al dodicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D., ovviamente per la parte concernente le quattro precisate imputazioni.

Il dodicesimo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo 63.c (falso ideologico contestato anche a M.D. e a Ma.Pi.), è di contenuto identico al sedicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.D..

11.2. Con l'undicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 476 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 111 Cost., comma 6, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto in relazione al reato di ideologico contestato anche a M.D. e a Ma.Pi. di cui al capo 63.c..

Si deduce che il capo di imputazione sub 63.c riportato in epigrafe della sentenza di primo grado indicava come imputati M.D. e Ma.Pi., sicchè incomprensibilmente il Tribunale ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per prescrizione anche nei confronti del R.. Si aggiunge che anche il capo di imputazione della sentenza di appello a pag. 13 indica come imputati solo M.D. e Ma.Pi.; inoltre, la sentenza di appello, a p. 259, parla di gravame proposto da entrambi gli imputati, sicchè vi è quanto meno vizio di motivazione. Si rileva, poi, che, in ogni caso, il R. non era nè presidente, nè componente del consiglio di amministrazione de "La Fiorita a r.l.", ed ha partecipato alle due assemblee straordinarie del 14 novembre 2001 e del 3 dicembre 2001 in relazione alle quali si assumono commesse le falsità solo perchè componente del collegio sindacale.

12. Il ricorso di C.G..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato C.G. è articolato in un unico motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione aggravata, truffa aggravata e falso ideologico di cui ai capi 20.b, 21.b, 22.b e 23.b..

Si premette che la responsabilità del C.G. è ritenuta sul rilievo che i provvedimenti amministrativi contestati come illegittimi ed illeciti nelle imputazioni erano stati adottati al fine di soddisfare le richieste di assunzione "caldeggiate" dal medesimo ricorrente, all'epoca assessore regionale, indipendentemente dalla valutazione di una effettiva ed oggettiva necessità della Pubblica Amministrazione.

Si deduce, poi, che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, e senza esaminare gli specifici motivi di gravame, ha "condiviso" la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 20.b (corruzione aggravata contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e M.D., il primo vicepresidente della Giunta Regione Puglia, il secondo segretario particolare del primo e funzionario regionale, il terzo direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) dal 20 agosto 2002, il quarto amministratore de "La Fiorita a r.l."), 21.b (corruzione aggravata contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e Pa.Ni., il primo vicepresidente della Giunta Regione Puglia, il secondo segretario particolare del primo e funzionario regionale, il terzo direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) dal 20 agosto 2002, il quarto direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) fino al 19 agosto 2002), 22.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata a C.G., Pe.Fe., Mo.Sa., M.D. e Pa.Ni., nelle qualità indicate nei capi 21.b e 22,b), e 23.b (falso ideologico commesso in concorso con C.G., Pe.Fe., Mo.Sa. e Pa.Ni.); i capi 20.b, 21.b e 22.b sono indicati anche come reato presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.".

Si rileva, inoltre, che la difesa aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni che imponevano la proroga dello svolgimento dei servizi di pulizia ed ausiliariato (in particolare, la carenza cronica di personale), e che del tutto illogicamente la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esistenza della situazione di carenza cronica del personale, ha escluso di poter porre tale fatto a fondamento della necessità ed urgenza. Si osserva, ancora, che l'estensione delle ore lavorative era stata disposta per un breve lasso temporale, e precisamente dal Pe. per il periodo 16 luglio/31 agosto 2002, e dal Mo. per i successivi sessanta giorni, che tali provvedimenti rispondevano all'esigenza di fronteggiare le necessità determinate dal periodo feriale, e che la possibilità di adottare provvedimenti di estensione e di proroga era disciplinata dal contratto intercorrente tra la A.S.L. (OMISSIS) e la società "La Fiorita a r.l.". Si aggiunge che, secondo la stessa sentenza impugnata, il luogotenente Ge., autore delle indagini, se ha affermato di non aver rinvenuto nei fascicoli delle delibere ritenute contrarie ai doveri di ufficio gli atti posti a fondamento delle stesse, ha anche chiarito di non aver svolto ulteriori approfondimenti: tanto già basterebbe per fondare una pronuncia di assoluzione nel merito.

13. Il ricorso di Fr.Am..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Fr.Am. è articolato in due motivi.

13.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 178 c.p.p. e art. 6 C.E.D.U., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), avendo riguardo alla mancata declaratoria di nullità o inesistenza della contestazione di cui al capo 26.b nei confronti del ricorrente.

Si deduce che il capo di imputazione 26.b - afferente ad un reato di falso che si assume commesso dal Fr. quale direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS) in concorso con M.D. e R.P. in relazione alla Delib. 30 dicembre 2002, n. 5733 - non è stato mai contestato al ricorrente nè nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nè all'atto del successivo interrogatorio, nè nella richiesta di rinvio a giudizio, nè nell'udienza preliminare, nè nel decreto che dispone il giudizio. Si aggiunge che, semplicisticamente, il Tribunale ha affermato la superfluità dell'indicazione del nome e cognome del Fr. nell'intestazione dell'addebito, evidenziando che sarebbe sufficiente la lettura del capo di imputazione per intero, e che non è risolutiva nemmeno l'osservazione della Corte d'appello, secondo cui nel decreto che dispone il giudizio "nella parte dispositiva, dopo il PQM è espressamente indicato, tra gli altri capi di imputazione contestati al Fr., anche il capo 26.b".

13.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di rivelazione di segreto d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falso ideologico, corruzione aggravata, truffa aggravata e abuso di ufficio di cui ai capi 24.b, 25.b, 26.b, 28.b, 29.b e 53.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 24.b (rivelazione di segreto di ufficio, contestato anche a M.D. e a R.P., entrambi amministratori e dirigenti delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a."), 25.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D., a R.P. e a L.V., altro dirigente di fatto delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a."), 26.b (falso ideologico, contestato anche a M.D. e a R.P.), 28.b (corruzione aggravata contestata ad Fr.Am., direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) fino all'agosto 2002, in concorso con Ma.Lu., M.D. e R.P., il primo quale segretario personale del presidente della Regione Puglia F., gli altri due quali amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l.", ai quali il fatto è contestato al capo 27.b), 29.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata anche a Ma.Lu., M.D., R.P. e Ro.Ni., i primi tre nelle qualità indicate per i capi 27.b e 28.b, il quarto quale direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) a partire dall'agosto 2002) e 53.b (abuso d'ufficio, contestato anche a Ma.Lu., oltre che a F.R. assolto per non aver commesso il fatto con sentenza irrevocabile); i capi 28.b e 29.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.".

Si premette che il Fr. è stato direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) fino all'agosto 2002, e poi, subito dopo, direttore generale dell'A.S.L. (OMISSIS), e che i reati gli sono contestati per avere agito in tali qualità.

Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata è incorsa in evidenti travisamenti. Innanzitutto, per quanto attiene al reato di cui al capo 24.b, la decisione non ha tenuto conto dell'esistenza di un'intercettazione relativa ad una conversazione telefonica tra R.P. e Bu.Bi., legale rappresentante della "Meridionale Disinfestazioni", nel corso della quale quest'ultimo aveva informato il primo di aver presentato il progetto di stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili: questa conversazione, infatti, sarebbe precedente al giorno 8 novembre 2002, data in cui si assume che il Fr. avrebbe comunicato a M.D. la notizia relativa alla presentazione del progetto della "Meridionale Disinfestazioni". Per quanto concerne il reato di cui al capo 25.b, la sentenza omette di considerare che la delibera contestata evidenzia come la società "Duemila s.p.a." avesse proposto la stabilizzazione di tutti i Lavoratori socialmente utili, a differenza della "Meridionale Disinfestazioni", la quale proponeva la stabilizzazione di soli quattro Lavoratori socialmente utili. Per ciò che riguarda il reato di cui al capo 26.b, la Corte d'appello non ha valutato che il soggetto gestore del servizio di ausiliariato oggetto di stabilizzazione era stato individuato nell'A.T.I. costituita tra "Duemila s.p.a." e "Meridionale Disinfestazione". In riferimento ai reati di cui ai capi 28.b e 29.b, la sentenza impugnata non ha tenuto conto nè degli elementi di prova, anche testimoniale, dai quali inferire la situazione di grave carenza di personale e, quindi, la necessità di estendere il numero delle unità lavorative, e neppure del proscioglimento del coimputato Ro. ad opera del G.i.p, con la formula perchè il fatto non costituisce reato. Avendo riguardo al reato di cui al capo 53.b, la decisione di secondo grado non ha dato alcun rilievo nè all'assoluzione nel merito del presidente F., cui era contestato di essere l'ispiratore della condotta illecita, nè al proscioglimento del F., del Ma. e dello stesso Fr. ex art. 425 c.p.p., perchè il fatto non sussiste, dall'addebito di cui al capo 52.b, relativo ad una fattispecie di concussione strettamente connessa al reato di abuso di ufficio di cui al capo 53.b..

14. Il ricorso di Ma.Lu..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Ma.Lu. è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di corruzione aggravata, truffa aggravata e abuso d'ufficio di cui ai capi 27.b, 29.b e 53.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 27.b (corruzione aggravata contestata in concorso con Ma.Lu., M.D. e R.P., il primo quale segretario personale del presidente della Regione Puglia F., gli altri due quali amministratori o dipendenti de "La Fiorita a r.l.", in relazione all'attività svolta da Fr.Am., quale direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) fino all'agosto 2002, ed a cui il fatto è contestato al capo 28.b), 29.b (truffa aggravata in danno dell'A.S.L. (OMISSIS), contestata anche ad Fr.Am., M.D., R.P. e Ro.Ni., i primi tre nelle qualità indicate per i capi 27.b e 28.b, il quarto quale direttore amministrativo dell'A.S.L. (OMISSIS) a partire dall'agosto 2002) e 53.b (abuso d'ufficio, contestato anche a Ma.Lu., oltre che a F.R. assolto per non aver commesso il fatto con sentenza irrevocabile); i capi 28.b e 29.b sono indicati anche come reati presupposto per la responsabilità de "La Fiorita a r.l.".

Si rileva, ancora, che la difesa aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni che imponevano la proroga dello svolgimento dei servizi di ausiliariato (in particolare, la carenza cronica di personale), documentandole mediante note a firma di direttori generali delle A.S.L. mai imputati, e che apodittiche sono le affermazioni secondo cui dette note sono "semplici dichiarazioni", e secondo cui la A.S.L. non necessitava di personale; in ogni caso, non è stato mai contestato che l'attività lavorativa non sia stata effettivamente svolta. Si aggiunge, poi, che i testi P.A.R. e N.S., la cui assunzione unitamente a quella di Ar.Pi., è contestata al capo 27.b come "utilità" della corruzione, hanno dichiarato di essere stati assunti dalla società "La Fiorita s.p.a." sulla base di una loro spontanea candidatura e senza essersi rivolti ad alcun esponente politico. Si osserva, infine, quanto al reato di cui al capo 53.b, la decisione di secondo grado non ha dato alcun rilievo nè all'assoluzione nel merito del presidente F., cui era contestato di essere l'ispiratore della condotta illecita, nè al proscioglimento del F., del Ma. e dello stesso Fr. ex art. 425 c.p.p., perchè il fatto non sussiste, dall'addebito di cui al capo 52.b, relativo ad una fattispecie di concussione strettamente connessa al reato di abuso di ufficio di cui al capo 53.b..

15. Il ricorso di La.Do..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato La.Do. è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 110 c.p. e art. 129 c.p.p., comma 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria.

Si deduce che la sentenza impugnata omette di esaminare le doglianze formulate con l'atto di appello, con cui si deduceva, in particolare, che il La., direttore sanitario dell'(OMISSIS), aveva la competenza a formulare pareri, ma non ad adottare delibere, che la comunicazione intercettata posta a suo carico non era conducente per la ragioni esposte nel medesimo atto di appello, e che nessuna persona è stata assunta su sua segnalazione. Si osserva, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è ammessa purchè risulti un vaglio critico del giudice dell'impugnazione, e che, invece, la sentenza impugnata è del tutto generica.

16. Il ricorso di C.T.G..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato C.T.G. è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di falso ideologico e turbata libertà degli incanti di cui ai capi 36.b, 37.b, 38.b, e 39.b..

Si deduce che la Corte d'appello, senza esporre alcuna autonoma motivazione, si è allineata alla decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 36.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., Ma.Pi., Pe.Pa. e La.Do.), 37.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., Ma.Pi., Pe.Pa. e La.Do.), 38.b (turbata libertà degli incanti, contestato anche a M.D., Ma.Pi., R.P. e La.Do.) e 39.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., Pe.Pa. e La.Do.).

Si aggiunge, quanto ai reati di falso, che il C.T., direttore amministrativo dell'(OMISSIS), non ha commesso alcuna falsa attestazione nè in ordine all'assenza di altri progetti concorrenti con quello presentato dall'A.T.I. Multiservizi, di cui faceva parte la "Duemila s.p.a." quale soggetto attuatore, ai fini della stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili per il servizio di pulizia e sanificazione (capo 36.b), nè con riguardo alla dichiarata impossibilità di valutare il progetto della società concorrente "(OMISSIS)" ed alla affermata economicità del progetto di smaltimento dei R.O.T. da parte della "Duemila s.p.a." (capo 37.b), nè in riferimento alla sussistenza dei presupposti per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili (capo 39.b): la difesa, in particolare, aveva documentato come le altre società concorrenti, e precisamente la società "Camassa" e la società " L. Ristorazione" non avevano presentato alcun progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili (così la "Camassa"), o lo avevano presentato solo per dieci dei centoventuno Lavoratori socialmente utili (così la " L. Ristorazione"), che nessun accertamento è stato compiuto in relazione all'economicità del servizio di smaltimento R.O.T. offerto dalla "Duemila s.p.a.", a parte le dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di polizia giudiziaria Ge., e che sussistevano i presupposti per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997. Si rileva poi, quanto al reato di turbata libertà degli incanti (capo 38.b), che nessun elemento a carico è esposto nemmeno nella sentenza di primo grado.

17. Il ricorso di Pe.Pa..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Pe.Pa. è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria dai reati di falso ideologico di cui ai capi 36.b, 37.b, e 39.b..

Si deduce che la Corte d'appello, nel confermare la decisione di non doversi procedere per prescrizione del giudice di primo grado nei confronti del Pe., all'epoca dei fatti direttore generale dell'(OMISSIS), con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 36.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., Ma.Pi., Pe.Pa. e La.Do.), 37.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., Ma.Pi., Pe.Pa. e La.Do.), e 39.b (falso ideologico, contestato anche a M.D., Pe.Pa. e La.Do.), ha richiamato erroneamente la categoria del falso implicito per omissione. Si evidenzia, per quanto concerne la contestazione di cui al capo 36.b, relativa all'attestazione in ordine all'assenza di altri progetti concorrenti con quello presentato dall'A.T.I. Multiservizi, che in effetti non vi erano altre offerte relative alla stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili: la società "Camassa" non aveva presentato alcun progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili (così la "Camassa"), mentre la società " L. Ristorazione" lo aveva presentato solo in relazione all'affidamento del servizio di ristorazione, all'epoca già avviato e comunque non di interesse prioritario per il committente pubblico. Si rileva, in riferimento alla contestazione di cui al capo 37.b, relativa all'attestazione della impossibilità di valutare il progetto della società concorrente "Camassa" e della economicità del progetto di smaltimento dei R.O.T. da parte della "Duemila s.p.a.", che l'offerta proveniente dalla società "Camassa" costituiva una mera dichiarazione di intenti priva di un effettivo progetto e che nessun elemento consentiva al Pe. di ritenere che il costo del servizio di smaltimento R.O.T. offerto dalla "Duemila s.p.a.", a sarebbe stato "spalmato" su altre voci di spesa. Si osserva, con riguardo alla contestazione di cui al capo 39.b, relativa all'attestazione sussistenza dei presupposti per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili, che in realtà il falso atterrebbe all'interpretazione di una norma giuridica.

18. La memoria di M.D., Ma.Pi. e R.P..

La memoria presentata nell'interesse di M.D., Ma.Pi. e R.P. svolge osservazioni relative all'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 40.b, per la quale la Corte d'appello, in riforma della decisione di condanna emessa in primo grado, ha pronunciato sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste e per la quale è stata presentato ricorso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello e dalla parte civile Regione Puglia.

18.1. Innanzitutto, si procede ad una esposizione delle vicende processuali.

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è stato contestato avendo riguardo alla simulazione dell'esistenza delle condizioni per l'aggiudicazione alla "Duemila s.p.a." dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle strutture dell'Azienda (OMISSIS) in assenza di gara ad evidenza pubblica, con condotta protratta, secondo l'addebito, fino al dicembre 2005.

Gli imputati avevano evidenziato, con l'atto di appello, che sussistevano i presupposti per derogare alla gara di evidenza pubblica, perche: -) i servizi della cooperativa "La Medusa" sarebbero cessati al 31 dicembre 2002, se non fosse intervenuta la Delib. mille-proroghe del 30 dicembre 2002; -) i servizi svolti dalla cooperativa "La Medusa" non riguardavano servizi all'interno di ambienti ospedalieri, e, quindi, nulla avevano a che vedere con quelli assegnati alla "Duemila s.p.a."; -) nulla di preciso era stato accertato in ordine ai servizi effettivamente svolti dalla cooperativa "La Medusa"; -) il progetto presentato dalla "Duemila s.p.a." presentava indubbi vantaggi con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei R.O.T. (rifiuti ospedalieri trattati). Avevano, inoltre, osservato che l'imputazione non indica alcun danno patrimoniale, perchè tale non è la scelta di un contraente non selezionato a seguito di gara pubblica, e che la Delib. della Giunta regionale n. 1115 dell'8 agosto 2002 non fissava un termine finale per la presentazione dei progetti (di stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili). Avevano infine rappresentato che, in ogni caso, il danno, per come prospettato (scelta del contraente), si era consumato nel momento della stipulazione del contratto, e quindi alla data del 31 dicembre 2002, con conseguente estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di appello.

La Corte d'appello ha assolto tutti gli imputati dopo aver evidenziato ripetutamente che l'addebito era assolutamente generico, per la mancata indicazione di qualunque azione concreta riferibile ad uno o più imputati, che il servizio, come aveva già osservato il Tribunale, solo in parte era svolto dalla cooperativa "La Medusa", sicchè, come logica conseguenza, per il resto poteva essere "esternalizzato" senza gara pubblica, e che il riferimento alla truffa in erogazioni pubbliche era sprovvisto di riferimenti a contribuzioni, finanziamenti o simili. La Corte d'appello, poi, quanto al danno, ha rilevato che il capo di imputazione era ambiguo, e che il danno rilevato dal Tribunale, e consistente nell'esborso delle somme per la stipulazione del contratto e per il pagamento degli oneri sociali da parte della Regione (per la stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili), in realtà non era indicativo di alcuna diminuzione patrimoniale quale conseguenza della scelta del contraente senza gara pubblica.

18.2. Si procede, poi, alla contestazione dell'ammissibilità e della fondatezza dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello e della parte civile Regione Puglia.

Innanzitutto, si richiamano le doglianze processuali formulate nei primi cinque motivi dei ricorsi di M.D., Ma.Pi. e R.P., il cui accoglimento precluderebbe in ogni caso l'esame dei ricorsi dell'accusa pubblica e dell'accusa privata.

Si deduce, poi, l'inammissibilità dei profili di censura prospettati dal Procuratore generale con riferimento alla mancata individuazione, da parte della Corte d'appello, del danno negli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara e per la mancata aggiudicazione dell'appalto ad un soggetto selezionato mediante pubblico concorso, perchè gli stessi non tengono conto nè del capo di imputazione, il quale non ha mai indicato tali elementi, nè del contenuto della sentenza impugnata. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il mero aggiramento delle regole di scelta del contraente non è idoneo ad integrare gli estremi della condotta fraudolenta rilevante ai fini del reato di truffa (si cita Sez. 1, n. 3766 del 21/10/2015, dep. 2016); inoltre, la Pubblica Amministrazione non ha dovuto sopportare alcun onere, perchè non c'è stata nuova gara.

Si deduce, quindi, l'inammissibilità dei profili di censura prospettati dal Procuratore generale e dalla parte civile Regione Puglia relativi alla mancata individuazione, da parte della Corte d'appello, del danno nella concessione del finanziamento e dell'esborso nella misura non consentita del 75%. Si osserva che tale profilo non è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello; inoltre, il progetto di stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili presentato dalla "Duemila s.p.a." era stato approvato con delibere del direttore generale della (OMISSIS), ed autorizzazione alla spesa concessa con Delib. regionale.

Si osserva, ancora, che nè la sentenza di primo grado, nè la sentenza di appello hanno ravvisato un aggravio di spesa con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei R.O.T. (rifiuti ospedalieri trattati); del resto, l'economicità del progetto presentato dalla "Duemila s.p.a." ha comportato economie rispetto al progetto del Consorzio Multiservizi s.r.l., e le prestazioni della "Duemila s.p.a." sono stati regolarmente eseguiti.

Si rappresenta, infine, che il tempus commissi delicti per il reato di cui al capo 40.b non può spostarsi al 31 dicembre 2007, come richiede la parte civile, perchè così facendo si immuterebbe il fatto contestato (l'addebito indica "in Bari a partire dal settembre 2002 al dicembre 2005"), si violerebbe l'indicazione della sentenza di primo grado, non appellata sul punto dalla parte civile o dal Pubblico ministero, e non tiene conto del fatto che la società "Duemila s.p.a." fu commissariata D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 45 nell'aprile 2005, e gli imputati, contestualmente sottoposti a misura cautelare personale, si dimisero contestualmente da ogni carica. Si aggiunge, anzi, in subordine, che il tempus commissi delicti dovrebbe anticiparsi al 30 dicembre 2002, perchè, se il danno è nella scelta del contraente, rileva la data della stipula del contratto, ossia il 30 dicembre 2002.

19. La memoria di F.R..

La memoria presentata nell'interesse di F.R. svolge osservazioni relative alle impugnazioni proposte dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e dalla parte civile.

19.1. Si osserva, in linea generale e preliminare, che le impugnazioni del Pubblico ministero e dell'accusa privata attengono al giudizio di merito, in quanto di fatto auspicano una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.

19.2. Con riferimento alla contestazione relativa al reato di corruzione in favore dell'imprenditore A., si rileva, innanzitutto, che: -) le R.S.A. sono previste e rese obbligatorie da diverse disposizioni di legge su tutto il territorio nazionale e che l'attivazione di una ventina di R.S.A. era stata prevista dalla Regione Puglia già negli anni novanta, e ribadita con Delib. di Giunta Regionale del 27 dicembre 2001, n. 2087; -) il gruppo "Tosinvest" operava in Puglia già dal 1999, quando il F. non era ancora Presidente della Regione, mediante la Fondazione P., la quale gestiva un centro di alta specialità a (OMISSIS); -) nel corso dell'anno 2004, e precisamente il 2 aprile 2004 ed il 17 aprile 2004, la Fondazione P. organizzò due manifestazioni alle quali partecipò il F. unitamente all'allora (OMISSIS) Si..

Si osserva, poi, con riferimento ai singoli atti adottati dal F. in relazione alle R.S.A., che: -) la nota del 4 novembre 2003, con la quale si invitavano i direttori generali delle A.S.L. pugliesi a far pervenire all'(OMISSIS) una comunicazione concernente la situazione agòiornata delle R.S.A., era un "atto dovuto", posto che il regolamento di organizzazione e funzionamento delle R.S.A. era stato adottato dalla Giunta Regionale con Delib. del 19 marzo 2002, n. 210, e, quindi, circa due anni prima; -) la nota del 21 gennaio 2004, censurata dal Tribunale come diretta ad intromettersi nelle scelte spettati ai singoli direttori generali, per determinare il tipo di gestione delle R.S.A. e per accentrare la scelta del contraente in un'unica gara, è stata ritenuta dalla Corte d'appello un atto di "iniziativa", la cui adozione, "condivisibile o meno, non era di certo preclusa al Presidente nella sua qualità", per di più preceduta da "una fase gestita autonomamente dall'(OMISSIS)", in relazione alla quale non vi è traccia di interventi dell'imputato; -) la nota del 30 aprile 2004, fece seguito all'adozione della Delib. n. 622 del 2004, la cui bozza era stata firmata da tutti i soggetti che l'avevano predisposta, e in particolare da tre dirigenti amministrativi e dall'Assessore alla Sanità. Si aggiunge, inoltre, che l'(OMISSIS) indicò come da aggiudicare solo undici R.S.A., pur essendo ne complete 18, ed essendo pervenute deleghe dei direttori generali delle AA.SS.LL. all'(OMISSIS) per sedici strutture, che i termini di gara per la presentazione delle offerte vennero riaperti per ben due volte, al fine di consentire la massima concorrenza, e che nessuna irregolarità nella gestione della procedura è emersa nonostante le approfondite indagini svolte dalla Procura presso il Tribunale di Bari. Si rappresenta, ancora, che nessuna disposizione imponeva, per mettere a gara una R.S.A., che la stessa fosse completa al 100%, e che, comunque, i dati pervenuti dimostrano come, alla fine del 2003, le undici strutture messe a concorso erano complete per la fine del 2003. Si segnala, quindi, che, per quanto attiene alla possibile estensione dell'affidamento ai privati di ulteriori R.S.A., la facoltà era espressamente previsto nel bando di gara predisposto dall'(OMISSIS), non risulta fosse stata inserita su richiesta del F., non fu comunque nemmeno esercitata, perchè non vi è stato alcun avvio della procedura di estensione.

Si deduce, infine, che la natura non illecita del finanziamento erogato dalle società del gruppo "Tosinvest" alla formazione politica "La Puglia prima di tutto", è desumibile dalla circostanza che quattro rate dello stesso, per complessivi Euro 200.000,00, furono corrisposte tra il 22 aprile 2005 al 4 maggio 2005, ossia quando si era già insediato il nuovo Governatore Ve..

19.3. Con riferimento alla contestazione relativa alla utilizzazione della somma di Euro 189.700,00, facente parte del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale, si premette che il F. era già stato assolto dal Tribunale per "la mancanza della prova dell'utilizzo di quel fondo per scopi personali e/o prevalentemente personali rispetto a quelli pubblici", posto che nel dibattimento non era emerso che i destinatari del contributo avessero svolto propaganda politica in favore dell'imputato nell'ambito delle manifestazioni finanziate.

Si aggiunge, poi, che: -) la Corte d'appello ha escluso la configurabilità del reato di peculato perchè il Fondo di rappresentanza è stato utilizzato per finalità istituzionali, ma estranee a quelle proprie del Fondo stesso; -) i contributi erano stati erogati ad enti operanti in tutti il territorio regionale e non esclusivamente nella zona di Maglie o Lecce, bacino elettorale dell'imputato; -) il F. non aveva maneggio di pubblico denaro perchè le somme erano state corrisposte dopo l'istruttoria svolta dalla dirigente dell'Ufficio del cerimoniale, dottoressa Co.An., e della funzionaria, dottoressa m.g.r., entrambe prosciolte "perchè il fatto non costituisce reato" con sentenza del G.u.p. passata indenne al vaglio della Corte di cassazione; -) i beneficiari delle somme erano precisamente individuati anche con indicazione dei relativi conti correnti; -) il Regolamento n. 5 del 2005, avente ad oggetto la disciplina delle spese di rappresentanza, prevede, all'art. 3, che tra le stesse rientrano anche le partecipazioni di natura finanziaria a manifestazioni di interesse dell'ente e della comunità regionale, e riserva l'erogazione non più ad un atto di cassa, ma ad una determina del Capo di Gabinetto.

20. La memoria delle società del gruppo "Tosinvest".

La memoria presentata nell'interesse di "Consorzio San Raffaele", "Fondazione San Raffaele", "Finanziaria Tosinvest s.p.a.", "Giada s.r.l.", "Multires s.r.l.", "Tosinvest Sanità s.p.a.", trasformata in "San Raffaele s.p.a.", e "Casa di Cura Privata Santa Lucia s.r.l.", incorporata in "San Raffaele s.p.a."., svolge osservazioni relative all'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari.

Si premette, innanzitutto, che le censure dedotte, in realtà, costituiscono una richiesta di rivalutazione del merito: le stesse evidenzierebbero un vizio di motivazione solo se fossero dotate della forza esplicativa idonea a disarticolare l'intero ragionamento della sentenza impugnata.

Si rileva, poi, che non vi è prova in ordine alla sussistenza di un accordo corruttivo intercorso oltre un anno prima dell'inizio della campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Regione Puglia.

Anche richiamando la sentenza della Corte d'appello, si osserva che manca qualunque elemento di illegittimità degli atti amministrativi compiuti dal F. o di inquinamento degli stessi da ragioni "privatistiche", in quanto: -) la nota del 4 novembre 2003 è stata adottata in epoca precedente alla dimostrazione dell'esistenza di qualunque contatto tra il F. e l' A.; -) i contatti telefonici emersi tra i due, in tutto dodici tra il gennaio ed il dicembre 2004, sono particolarmente brevi (quello massimo è durato cinquantotto secondi) e potrebbero essere giustificati altrimenti, ad esempio in considerazione dell'attività svolta dal gruppo San Raffaele nella gestione del Centro di riabilitazione di (OMISSIS), che fatturava alla Regione circa 12.000.000,00 di Euro l'anno e delle due manifestazioni svoltesi presso la struttura nell'aprile 2004 in presenza del cardinale r. e del (OMISSIS) Si.; -) la scelta della gara unica consentì un'ampia concorrenza, tanto che alla gara parteciparono ben quattro raggruppamenti di imprese, tra cui la filiale italiana di un gruppo tedesco; -) lo svolgimento della gara unica non è stato inficiato da a(cuna irregolarità come dimostra l'esito dei procedimenti penali nei confronti sia del dottor mo.ma., direttore dell'(OMISSIS), assolto con sentenza passata in giudicato dall'accusa di essere stato un braccio operativo del F. attraverso provvedimenti falsi nell'indizione della gara d'appalto, sia dei componenti della Commissione aggiudicatrice, per i quali è stata disposta archiviazione; -) la scelta di affidare in gestione le R.S.A. ai privati fu resa necessaria dalla chiusura di alcuni ospedali, determinata dalle leggi nazionali di contenimento della spesa sanitaria, e dall'inerzia delle AA.SS.LL. di provvedere alla gestione diretta; -) la scelta dell'affidamento della gestione ai privati delle R.S.A. è stata confermata anche successivamente, in quanto nessuna nuova struttura aperta successivamente fino ad oggi è gestita direttamente dalle A.S.L., e, alla scadenza dell'appalto affidato al Consorzio San Raffaele nel 2004, sono state nuovamente messe a gara per l'affidamento a privati; -) nel processo celebrato a carico del dottor mo.ma., la Corte d'appello di Bari ha chiarito che il requisito del completamento delle strutture al 100% era necessario solo ove si volesse procedere a gestione diretta da parte delle AA.SS.LL., ma non anche per gli affidamenti ai privati; -) il F. aveva interesse politico all'attivazione delle R.S.A. per motivi elettorali, attesa la scadenza elettorale dell'anno successivo alle sue iniziative.

Si osserva, ancora, per quanto attiene alla vicenda relativa all'estensione dell'affidamento in gestione al Consorzio San Raffaele di ulteriori R.S.A., che: -) il presunto interessamento del F. è successivo alla sconfitta elettorale nella competizione regionale del 3 e 4 aprile 2005; -) non può sostenersi, come ha puntualmente rilevato la sentenza impugnata, che tale estensione sia stata oggetto di un colloquio intercettato tra il F. e l' A. il 7 aprile 2005; -) la possibilità dell'estensione era comunque prevista nel contratto; -) l'estensione dell'appalto non verrà mai deliberata e nemmeno proposta nell'ultima Giunta regionale presieduta dal F. il 15 aprile 2005; -) nonostante tale inerzia, e la definita cessazione della Giunta presieduta dal F., il gruppo "Tosinvest" erogò ulteriori 200.000,00 Euro a partire dal 22 aprile 2005.

Si rappresenta, infine, quanto alle ragioni del finanziamento in favore della formazione "La Puglia prima di tutto", che l' A. ha dichiarato a dibattimento di aver erogato somme a movimenti politici nelle Regioni in cui il gruppo a lui facente capo era operativo, anche per evitare pregiudizi nello svolgimento delle attività.

21. Le conclusioni scritte della parte civile Regione Puglia e le note d'udienza per A.G..

Nel corso dell'udienza, la parte civile ha presentato le conclusioni scritte, così come i difensori dell'imputato A. hanno depositato "note di udienza".

In particolare, nelle indicate "note di udienza", si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, per carenza di interesse, stante in ogni caso il decorso del termine di prescrizione del reato addebitato all' A., o, comunque, perchè attinente alla valutazione del materiale probatorio e non a vizi logici o giuridici, nonchè, per quest'ultima ragione, del ricorso della parte civile Regione Puglia.
 

 

Diritto
 

 

 

 



1. Premessa generale.

Come si è già indicato in precedenza, le vicende oggetto del processo e dei ricorsi presentati davanti alla Corte di cassazione possono distinguersi in due parti tra di loro autonome: quella relativa ai reati contestati a F.R., da solo o in concorso con A.G., ed alla responsabilità amministrativa delle società del gruppo "Tosinvest", facente capo all' A., da un lato; quella relativa ai reati addebitati agli altri imputati, ed alla responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l.", e "Duemila s.r.l.", dall'altro.

Lo sviluppo argomentativo delle ragioni poste a fondamento della decisione, sarà volto dapprima all'analisi di tutte le questioni formulate o implicate negli atti di impugnazione relativi ai reati contestati a F. e ad A. ed alla responsabilità amministrativa delle società del gruppo "Tosinvest", e poi all'esame delle questioni formulate o implicate negli atti di impugnazione concernenti i reati addebitati agli altri imputati, e la responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l.", e "Duemila s.r.l.".

2. L'esito dei ricorsi relativi alle parti di sentenza concernenti gli imputati F.R. e A.G. e le società del gruppo Tosinvest: sintesi.

Per quanto attiene ai ricorsi concernenti la parte di sentenza relativa ai reati contestati a F.R., da solo o in concorso con A.G., ed alla responsabilità amministrativa delle società del gruppo "Tosinvest", facente capo ad A., alcune doglianze sono infondate ed altre, invece, impongono l'annullamento con rinvio al giudice penale o al giudice civile.

Precisamente, sono infondati:

a) il primo gruppo di motivi dedotti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ed il primo motivo dedotto dalla parte civile Regione Puglia, entrambi concernenti l'esclusione della configurabilità del reato di corruzione addebitato a F. e ad A., rispettivamente ai capi 82.e.) e 83.e), nonchè, l'impugnazione della parte pubblica, anche la conseguente esclusione della responsabilità amministrativa degli enti del gruppo "Tosinvest", ascritta al capo 91.g);

b) il primo gruppo di motivi dedotti nel ricorso di F., relativi a questioni processuali attinenti alla capacità del giudice, all'ammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, all'ammissibilità della lista dei testi del Pubblico ministero in relazione al dibattimento di primo grado, al mancato rilascio di copia di tutte le intercettazioni eseguite, alla legittimità del contenuto della deposizione di un teste di polizia giudiziaria avvalsosi di propri "appunti", alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in violazione dell'art. 270 c.p.p. (anzi, le censure relative alle intercettazioni si presentano prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c);

c) le doglianze dedotte nel ricorso di F. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di finanziamento illecito di cui al capo 84.e, nella parte concernente i contributi "transitati" attraverso la Segreteria regionale della Calabria dell'U.D.C. e attraverso la Segreteria nazionale dell'U.D.C.;

d) le doglianze dedotte nel ricorso di F. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato abuso di ufficio per gli atti diretti a procurare illegittimi finanziamenti agli oratori, contestato al capo 89.e);

e) le doglianze dedotte nel ricorso di F. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di abuso di ufficio per la gestione delle somme del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia, contestato come peculato al capo 88.e).

Sono, invece, da accogliere nei limiti successivamente precisati:

a) le doglianze esposte nel secondo gruppo di motivi dedotti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, relative alla violazione di legge nonchè al vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto contestato al capo 88.e) in termini di peculato, delitto non ancora coperto da prescrizione - questa maturerebbe tra il 26 luglio ed il 2 agosto 2018, tenendo conto anche del periodo di sospensione di nove mesi ed undici giorni (come quantificato dalla sentenza impugnata, a pag. 16 e a pag. 97) -, invece che di abuso di ufficio, in relazione all'erogazione di denaro in favore di privati mediante l'utilizzo di somme disponibili per spese di rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi Euro 187.300,00, con conseguente annullamento con rinvio al giudice penale per nuovo giudizio sul punto;

b) le doglianze dedotte nel ricorso di F. in ordine al vizio di motivazione concernente la sussistenza dell'elemento psicologico necessario per ritenere integrato a suo carico il reato di finanziamento illecito di cui al capo 84.e, nella parte concernente i contributi ricevuti direttamente da società del gruppo "Tosinvest", già dichiarato prescritto, ma per il quale è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore della Regione Puglia, con conseguente annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

3. Le questioni processuali dedotte nel ricorso di F.R..

Ragioni di ordine logico, impongono di esaminare, innanzitutto, le doglianze dedotte nel ricorso di F. e concernenti questioni processuali, perchè relative alla legittimità dell'intero giudizio o, comunque, potenzialmente incidenti sugli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione.

3.1. La prima questione riguarda il difetto di capacità del giudice, con riferimento a quello che ha proceduto al giudizio di primo grado.

In sintesi, si deduce che il processo, originariamente assegnato alla prima sezione penale del Tribunale di Bari, è stato trasferito alla seconda sezione penale con ordinanza emessa dal Collegio inizialmente investito della regiudicanda, e non con provvedimento del Presidente del Tribunale; si aggiunge, inoltre, che, da un punto di vista delle attribuzioni tabellari, il processo era di competenza della prima sezione penale, perchè il delitto di peculato deve ritenersi più grave di quello di riciclaggio, quando, come nella specie, ricorre r'attenuante di cui all'art. 648-bis c.p., comma 3.

La doglianza è complessivamente infondata.

3.1.1. Per quanto attiene al primo profilo della stessa, va osservato che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato l'orientamento che esclude, in linea generale, la configurabilità di una nullità o di una abnormità in riferimento a provvedimenti di assegnazione di processi emessi da soggetti od organi diversi dal capo dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la regiudicanda solo in ragione di tale irregolare provenienza soggettiva.

Ed infatti, numerose decisioni escludono la nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), o l'abnormità dell'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmette direttamente ad altro giudice per la trattazione il procedimento, senza osservare le disposizioni riguardanti la procedura di sostituzione prevista dall'art. 36 c.p.p., e, quindi, senza investire della questione il Presidente del Tribunale (così, ad esempio, Sez. 6, n. 38666 del 29/09/2011, Scalor, Rv. 251053, e Sez. 6, n. 49988 del 02/12/2004, Von Pinoci, Rv. 230227, nonchè, con riferimento al Giudice per le indagini preliminari, Sez. 5, n. 41261 del 17/09/2008, Ciurea, Rv. 241931). Secondo altre pronunce, poi, deve escludersi la nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), anche nel caso di sostituzione di uno dei componenti del collegio di appello, astenutosi per aver pronunciato la sentenza di primo grado, senza la previa trasmissione al presidente della Corte della dichiarazione di astensione (così Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rossoni, Rv. 257087), ovvero nel caso di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anzichè dal presidente del tribunale (Sez. 4, n. 1589 del 10/10/2001, dep. 2002, Ozdemir, Rv. 220385). Infine, non manca un precedente relativo ad una fattispecie molto simile a quella in esame, secondo cui non integra alcuna violazione processualmente rilevante la circostanza che la sezione assegnataria di un processo trasmetta direttamente gli atti ad altra sezione in applicazione dei nuovi ed oggettivi criteri di assegnazione contenuti nel sopravvenuto provvedimento tabellare del Presidente del Tribunale (così Sez. 3, n. 38112 del 03/10/2006, Magni, Rv. 235030).

In tutte le decisioni citate, il principio sul quale poggia l'affermazione della regola decisoria è quello secondo cui l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra attiene alla competenza interna, e, pertanto, non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p., salva l'ipotesi che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita extra ordinem. A tal fine, una delle richiamate pronunce di legittimità (Sez. 4, n. 1589 del 2002, Ozdemir, cit.) ha anche fatto riferimento ad una decisione della Corte costituzionale, secondo la quale "non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., comma 1, nella parte in cui, disciplinando le condizioni di capacità del giudice, dispone che non si considerano attinenti alla capacità del giudice, tra l'altro, le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari" (Corte cost., sent. n. 419 del 1998).

I principi evidenziati nelle decisioni citate, sia sotto il profilo sistematico, sia sotto il profilo testuale, inducono il Collegio a ritenere che non integra alcuna violazione processualmente rilevante la trasmissione diretta degli atti disposta dalla sezione originariamente assegnataria di un processo ad altra sezione in applicazione dei criteri contenuti nelle c.d. tabelle di organizzazione dell'ufficio. In effetti, va rilevato che: a norma dell'art. 33 c.p.p., comma 2, "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni (...) sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici"; il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non attiene alla distribuzione dei processi all'interno del medesimo ufficio giudiziario, salvo, eventualmente, il caso limite del completo stravolgimento dei criteri prefissati; la violazione delle disposizioni in tema di assegnazione dei processi non è espressamente sanzionata a pena di nullità; vige, nel nostro sistema, il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.).

3.1.2. In riferimento al secondo profilo della doglianza, che concerne l'assegnazione del processo alla seconda sezione penale, in quanto sezione tabellarmente competente per il reato più grave, e contesta l'esattezza di tale conclusione, viene innanzitutto in rilievo un profilo di difetto di specificità.

Nel ricorso, infatti, si lamenta la violazione della "regola" del reato più grave, osservandosi che, nel processo in esame, tale era il delitto di peculato e non quello di riciclaggio, ricorrendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p.,comma 3; non si indica, nè si allega, però, la disposizione tabellare che si assume trasgredita. Tale indicazione e produzione era necessaria, anche perchè, in più disposizioni, il codice di procedura penale, ai fini della determinazione della pena, quando fa riferimento a quest'ultima come criterio da valutare in astratto ed a priori, esclude in linea generale rilevanza alle circostanze, facendo eccezione esclusivamente per quelle ad effetto speciale o per altre ipotesi specificamente individuate (cfr., in particolare, l'art. 4 in materia di competenza e l'art. 278 in materia di applicazione delle misure cautelari), e perchè la circostanza di cui all'art. 648-bis, comma 3, èdi tipo "ordinario". Di conseguenza, il profilo di doglianza in esame è privo della specificità necessaria a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

3.2. La seconda questione riguarda la ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, in particolare perchè questa, nell'atto di costituzione, non avrebbe specificato le ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria, sebbene i danni patrimoniali fossero stati prodotti in danno delle AA.SS.LL., ossia di soggetti giuridicamente e patrimonialmente distinti dalla Regione.

Si tratta di doglianza infondata.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, in tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della causa petendi, sicchè per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78 c.p.p., lett. d), è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (così, tra le tantissime, Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325, nonchè Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013. Boscolo, Rv. 256500). Inoltre, si è anche affermato che, in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile (così, Sez. 4, n. 6380 del 20/01/2017, Regispani, Rv. 269132). Ancora, numerose decisioni hanno espressamente affermato l'ammissibilità della costituzione di parte civile degli enti territoriali, per le finalità istituzionali perseguite, e quali enti esponenziali delle comunità rappresentate, anche in relazione ai danni morali subiti per effetto delle condotte delittuose in contestazione (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 29905 del 09/06/2011 M., Rv. 250661, con riferimento ad un comune, nonchè Sez. 1, n. 23288 del 19/03/2014, Winkler, Rv. 261876, in relazione ad una Regione costituita esclusivamente per chiedere il risarcimento di danni morali).

Tenendo conto dei principi indicati, il riferimento ai capi di imputazione, nella vicenda in esame, costituisce ragione sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria. Invero, la costituzione di parte civile nei confronti di F., per quanto di interesse in questa sede, ha ad oggetto condotte che i capi di imputazione descrivono come poste in essere dal medesimo F. proprio nella qualità di "presidente della Regione Puglia" (così il capo 82.e e 88.e, relativi alle fattispecie di corruzione e di peculato), ovvero di "rappresentante legale della lista elettorale "La Puglia prima di Tutto", nonchè Governatore in carica della Regione Puglia" (così il capo 84.e, relativo alla fattispecie di finanziamento illecito), ovvero ancora di "presidente della giunta regionale della Regione Puglia" (così il capo 89.e, relativo alla fattispecie di abuso di ufficio in favore degli oratori). Si può aggiungere, per completezza, che: le condotte di peculato (derubricate in abuso d'ufficio) riguardano atti dispositivi di denaro specificamente della Regione Puglia; le condotte di corruzione e di abuso di ufficio (derubricate queste ultime in tentato abuso di ufficio) si assumono commesse mediante il compimento di atti e provvedimenti formalmente imputabili alla Regione Puglia; le condotte di finanziamento illecito sono indicate come destinate, almeno in parte, al sostegno economico della campagna elettorale per le elezione del Governatore della Regione Puglia.

3.3. La terza questione ha ad oggetto l'ammissibilità della lista dei testi del Pubblico ministero, in quanto non sarebbe comprensibile il collegamento tra le persone chiamate a deporre ed i singoli fatti di reato in contestazione.

Si tratta di doglianza priva di fondamento.

In linea di principio, occorre rilevare come diverse decisioni hanno ritenuto soddisfatta l'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale quando alla individuazione dell'oggetto dello stesso si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti, quali i fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione, le circostanze specifiche oggetto di atti particolari di indagine, le circostanze desumibili dalla qualificazione del teste e dalla documentazione nota, il racconto della vicenda compiuto già da altro soggetto nel dibattimento (così Sez. 6, n. 8612 del 17/04/1998, Piccardi, Rv. 211460; nello stesso senso, Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Latini, Rv. 232369, e Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusini, Rv. 214108).

Posta questa premessa, è immune da vizi la conclusione della sentenza impugnata, la quale, così come già osservato dal Tribunale, ha ritenuto che l'obbligo dell'indicazione delle circostanze da parte del Pubblico ministero, nel processo in esame, "è stato rispettato sia con il richiamo ai reati contestati sia attraverso la riconducibilità delle persone indicate come testi ai fatti contestati".

3.4. La quarta questione concerne il mancato rilascio di copia di tutte le intercettazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, e, conseguentemente, la violazione del diritto di difesa.

La censura è priva della specificità normativamente richiesta.

Innanzitutto, e a prescindere da ogni ulteriore considerazione, non si precisa se il mancato rilascio delle copie sia stato determinato da un comportamento illegittimo del giudice o della cancelleria. La circostanza, però, andava allegata e documentata, specie perchè, come riconosce lo stesso ricorrente, il Tribunale, in data 16 maggio 2012, aveva espressamente autorizzato il rilascio di copia di tutte le bobine-cassette acquisite al fascicolo per il dibattimento, a cura e spese di parte.

3.5. La quinta questione si riferisce alla utilizzabilità delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Ge., per avere il medesimo consultato, nel corso del suo esame a dibattimento, "appunti" non presenti nel fascicolo del pubblico ministero.

La censura è infondata.

Occorre osservare che l'art. 499 c.p.p., comma 5, prevede che il testimone può essere autorizzato dal presidente, nel corso dell'esame, "a consultare, in aiuto della memoria, documenti lui redatti", e null'altro aggiunge in ordine alla tipologia dei documenti consultabili. Inoltre, la disposizione indicata non può ritenersi trovare un limite nella previsione di cui all'art. 514 c.p.p., comma 2, la quale contempla la possibilità per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di "servirsi" degli atti di documentazione delle indagini "a norma dell'art. 499, comma 5". Da un lato, infatti, la previsione di cui all'art. 514 c.p.p., comma 2, ha la funzione di disciplinare i limiti di utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e di cui non può essere data lettura, ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Dall'altro, sarebbe difficilmente spiegabile un limite alla tipologia di atti consultabili nel corso dell'esame, operante per i soli appartenenti alla polizia giudiziaria, e non anche per gli altri testimoni, e nemmeno per i consulenti tecnici - pur legati da un rapporto fiduciario alle parti e per i quali, anzi, si applica il più ampio disposto di cui all'art. 501 c.p.p., comma 2 - sebbene si tratti di situazioni in cui ricorrano identiche esigenza di tutela del diritto di difesa. Può pertanto concludersi che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato a consultare in aiuto della memoria propri "appunti", quali "documenti da lui redatti", anche se non si tratti di verbali o comunque di atti depositati al fascicolo del pubblico ministero, purchè gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.

Del resto, non mancano precedenti giurisprudenziali coerenti con la soluzione accolta. In particolare, secondo una decisione, quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, deve ritenersi legittimo l'utilizzo, ai fini previsti dall'art. 499 c.p.p., comma 5, di prospetti formati dal teste e che riassumono il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte (così Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800).

3.6. La sesta questione si riferisce alla utilizzabilità delle intercettazioni da ritenersi disposte in altro procedimento.

La censura è priva della specificità normativamente richiesta.

Invero, come già osservato dalla Corte d'appello, la censura non indica quali sono le intercettazioni che si assumono essere acquisite in violazione della disciplina di cui all'art. 270 c.p.p. L'indicazione era tanto più necessaria se si considera che le attività di captazione, come espressamente riconosce anche il ricorrente, sono avvenute nell'ambito del medesimo procedimento. E questo, a prescindere dall'osservazione in forza della quale, secondo l'orientamento ampiamente prevalente in giurisprudenza, le intercettazioni eseguite nell'ambito di un procedimento contraddistinto da un unico numero di registro generale di notizie di reato sono utilizzabili all'interno dello stesso procedimento anche per gli altri reati che emergano dall'attività di captazione (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016, Iodice, Rv. 267889; Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265989; Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M., Rv. 265757).

4. Le impugnazioni relative al reato di corruzione ascritto a F.R., a A.G. ed alle società del gruppo Tosinvest.

Le doglianze proposte dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e dalla parte civile Regione Puglia in ordine alla esclusione della sussistenza del reato di corruzione contestato a F. e ad A. con i capi 82.e) e 83.e) sono infondate, ma non inammissibili.

4.1. Innanzitutto, le censure del Pubblico ministero sono sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, anche se l'ipotetico accoglimento del ricorso non avrebbe comunque potuto determinare la condanna penale degli imputati, essendo decorso, per le condotte agli stessi ascritte, il termine di prescrizione.

Secondo diverse decisioni di legittimità, sussiste l'interesse del Pubblico ministero ad impugnare la sentenza di assoluzione, anche perchè il fatto non sussiste, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato (così, ad esempio, Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Del Pozzo, Rv. 255004, nonchè Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, Brini, Rv. 248219). Altre sentenze affermano, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero ad impugnare una sentenza di assoluzione quando sia sopravvenuta nella more la prescrizione, ma facendo salva l'ipotesi che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla dichiarazione della causa di estinzione del reato rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (così, ad esempio, Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Mangiafico, Rv. 247971, nonchè, anche per le precisazioni in motivazione, Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Re Mario, Rv. 260121). Anche la pronuncia che sembra più decisamente orientata nel senso di escludere l'ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero avverso una sentenza del giudice di appello di assoluzione con formula "perchè il fatto non sussiste" quando, successivamente a tale pronuncia, il reato si estingue per decorso del termine di prescrizione, ha comunque cura di evidenziare che, nella specie, il risultato sarebbe stato in ogni caso privo di risultati praticamente apprezzabili (il riferimento è a Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940).

Nella vicenda in esame, l'interesse giuridicamente apprezzabile in capo al Pubblico ministero è desumibile, in disparte da ogni altra considerazione, dalla circostanza che il delitto di corruzione di cui ai capi 82.e) e 83.e) costituisce il fatto illecito presupposto per affermare la responsabilità amministrativa da reato contestata alle società ed agli enti del gruppo "Tosinvest". Ed infatti, l'irrevocabilità di una sentenza assolutoria pronunciata "perchè il fatto non sussiste" nei confronti degli imputati risulta inconciliabile con la continuazione del processo a carico degli enti per la conseguente responsabilità amministrativa, anche alla luce del principio di estensione delle impugnazioni previsto, per questa tipologia di procedimento, dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 72 e comunque costituirebbe ragione sufficiente per un giudizio di revisione a norma dell'art. 73 del medesimo D.Lgs..

4.2. Affermata la sussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile da parte del Pubblico ministero alla proposizione del ricorso per cassazione, è utile, per valutare il contenuto delle impugnazioni di quest'ultimo e della parte civile, richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione degli indizi, in particolare con riferimento al reato di corruzione propria, e precisare l'orientamento seguito dal Collegio.

4.2.1. Secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (così, per tutte, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678, nonchè, in termini sostanzialmente coincidenti, già Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Sviluppando queste indicazioni, si è di recente affermato che il dovere del giudice di merito di procedere, dapprima, ad una valutazione analitica dei singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa e, solo successivamente, ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, risponde all'esigenza di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).

4.2.2. Con specifico riferimento alla prova per indizi del reato di corruzione propria, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (in questo senso, tra le più recenti massimate, si possono citare: Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonchè Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). Può aggiungersi, inoltre, che l'elemento costituito dalla prova dell'avvenuta dazione è stato considerato ancor meno significativo quando l'erogazione risulta contabilizzata, giustificata e perfettamente documentata (così, specificamente, Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241082).

Si tratta di un orientamento condiviso dal Collegio, in quanto espressivo dell'esigenza che la prova dell'accordo illecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, sia raggiunta in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio. In linea con il dettato dell'art. 319 c.p., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti".

4.3. La sentenza impugnata ha ricostruito e valutato analiticamente i fatti acquisiti al processo, anche confrontandosi compiutamente con le motivazioni della decisione di primo grado, che era giunta ad esiti opposti, affermando la penale responsabilità degli imputati.

La Corte di appello premette, innanzitutto, che la prova posta a fondamento dell'affermazione della sussistenza del reato di corruzione è di tipo indiziario. Rappresenta, poi, che gli indizi presi in ese sono costituiti dal contenuto di alcuni atti amministrativi, da comportamenti tenuti da F. e dai contatti intercorsi tra questi ed A., nonchè dalla dazione della somma complessiva di 500.000,00 Euro corrisposta in più rate da società del gruppo "Tosinvest", facente capo ad A., al movimento politico "La Puglia prima di tutto", guidato da F..

Vengono innanzitutto esaminati gli indizi desumibili dall'evoluzione delle procedure amministrative della Regione Puglia per l'affidamento ai privati della gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), e dei contestuali rapporti tra F. ed A., fino alla indizione della gara che poi vedrà l'aggiudicazione del servizio in favore del "Consorzio San Raffaele", appartenente al gruppo "Tosinvest". Si dà conto, a tal fine, delle note del 4 novembre 2003 e del 21 gennaio 2004, entrambe a firma di F., nonchè della Delib. della Giunta regionale del 27 aprile 2004, n. 622. Si rappresenta, precisamente, che le due note, in particolare la seconda, erano funzionali a far attivare la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), affidando la stessa ai privati, e a concentrare ogni decisione in capo all'Agenzia Regionale Sanitaria ((OMISSIS)) mediante la previsione di una gara unica regionale, così, di fatto, esautorando i direttori generali delle AA.SS.LL. Si osserva, poi, che l'iniziativa indicata, in quanto posta ín essere dal F. quale Presidente della Regione, non era vietata e che l'accertamento di contatti telefonici tra detto imputato e l' A. non offre elementi idonei a far ipotizzare la precisata iniziativa come il frutto di un accordo illecito: i contatti, per il loro numero, dodici nell'arco dell'intero 2004, e per la loro durata, il più lungo tra i quali risulta essersi protratto per 58 secondi, non sono sufficienti a far ipotizzare il raggiungimento di intese illecite in occasioni di queste conversazioni; i medesimi contatti potevano avere diverse spiegazioni, atteso che l' A. era il titolare dell'azienda che gestiva il centro di riabilitazione di (OMISSIS), il quale fatturava alla Regione circa 12.000.000,00 di euro l'anno, ed aveva organizzato, proprio nel corso di quell'anno, e proprio presso quel centro, importanti incontri pubblici cui avevano partecipato, oltre a F., l'allora (OMISSIS) Si. e il cardinale r.. Si segnala, a questo punto, che la successiva evoluzione dell'iter amministrativo, fino alla Delib. di Giunta n. 622 del 27 aprile 2004, con la quale si decise l'indizione di una gara unica per l'affidamento a privati di diverse R.S.A., non risulta essere stata assoggettata ad alcuna interferenza di F., nè contrassegnata da alcuna anomalia, e che non può ritenersi significativa nemmeno la condotta dell'imputato allorchè, nella riunione di Giunta, sostituì l'assessore alla Sanità come relatore della proposta per la citata Delib.: si osserva che l'assessore m. aveva già apposto la propria attestazione di regolarità in calce alla proposta e non aveva partecipato alla seduta della Giunta regionale per comprovati impegni istituzionali, e precisamente per la partecipazione alla conferenza Stato-Regioni. Si aggiunge, infine, che l'ultimo atto a firma di F., in questa fase, è datato 30 aprile 2004, ed ha ad oggetto la comunicazione a tutti i direttori generali delle AA.SS.LL. dell'approvazione della Delib. di Giunta, nonchè le richieste di relazionare sulla situazione delle singole R.S.A. al fine di una corretta predisposizione del disciplinare di gara, e di rimettere all'(OMISSIS) le deleghe per l'indizione di questa, secondo quanto espressamente previsto dalla Delib. citata.

Vengono poi analizzate le vicenda della gara per l'affidamento della gestione delle R.S.A., aggiudicato in data 15 novembre 2004. Si segnala, innanzitutto, che non risulta alcuna interferenza o alcun intervento di F. nelle attività relative all'organizzazione ed allo svolgimento della gara per l'affidamento delle R.S.A. Si rappresenta, inoltre, che, sebbene i requisiti per partecipare alla gara sano stati molto favorevoli al "Consorzio San Raffaele" e l'aggiudicazione sia stata decisa sulla base di un elevatissimo punteggio assegnato all'offerta tecnica del medesimo Consorzio, la scelta di procedere ad una gara unica è opzione legittima, i termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti, ed alla competizione hanno partecipato più concorrenti, ivi compresi gruppi stranieri. Si osserva, ancora, che sia il dirigente dell'(OMISSIS), mo.ma., sia i componenti della commissione di gara sono stati prosciolti da ogni accusa, il primo con sentenza passata in giudicato, gli altri con decreto di archiviazione.

Viene quindi approfondita la fase successiva dei rapporti tra la Regione ed il "Consorzio San Raffaele", fino alla cessazione dell'incarico di F. come Presidente della Regione Puglia. Si analizza, innanzitutto, la vicenda della richiesta di estensione dell'aggiudicazione in favore del Consorzio San Raffaele per altre tre R.S.A., effettuata con tre note, tutte del 22 marzo 2005. Si rileva che la possibilità dell'estensione era espressamente prevista nel bando di gara, che la richiesta di estensione è stata formulata formalmente non da F. ma dal direttore dell'(OMISSIS) mo.ma., e che la procedura non ha avuto alcun corso, per l'assenza di qualunque risposta da parte dei direttori generali delle tre AA.SS.LL. interessate. Si aggiunge, poi, che non possono trarsi conferme dal contenuto di due conversazioni telefoniche intercorse tra F. ed A. una in data 28 febbraio 2005 e l'altra in data 5 marzo 2005: in entrambe le comunicazioni l'imprenditore chiede al politico se abbia parlato con mo.ma., ma non può affermarsi che l'interesse del primo fosse diretto ad ottenere la presentazione delle richieste di estensione, posto che alla data del 5 marzo era stato firmato un solo contratto per l'apertura di una R.S.A. oggetto della gara unica, che altre sette R.S.A. furono attivate solo successivamente, entro il giugno 2005, e che le altre furono aperte ancora più tardi, l'ultima nel 2008; inoltre, non solo la procedura di estensione non è stata avviata, ma l'unica conversazione intercettata in cui F. parla con mo.ma. dell'estensione è datata 7 aprile 2005, ossia alcuni giorni dopo la sconfitta dell'uomo politico nelle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Regione Puglia. Si osserva, quindi, che la conversazione tra F. e mo.ma., preceduta nello stesso giorno da una conversazione tra F. ed A., non ha un significato dirimente, perchè, sebbene nella comunicazione telefonica si parli della possibile "estensione", alla stesa non segue alcun atto: in particolare, non risulta che nell'ultima riunione della Giunta regionale presieduta da F., in data 15 aprile 2005, sia stato presentato alcun atto avente ad oggetto l'avvio della procedura di estensione.

Vengono infine prese in considerazione le vicende relative ai versamenti in denaro erogati da società del gruppo "Tosinvest" alla formazione politica "La Puglia prima di tutto". Si evidenzia che le dazioni, relative all'importo di 500.000,00 Euro, furono effettuate in più rate, e che, in particolare, importi per complessivi 200.000,00 Euro furono corrisposti tra il 22 aprile ed il 4 maggio 2005, quindi dopo l'insediamento del nuovo Presidente della Regione Puglia in sostituzione di F.. Si può aggiungere che le precedenti dazioni furono effettuate tra il 18 marzo 2005 ed il 5 aprile 2005.

La conclusione della Corte d'appello è perciò la seguente: "manca la prova che oltre un anno prima che avesse inizio la campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, tra F. ed A. fosse intercorso il ritenuto patto illecito diretto all'ottenimento dell'appalto contro il pagamento di Euro 500.000,00 a titolo di finanziamento" (p. 33); si aggiunge, anzi, che manca anche la prova che l'accordo corruttivo abbia avuto ad oggetto l'estensione dell'affidamento al "Consorzio San Raffaele" di R.S.A. ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'aggiudicazione (p. 49).

4.4. Alla luce dei principi giuridici richiamati e dei dati esposti nella sentenza impugnata, alla quale non si contestano travisamenti di specifiche prove, le conclusioni raggiunte possono dirsi non manifestamente illogiche, specie tenendo conto che il punto di riferimento per il giudizio di colpevolezza è quello della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Come si è osservato, in un processo fondato su indizi, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2, occorre "che questi siano gravi, precisi e concordanti".

Ora, non è manifestamente illogico ritenere che l'indizio desunto dal compimento, da parte di F., di atti di iniziativa diretti a determinare l'affidamento in gestione ai privati delle R.S.A. mediante una gara unica, risulta "debole" sia sotto il profilo della gravità, sia sotto il profilo della precisione: sicuramente si tratta di atti caratterizzati da un contenuto ampiamente discrezionale e che, oggettivamente, costituirono la premessa necessaria per l'aggiudicazione in favore del "Consorzio San Raffaele"; tuttavia, si tratta di atti non illegittimi, dai quali non derivò l'attribuzione di posizioni formali di vantaggio per il "Consorzio San Raffaele", e la cui adozione non può essere sicuramente individuata in una indebita concertazione tra F. ed A., stante la modesta entità dei contatti telefonici tra gli stessi e la possibilità di offrirne spiegazioni alternative in ordine al contenuto dei colloqui. Non è manifestamente illogico, poi, escludere qualunque valenza di indizio alle vicende relative alla predisposizione del bando di gara ed alla aggiudicazione dell'appalto: innanzitutto, non sono accertate interferenze o interventi, formali o informali, di F. nella procedura; inoltre, lo svolgimento della gara, seppure connotato da ampia discrezionalità, non risulta affetto da illegittimità. Allo stesso modo non è manifestamente illogico escludere che le vicende relative alle richieste di estensione dell'affidamento costituiscano un indizio, o comunque ritenere che le stesse diano luogo ad un indizio dotato di modestissima gravità e precisione: invero, per quanto concerne la richiesta effettuata con le tre note a firma di mo.ma. in data 22 marzo 2005, non solo si è correttamente spiegato perchè non potesse ritenersi riferibile con certezza ad una iniziativa di F., e, in ogni caso, perchè non potesse essere considerata illegittima, in quanto conforme alle previsioni del bando di gara per l'affidamento in gestione delle R.S.A, ma si è evidenziato che la stessa non ebbe alcun seguito; con riguardo, poi, alla richiesta oggetto della discussione tra F. e mo.ma. in data 7 aprile 2005, è stato sottolineato che la conversazione rimase su un piano informale e non si tradusse in alcun atto amministrativo, nemmeno di mero impulso. Non è manifestamente illogico, infine, ritenere che l'indizio inferibile dalle dazioni di denaro abbia modesta rilevanza in termini di gravità e precisione: si è evidenziato non solo che i primi pagamenti risalgono al marzo 2005, ossia ad un'epoca di molto successiva agli atti "discrezionali" di F., ed anche all'aggiudicazione dell'appalto, avvenuta il 15 novembre 2004, ma che gli stessi continuarono nonostante l'assenza di ulteriori sviluppi in favore del "Consorzio San Raffaele", ed, anzi, per una parte significativa, pari a 200.000,00 Euro, vale a dire ai due quinti delle somme complessivamente erogate, furono effettuati tra il 22 aprile ed il 4 maggio 2005, quindi dopo l'insediamento del nuovo Presidente della Regione Puglia in sostituzione di F..

4.5. Il mancato accoglimento del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione dal reato di corruzione per insussistenza del fatto preclude anche l'accoglimento dell'impugnazione contro gli enti del gruppo "Tosinvest" ("Consorzio San Raffaele", "Fondazione San Raffaele", "Finanziaria Tosinvest s.p.a.", "Giada s.r.l.", "Multires s.r.l.", "Tosinvest Sanità s.p.a.", trasformata in "San Raffaele s.p.a.", "Tosinvest Servizi s.r.l.", "Tosinvest Immobiliare s.r.l.", "Santa Lucia 2000 s.r.l.", "Cooperativa editoriale Libero a r.l.", "T.G.S. 2004 s.r.l.", "Casa di Cura Privata Santa Lucia s.r.l.", incorporata in "San Raffaele s.p.a."): il reato presupposto è indefettibile elemento costitutivo della fattispecie complessa integrante l'illecito amministrativo che determina la responsabilità dell'ente.

5. Il ricorso di F.R. in ordine al reato di finanziamento illecito.

Le doglianze formulate da F. in ordine alla affermazione della sussistenza del reato di finanziamento illecito, sia pure ai soli effetti civili, sono fondate solo nella parte in cui lamentano difetto di motivazione in ordine ai contributi che la formazione politica "La Puglia prima di tutto" ha ricevuto direttamente dal gruppo "Tosinvest"; sono, invece, infondate con riferimento alla somme pervenute al medesimo gruppo politico non direttamente, ma previo "transito" nei conti dell'U.D.C..

In particolare, si deduce che le rilevazioni contenute nelle scritture contabili della formazione politica "La Puglia prima di tutto" sono corrette. Si rileva, poi, che della ricezione delle somme provenienti dall'U.D.C. fu data comunicazione anche al Consiglio Regionale ed al Collegio regionale di garanzia elettorale, e che il tesoriere del movimento, dott. F.F.A. è stato prosciolto, con sentenza ritenuta corretta dalla Corte di cassazione in quanto nel caso di erogazioni di denaro tra partiti si è al di fuori di una vicenda di "finanziamento" e si versa in una situazione di compartecipazione di spese elettorali.

5.1. Le censure impongono l'esame di due distinte questioni giuridiche: innanzitutto, se sia configurabile il reato di finanziamento illecito mediante erogazioni effettuate da società non a partecipazione o a controllo pubblico per interposta persona; poi, quale debba essere il contenuto del dolo di colui che riceve il contributo.

5.1.1. La L. 2 maggio 1975, n. 195, art. 7 come modificata ed integrata dalla L. 18 novembre 1981, n. 659, dall'art. 4, comma 1, disciplina i divieti di erogazione di finanziamenti a movimenti ed esponenti politici e le violazioni penali per il caso di trasgressione.

In particolare, l'art. 7, comma 1 pone il divieto totale di erogazione di finanziamenti a movimenti o esponenti politici da parte di società a partecipazione o controllo pubblico.

A norma dell'art. 7, comma 2 invece, sono vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società diverse da quelle a partecipazione o controllo pubblico, in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, di raggruppamenti interni dei partiti politici, di gruppi parlamentari, di membri del Parlamento nazionale, di membri italiani del Parlamento europeo, di consiglieri regionali provinciali e comunali, di candidati alle predette cariche, nonchè di coloro che nei partiti politici rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che gli stessi non siano comunque vietati dalla legge.

A norma del successivo comma 3, "chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo sociale o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge".

5.1.2. Per quanto attiene alla prima delle due questioni da esaminare, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, ai fini della liceità di un finanziamento o contributo a partiti da parte di società non a partecipazione o controllo pubblico, è necessario che l'operazione sia stata deliberata dall'organo sociale competente e regolarmente iscritta in bilancio: entrambi i requisiti devono sussistere e conseguentemente a realizzare l'illegittimità dell'erogazione è sufficiente l'essenza di uno solo; ciò si ricava dalla L. n. 195 del 1974, art. 7, comma 3, lett. a) nonchè dalla sua "ratio", dovendosi ritenere la volontà legislativa di tutelare penalmente gli atti di liberalità in questione, sia per quanto attiene alla loro formazione sia soprattutto per quanto concerne i meccanismi di controllo sugli stessi (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 5531 del 27/03/1996, Spisani, Rv. 205012, la quale, in applicazione del principio, ha reputato che potesse configurarsi il reato di illecito finanziamento societario con riguardo ad operazione ricollegabile a decisione del competente organo sociale, ma non iscritto in bilancio, ma anche Sez. 3, n. 8048 del 07/04/1999, Visco, Rv. 214545, che ha ritenuto le norme del codice civile in materia di deliberazioni di società e di iscrizioni in bilancio espressamente richiamate dalla L. n. 195 del 1974, art. 7 ad integrazione del precetto penale, nonchè Sez. 6, n. 81 del 13/01/1994, Patanè, Rv. 197389). Inoltre, è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 195 del 1974, dell'art. 7 sollevata in relazione all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, art. 27 Cost., comma 2, art. 68 Cost. e art. 101 Cost., comma 2, anche evidenziandosi che l'assoggettamento a sanzione penale della condotta integrante il reato di finanziamento illecito a partiti politici trova giustificazione nell'intento perseguito dal legislatore di salvaguardare la trasparenza del potere, la quale costituisce condizione prima del corretto funzionamento della democrazia e serve a garantire, da una parte, l'attivazione di meccanismi di responsabilità e, dall'altra, una corretta formazione dell'opinione pubblica (così Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211389). Sembra ragionevole sintetizzare, allora, che, per la giurisprudenza, la fattispecie incriminatrice è diretta anche, ed essenzialmente, ad assicurare il funzionamento del meccanismi di controllo sulle fonti di finanziamento a formazioni e personalità politiche.

Nella stessa linea si pone la dottrina, la quale sottolinea ancor più nettamente che la disposizione di cui alla L. n. 195 del 1974, art. 7, comma 2, è diretta a sanzionare i contributi irregolari dati "sotto mano" nonchè i vincoli nascosti di carattere economico, ed è funzionale alla tutela della trasparenza delle contribuzioni corrisposte dalle società private, che è garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale. Questa impostazione dottrinale, anzi, puntualizza espressamente che rientrano nella fattispecie incriminatrice i finanziamenti indiretti, e che per tali debbono intendersi non solo quelli mascherati sotto un diverso nomen iuris, ma anche quelli erogati per interposta persona.

Deve ritenersi, per quanto interessa in questa sede, che la conclusione esplicitata dalla dottrina vada condivisa. Ed infatti, da un punto di vista sistematico e di ratio della fattispecie incriminatrice, se la funzione della disposizione di cui alla L. n. 195 del 1974, art. 7, commi 2 e 3, è diretta ad assicurare la trasparenza del finanziamento ai parti ed agli esponenti politici anche per garantire una corretta formazione dell'opinione pubblica, i contributi erogati per interposta persona si pongono nettamente in contrasto con questa esigenza: l'intermediazione di un terzo non consente di individuare in maniera chiara chi siano i soggetti da cui deriva il sostegno economico a chi esercita o è in competizione per esercitare una funzione pubblica elettiva. Sotto il profilo letterale, poi, tale soluzione è confortata dall'autonoma rilevanza attribuita, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, al difetto tanto di una delibera dell'organo sociale competente quanto di una "regolare" iscrizione nel bilancio della società erogante: il bilancio, secondo le disposizioni del codice civile, deve essere redatto, tra l'altro, nel rispetto del principio di chiarezza; la "delibera" del finanziamento da parte dell'organo sociale competente, proprio perchè requisito normativamente necessario per rendere penalmente lecita l'operazione, non può avere un contenuto generico, ma deve essere funzionale alle esigenze di trasparenza, e, quindi, indicare specificamente il reale destinatario dell'erogazione.

5.1.3. Per quanto concerne la seconda questione da approfondire, la soluzione non è decisivamente influenzata dalla impostazione seguita in riferimento alla conformazione strutturale del reato di finanziamento illecito.

In materia, la giurisprudenza risulta divisa: secondo un orientamento, la fattispecie prevista dalla L. n. 195 del 1974, art. 7 costituisce un'ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario (così Sez. 6, n. 10603 del 10/07/1998, Pomicino, Rv. 211736, nonchè Sez. 6, n. 5531 del 27/03/1996, Spisani, Rv. 205011); altro indirizzo, invece, ritiene che la disposizione in esame contempli due fattispecie di reato proprio autonome in cui i soggetti sono diversi (così Sez. 3, n. 2738 del 21/06/1996, Vizzini, Rv. 205805, nonchè Sez. 3, n. 5611 del 17/04/1996, Albanese, Rv. 205472). Ora, se si accoglie la seconda impostazione, è evidente che, per la bilateralità del delitto, l'integrazione di una fattispecie non è condizionata dal perfezionamento dell'altra (così Sez. 3, Vizzini, cit., e Sez. 3, Albanese, cit.). Tuttavia, anche in una delle decisioni del primo orientamento, si è espressamente riconosciuto che la struttura dell'illecito come fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro; si è osservato, in particolare, che il reato di finanziamento illecito, per quanto concerne l'elemento soggettivo, non è a dolo incrociato non richiedendo la norma penale l'accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, ma una semplice consapevolezza, per la punibilità di ciascuno dei correi, dei suddetti dati (così Sez. 3, Spisani, cit.). Può aggiungersi che la conclusione secondo cui è configurabile il reato di finanziamento illecito nonostante la non punibilità di uno dei due concorrenti necessari per difetto di dolo non risulta un'eccezione nell'ambito della categorie delle fattispecie plurisoggettive a concorso necessario, ma è stata espressamente richiamata in relazione al delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (così Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394).

Ritenuta l'autonomia della responsabilità del "finanziatore" e del "finanziato", e, quindi, la configurabilità del reato nonostante l'assenza del dolo in capo al "finanziato", occorre precisare qual è il contenuto dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato ascrivibile a quest'ultimo. Può richiamarsi, in proposito, quanto evidenziato da un risalente precedente, mai smentito, secondo cui, in tema di violazione delle norme concernenti il finanziamento dei partiti politici, condizione indispensabile per la configurazione che chi riceve il finanziamento conosca l'appartenenza del denaro (o del servizio) alla società nonchè la insussistenza delle due condizioni (difetto di deliberazione dell'operazione da parte dell'organo sociale competente o difetto di regolare iscrizione dell'operazione in bilancio), le quali rendono illecita la contribuzione (Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199995).

5.2. La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del reato di finanziamento illecito anche nei confronti di F. in ordine a tutte le erogazioni in contestazione, sia pure ai soli effetti civili.

A tal fine, si premette che difetta in tutti i casi la previa delibera dell'organo competente, e comunque, la precisa e corretta indicazione del bilancio di ciascun disponente del finanziamento. Si premette, inoltre, che, stante l'esclusione della sussistenza del delitto di corruzione, il reato di cui alla L. n. 195 del 1974, art. 7 non poggia sulla illiceità intrinseca del finanziamento.

Si rileva, quanto alla somma di 200.000,00 Euro, erogata per il tramite dell'U.D.C., che la stessa, così come osservato anche dal giudice di primo grado, era destinata sin dall'origine alla formazione politica "La Puglia prima di tutto", facente capo a F.. In questo senso, si osserva, precise indicazioni sono desumibili dalle seguenti circostanze: il complessivo importo di denaro in questione è pervenuto da società del gruppo "Tosinvest" su conti intestati all'U.D.C., segreteria regionale della Calabria e segreteria nazionale, con accrediti effettuati tra il 4 ed il 7 marzo 2005, ed è poi transitato nelle casse del gruppo politico pugliese sulla base di due disposizioni ordinate nelle date del 16 e del 30 marzo 2005; il tesoriere della formazione "La Puglia prima di tutto", F.F.A., come accertato all'esito di una perquisizione nel suo studio, aveva copia delle disposizioni di bonifico effettuate dalle società del gruppo "Tosinvest" all'U.D.C. e un foglio in formato excel denominato confidential, contenente il riepilogo di tali operazioni, siglata da responsabile della tesoreria del gruppo "Tosinvest"; tra F. ed A. risultano rapporti telefonici diretti anche in data 5 marzo 2005; A. ha ammesso di aver deciso in prima persona l'erogazione dei finanziamenti; nel corso di una conversazione telefonica, in data 9 marzo 2005, F. e F.F. parlano della situazione finanziaria della loro formazione politica, ed il secondo allude alla possibilità di ridurre il disavanzo tra entrate ed uscite "se arrivano quei duecento". Si aggiunge, poi, che, per queste somme, non risulta alcuna dichiarazione congiunta dei finanziatori e della formazione politica "La Puglia prima di tutto".

Si rappresenta, quindi, in linea generale, che: non tutte le erogazioni sono state annotate dalle società eroganti come contributi a partiti politici; per le società dotate di organo amministrativo collegiale, manca la delibera dispositiva del finanziamento al partito politico; per le società ad amministratore unico, mancano comunque documenti da cui desumere le ragioni e la data concernenti l'impegno delle somme erogate.

5.3. In considerazione dei principi enunciati e del contenuto della sentenza impugnata, le conclusioni raggiute dai giudici di appello risultano corrette solo in riferimento all'erogazione di 200.000,00 Euro "transitate" attraverso l'U.D.C..

Invero, per quanto riguarda le somme appena indicate, sotto un profilo oggettivo, le stesse sono correttamente indicate come erogate alla formazione politica guidata da F. per interposta persona; di conseguenza, per le ragioni indicate in precedenza al p. 5.1.2., le relative condotte di dazione e di ricezione integrano gli estremi della fattispecie prevista dalla L. n. 195 del 1974, art. 7. In riferimento al profilo soggettivo, poi, gli elementi evidenziati nella sentenza impugnata, ed in relazione ai quali non risulta alcun travisamento della prova, inducono a ritenere immune da vizi la conclusione secondo cui il F. era pienamente consapevole di ricevere un'erogazione per un importo pari a 200.000,00 Euro per interposta persona. Nè le conclusioni appena esposte possono essere impedite dalla sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. nei confronti di F.F.: in disparte da ulteriori considerazioni, si tratta di sentenza per definizione "revocabile", pur se non annullata dalla Corte di cassazione, e, come tale, inidonea, in linea generale, anche a determinare un contrasto di giudicati e, per questa via, un caso di revisione (cfr., per questa affermazione, espressione di un principio assolutamente consolidato, tra le tante, Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv. 260391).

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori erogazioni per 300.000,00 Euro, è doveroso rilevare un difetto di motivazione concernente l'elemento soggettivo necessario per ritenere perfezionata l'addebitabilità della fattispecie al F.. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, ha evidenziato le irregolarità delle delibere di finanziamento e delle successive iscrizioni nei bilanci, nonchè la riconducibilità delle erogazioni, in termini unitari, alla volontà dell' A.. Tuttavia, non sono indicati elementi dai quali desumere che il F., quale "sostanziale" ricevente delle somme, avesse consapevolezza del difetto di deliberazione dell'operazione di erogazione da parte dell'organo sociale competente o difetto di regolare iscrizione della stessa in bilancio. Tale indicazione era tanto più necessaria in quanto il denaro è indicato come trasferito al raggruppamento "La Puglia prima di tutto" attraverso operazioni bancarie effettuate in Italia, senza interposizioni di terzi, e da società operanti in Italia.

5.4. Il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza, in capo a F., dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di finanziamento illecito in riferimento alle erogazioni non "transitate" attraverso l'U.D.C. e pari a 300.000,00 euro, impone di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per tale porzione della contestazione, con rinvio al giudice civile perchè prenda compiutamente posizione in ordine al precisato profilo.

L'infondatezza del ricorso di F. in ordine all'accertamento del fatto di reato di finanziamento illecito al medesimo ascritto in riferimento alle erogazioni "transitate" attraverso l'U.D.C. e pari a 200.000,00 Euro, determina, invece, la salvezza, in parte qua, della condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Puglia.

6. Le impugnazioni concernenti il fatto relativo all'utilizzo di somme per spese di rappresentanza ascritto a F.R.: a) premessa.

Le doglianze proposte dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari in ordine alla qualificazione giudica del fatto di cui al capo 88.e), in termini di peculato e non, come invece ritenuto dalla Corte di appello, in termini di abuso di ufficio, con riferimento all'erogazione di denaro in favore di privati mediante l'utilizzo di somme disponibili per spese di rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi Euro 187.300,00, sono fondate, mentre infondate sono le doglianze formulate da F. relativamente a tale capo di sentenza e dirette ad escludere qualunque rilevanza penale delle condotte nello stesso esaminate.

In sintesi, il Procuratore generale contesta la riconducibilità delle erogazioni oggetto di addebito, tanto in concreto quanto in astratto, alla categoria delle spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 3 dello specifico Regolamento della Regione Puglia, sottolineandone il collegamento con la campagna elettorale e le "promesse" in essa effettuate, e deduce la gestione diretta delle somme da parte di F., al di fuori delle regole di contabilità, e per finalità private; rileva, inoltre, la contraddittorietà tra l'affermazione secondo cui le dazioni corrisponderebbero a fini istituzionali e quella secondo cui le stesse si spiegherebbero per ragioni elettorali.

Il ricorso di F., invece, anche alla luce delle osservazioni esposte nella memoria, censura la sentenza impugnata per non aver considerato la precisa riferibilità dell'erogazione delle somme a provvedimenti adottati dai funzionari competenti, il proscioglimento di questi ultimi da ogni addebito, l'assenza di maneggio del denaro da parte sua, la mancata revoca degli atti di spesa da parte della Giunta regionale presieduta dal suo antagonista elettorale, il rispetto del vincolo di destinazione pubblicistica sugli importi corrisposti proprio in ragione delle tipologie di spese di rappresentanza previste dall'art. 3 del Regolamento regionale; rileva, inoltre, che la Corte di appello non si è compiutamente confrontata con le motivazioni di assoluzione del giudice di primo grado, il quale aveva analiticamente spiegato le ragioni dell'assenza di collegamento tra le elargizioni e specifiche finalità elettorali, non risultando lo svolgimento di alcuna attività di propaganda politica da parte dei beneficiari.

7. (segue b) i criteri elaborati per la configurabilità del peculato e per l'individuazione del confine con l'abuso d'ufficio.

La principale, e dirimente, questione da esaminare è se, e a quali condizioni, configura il delitto di peculato la condotta dell'erogazione di denaro pubblico a terzi, da parte di un pubblico ufficiale, quando l'attribuzione delle somme dipenda dall'esercizio di un potere connotato da amplissimi spazi di discrezionalità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per procedere alla elargizione, come avviene, ad esempio, con riferimento alle c.d. "spese di rappresentanza".

7.1. Ai fini dell'individuazione della soluzione da adottare, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) eroga denaro pubblico di cui può disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza sottoposti da terzi a controlli meramente formali (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, De Sena, Rv. 268030, nonchè, in motivazione, Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, Maione, Rv. 269524).

Tale principio - che si pone come uno sviluppo dell'indirizzo secondo cui il delitto di peculato è configurabile quanto l'atto amministrativo non è sottoposto a controllo di altre componenti dell'ufficio per effetto di consolidate prassi illecite o sistematicamente neghittose (v., in particolare, Sez. 6, n. 3913 del 11/12/2015, dep. 2016, Carucci, Rv. 267168, e Sez. 6, n. 49283 del 04/11/2015, Labate, Rv. 265704) - risulta pienamente in linea con un ampio orientamento dottrinale. Secondo diversi Autori, infatti, la fattispecie di cui all'art. 314 c.p. può essere integrata anche se l'agente abbia, rispetto al bene oggetto della condotta, una mera disponibilità giuridica, quando questa sia idonea a consentire l'acquisizione della cosa "a mezzo di mandati di pagamenti o attraverso atti amministrativi che consentono di impartire comandi a soggetti in posizione subordinata"; secondo queste impostazioni dottrinali, il risultato ermeneutico indicato trova il suo fondamento nel testo dell'art. 314 c.p., il quale affianca, come presupposto del reato, in alternativa al "possesso", il requisito della "disponibilità".

Muovendo da queste indicazioni, è possibile affermare che è nella "disponibilità" rilevante a norma dell'art. 314 c.p. anche il pubblico agente titolare del potere di predeterminare insindacabilmente il contenuto ed i beneficiari di un provvedimento di spesa, pur se l'atto conclusivo del procedimento è adottato da altre persone, poste nei suoi confronti in posizione subordinata, e dotate di compiti di verifica meramente formali. Ed infatti, in questa ipotesi, la "destinazione" del denaro oggetto del provvedimento di spesa è rimessa alla esclusiva decisione del soggetto dotato dei precisati poteri.

7.2. Tale premessa impone di approfondire se il delitto di cui all'art. 314 c.p. sia configurabile, oltre che mediante appropriazione, anche nelle forme della distrazione a profitto proprio o altrui.

E' importante evidenziare che la risposta affermativa a tale domanda, nell'elaborazione giurisprudenziale, è stata registrata dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, mass. per altro, spec. p. 4.4. del considerato in diritto). In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato: "In giurisprudenza si ritiene che l'eliminazione della parola "distrazione" dal testo dell'art. 314 c.p., operata dalla L. n. 86 del 1990, non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall'agente pubblico nell'area di rilevanza penale dell'abuso d'ufficio. Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate ai soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato. La condotta distrattiva, invece, può rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera dell'agente, mantenga la propria natura pubblica e non vada a favorire interessi estranei alla p.a. (Sez. 6, n. 17619 dei 19/03/2007, Porpora; Sez. 6, n. 40148 del 24/10/2002, Gennari)". Oltre a registrare questo orientamento, le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che lo stesso trova un significativa rispondenza nell'elaborazione in tema di appropriazione indebita; in particolare, a tal proposito, hanno osservato: "E' interessante notare che anche in relazione al delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., che non ha mai incluso formalmente la condotta di distrazione, prevale l'opinione che ritiene tale condotta - intesa nel suo significato di "deviare la cosa dalla sua destinazione o nel divergerle dall'uso legittimo" - riconducibile sostanzialmente a quella appropriativa (Sez. U, n. 9863 del 28/02/1989, Vita, Rv. 181789; Sez. U, n. 1 del 28/02/1989, Cresti, Rv. 181792; Sez. 2, n. 5136 del 04/04/1997, Bussei, Rv, 208059; Sez. 2, n. 2829 del 19/11/1991 Griffa, Rv. 189314; Sez. 2, n. 5523 dei 27/02/1991, B.N.L., Rv. 187512)".

La successiva giurisprudenza ha ribadito l'orientamento richiamato dalle Sezioni Unite.

Innanzitutto, si è osservato che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (così Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070, nonchè Sez. 6, n. 1247 del 17/07/2013, dep. 2014, Boi, Rv. 258411). In queste decisioni, in particolare, oltre a richiamarsi l'orientamento in tema di appropriazione indebita, si valorizza anche il profilo degli "interessi tutelati dalla norma incriminatrice del peculato": segnatamente, si evidenzia che in tale disposizione "la cosa mobile e/o il denaro oggetto materiale del reato acquista rilevanza non soltanto di per sè ma anche e soprattutto in ragione della particolare funzione che le è stata assegnata all'interno della pubblica amministrazione, con la conseguenza che sul piano dell'offesa non può non considerarsi rilevante anche l'uso penalmente illecito della cosa, e cioè il togliere alla pubblica amministrazione la possibilità di disporre della cosa per il perseguimento di pubbliche finalità" (così testualmente Sez. 6, Boi, cit.).

Non sono mancate, inoltre, decisioni che hanno puntualizzato come non è necessario che l'agente tragga personale profitto dall'attività illecita, essendo sufficiente che il medesimo compia sul bene un atto di disposizione come se lo stesso rientri nella sua proprietà anche destinandolo ad un concorrente (così Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, Maione, Rv. 269524, che richiama Sez. 6, n. 6317 del 14/02/1994, Contino, Rv. 198883).

Anche una parte significativa della dottrina rileva come la distrazione, tanto a profitto proprio quanto a profitto altrui, può rientrare nell'ambito dell'appropriazione. Vi è chi afferma che la distrazione, anche a profitto altrui, "può coincidere anche con l'appropriazione sotto entrambi i suoi profili essenziali, della negazione dei diritti altrui e dell'indebita affermazione della signoria sulla cosa (...), considerata a tal punto propria da dirottarla ("assegnarla", "consegnarla") ad altri, con la perdita di ogni considerazione della destinazione dovuta o giustificata in base al titolo del possesso". Altri osserva che le condotte di distrazione a profitto proprio e quelle a vantaggio di terzi sono entrambe riconducibili al concetto di appropriazione, implicando tutte e due la definitiva sottrazione del bene alla finalità pubblica per il perseguimento di finalità private, e presentano un disvalore pressochè identico, tanto più che "anche nella dazione indebita a favore di terzi privati, non sono costoro ad appropriarsi del bene", bensì il pubblico ufficiale, sia pure allo scopo di farne beneficiare il terzo.

7.3. Il limite alla configurabilità del delitto di peculato nelle ipotesi di distrazione, con conseguente possibile applicazione della disposizione incriminatrice dell'abuso di ufficio, è individuato, tanto in giurisprudenza, quanto in dottrina, nell'ipotesi in cui il pubblico agente destini il denaro o la cosa nella sua diponibilità a finalità diverse da quelle istituzionali, ma senza che l'uno o l'altra abbandonino radicalmente il loro rapporto con gli interessi della Pubblica Amministrazione.

Peraltro, non sempre agevole è individuare quando si sia verificata la radicale rottura del rapporto tra il denaro o la cosa e gli interessi della Pubblica Amministrazione.

In giurisprudenza, secondo una decisione costituisce distrazione integrante abuso di ufficio e non peculato la destinazione di denaro erogato in violazione delle disposizioni di contabilità, "per finalità pubbliche non riferibili all'imputabilità amministrativa della somma", con indiretto ingiusto vantaggio per il pubblico agente (Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009 De Mari, Rv. 243311, relativa a fattispecie in cui il direttore di un istituto penitenziario aveva utilizzato una modesta somma presente sul fondo detenuti a titolo di anticipazione di spese di missione legittimamente rimborsabili). Altra pronuncia è pervenuta ad identica conclusione per il caso di disposizione di risorse pubbliche effettuata per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma "nell'ambito di una procedura pubblica formalizzata", in riferimento all'acquisto di partecipazioni societarie ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato (Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766).

Altre decisioni, invece, hanno precisato che è "configurabile il delitto di peculato, e non quello di abuso d'ufficio, nei casi in cui l'utilizzazione della somma avvenga per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questo caso, infatti, lo stravolgimento della connessione funzionale determina lo stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica (Sez. 6, sent. 33069 del 12.5 - 5.8.2003 in proc. Tretter, Sez. 6, sent. 10908 del 1.2 - 28.3.2006 in proc. Caffaro; Sez. 6. sent,352 del 7.11.2000 - 18.1.2001 in proc. Cassetti), sicchè la spendita del denaro avviene uti princeps e costituisce mera interversione del possesso" (così, testualmente, Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano, Rv. 244061, in motivazione p. 3.3.1, ripresa, anche nella parte in questione, da Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536).

7.4. Ai fini della qualificazione giuridica del fatto di destinazione delle risorse pubbliche a vantaggio proprio o di terzi in termini di peculato o di abuso di ufficio, profili ulteriori vengono in rilievo quando l'adozione del provvedimento dispositivo presuppone una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari.

Uno specifico ambito in cui la questione si è posta è esattamente quello delle spese di rappresentanza, anche perchè delle stesse manca una precisa definizione da parte del legislatore statale.

Secondo una decisione, che richiama anche l'orientamento della giurisprudenza contabile, per "spese di rappresentanza" di un ente locale possono considerarsi "quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente al fine di accrescere il prestigio dell'immagine dello stesso e a darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca" (così Sez. 6, n. 10908 del 01/02/2006, Caffaro, Rv. 234105). In questa prospettiva, sia pure con riferimento alla contestazione di truffa aggravata, ed in riferimento ai rimborsi ottenuti dal presidente di una società di gestione di una tratta autostradale, si è espressamente escluso che abbiano natura di spese di rappresentanza quelle sostenute per organizzare pranzi e ricevimenti di natura eminentemente politica (Sez. 6, n. 27719 del 05/02/2013, Grisenti, Rv. 255600). Altra pronuncia, ai fini della configurabilità del reato di peculato, valorizzando la nozione di spese di rappresentanza già indicata, e tenendo conto della disciplina dettata in proposito nel regolamento dell'ente pubblico interessato, ha escluso che nell'ambito delle stesse potessero rientrare quelle per pranzi offerti ai dipendenti in costosi ristoranti, per acquisti in supermercati, per biglietti di traghetti, per ricariche di telefoni cellulari, per consumazioni al bar, e per parcheggio e lavaggio di auto (così, in riferimento ad una A.S.L., Sez. 6, n. 10135 del 06/11/2012, dep. 2013, Raimondi, Rv. 254763). Una recente decisione, infine, ha ritenuto immune da censure la condanna per peculato in relazione a somme spese mediante l'utilizzo di carta di credito aziendale e giustificate come spese di rappresentanza, sottolineando, in particolare, come il giudice di merito avesse evidenziato che si trattava di spese non supportate da alcuna documentazione, nonchè, per quanto accertato, prive di qualunque funzione, appunto, di rappresentanza, ma costituite essenzialmente dal pagamento di pranzi in lussuosi ristoranti (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Mi., Rv. 265831).

L'elemento comune a tutte queste pronunce risulta essere la configurabilità di un fatto di indebita appropriazione qualora risulti accertata l'assenza di qualunque collegamento tra l'effettiva ragione delle erogazioni e quella normativamente prevista.

Una soluzione analoga è quella affermata in materia di c.d. "spese riservate", e qualificate come tali da una norma giuridica positiva, anch'esse concernenti valutazioni altamente discrezionali da parte del soggetto che dispone l'erogazione.

Le decisioni che hanno esaminato il tema hanno affermato che la spesa effettuata a tale titolo, ma in assenza di "indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre", "determina interversione del possesso ed appropriazione, perchè realizza un'utilizzazione intrinsecamente illecita" (così Sez. 6, n. 23066 del 2009, cit., nonchè Sez. 6, n. 14580 del 2017, cit.). A fondamento di questo principio, si è evidenziato che anche le c.d. "spese riservate" "sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale, sia pure con le modalità peculiari eventualmente previste dalla specifica norma di legge che volta per volta le disciplina". La ragione del "generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali" è così esposta: "Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3,81,97,100 e 103 Cost., che nel loro insieme dettano questi convergenti principi: - ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio; - la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale; - l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa; - tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza)".

7.5. Sulla base degli indicati indirizzi ed orientamenti, e delle ragioni ad essi sottesi, sembra possibile pervenire alle seguenti conclusioni.

Innanzitutto, il provvedimento di erogazione di denaro, quando è privo di collegamenti con la realizzazione di interessi pubblici per i quali è ammissibile l'emissione di un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente al quale appartiene il pubblico agente, costituisce atto di appropriazione. In tale ipotesi, invero, il pubblico agente agendo completamente al di fuori delle regole pubblicistiche, e sottraendo definitivamente il bene a qualunque destinazione pubblica istituzionalmente perseguibile, gestisce lo stesso come cosa esclusivamente propria. Una conferma della plausibilità logico-sistematica di tale opzione ermeneutica sembra offerta anche dalla recentissima direttiva (UE) 20117/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale: questa direttiva, all'art. 4, par. 3, sia pure con riferimento al suo specifico settore di intervento, definisce come "appropriazione indebita" da sanzionare penalmente "l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione".

In secondo luogo, l'assenza di collegamento del provvedimento di destinazione del denaro con la realizzazione di interessi pubblici può ricorrere tanto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, quanto in presenza di una motivazione di mera "copertura" formale, che occulta il proposito di soddisfare una finalità privata o comunque extra-istituzionale obiettivamente accertata. Non può, infatti, un mero adempimento formale servire da schermo all'accertamento della effettività degli interessi perseguiti, ed eludere la regola costituzionale del "generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali". Ovviamente, il giudice dovrà confrontarsi con la motivazione esplicitata nel provvedimento di erogazione, e, fermo restando il limite della valutazione opinabile, ma non abnorme, da parte della Pubblica Amministrazione, potrà verificare se la giustificazione addotta sia obiettivamente pretestuosa.

In terzo luogo, la linea di demarcazione tra la fattispecie di peculato e quella di abuso di ufficio, in relazione ai provvedimenti di erogazione di denaro, risulta individuabile quando l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, ma sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebite finalità private, anche dí interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente al quale appartiene il pubblico agente. In questa ipotesi, infatti, vi è uno sfruttamento illecito dell'ufficio, ma non anche un'appropriazione, posto che questa si realizza solo quando l'atto di disposizione del denaro è compiuto al di fuori di ogni considerazione dovuta o giustificata in base al titolo di possesso, e per il perseguimento di finalità esclusivamente private o extra-istituzionali. Inoltre, non sarà configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quello di abuso di ufficio, quando il pubblico agente non ha la "disponibilità" del denaro nei termini indicati supra al p. 7.1., atteso che detta "disponibilità" costituisce presupposto necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 314 c.p..

8. (segue) c) la ricostruzione dei fatti nella sentenza impugnata.

La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza di un fatto di abuso di ufficio ascrivibile a F., coperto da prescrizione, ma rilevante ai fini della responsabilità civile, ed escluso, invece, la configurabilità della fattispecie di peculato, dopo aver proceduto ad una articolata esposizione degli elementi di prova acquisiti.

8.1. La Corte d'appello analizza, in primo luogo, la disciplina del "Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale", e le modalità procedimentali attraverso le quali sono state erogate le somme oggetto della contestazione.

Si rileva, innanzitutto, che lo stesso è stato istituito con L.R. Regione Puglia del 22 giugno 1981, n. 32, la quale prevedeva l'erogazione delle somme per cassa da parte dell'Economo cassiere del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, la cui disponibilità era formata mediante anticipazione della tesoreria. Nella vigenza di questa disciplina, l'erogazione avveniva dietro autorizzazione Presidente della Giunta regionale che apponeva una sigla sull'istanza di contributo, e sottoscriveva poi una nota, materialmente predisposta dal dirigente o da un funzionario dell'Ufficio Affari del cerimoniale, con la quale si comunicava al beneficiario la concessione di un sostegno finanziario. Successivamente, però, la L.R. Regione Puglia del 12 gennaio 2005, all'art. 7, n. 1, aveva compiutamente elencato le spese erogabili per cassa, senza contemplare tra le stesse quelle per l'utilizzo del "Fondo di rappresentanza".

Si osserva, poi, che, per effetto della disposizione appena indicata, il Settore Ragioneria aveva due volte respinto la richiesta di anticipazione delle somme all'Economo cassiere, nelle date del 28 gennaio 2005 e del 30 marzo 2005, evidenziando che la tipologia di spesa in questione richiedeva ormai la necessità di appositi provvedimenti di impegno e liquidazione a favore dei creditori a firma del dirigente Capo di Gabinetto. In particolare, in data 30 marzo 2005, la posizione negativa era stata confermata nonostante l'approvazione del Regolamento del 10 marzo 2005, n. 578, emanato con procedura d'urgenza dal Presidente della Giunta regionale, e che, all'art. 4, prevedeva il pagamento per cassa delle spese di rappresentanza mediante costituzione di un apposito fondo anticipato all'Economo cassiere.

Si aggiunge, ancora, che il Regolamento n. 578 del 2005, oltre a prevedere il funzionamento del Fondo di rappresentanza con il sistema dell'anticipazione per cassa, prevedeva anche le ipotesi delle spese derivanti dalle attività di rappresentanza. In particolare, l'art. 3, con disposizione ampliativa rispetto ai casi previsti nel preambolo motivazionale, prevedeva: "Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura finanziaria, a manifestazioni di interesse dell'Ente e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e quant'altro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto sociale, della scienza, dell'imprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e strumentale ai compiti d'istituto".

Si rappresenta, quindi, che, dopo l'entrata in vigore del Regolamento, il 15 marzo 2005, ma prima del secondo provvedimento negativo del Settore Ragioneria, datato 30 marzo 2005, F. aveva riscontrato, con atto a propria firma, 68 richieste di sostegno finanziario ad eventi di varia natura, partecipando ai beneficiari di aver autorizzato la concessione del contributo. Queste 68 richieste, unitamente ad altre tre, sarebbero state poi oggetto della determina dirigenziale n. 118 del 22 aprile 2005, per una erogazione complessivamente pari a 187.300,00 Euro.

8.2. La Corte d'appello, a questo punto, indica puntualmente tutti i soggetti beneficiari dei contributi, con i relativi importi, ed afferma l'estraneità delle erogazioni alla categoria delle spese di rappresentanza, anche alla luce della definizione accolta nel Regolamento regionale.

Si osserva, precisamente, che "nessuna delle spese sopra elencate rientra, nè in astratto, nè in concreto, nella categoria delle spese di rappresentanza, così come individuabili in base all'art. 3 del regolamento citato. Si tratta, infatti, di spese che, seppure riconducibili a fini istituzionali collegati alla Regione Puglia, riguardavano o mere liberalità o spese per altri enti locali o spese finanziabili con altri capitoli di spesa. Il fondo di rappresentanza, in altri termini, è stato utilizzato per finalità istituzionali, ma estranee a quelle proprie del Fondo".

Si rappresenta, poi, che " F. ha attinto dal Fondo in un ristretto periodo, quello della campagna elettorale, per effettuare elargizioni non spettanti a soggetti pubblici o privati, la maggior parte dei quali dimoranti in un ambito territoriale, quello salentino, che costituiva per F. - sarebbe arduo negarlo - il maggior bacino elettorale".

A tal fine, anche con più puntuali citazioni della sentenza di primo grado, pervenuta ad identiche conclusioni in punto di fatto, si richiamano sia le conversazioni telefoniche intercettate, sia le lettere con cui l'imputato comunicava ai beneficiari l'ammissione ai contributi. Si espone, in particolare, che tutte le lettere in questione furono inviate nel marzo 2005, ossia a ridosso delle elezioni regionali del 4 aprile 2005, e prima dell'adozione della determina n. 118 del 22 aprile 2005, la quale consentì la materiale erogazione del denaro. Si richiamano e si trascrivono, inoltre, alcune conversazioni telefoniche intervenute sull'utenza in uso alla segreteria di F.. Nella prima di esse, datata 15 marzo 2005, ed intercorsa tra m.g.r., funzionario istruttore dell'Area Gabinetto della Regione Puglia, addetta all'ufficio cerimoniale ed alla gestione del Fondo del Presidente, Tr.To., collaboratore dello staff elettorale del F., F.F. ed F.A., rispettivamente cugino e zio dell'imputato ( F.A. anche candidato alle elezioni comunali per la lista facente capo al nipote), si discute di sei contributi che, per importi diversi, verranno effettivamente erogati, nonchè, secondo la Corte d'appello, di richieste non ancora pervenute e protocollate in originale alla Presidenza della Regione, e, però, già approvate e recepite in lettere di comunicazione a firma del ricorrente. In altre due conversazioni, datate l'una il 19 marzo 2005 e l'altra il 26 marzo 2005, ed entrambe intercorse tra la m.g.r. ed il Tr., si discute di promesse di contributi gestite anche da F.A., ossia da persona priva di qualunque ruolo nella Regione Puglia, con continui riferimenti alla campagna elettorale in corso ed all'impegno diretto dei conversanti alla ricerca di voti in favore della lista guidata dall'imputato. Si conclude in termini netti: "Alcune espressioni del tipo "ed è campagna elettorale pure questa" oppure "e stiamo raccogliendo voti T., non ci dobbiamo perdere a chiacchiere" collegate alle elargizioni effettuate, non lasciano alcuno spazio ad una ricostruzione fattuale diversa da quella effettuata dal Tribunale alla quale si rimanda".

8.3. La Corte d'appello, muovendo da questa ricostruzione degli accadimenti, conclude che le erogazioni sono "non qualificabili come spese di rappresentanza", che il F. era perfettamente consapevole di ciò essendo stato personalmente il relatore della delibera di giunta di approvazione del Regolamento, e che l'ingiusto vantaggio ai beneficiari delle somme "è stato intenzionalmente procurato, al fine di ricavarne un tornaconto elettoralistico".

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, il fatto è ritenuto integrare la fattispecie di abuso di ufficio e non quella di peculato, perchè "le erogazioni effettuate erano comunque astrattamente riconducibili all'interesse della Regione Puglia, in quanto tale, di partecipazione alle varie iniziative poste in essere dai soggetti elargiti".

9. (segue) d) i vizi logici e giuridici della sentenza impugnata.

Alla luce dei principi giuridici evidenziati, nonchè dei dati fattuali e degli argomenti esposti nella motivazione della sentenza impugnata, deve concludersi che questa, nella parte in cui esclude la configurabilità del delitto di peculato con riferimento all'erogazione di denaro in favore di privati mediante l'utilizzo di somme disponibili per spese di rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi Euro 187.300,00, è affetta da un vizio di motivazione che elude l'esigenza di procedere ad una corretta applicazione delle disposizioni normative di riferimento.

9.1. Preliminarmente, è utile osservare che la Corte di appello risulta aver dato conto dell'esistenza dei presupposti fattuali da cui inferire la configurabilità del presupposto della "disponibilità", da parte di F., del denaro erogato mediante il Fondo di rappresentanza, laddove, nella motivazione della sentenza, rappresenta che la decisione di corrispondere detto denaro era rimesso alla sua unilaterale valutazione, e che i funzionari e dirigenti amministrativi avevano poteri di controllo meramente formali. Sembra inoltre che, almeno implicitamente, non è posta in discussione la configurabilità del delitto di peculato nelle forme della distrazione a profitto proprio o altrui.

9.2. Tuttavia, la sentenza impugnata manifesta, al proprio interno, una palese e incontestabile "contraddittorietà" - rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - quando afferma: "nessuna delle spese sopra elencate rientra, nè in astratto, nè in concreto, nella categoria delle spese di rappresentanza, così come individuabili in base all'art. 3 del regolamento citato. Si tratta, infatti, di spese che, seppure riconducibili a fini istituzionali collegati alla Regione Puglia, riguardavano o mere liberalità o spese per altri enti locali o spese finanziabili con altri capitoli di spesa. Il fondo di rappresentanza, in altri termini, è stato utilizzato per finalità istituzionali, ma estranee a quelle proprie del Fondo". E' infatti incompatibile l'asserzione secondo cui "nessuna delle spese sopra elencate rientra, nè in astratto, nè in concreto, nella categoria delle spese di rappresentanza", anche perchè concernenti, almeno in parte, "mere liberalità o spese per altri enti locali", con quella, immediatamente successiva, secondo cui le medesime spese erano comunque "riconducibili a fini istituzionali collegati alla Regione Puglia".

Questa incompatibilità è acuita dal fatto che i giudici di secondo grado non indicano in alcun modo perchè le spese in questione siano comunque "riconducibili a fini istituzionali collegati alla Regione Puglia" ed, anzi, sottolineano lo stretto collegamento tra le elargizioni, definite "non spettanti", e lo svolgimento della campagna elettorale in corso, nella quale era impegnato in prima persona, ed in posizione di vertice, la persona che aveva il potere di decidere discrezionalmente ed unilateralmente se e a chi corrispondere il denaro.

Il vizio di motivazione rilevato, poi, nasconde una non chiara individuazione ed applicazione dei principi giuridici che debbono presiedere alla disciplina dei fatti in esame. Si è infatti evidenziato, nel p. 7.5., non solo che il provvedimento di erogazione di denaro costituisce atto di appropriazione quando è privo di collegamenti con la realizzazione di interessi pubblici per i quali è ammissibile l'emissione di un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente al quale appartiene il pubblico agente, ma pure che l'assenza di collegamento del provvedimento di destinazione del denaro con la realizzazione di interessi pubblici ricorre anche in presenza di una motivazione di mera "copertura" formale, la quale occulta il proposito di soddisfare una finalità privata o comunque extra-istituzionale obiettivamente accertata. Si è inoltre precisato che il confine tra la fattispecie di peculato e quella di abuso di ufficio, con integrazione di quest'ultima ed esclusione dell'appropriazione, deve essere individuato quando il provvedimento di erogazione di denaro avviene in violazione delle regole contabili, ma è funzionale alla realizzazione, oltre che di indebite finalità private, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente al quale appartiene il pubblico agente.

Questi principi non sembrano tenuti in considerazione nella sentenza impugnata, laddove la stessa ritiene le erogazioni "riconducibili a fini istituzionali collegati alla Regione Puglia" non solo con riguardo a "spese finanziabili con altri capitoli di spesa", ma pure in riferimento a quelle che pure sono definite "mere liberalità o spese per altri enti locali", nell'ambito, inoltre, di un collegamento tra le elargizioni e lo svolgimento della campagna elettorale in corso.

9.3. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nella parte in cui esclude la configurabilità del delitto di peculato con riferimento all'erogazione delle somme in favore di privati mediante l'utilizzo di denaro disponibile per spese di rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi euro 187.300,00, per nuovo giudizio sul punto.

Il giudice di rinvio accerterà, alla luce dei principi precedentemente evidenziati, se le erogazioni in questione, in tutto o in parte, siano state effettuate esclusivamente per indebite finalità private o, invece, anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente al quale appartiene il pubblico agente. La mancanza di tali specifiche circostanze non può che rendere incontrovertibile la corretta configurazione del delitto di peculato.

10. Il ricorso di F.R. in ordine al reato di tentato abuso di ufficio concernente il finanziamento degli oratori cattolici.

Le doglianze enunciate da F. in ordine alla affermazione della sussistenza del reato di tentato abuso di ufficio di cui al capo 89.3, concernente il finanziamento degli oratori cattolici, sia pure ai soli effetti civili, sono infondate.

In particolare, si lamenta vizio di motivazione deducendosi che: a) lo "storno" delle somme dal capitolo relativo al fondo per il finanziamento dei programmi intersettoriali, di competenza del settore dei Lavori Pubblici, ad altro capitolo, spettante al settore Sport, per procurare finanziamenti agli impianti sportivi degli oratori, rispondeva all'esigenza di impiegare le somme in relazione a graduatorie già preparate; b) l'atto in questione era di ordinaria amministrazione, e quindi legittimamente adottabile anche in regime di prorogatio, in attesa dell'insediamento della nuova Giunta; c) la correttezza della delibera di "storno" fu confermata anche da un parere pro veritate richiesto dalla compagine amministrativa subentrata; d) il trasferimento di competenza da un settore all'altro dell'amministrazione regionale era in realtà coerente con la tipologia di attività da finanziare; e) la scelta fu in linea con l'indirizzo politico, costantemente perseguito da F., di "sostenere" il mondo cattolico; f) gli atti amministrativi in questione non comportarono l'effettiva erogazione delle somme.

10.1. L'esame delle censure presuppone brevi precisazioni relative a due profili, concernenti uno la configurabilità del reato di tentato abuso di ufficio e l'altro la rilevanza della violazione di norme di tipo "procedimentale".

Quanto al primo tema, è orientamento più volte espresso e mai contestato in giurisprudenza quello secondo cui è configurabile il tentativo di abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio pone in essere, in violazione di legge o di regolamento o del dovere di astensione, atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto (cfr. Sez. 6, n. 26617 del 01/04/2009, Masella, Rv. 244465, nonchè Sez. 6, n. 10136 del 24/06/1998, Ottaviano, Rv. 211567). Tale principio è pienamente condiviso dal Collegio anche perchè il reato di abuso di ufficio, dopo la modifica di cui alla L. 16 luglio 1997, n. 234, è reato di danno.

Per ciò che riguarda il secondo aspetto, occorre rilevare che il legislatore, all'art. 323 c.p., attribuisce rilevanza alla violazione delle norme di legge o di regolamento in funzione della loro attitudine a procurare un danno ingiusto per altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o per altri. Invero, la giurisprudenza, nei casi in cui ha affermato l'inidoneità delle norme procedimentali ad integrare il requisito della violazione di legge o di regolamento, ha comunque espressamente precisato che tali sono quelle "destinate a svolgere la loro funzione solo all'interno del procedimento senza incidere in modo diretto ed immediato sulla fase decisoria", e che, pertanto, fuoriesce da tale ambito la violazione dell'obbligo di procedere ad adeguata istruttoria, in quanto in grado di incidere sulla decisione finale (così Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005, Fabbri, Rv. 231341). Inoltre, una significativa conferma dell'idoneità della violazione di norme procedimentali a determinare l'integrazione del delitto di abuso di ufficio può essere tratta dall'elaborazione giurisprudenziale concernente la configurabilità della fattispecie incriminatrice in questione anche in relazione all'adozione di un atto interno del procedimento amministrativo: le decisioni in argomento, infatti, pervengono a tale conclusione sottolineando che la disposizione di cui all'art. 323 c.p., per la sua formulazione testuale, non indica come elemento costitutivo la commissione di specifici atti o l'emissione di provvedimenti, bensì, esclusivamente, la condotta posta in essere nello svolgimento delle funzioni o del servizio, e la sua proiezione verso un danno ingiusto per altri o verso un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o per altri (così Sez. 3, n. 16449 del 13/12/2016, dep. 2017, Menna, Rv. 269820, e Sez. 3, n. 43669 del 12/10/2011, Morrone, Rv. 251332). E' pertanto ragionevole ritenere che anche la violazione di norme procedimentali è sufficiente ad integrare il reato di abuso di ufficio, quando è commessa intenzionalmente e procura un danno o un vantaggio patrimoniale che, in assenza di tale illegittimità, non sarebbero realizzabili, o diverrebbero oggetto di una prospettiva di realizzazione differita nel tempo ed altamente improbabile, o comunque caratterizzata da contenuti decisori significativamente diversi.

10.2. La sentenza impugnata pone a fondamento dell'affermazione della sussistenza del reato due distinte delibere della Giunta della Regione Puglia, la n. 306 del 2005 e la n. 577 del 2005, nonchè il complessivo comportamento del F. in relazione alla vicenda in esame.

I giudici di appello rilevano, innanzitutto, che F. concorse, nella veste di proponente, ed agendo su sollecitazione di Ru.Co.Ma., (OMISSIS) e presidente della conferenza (OMISSIS), nell'adozione della Delib. della Giunta della Regione Puglia 11 marzo 2005, n. 306, la quale dispose l'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei programmi di settore ed intersettoriali per numerose tipologie di intervento, tra le quali quelle concernenti sovvenzioni in favore degli oratori cattolici per l'attività di realizzazione di impianti sportivi, nonostante la somma complessivamente impegnata fosse superiore a quella disponibile, e l'istruttoria relativa alle progettazioni preliminari per gli interventi richiesti dagli oratori fosse stata seguita dal settore Sport e non dal settore Lavori Pubblici, cui competeva il capitolo di spesa; inoltre, la delibera fu "assunta a verbale", e, quindi, senza preventiva proposta del dirigente del settore competente, ossia quello per i Lavori Pubblici, come invece, necessario. In particolare, si rappresenta che: a) tutte le irregolarità indicate furono rilevate, con più note, dalla Ragioneria della Regione Puglia; b) la decisione di disporre il finanziamento di pratiche istruite dal settore Sport mediante somme esistenti sul fondo per il finanziamento dei programmi di settore ed intersettoriali, istituito con la L.R. 4 agosto 2004, n. 14, si pose in violazione del regolamento regionale n. 5 del 2004, adottato con Delib. di Giunta della Regione Puglia 28 ottobre 2004, n. 1573 del siccome questo prevedeva espressamente che tutte le istruttorie relative all'impiego delle risorse disponibili sul fondo in questione dovessero essere espletate dal settore Lavori Pubblici; c) la Delib. n. 306 del 2005 fu adottata negli stessi giorni in cui intercorrevano continui contatti telefonici tra monsignor Ru. e F., aventi ad oggetto la programmazione di strategie elettorali in favore di F., nonchè tra monsignor Ru. e dirigenti della Regione Puglia, nelle quali l'arcivescovo "premeva" per ottenere i finanziamenti in favore degli oratori.

La Corte d'appello, a questo punto, osserva che, dopo le elezioni regionali, la decisione di F. di adottare i provvedimenti in favore degli oratori trovò un ostacolo nell'impossibilità di ottenerne l'adozione da parte del dirigente del settore Lavori Pubblici, dott. Se.Ar., il quale era preoccupato di agire illegittimamente perchè l'istruttoria per il finanziamento degli impianti sportivi era stata svolta dal settore Sport e non da quello da lui diretto, ed in particolare dal Genio Civile. Evidenzia, inoltre, che F., per quanto risulta dalle conversazioni telefoniche intercettate, dapprima ipotizzò la soluzione di sostituire il Se. con altro dirigente per "assenza", poi formulò la proposta di traferire, con delibera di Giunta, la competenza ad eseguire la Delib. n. 306 del 2005 dal settore Lavori Pubblici al settore Sport, di cui era dirigente il dott. ca.gi.ma.. Aggiunge, quindi, che il dott. ca. accettò di provvedere stante l'adozione della Delib. della Giunta regionale del 15 aprile 2005, n. 577, la quale revocò il finanziamento per gli interventi indicati nella Delib. dell'11 marzo 2005, n. 306, salvo che per la parte relativa agli interventi di impiantistica sportiva, e, così, in favore degli oratori cattolici, e demandò al dirigente del settore Sport l'adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento per i progetti in questione. Rappresenta, ancora, che F. seguì personalmente anche l'ulteriore iter della pratica fino all'adozione delle determine di ammissione a finanziamento da parte del dott. ca. in data 20 aprile 2005 e che il trasferimento delle disponibilità finanziarie dal capitolo riguardante il fondo per il finanziamento dei programmi di settore ed intersettoriali al capitolo destinato al settore Sport avvenne in violazione della L.R. Puglia n. 28 del 2001, art. 54, comma 3,: invero, questa disposizione prevedeva che il prelievo dai fondi intersettoriali per le variazioni dei capitoli di bilancio potesse avvenire solo se accompagnata da comunicazione al Consiglio Regionale nel termine di dieci giorni, mentre, nel caso di specie, l'adempimento era ineseguibile perchè il Consiglio Regionale era ormai sciolto a seguito delle elezioni regionali di qualche giorno prima. Precisa, infine, che la Giunta regionale diretta da Ve., subentrata a quella guidata da F., con Delib. n. 325 del 2007, riesaminò le due delibere n. 306 del 2005 e n. 577 del 2005 nonchè le successive determine, previa acquisizione di un parere pro ventate rilasciato da due esperti esterni, e rilevò la violazione della L.R. n. 28 del 2001, ma optò per la dichiarazione di inefficacia degli atti adottati in violazione di quest'ultima, così da poter erogare agli oratori una parte delle somme, sebbene con notevole riduzione degli importi (la somma stanziata con le determine del 2005 era pari ad Euro 28.335.630,00; quella effettivamente concessa con la Delib. del 2007 fu pari ad Euro 11.197.551,00), evidenziando che attraverso i provvedimenti amministrativi dichiarati inefficaci erano state "ingenerate nei destinatari aspettative che, per quanto di mero fatto, e non assurgenti al livello di interessi legittimi, appare giusto non disattendere (...)".

La Corte d'appello conclude richiamando le osservazioni finali del Tribunale in argomento, secondo cui la condotta di F. si pose consapevolmente in contrasto sia con il regolamento n. 5 del 2004, sia con la L.R. n. 28 del 2001, sia con le previsioni di cui agli artt. 97 e 98 Cost., e fu sorretta dall'intenzione di far conseguire al "mondo cattolico" rappresentato da monsignor Ru. un vantaggio patrimoniale ingiusto, segnatamente perchè ottenuto "a seguito di procedimenti in violazione delle norme amministrative vigenti", e per ottenere in cambio un incondizionato appoggio elettorale. Precisa solo che, siccome i finanziamenti non furono materialmente erogati, la condotta configurabile è quella del tentativo di abuso di ufficio, e che, quindi, la condanna civile deve essere limitata al risarcimento del danno morale.

10.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, nel riconoscere la configurabilità del reato di tentato abuso di ufficio, sono corrette.

Immune da vizi, innanzitutto, è la conclusione secondo cui le condotte ascritte a F. furono commesse in violazione di legge. Invero, come evidenziato anche nelle note della Ragioneria della Regione Puglia, la Delib. n. 306 del 2005 si pose in contrasto sia con il regolamento regionale n. 5 del 2004, laddove prevedeva che con il fondo per il finanziamento dei programmi di settore ed intersettoriali potessero essere finanziate solo pratiche istruite dal settore Lavori Pubblici, sia con l'obbligo di copertura della spesa pubblica, per essere la somma complessivamente impegnata superiore a quella disponibile sul fondo in questione. La Delib. n. 577 del 2005, poi, come conferma la Delib. n. 325 del 2007 - emessa proprio sulla base del parere pro veritate richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità del proprio operato -, fu adottata in violazione della L.R. n. 28 del 2001, art. 54, nella parte in cui questo prevedeva che il prelievo dai fondi intersettoriali per le variazioni dei capitoli di bilancio potesse avvenire solo se accompagnato da comunicazione al Consiglio Regionale nel termine di dieci giorni: invero, tale adempimento, funzionale ad assicurare un controllo del Consiglio Regionale sull'esercizio del bilancio, non era più possibile per la Giunta guidata da F., in quanto la stessa operava in regime di prorogatio, e faceva riferimento ad un'Assemblea consiliare ormai decaduta, la quale non avrebbe potuto più riunirsi.

Corretta, poi, è la conclusione secondo cui F., mediante l'adozione delle due delibere in questione e l'ulteriore attività svolta per farle portare ad esecuzione, compì atti idonei a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore del "mondo cattolico" rappresentato da monsignor Ru.. Le due delibere indicate, infatti, così come la successiva attività diretta ad ottenere l'adozione delle determine da parte del dirigente del settore Sport, erano funzionali a precostituire un impegno di spesa per consentire il finanziamento degli oratori cattolici. Il vantaggio in questo modo perseguito, oltre che di contenuto patrimoniale, è qualificabile come "ingiusto": senza la violazione delle disposizioni di legge indicate, l'ammissione a contributo dei progetti presentati dagli oratori cattolici non sarebbe stata possibile, almeno con quei tempi e quelle modalità, e diventava a "forte rischio" anche in proiezione futura; in particolare, la Delib. n. 306 del 2005 stanziò risorse in realtà non disponibili, e per pratiche prive di regolare istruttoria, la quale, se svolta in linea con la disciplina del regolamento regionale n. 5 del 2004, avrebbe richiesto tempi lunghissimi, mentre la Delib. n. 577 del 2005 fu emessa in violazione delle regole procedimentali per consentire l'adozione di provvedimenti di ammissione a contributo che altrimenti non sarebbero stati possibili in quel momento, che erano espressione di altissima discrezionalità amministrativa, e che diventavano altamente "improbabili", quanto meno in relazione all'importo dei finanziamenti, in ragione dell'imminente passaggio della competenza a provvedere ad una Giunta regionale di orientamento politico opposto. Nè assume rilievo la mancata effettiva erogazione dei contributi assegnati in favore degli oratori, o il mancato conferimento di situazioni giuridiche soggettive per effetto delle determine di assegnazione: correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha riqualificato i fatti in termini di tentativo di abuso di ufficio invece che di abuso di ufficio consumato.

Immune da vizi, infine, è la conclusione secondo cui le condotte di F. furono intenzionalmente dirette a procurare al "mondo cattolico" rappresentato da monsignor Ru. l'ingiusto vantaggio patrimoniale di cui si è detto. In particolare, non risulta manifestamente illogica l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'integrazione del reato di cui agli artt. 56 e 323 c.p., posto che le plurime illegittimità furono, in gran parte, la conseguenza della violazione di atti normativi adottati da quella Giunta e dal quel Consiglio regionale in relazione ai quali F. aveva una posizione di preminenza, e che, inoltre, il ricorrente risulta essersi continuativamente attivato per assicurare il finanziamento agli oratori cattolici, anche valutando e prospettando soluzioni obiettivamente impraticabili, come quella della sostituzione del dott. Se. per "assenza", pur di giungere a tale esito.

11. L'esito dei ricorsi relativi alle parti di sentenza concernenti le società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a.", e M.D., Ma.Pi., R.P., C.T.G., C.G., Fr.Am., La.Do., Pe.Pa., Ma.Lu., L.V., P.S., T.A., So.Lu. e S.A.: sintesi.

Per quanto attiene ai ricorsi concernenti la parte di sentenza relativa ai reati contestati agli imputati M.D., Ma.Pi., R.P., C.T.G., C.G., Fr.Am., La.Do., Pe.Pa., Ma.Lu., L.V., P.S., T.A., So.Lu. e S.A., nonchè alla responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l.", assorbita per incorporazione ne "La Cascina soc. coop.", e "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.", le doglianze sono o infondate o manifestamente infondate, o prive di specificità a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), o diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile.

11.1. Precisamente, sono:

a) infondate le censure esposte nel terzo gruppo di motivi dedotti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e nel secondo motivo dedotto dalla parte civile Regione Puglia, entrambi concernenti l'esclusione della configurabilità del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato a L.V., M.D., Ma.Pi., R.P., So.Lu., P.S., Pu.An., S.A., e T.A. avendo riguardo alla simulazione dell'esistenza delle condizioni per l'aggiudicazione alla "Duemila s.p.a." dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle strutture dell'Azienda A.S.L. (OMISSIS) in assenza di gara ad evidenza pubblica, con condotta protratta, secondo l'addebito, fino al dicembre 2005 (capo 40.b);

b) in parte infondate, in parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità le censure dedotte nei due ricorsi proposti l'uno dalla società "La Cascina soc. coop.", successore universale a seguito di fusione per incorporazione della società "La Fiorita a r.l.", e l'altro dalla società "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.", nonchè nei motivi nuovi presentati dalla società "La Cascina soc. coop.";

c) in parte infondate, e in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile o comunque manifestamente infondate, o diverse da quelle consentite in sede di legittimità, le censure formulate nei ricorsi di M.D., di Ma.Pi. e di R.P..

d) non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, o comunque manifestamente infondate, o diverse da quelle consentite in sede di legittimità, le censure formulate nei ricorsi di C.T.G., C.G., Fr.Am., La.Do., Pe.Pa. e Ma.Lu..

11.2. In considerazione dell'esito del giudizio di appello, si esamineranno dapprima le censure esposte nei ricorsi delle due società, e nei motivi nuovi depositati nell'interesse della società "La Cascina soc. coop.". Entrambe le società ricorrenti, infatti, sono state dichiarate responsabili di illeciti amministrativi dipendenti da numerosi reati: precisamente, la società "La Cascina soc. coop." è stata ritenuta responsabile per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi di imputazione 13.b, 14.b, 17.b, 18.b, 19.b, 20.b, 21.b, 22.b, 27.b, 28.b, 29.b, 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b, 48.b, 49.b, 50.b e 51.b; la società "Duemila s.r.l." è stata ritenuta responsabile per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi di imputazione 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b..

Inoltre, l'esame delle doglianze formulate nei ricorsi degli imputati persone fisiche precederà quello attinente alle censure esposte nel terzo gruppo di motivi del ricorso del Pubblico Ministero e nel secondo motivo del ricorso della parte civile, interessando le impugnazioni dei primi la sussistenza dei reati presupposto per la responsabilità degli enti, e la conseguente riferibilità a questi ultimi per effetto della disciplina relativa all'estensione delle impugnazioni degli imputati persone fisiche a vantaggio degli enti, a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 72. Peraltro, il giudizio sui ricorsi degli imputati persone avrà un ambito limitato: per le ragioni esposte in seguito (p. 13.), la pronuncia nei confronti degli imputati persone fisiche di sentenza di non doversi procedere per prescrizione e, contestualmente, l'assenza di statuizioni civili a carico dei medesimi, sono situazioni che precludono di rilevare questioni - processuali o attinenti alla motivazione - il cui eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

12. I ricorsi delle società "La Cascina soc. coop." e "Duemila s.r.l.".

I due ricorsi proposti l'uno dalla società "La Cascina soc. coop.", successore universale a seguito di fusione per incorporazione della società "La Fiorita a r.l.", e l'altro dalla società "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.", sono esaminati congiuntamente perchè di contenuto sostanzialmente identico.

12.1. Il primo motivo concerne la competenza.

In sintesi, secondo la censura, la competenza (per territorio) non può essere determinata per connessione rispetto ad un reato - nel caso di specie quello di associazione per delinquere - addebitato esclusivamente a persone fisiche, solo perchè a queste sono imputati anche altri reati, meno gravi, i quali costituiscono il presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti; in ogni caso, poi, non sono specificate le ragioni da cui desumere, nella concreta regiudicanda, la connessione tra il reato associativo ed i reati-scopo, la cui sussistenza costituisce il presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. La questione è posta perchè, escludendosi l'applicabilità della disciplina della connessione rispetto al reato di associazione per delinquere addebitato esclusivamente alle persone fisiche, il giudice competente nei confronti degli enti non è il Tribunale di Bari, che ha proceduto, bensì il Tribunale di Taranto, che sarebbe stato competente per il reato presupposto più grave e più risalente.

La censura è in parte infondata ed in parte priva della specificità normativamente necessaria.

12.1.1. Infondata è la deduzione secondo cui la competenza, nei processi a carico degli enti, non può essere determinata per connessione rispetto ad un reato addebitato esclusivamente a persone fisiche, quando queste sono imputate anche per ulteriori reati, i quali costituiscono il presupposto per la responsabilità amministrativa.

Il D.Lgs. n. 231, art. 36 rubricato "attribuzioni del giudice penale", al comma 1, recita: "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono".

Nell'ambito della disciplina della competenza, però, rientra anche quella relativa alla connessione. Ed infatti, significativamente, l'istituto della connessione è disciplinato dal codice di procedura penale in una sezione, la sezione IV, rubricata "Competenza per connessione", e compresa all'interno del capo II (del titolo I del Libro I), a sua volta rubricato "Competenza". La sussistenza dei presupposti per l'operatività della disciplina della connessione, quindi, implica l'applicazione di una regola di attribuzione della competenza: il giudice penale competente per il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, per il reato più risalente, è "competente", corrispondentemente, anche per il reato meno grave o più recente. Di conseguenza, il giudice penale che, per effetto delle regole in tema di connessione, "conosce" il reato presupposto della responsabilità dell'ente è esattamente il "giudice penale competente" per il reato dal quale dipende l'illecito amministrativo medesimo.

Già da un punto di vista letterale, allora, può concludersi che il "giudice penale competente" a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente è il medesimo "giudice penale competente" per i reati dai quali gli stessi dipendono, anche se la sua competenza in relazione a questi ultimi discende dall'applicazione delle regole di connessione. La diversa soluzione, prospettata nel ricorso, presuppone una nozione di "giudice penale competente" che prescinde dalle regole della connessione, come se le stesse fossero estranee alla disciplina in tema di competenza. Nè occorre domandarsi se i presupposti previsti dall'art. 12 c.p.p. sussistano anche in riferimento all'ente: come si desume chiaramente dal D.Lgs. n. 231 del 2001, testo dell'art. 36, comma 1, la competenza del giudice penale in riferimento alla responsabilità degli enti è una competenza "derivata", senza alcun adattamento, da quella per il reato presupposto, il quale è imputabile esclusivamente alle persone fisiche.

Può aggiungersi che la conclusione suggerita dal dettato letterale delle disposizioni risulta pienamente in linea con l'intenzione del legislatore in tema di processo nei confronti degli enti. Da un lato, infatti, nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231 del 2001, la disciplina di cui all'art. 36, comma 1, è indicata come "prevedibile corollario" della struttura della responsabilità dell'ente in termini di "fattispecie complessa (che) presuppone l'esistenza di un fatto-reato", sicchè è ragionevole una interpretazione della stessa nel senso più favorevole ad accentrare la competenza nel medesimo giudice, anche al fine di agevolare, il più possibile, la celebrazione di un simultaneus processus ed evitare contrasti di giudicati con conseguenti giudizi di revisione. Dall'altro, poi, il sistema normativo in materia di responsabilità degli enti non prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 36, comma 1.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 36, comma 1, non è derogata dall'art. 38 del medesimo D.Lgs., la quale, in materia di riunione e separazione di procedimenti, prevede come regola generale quella del simultaneus processus, salvo che sia stata ordinata la sospensione del procedimento a norma dell'art. 71 c.p.p. (art. 38, comma 2, lett. a), ovvero il procedimento sia stato definito nelle forme del giudizio abbreviato, del "patteggiamento", o del decreto penale di condanna (art. 38, comma 2, lett. b), ovvero ancora quando "l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario" (art. 38, comma 2, lett. c). Invero, è sufficiente evidenziare che il richiamo al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 38 non è conferente perchè il legislatore distingue nettamente tra la disciplina della competenza e quella della riunione o separazione di procedimenti. La disciplina in tema di competenza, infatti, ha ad oggetto l'individuazione del giudice, inteso come ufficio giudiziario, cui spetta la cognizione del procedimento; la disciplina in tema di riunione e separazione, invece, è diretta a regolare la possibile trattazione unitaria di distinti procedimenti "pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice", e, pertanto, già rientranti tutti nella "competenza" del medesimo giudice-ufficio giudiziario, per effetto delle previsioni relative, appunto, alla "competenza". Questa distinzione resta netta ed evidente anche in riferimento ai processi gli illeciti amministrativi degli enti dipendenti da reato: la materia della competenza è disciplinata dall'art. 36, mentre quella della riunione e separazione di procedimenti è regolata dall'art. 38, e la reciproca autonomia di queste due disposizioni è rimarcata anche topograficamente dall'inserimento, tra le stesse, dell'art. 37, dedicato ai "casi di improcedibilità". Deve perciò escludersi che la previsione prefigurante la separazione dei procedimenti quando "l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario" possa incidere sulle regole in tema di competenza.

12.1.2. Una volta precisato che la competenza per il procedimento nei confronti di un ente può essere determinata per connessione anche avendo riguardo ad un reato addebitato esclusivamente a persone fisiche, deve poi evidenziarsi il difetto di specificità della questione dedotta in via subordinata, secondo cui non sarebbero stati evidenziati in termini concreti gli elementi da cui desumere, nella vicenda in esame, la connessione tra il reato associativo ed i reati-scopo posti a fondamento della responsabilità amministrativa degli enti.

Innanzitutto, la questione non risulta specificamente posta nell'atto di appello, nè il ricorso lamenta una mancata risposta sul punto da parte del giudice di secondo grado.

In ogni caso, poi, la deduzione è formulata in termini meramente generali ed astratti, ed è del tutto priva di un qualunque riferimento ad elementi fattuali; l'assenza di specificità, anzi risalta ancor di più se si considera che trattasi di critica mossa ad una decisione di merito che ha ravvisato in piena convergenza con la pronuncia di primo grado l'esistenza del vincolo di connessione tra il reato di associazione per delinquere ed i reati-scopo indicati come presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

12.2. Il secondo motivo concerne l'erronea identificazione dell'ente.

In particolare, secondo la censura, la contestazione nei confronti di entrambe le società, contenuta nel capo 90.f, è nulla perchè si riferisce a società non più operative, e precisamente alla società "La Fiorita a r.l.", ed alla società "Duemila s.p.a.", sebbene alla prima sia subentrata la società "La Cascina soc. coop." a titolo di successione universale derivante da fusione per incorporazione, e sebbene la seconda si sia trasformata nella società "Duemila s.r.l.".

La censura è manifestamente infondata.

In effetti, gli illeciti amministrativi, nelle imputazioni, debbono essere riferiti alle società originariamente responsabili, e non necessariamente anche agli enti che rispondono ex post in caso di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, o scissione. Già da un punto di vista empirico e logico, è evidente che l'indicazione dell'ente originariamente responsabile è sufficiente ai fini di una compiuta descrizione dell'addebito, mentre in relazione agli enti subentranti rileva solo la corretta instaurazione del contraddittorio, attraverso una regolare citazione a giudizio contenente le ragioni da cui inferire il titolo di responsabilità. Inoltre, un significativo argomento testuale in tal senso si può evincere dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 70: questa disposizione, infatti, prevede, al comma 1, che la sentenza, pur se pronunciata "nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione", deve senz'altro indicare l'ente originariamente responsabile, e, al comma 2, che "La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1".

12.3. Il terzo motivo concerne il difetto di specificità del capo di imputazione nei confronti dell'ente.

Sinteticamente, secondo la censura, la contestazione nei confronti di entrambe le società, contenuta nel capo 90.f, è nulla perchè non consente di comprendere a quale dei due enti originariamente responsabili siano riferibili gli illeciti, quali siano i rapporti tra gli imputati persone fisiche e gli enti, quali risultino essere i profili di inefficacia o inefficienza del modello organizzativo adottato, e quale sia il vantaggio o l'interesse dell'ente.

La censura è infondata.

Innanzitutto, il capo 90.f opera un espresso ed analitico riferimento a capi di imputazione addebitati alle persone fisiche, al dichiarato fine tanto dell'individuazione dei singoli reati-presupposto, quanto del tipo di rapporto intercorrente, in relazione alla specifica fattispecie, tra l'ente e la persona fisica che agiva per suo conto. I singoli capi di imputazione, poi, offrono una puntuale indicazione, con riferimento a ciascun fatto di reato, sia dell'ente beneficiario della condotta illecita - la società "La Fiorita a r.l.", ovvero questa e la società "Duemila s.p.a." -, sia delle persone cui sono addebitati i reati presupposto, sia del tipo di rapporto intercorrente tra le stesse e l'ente interessato. E' sulla base di queste indicazioni che è possibile - ed agevole - individuare la società "La Fiorita a r.l.", e, per essa, la società "La Cascina soc. coop." come ente destinatario delle contestazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi di imputazione 13.b, 14.b, 17.b, 18.b, 19.b, 20.b, 21.b, 22.b, 27.b, 28.b, 29.b, 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b, 48.b, 49.b, 50.b e 51.b. (per i quali poi è intervenuta dichiarazione di responsabilità confermata in appello), nonchè l'esatta tipologia di rapporti che l'accusa assume intercorrere tra "La Fiorita a r.l." e le persone fisiche accusate della commissione di ciascuno dei singoli delitti. E' sempre sulla base delle medesime indicazioni che è possibile ed agevole - individuare la società "Duemila s.p.a.", e, per essa, la società "Duemila s.r.l." come ente destinatario delle contestazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi di imputazione 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b. (per i quali poi è intervenuta dichiarazione di responsabilità confermata in appello), nonchè la tipologia di rapporti che l'accusa assume intercorrere tra "Duemila s.p.a." e le persone fisiche accusate della commissione di ciascuno dei singoli delitti. Del tutto irrilevante, inoltre, è la doglianza che evidenzia come i capi 18.b, 21.b, 28.b, 31.b, 33.b, 35.b, 49.b e 51.b sono riferiti a pubblici ufficiali, e non a persone fisiche legate agli enti da un rapporto del tipo indicato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 come presupposto per la responsabilità dell'ente: in realtà, come osserva la Corte di appello, è sufficiente la semplice lettura delle imputazioni, per comprendere che i richiami ai capi 18.b, 21.b, 28.b, 31.b, 33.b, 35.b e 49.b sono stati effettuati per completezza e per chiarezza, in conseguenza della scelta di formulare, per corrotti e corruttori, contestazioni formalmente distinte, ma di identico contenuto.

In secondo luogo, il capo 90.f addebita formalmente agli enti ai quali è contestato l'illecito amministrativo di non aver "previsto, adottato ed attuato alcun adeguato modello di organizzazione, (e) di gestione idoneo a prevenire quanto verificatosi". Di conseguenza, nessuna questione di genericità della contestazione può porsi per la mancata indicazione dei profili di inefficacia o inefficienza del modello organizzativo adottato.

In terzo luogo, infine, è vero che il capo 90.f non esplicita puntualmente il profilo del vantaggio o dell'interesse dell'ente. Tuttavia, le singole contestazioni cui fa rinvio il capo 90.f consentono di individuare i vantaggi indebitamente conseguiti dalle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a." in relazione a ciascun reato e gli interessi per le stesse illecitamente perseguiti.

12.4. Il quarto motivo concerne l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche.

In particolare, secondo la censura, le intercettazioni debbono ritenersi effettuate nell'ambito di un diverso procedimento, pur essendo state disposte nel contesto di un fascicolo avente lo stesso numero di notizia di reato, sia perchè l'illecito amministrativo ascrivibile agli enti è fattispecie distinta dal reato presupposto, sia perchè, nel corso del giudizio di primo grado, vi è stata anche una formale separazione dei procedimenti, sia perchè l'iscrizione nei confronti degli enti è stata effettuata quando già tutte le operazioni di captazione erano state eseguite.

La censura è infondata.

Innanzitutto, è indiscusso che le disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni si applichino anche nei confronti degli enti. Il fondamento di questo principio è ravvisabile nel D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 34 e 35 che prevedono, l'uno, in generale, l'applicabilità, nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili, e, l'altro, l'applicabilità, all'ente, delle disposizioni processuali relative all'imputato; il principio, inoltre, trova conferma nel fatto che l'unica disposizione del d.lgs. n. 231 del 2001 specificamente relativa alle prove, quella di cui all'art. 44, disciplina un particolare profilo della prova testimoniale, disinteressandosi completamente della materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Del resto, l'esigenza di poter utilizzare, anche nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, tutti i mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale, è esplicitamente indicato pure nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231 del 2001, la quale, in particolare, osserva: "Poichè l'illecito penale è uno dei presupposti della responsabilità, occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all'arsenale di poteri istruttori contemplato nella L. n. 689 del 1981".

Ciò posto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche con riferimento ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorchè per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purchè tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicchè il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., comma 1, (così tra le tantissime, Sez. 5, n. 45535 del 16/03/2016, Damiani De Paula, Rv. 268453, nonchè Sez. F, n. 35536 del 23/08/2016, Tagliapietra, Rv. 267598). Limiti all'applicabilità di questa regola sono stati ravvisati quando si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, ovvero quando si tratti di reati oggetto di un procedimento successivamente frazionato a causa delle eterogeneità delle ipotesi di illecito penale e dei soggetti indagati: tuttavia, solo in riferimento alla prima ipotesi si ritiene che l'utilizzazione dei risultati di captazione sia subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 c.p.p., e, cioè, all'indispensabilità ed all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (cfr., Sez. 2, n. 9500 del 23/02/2016, De Angelis, Rv. 267784, e Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M., Rv. 265757), mentre con riguardo all'altra tipologia di vicende si afferma l'utilizzabilità delle acquisizioni concernenti i reati non oggetto del provvedimento autorizzativo alla sola condizione che, per questi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente effettuato ai sensi dell'art. 266 c.p.p. (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 27820 del 17/06/2015, Morena, Rv. 264087; per l'inapplicabilità, in ogni caso, in questa ipotesi dei limiti derivanti dall'art. 270 c.p.p. v. Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921).

Tenendo conto di queste indicazioni, sembra ragionevole concludere che i risultati desumibili dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ordinate per il reato presupposto sono comunque utilizzabili anche per accertare la responsabilità dell'ente, ed anche se il procedimento relativo a quest'ultimo sia stato formalmente separato per vicende successive. Invero, pure a voler sottolineare che altro è il reato presupposto ed altro è l'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto, è innegabile l'esistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dell'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato. Questa conclusione, inoltre, non appare suscettibile di differenziazione nel caso in cui si procede separatamente per il reato presupposto e per l'illecito amministrativo da esso conseguente, posto che la "scissione" dei procedimenti non potrebbe essere certo causata dalla eterogeneità delle ipotesi di illecito penale.

Nè, poi, l'utilizzabilità delle intercettazioni è preclusa dalla posteriorità dell'annotazione del procedimento nei confronti degli enti rispetto al compimento delle operazioni di captazione. Costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui l'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, sicchè la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione (v., per tutte, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248, ma anche Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238039). Tale principio, stante l'assenza di disposizioni o ragioni sistematiche di segno contrario, deve ritenersi applicabile anche in materia di utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (cfr., esattamente in termini, Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227054, la quale ha escluso la invalidità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull'utenza in uso ad un soggetto il quale era stato iscritto nel registro degli indagati in epoca successiva al provvedimento di intercettazione).

12.5. Il quinto motivo di entrambi i ricorsi, ed il primo dei motivi nuovi presentati da "La Cascina società cooperativa per azioni", lamentano il difetto di autonoma motivazione, nella sentenza della Corte d'appello, in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione degli illeciti amministrativi per intervenuta prescrizione, ed alla questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina.

La censura è manifestamente infondata.

Costituisce infatti principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poichè queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla -violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (così, tra le tantissime, Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326, nonchè Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273, la quale ha evidenziato che dell'art. 606 c.p.p., le lett. b) e c) si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, però, ai profili in fatto della motivazione).

Il principio appena richiamato è esattamente applicabile alle censure in esame. Invero, le questioni poste con il quinto motivo di entrambi i ricorsi e con il primo motivo nuovo presentato da "La Cascina società cooperativa per azioni", sono esattamente qualificabili come "questioni di diritto", perchè attengono alla interpretazione della disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed alla illegittimità costituzionale delle stessa, se interpretata nei termini esposti dal giudice di primo grado.

12.6. Il sesto motivo di entrambi i ricorsi, ed il secondo dei motivi nuovi presentati da "La Cascina società cooperativa per azioni", si riferiscono all'applicazione della disciplina della prescrizione.

In sintesi, secondo la censura, innanzitutto, è erronea l'interpretazione di tale disciplina che esclude l'estinzione dell'illecito amministrativo quando il reato presupposto si prescrive dopo la tempestiva contestazione dell'addebito all'ente, alla luce dei principi di cui agli artt. 3,111,24, e 41 Cost. e art. 6 della Convenzione E.D.U., ed in considerazione della natura sostanzialmente penale della responsabilità in questione; in ogni caso, poi, la medesima disciplina, se ricostruita nei termini appena indicati, è affetta da illegittimità costituzionale, per violazione dei principi di cui agli artt. 3,111,24,41, e 117 Cost. e art, 6 della Convenzione E.D.U..

La censura è infondata.

Costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4, (così, in particolare, Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265588, nonchè Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011, dep. 2012, Cerasino, Rv. 256705). Si è anche precisato che l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non determina l'estinzione della responsabilità amministrativa, giacchè il relativo termine, una volta effettuara la contestazione D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 59 non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica: in particolare, un preciso argomento è stato individuato nel testo del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 60 il quale prevede che l'estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all'accusa di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, ma non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinato (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, Citibank, Rv. 255415, il cui principio è stato espressamente richiamato ed applicato anche da Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, mass. per altro).

Questa disciplina, che prevede una distinzione tra enti ed imputati-persone fisiche, è stata reputata non in contrasto con l'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost. dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267047, poi puntualmente richiamata da Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, mass. per altro). Precisamente, così come sintetizza la massima ufficiale di Sez. 6, Bonomelli, cit., è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità ex delicto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione. In motivazione, la sentenza Bonomelli evidenzia che la non integrale riconducibilità del sistema di responsabilità dell'ente nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale è espressamente affermata anche dalle Sezioni Unite, le quali avevano già rilevato che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112). Aggiunge, poi, che vi è una oggettiva impossibilità di totale parificazione dell'ente alla persona fisica, posto che anche sotto il profilo processuale, il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 35 prevede l'applicabilità all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato "in quanto compatibili" e che numerose sono le deroghe nel modello di responsabilità delle persone giuridiche. Rileva, ancora, che non vi è alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto di difesa anche perchè il legislatore ha tenuto conto di tali esigenze, da un lato fissando, al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 il termine massimo di cinque anni dalla data di consumazione del reato perchè la prescrizione possa essere impedita mediante un atto interruttivo, e dall'altro escludendo in ogni caso, mediante il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 60 la possibilità di procedere alla contestazione dell'illecito all'ente se prima del compimento di tale atto si sia estinto per prescrizione il reato presupposto.

Le ragioni indicate nella motivazioni della sentenza Bonomelli, pienamente condivise dal Collegio, offrono l'argomento anche per rispondere ai profili di dedotta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 6 della Convenzione E.D.U.. Ed infatti, la previsione di limiti temporali raccordati alla generale disciplina civilistica in materia di prescrizione esclude l'incompatibilità del regime dettato per la prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato con il principio di libertà dell'iniziativa economica. La dedotta violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 6 della Convenzione E.D.U., poi, in disparte da ogni altra considerazione, muove da un presupposto incompatibile con il principio ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui il sistema di responsabilità degli enti è riconducibile ad un tertium genus di responsabilità rispetto a quella penale e a quella amministrativa.

Nè la soluzione accolta preclude il compiuto accertamento del reato presupposto: la pronuncia di sentenza di prescrizione nei confronti degli imputati persone fisiche non produce alcun pregiudizio per l'ente, sia perchè non implica per questo alcun vincolo formale in ordine alla ricostruzione del fatto, sia perchè non esonera l'accusa dal dimostrare puntualmente l'esistenza del reato presupposto, sia perchè non impedisce all'ente di chiedere l'ammissione e produrre prove utili ad escludere o a far ragionevolmente dubitare della sussistenza del fatto di reato quale imprescindibile componente della "fattispecie complessa" da cui discende la responsabilità amministrativa.

12.7. Il settimo motivo di entrambi i ricorsi attiene al mancato accertamento sia dei fatti di reato indicati a presupposto della responsabilità dell'ente, sia degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito.

In particolare, secondo la censura, posto che occorre un grado di certezza identico a quello necessario per la pronuncia di una sentenza di responsabilità penale, la sentenza impugnata ha omesso qualunque effettivo accertamento, limitandosi ad una motivazione assolutamente generica.

La censura è priva della specificità normativamente richiesta dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Indubbiamente, per la dichiarazione di responsabilità dell'ente la regola di giudizio è analoga a quella contenuta nell'art. 530 c.p.p., comma 2: a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 66 la responsabilità deve essere esclusa anche "quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo". La formula assolutoria, inoltre, come puntualizza esplicativamente la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231 del 2001, "ricomprende tutte le ipotesi di esclusione della responsabilità amministrativa, che incidono sia sull'elemento del reato, sia sui profili relativi all'imputabilità dell'illecito all'ente".

Tuttavia, ferma restando la condivisibilità della premessa, la censura risulta sprovvista di specifici riferimenti ai singoli illeciti amministrativi e si pone, pertanto, su un piano generale ed astratto. La stessa, perciò, è priva del requisito richiesto a pena di inammissibilità dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il difetto di specificità della censura, inoltre, risalta ancor di più se si prende in esame il testo della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, non solo ha motivato analiticamente sulla sussistenza dei singoli reati presupposti, indicando specificamente le fonti di prova poste a base della decisione ed il contenuto delle stesse. Ha anche specificato che proprio l'esame delle singole fattispecie consente di affermare che gli autori dei reati presupposto "hanno, senza ombra di dubbio, agito illecitamente per conseguire vantaggi in via assolutamente prevalente a favore degli enti da essi rappresentati formalmente o di fatto". Ha poi aggiunto che il rapporto funzionale tra M.D., Ma.Pi., L.V. e R.P. è stato puntualmente dimostrato sia con riferimento alla società "La Fiorita a r.l.", sia con riferimento alla società "Duemila s.p.a."; in particolare, risulta evidente la posizione di amministratori di fatto svolta dai due fratelli M. nella società "Duemila s.p.a.", sia per la strettissima connessione tra quest'ultima e la società "La Fiorita a r.l.", avendo le stesse "una costante frammistione di contabilità, di forze lavoro, di dirigenza, di sedi sociali", sia per le modalità di realizzazione del complessivo episodio ascritto ad entrambe le società, e di cui ai capi 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b (gli unici per i quali è stata dichiarata la responsabilità della società "Duemila s.p.a."), relativo alla convenzione contratto esecutiva alla data del 31 dicembre 2002, ed in occasione del quale, nonostante le assunzioni dei Lavoratori socialmente utili da stabilizzare fossero riferibili alla società "Duemila s.p.a.", tutte le comunicazioni all'I.N.P.S. ed agli uffici del lavoro vennero effettuate dalla società "La Fiorita a r.l.". Ha inoltre esaminato approfonditamente il tema dell'insussistenza, per entrambe le società, del modello organizzativo e di gestione richiesto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, ed ha concluso motivatamente che a tale categoria non potessero ricondursi nè i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001, preesistenti alla commissione dei reati in contestazione, nè il modello "Deloitte", adottato nel dicembre 2003, e, quindi, in ogni caso, in data successiva a quella di commissione dei reati presupposto.

12.8. L'ottavo motivo di entrambi i ricorsi attiene specificamente al mancato accertamento dell'interesse o del vantaggio per l'ente in relazione ai reati presupposto.

Sinteticamente, secondo la censura, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, già sulla base della semplice lettura del capo di imputazione relativo al reato di associazione per delinquere, la società "La Fiorita a r.l." era un semplice strumento degli associati per delinquere e non il titolare dell'interesse o del vantaggio perseguito; ha inoltre trascurato che detta società non ottenne, in conseguenza dei reati presupposto, alcuna posizione di monopolio in tema di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili (cd. LSU) e che non vi sono elementi da cui desumere un rapporto tra la società "La Fiorita a r.l." e la società "Duemila s.p.a.", tale da consentire di attribuire alla prima anche gli illeciti ascritti alla seconda.

La censura è complessivamente infondata.

La sentenza impugnata ha espressamente escluso che gli illeciti siano stati commessi "nell'interesse esclusivo" delle persone fisiche. Ha evidenziato che il conseguimento "a volte (di) utili personali" da parte delle persone fisiche o dell'associazione criminosa non assume efficacia preclusiva. Ha poi rappresentato che i numerosi "illeciti amministrativi (dipendenti da corruzioni e truffe in danno dell'ASL (OMISSIS), dell'ASL (OMISSIS), dell'Azienda Ospedaliera (OMISSIS), dell'ASL (OMISSIS), dell'ASL (OMISSIS), dell'Azienda Ospedaliera (OMISSIS), dell'ASL (OMISSIS) e dell'ASL (OMISSIS)) hanno procurato agli enti suddetti un indiscutibile vantaggio economico, derivante sia dalla conclusione di contratti con la P.A. (...) sia dalla illecita prosecuzione di preesistenti contratti"; ha pure precisato che i vantaggi non sono individuabili esclusivamente nella percezione di denaro e nell'aumento del volume di affari, ma anche in un "indiscutibile indiretto vantaggio consistito nell'acquisizione di privilegio anzi di predominio diretto sul mercato".

La sentenza impugnata, inoltre, ha precisato le ragioni per cui alla società "La Fiorita a r.l." sono attribuibili anche gli illeciti immediatamente riferiti alla società "Duemila s.p.a.". In particolare, infatti, non solo si segnala l'esistenza di una strettissima connessione tra quest'ultima e la società "La Fiorita a r.l.", avendo le stesse "una costante frammistione di contabilità, di forze lavoro, di dirigenza, di sedi sociali": i giudici di appello evidenziano specificamente che il complessivo episodio ascritto ad entrambe le società e di cui ai capi 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b (gli unici per i quali è stata dichiarata la responsabilità della società "Duemila s.p.a."), relativo alla convenzione contratto esecutiva alla data del 31 dicembre 2002 stipulata con l'ASL (OMISSIS), si caratterizza perchè, nonostante le assunzioni dei Lavoratori socialmente utili da stabilizzare fossero riferibili alla società "Duemila s.p.a.", tutte le comunicazioni all'I.N.P.S. ed agli uffici del lavoro vennero effettuate dalla società "La Fiorita a r.l.".

Le motivazioni addotte, in effetti, sono prive di vizi logici. La sottolineatura dei cospicui e diversificati vantaggi conseguiti dalle due società serve anche a escludere, in modo non manifestamente irragionevole, che le persone fisiche individuate come responsabili dei reati posti a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente agirono "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". L'unicità sostanziale dell'episodio di cui ai capi 30.b, 31.b, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b, per i quali è stata dichiarata la responsabilità anche della società "Duemila s.p.a.", ed il diretto e fattivo coinvolgimento nella vicenda delle strutture e dell'attività della società "La Fiorita a r.l." sono circostanze che rendono non manifestamente irragionevole il giudizio circa la sussistenza dell'interesse e del vantaggio (pure) per quest'ultima società in relazione alla commissione dei reati consumati in quello specifico contesto.

Nè queste considerazioni si pongono in contrasto con quanto affermato, nella fase cautelare del procedimento, da Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita soc. coop. a r.l., Rv. 235637. Questa decisione, infatti, nell'annullare con rinvio l'ordinanza cautelare, ha evidenziato criticità e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti compiuta in un momento processuale ben diverso da quello attuale, senza per questo rilevare un definitivo "vuoto probatorio", bensì disponendo un nuovo esame delle risultanze. Inoltre, per quanto emerge dalla sentenza di legittimità, l'ordinanza cautelare annullata muoveva da affermazioni ampiamente precisate o addirittura decisamente superate nelle sentenze dei giudici di merito, come ad esempio quelle relative al rapporto controllante-controllata tra "La Fiorita a r.l." e la "Duemila s.p.a.", o quelle afferenti alla natura "di fatto fittizia" dell'attività della società "La Fiorita a r.l.".

Deve aggiungersi, infine, che la contestazione dell'affermazione della sentenza impugnata in ordine alla situazione di monopolio raggiunta dalle società dichiarate responsabili chiede una rivalutazione del fatto con consentita in questa sede e non si confronta con le motivazioni della Corte d'appello. Da un lato, si deduce che in Puglia circa una decina di società si occuparono della stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili, attraverso il richiamo delle dichiarazioni del testimone I.P. e, quindi, si domanda una rinnovata valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse della società "La Fiorita a r.l." alla commissione dei reati che tenga conto di questo elemento di prova. Dall'altro, si trascura che la sentenza impugnata non parla di una situazione di monopolio della società "La Fiorita a r.l." nel settore della stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili, ma rappresenta che detto ente, per effetto delle plurime attività di corruzione presso le ASL pugliesi (ASL (OMISSIS), ASL (OMISSIS), Azienda Ospedaliera (OMISSIS), ASL (OMISSIS), ASL (OMISSIS), Azienda Ospedaliera (OMISSIS), ASL (OMISSIS) e ASL (OMISSIS)), ottenne contratti e proroghe di contratti quantitativamente consistenti e, per questa via, la "acquisizione di privilegio anzi di predominio diretto sul mercato".

12.9. Il nono motivo di entrambi i ricorsi attiene specificamente alla mancata indicazione dei criteri seguiti nella valutazione delle prove e delle ragioni per le quali ritenere non condivisibili le doglianze evidenziate dal consulente tecnico della difesa in ordine all'esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

La censura è priva di specificità perchè non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.

Già si è detto che la Corte di appello ha motivato analiticamente sulla sussistenza dei singoli reati presupposto, indicando specificamente le fonti di prova poste a base della decisione ed il contenuto delle stesse, ed ha esaminato approfonditamente il tema dell'insussistenza, per entrambe le società, del modello organizzativo e di gestione richiesto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, concludendo che a tale categoria non potessero ricondursi nè i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001, preesistenti alla commissione dei reati in contestazione, nè il modello c.d. "Deloitte", adottato nel dicembre 2003, e, quindi, in ogni caso, in data successiva alla data di commissione dei reati presupposto.

In particolare, per quanto riguarda il profilo attinente all'insussistenza del modello organizzativo, la sentenza impugnata ha rilevato che i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, perchè non contenevano l'individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello e si riferivano eminentemente al controllo della qualità del lavoro nell'ottica del rispetto delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale. Ha poi osservato che il modello cd. "Deloitte" non solo è stato adottato nel dicembre 2003, e, quindi, in ogni caso, in data successiva a quella di commissione dei reati presupposto, ma non conteneva, tra l'altro, nè il codice di comportamento e le relative procedure, nè il codice etico, nè le procedure per la conoscenza dei modelli, nè il sistema sanzionatorio. Ancora, nel dichiarare adesione alle conclusioni già raggiunte dal Tribunale, la Corte d'appello ha espressamente riportato le affermazioni del primo giudice anche nella parte in cui questi aveva precisato di non condividere le osservazioni esposte nelle relazioni del consulente tecnico della difesa degli enti, il dott. CA., il quale "si è profuso nella descrizione dell'equivalenza dei modelli ISO 9001 ai MOG (modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001)".

In considerazione di questi elementi, quindi, le critiche formulate nei ricorsi dei due enti non solo non indicano gli elementi di fatto cui si riferiscono quando contestano la mancata indicazione dei criteri di valutazione delle prove ed i risultati raggiunti, ma, laddove lamentano l'omessa valutazione degli elementi di prova forniti dalla difesa, e in particolare delle consulenze del professor CA., trascurano del tutto quanto precisato nella sentenza impugnata.

12.10. Il decimo motivo di entrambi i ricorsi riguarda la determinazione della sanzione.

Secondo la censura, occorreva tener presente che i reati sono stati commessi dalle persone fisiche nel prevalente interesse proprio o di terzi e che il danno è stato di particolare tenuità.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte di appello ha applicato alla società "La Fiorita a r.l." la sanzione di 280 quote del valore di 500,00 Euro ciascuna, per complessivi Euro 140.000,00 e alla società "Duemila s.p.a." la sanzione di 200 quote del valore di 500,00 Euro ciascuna, per complessivi Euro 100.000,00, in considerazione, in particolare, del numero e della gravità degli illeciti di cui detti enti sono stati dichiarati responsabili, e della dimensione economica delle due società.

La deduzione secondo cui gli autori dei reati hanno commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi non solo non è supportata da elementi concreti, ma non è in ogni caso sufficiente. In effetti, il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 1, lett. a), prevede un caso di riduzione della sanzione quando concorrono sia la circostanza appena riferita, sia l'assenza di vantaggi o la presenza di vantaggi "minimi" per l'ente. Nel caso in esame, per valutare l'entità dei vantaggi conseguiti dai due enti imputati già basta considerare il numero di contratti illecitamente ottenuti o prorogati dalla società "La Fiorita a r.l." o la lucrosità dell'affare addebitato ad entrambe le società in danno dell'ASL (OMISSIS), tra l'altro tale da consentire alle stesse di concedere ad altra ditta un subappalto quinquennale per un valore annuo pari a 274.000,00 Euro. Inoltre, la sanzione pecuniaria inflitta alla società "Duemila s.p.a." è comunque inferiore al massimo consentito in presenza dei casi di riduzione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 1. Quanto appena indicato, poi, serve ad escludere ogni fondamento anche al profilo di censura che assume la particolare tenuità del danno, e, quindi, la sussistenza del caso di riduzione della sanzione pecuniaria previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 1, lett. b).

13. Criteri generali di valutazione dei ricorsi proposti dagli imputati M.D., Ma.Pi., R.P., C.T.G., C.G., Fr.Am., La.Do., Pe.Pa., Ma.Lu..

L'esame dei ricorsi degli imputati M.D., Ma.Pi., R.P., C.T.G., C.G., Fr.Am., La.Do., Pe.Pa., Ma.Lu. richiede una premessa metodologica.

Tutti questi ricorrenti propongono impugnazione avverso capi della sentenza per i quali, nei loro confronti, è stata pronunciata decisione di non doversi procedere per estinzione del reato determinata da prescrizione, e non sono state emesse statuizioni concernenti gli effetti civili.

Trova pertanto applicazione il principio, ormai costante in giurisprudenza, e più volte ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nè vizi di motivazione della sentenza impugnata da cui discende l'annullamento con rinvio (così, per tutte, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), nè nullità, quand'anche assolute ed insanabili (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810, ma, già in precedenza, Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). In queste ipotesi, se non si tratti di giudizio conseguente ad impugnazione del Pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, e ferma restando la possibilità di un annullamento ai soli effetti civili, il rilievo della causa estintiva del reato prevale su quello afferente al vizio di motivazione o alla nullità, salvo che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato; tale prova di innocenza, poi, deve emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v., per identiche indicazioni, sia Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, sia Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).

La regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione o una nullità, salvo che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, resta ferma nei confronti degli imputati persone fisiche anche per le ipotesi in cui i reati dichiarati estinti per prescrizione costituiscano il presupposto della responsabilità amministrativa di un ente a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, almeno quando a carico di detti imputati non vi siano statuizioni civili.

Anche in queste ipotesi, infatti, la regola di riferimento è fornita dalla previsione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, stante l'assenza di ragioni sistematiche di segno contrario o di disciplina derogatoria.

13.1. Innanzitutto, non è ravvisabile una diversità di interesse giuridicamente apprezzabile a proporre impugnazione agli effetti penali in capo all'imputato persona fisica destinatario di sentenza di prescrizione secondo che la pronuncia attenga o non attenga a reati presupposto per la responsabilità amministrativa di un ente.

In primo luogo, l'imputato persona fisica autore del reato presupposto, anche quando sia rappresentante legale e socio della persona giuridica, non è legittimato, nè ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente, per effetto della limitazione soggettiva a proporre impugnazione prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 71 nonchè, contestualmente, del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265587).

Inoltre, un più ampio interesse giuridicamente apprezzabile per l'imputato persona fisica nelle ipotesi di sentenza di prescrizione e contestuale dichiarazione di responsabilità dell'ente non può discendere da considerazioni concernenti le conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o di amministratore a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Non solo, infatti, l'insussistenza dell'interesse dell'imputato persona fisica, quale che sia la sua posizione rispetto all'ente, può desumersi dal fatto che quest'ultimo è soggetto distinto dal socio o dall'amministratore, e, quando vanta personalità giuridica, è anche dotato di piena autonomia patrimoniale (per questo rilievo v. ancora Sez. 5, D'Errico, cit.).

Più in generale, è utile ricordare le ragioni per le quali, secondo le Sezioni Unite, all'accoglimento del ricorso dell'imputato avverso una sentenza di prescrizione contenente statuizioni civili non può mai conseguire l'annullamento con rinvio al giudice penale, pure se il ricorrente abbia contestato anche il capo penale: "Ammettere una riapertura del tema penale solo per effetto della incidenza che su esso potrebbe in via di mera ipotesi determinare la rivisitazione dell'accertamento sulla responsabilità civile equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi civilistici ancora sub judice, che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli"; e ciò sebbene "in situazioni come queste (si allude specificamente a quelle determinate da mancanza di motivazione) non vi sarebbe rimedio, in sede penale, alla inosservanza da parte del giudice a quo di precisi doveri impostigli dalla legge" (così Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). Pertanto, anche per coerenza con l'indicazione delle Sezioni Unite, le conseguenze indirette derivanti all'imputato persona fisica dall'irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto appartenenti ad un ambito patrimoniale o comunque extra-penale, non integrano il fatto costitutivo di un interesse idoneo a determinare "una riapertura del tema penale".

Anzi, proprio tenendo conto di quanto si è detto in precedenza, si può aggiungere che la soluzione dell'inapplicabilità della regola di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, all'imputato persona fisica autore di un reato dichiarato prescritto con sentenza priva di conseguenze civili, solo perchè il fatto è presupposto della responsabilità amministrativa di un ente, determinerebbe una disparità di trattamento non facile da giustificare: sembra opinabile attribuire all'imputato persona fisica di cui si è detto una posizione di evidente maggior tutela in sede penale rispetto a quella riconosciuta, sempre in sede penale, all'imputato persona fisica autore di un reato dichiarato prescritto con sentenza implicante conseguenze civili, ma non concernente un reato presupposto, nonostante anche il primo faccia valere interessi di natura patrimoniale e comunque non sia legittimato ad impugnare per conto dell'ente.

13.2. Non vi sono, poi, disposizioni che impongono di riconoscere all'imputato persona fisica ed all'ente un potere di impugnazione che si moduli in termini assolutamente identici anche in relazione alle regole di giudizio applicabili.

E' vero che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 71, comma 1, dispone: "1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo". E' indubitabile, inoltre, che all'ente dichiarato responsabile non si applichi la regola di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, in caso di prescrizione del reato: da un lato, la persona giuridica ha diritto ad un accertamento "pieno" (anche) sulla sussistenza del reato presupposto, in particolare in considerazione di quanto prevede il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 66 secondo il quale la responsabilità deve essere esclusa anche "quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo"; dall'altro, come si è osservato in precedenza (v. supra p. 13,6) la prescrizione del reato, qualora si verifichi dopo la contestazione dell'illecito all'ente, non preclude la celebrazione del processo nei confronti di quest'ultimo e l'eventuale dichiarazione di responsabilità del medesimo, e, quindi, non può impedire a detto soggetto di poter far valere l'insufficienza o la contraddittorietà della prova dell'illecito amministrativo, la quale attiene, ovviamente, anche all'elemento concernente la sussistenza del reato presupposto.

Tuttavia, la limitazione individuata dalla giurisprudenza nei confronti dell'imputato ricorrente avverso una sentenza dichiarativa di prescrizione non attiene nè ai "casi", nè ai "modi" delle impugnazioni, bensì alla regola di giudizio applicabile. Ed infatti, in particolare, posto che per "casi di ricorso" per cassazione si intendono i motivi proponibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), l'imputato persona fisica ricorrente avverso una sentenza dichiarativa di prescrizione potrà formulare tutte le tipologie di censure indicate da detta disposizione, ivi compresa quella concernente il vizio di motivazione, come espressamente rilevato anche dalle Sezioni Unite: queste, infatti, hanno affermato che il giudice di legittimità "ben può pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. f)" quando "l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), - come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 - in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (così Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810, in motivazione al p. 6.).

Del resto, la disciplina in materia di impugnazioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 non mira a creare assoluta identità di posizioni tra imputato persona fisica ed ente, bensì, come rileva la Relazione ministeriale, ad "evitare, fin dove possibile, l'insorgere di un possibile contrasto di giudicati tra l'accertamento penale e quello relativo all'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato", nonchè a garantire alla persona giuridica "la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive". Ora, che all'ente sia riconosciuta una più ampia possibilità di perseguire un risultato favorevole rispetto all'imputato persona fisica, in caso di pronuncia di sentenza di prescrizione del reato priva di statuizioni civili, non confligge con l'esigenza di evitare il possibile contrasto di giudicati: la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione esclude che vi sia stato accertamento penale circa la sussistenza dello stesso, e, quando siano assenti anche le statuizioni civili, non implica nemmeno la formazione di un giudicato sostanziale di natura extra-penale sull'esistenza del fatto; inoltre, un risultato utile dell'impugnazione dell'ente in ordine al reato presupposto può, forse, essere esteso all'imputato persona fisica a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72 ma non può certo fondare una richiesta di revisione, consentita ex art. 629 c.p.p. solo avverso sentenza di condanna o di "patteggiamento" o avverso decreto penale.

La differenza indicata, poi, non risulta certo priva di ragionevolezza: altro è l'interesse dell'ente il quale intende contestare una sentenza che ha dichiarato la sua responsabilità e gli ha inflitto una sanzione, altro è l'interesse dell'imputato persona fisica il quale ha lo scopo di "attaccare" una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione priva di statuizioni civili, che, come tale, implica l'assenza di un accertamento non solo penale circa la sussistenza del fatto di reato.

Ancora, la postulazione dell'assoluta identità di posizione dell'imputato persona fisica e dell'ente in tema di impugnazioni potrebbe portare a risultati paradossali. Invero, è agevole ipotizzare vizi implicanti l'annullamento con rinvio che si riferiscono alla posizione del solo imputato persona fisica (si pensi, ad esempio, a nullità in materia di citazione in giudizio). In questi casi, il processo verrebbe definito nei confronti dell'ente, mentre dovrebbe proseguire nei confronti del solo imputato persona fisica per il quale però già sussiste (ed è stata dichiarata) una causa di estinzione del reato. Se poi si ritenesse di ancorare l'assoluta identità di posizioni in tema di impugnazioni all'evenienza della possibilità di prosecuzione del processo per l'accertamento della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, si infrangerebbe comunque la regola in questione, prefigurandosene l'operatività solo quando la stessa può produrre concreto giovamento all'interesse dell'ente.

13.3. Giuridicamente irrilevante, però, è l'interesse dell'ente al riconoscimento di un più ampio potere di impugnazione in capo alla persona fisica imputata del reato presupposto.

Invero, come si è già ricordato, anche secondo un precedente di legittimità, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 71 nonchè del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'unico soggetto legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente, è solo quest'ultimo, anche quando l'imputato persona fisica autore del reato sia anche rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265587).

Nè la rilevanza dell'interesse dell'ente potrebbe essere recuperata in ragione della regola sulla estensione delle impugnazioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72 il quale dispone: "Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali".

Già sarebbe sufficiente considerare, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la regola generale in materia, dettata dall'art. 587 c.p.p., implica l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non, invece, l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli (cfr. Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917, nonchè Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697). In altri termini, le impugnazioni dell'imputato persona fisica e dell'ente sono e restano tra di loro indipendenti: è solo l'eventuale risultato positivo che si estende per evitare giudicati contrastanti che potrebbero imporre la revisione della sentenza dichiarativa di responsabilità nei confronti dell'ente, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 73. In ogni caso, comunque, appare eccentrico, da un punto di vista del sistema normativo, ipotizzare che il legislatore abbia prefigurato l'ammissibilità degli esiti dell'impugnazione proposta da un soggetto in funzione dell'interesse di un distinto soggetto, dotato di propri ed autonomi poteri di impugnazione.

In generale, d'altro canto, il limite previsto per l'imputato persona fisica non pregiudica l'ente. Invero, come si è rilevato supra al p. 13.2, la disciplina prevista dall'art. 129 c.p.p., comma 2, è inapplicabile alla persona giuridica in caso di prescrizione del reato che si verifichi dopo la contestazione dell'illecito all'ente; di conseguenza, in tal caso, non solo non è precluso all'ente di proporre proprie ed autonome doglianze anche contro le parti della sentenza che affermano la sussistenza del reato presupposto, ma alla impugnazione del medesimo non potrà opporsi la regola della prevalenza della causa estintiva del reato sul vizio di motivazione o sulla nullità implicanti annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

14. Il ricorso di M.D..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato M.D. contiene censure in parte infondate, e in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile o comunque manifestamente infondate, o prive di specificità, o diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

14.1. I primi cinque motivi espongono censure di natura processuale, esattamente corrispondenti a quelle formulate nel ricorso del F..

Precisamente, le doglianze attengono alla capacità del giudice, all'ammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, all'ammissibilità della lista dei testi del Pubblico ministero in relazione al dibattimento di primo grado, ed al mancato rilascio di copia di tutte le intercettazioni eseguite.

Le doglianze in questione sono sorrette da interesse processualmente apprezzabile perchè funzionali a resistere all'impugnazione del Procuratore generale e della parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Bari in relazione al capo 40.b anche nei confronti di M.D..

Tuttavia, per le ragioni già evidenziate con riferimento alle doglianze proposte dal F. (v. supra p.p. 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.2., 3.3 e 3.4), le doglianze attinenti alla capacità del giudice, all'ammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, ed all'ammissibilità della lista dei testi del Pubblico ministero in relazione al dibattimento di primo grado sono infondate, mentre quelle relative al mancato rilascio di copia di tutte le intercettazioni eseguite sono prive della specificità normativamente richiesta. Nè la decisione della Corte d'appello in ordine all'ammissibilità della dei testi del Pubblico ministero può dirsi viziata perchè non ha fatto specifico riferimento alle censure proposte da M.D.: le motivazioni esplicitate nella pronuncia impugnata hanno valenza di carattere generale, nè il ricorrente ha dimostrato, o anche solo semplicemente allegato, di aver formulato critiche di contenuto diverso da quelle esaminate dal giudice di secondo grado.

14.2. Il sesto motivo lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

La censura non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione o una nullità, salvo che, attraverso la denuncia di tale vizio, risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

Ed infatti, per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere nei confronti di M.D. è stata pronunciata in appello sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; inoltre, in relazione al delitto in questione non vi sono statuizioni civili a carico del ricorrente.

14.3. Il settimo motivo contesta l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha motivato, sia pur laconicamente, sull'esistenza dell'associazione per delinquere e sulla partecipazione alla stessa di M.D.. Ha infatti detto che il sodalizio illecito aveva lo scopo di assicurarsi con modalità illecite le concessioni dei servizi di pulizia, sanificazione ed ausiliariato relativamente ad enti pubblici e AASSLL della Regione Puglia ed ha precisato, richiamando la sentenza di primo grado, che l'esistenza di un gruppo criminale e la partecipazione degli imputati allo stesso sono desumibili dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini, dalle dichiarazioni testimoniali e dai servizi di app9stamento e di controllo effettuati dalla polizia giudiziaria. A fronte di queste indicazioni, le doglianze non riescono a far risaltare l'evidenza della prova dell'innocenza di M.D. in ordine alla contestazione in esame, specie se si considera che tale evidenza deve emergere in termini di "constatazione", più che di "apprezzamento".

14.4. L'ottavo motivo si duole dell'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio di cui ai capi 13.b e 15.b, contestati l'uno con riferimento a delibere di estensione di contratti per il servizio di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'Azienda (OMISSIS), e l'altro avendo riguardo a delibere di proroga, estensione e rinnovazione di contratti per il servizio di pulizie e di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; il capo 13.b attiene ad un reato presupposto per la responsabilità della società "La Fiorita a r.l.".

Secondo la censura, la difesa aveva dimostrato l'esistenza delle condizioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio.

La censura è diversa da quelle consentite in sede di legittimità.

In disparte da ogni altra considerazione, le doglianze non solo non evidenziano la prova dell'innocenza di M.D., ma consistono in una mera richiesta di rivalutazione di uno solo dei segmenti delle due fattispecie in contestazione. Nè, d'altro canto, l'evidenza della prova dell'innocenza è rilevabile d'ufficio, stanti le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti: da questi elementi, analiticamente esposti, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che le delibere di proroga, estensione e rinnovazione di contratti per il servizio di pulizie e di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." sono state concordate da M.D., presidente del consiglio di amministrazione dell'ente cooperativo, con pubblici ufficiali, in cambio dell'assunzione nella precisata impresa di persone "segnalate" da questi ultimi, o di vantaggi economici per gli stessi (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 146-158 per il capo 13.b, e le pagg. 158-160 per il capo 15.b).

14.5. Il nono motivo critica l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio, di truffa aggravata e di falso ideologico di cui, rispettivamente, ai capi 20.b, 22.b e 23.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'adozione di delibere di proroga e di stipulazione ex novo di contratti per il servizio di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS), ed in concorso con C.G., vice presidente della Giunta della Regione Puglia, con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; i capi 20.b e 22.b attengono a reati presupposto per la responsabilità della società "La Fiorita a r.l.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice, nè tiene conto del mancato rinvenimento nei fascicoli amministrativi degli atti posti a fondamento delle delibere di proroga e stipulazione; inoltre, la difesa aveva dimostrato l'esistenza delle condizioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio.

La censura, in parte, non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e, in parte, è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di M.D., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti: da questi elementi, analiticamente esposti, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che le delibere di proroga e di stipulazione ex novo di contratti per il servizio di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." sono state concordate da M.D., presidente del consiglio di amministrazione dell'ente cooperativo, con pubblici ufficiali, e con il concorso del vice presidente della Giunta Regionale C., in cambio dell'assunzione e del mantenimento in servizio nella precisata impresa di persone "segnalate" da questi ultimi, anche attraverso la falsa rappresentazione della improcrastinabile necessità di procedere all'adozione di detti provvedimenti, e l'asseverazione di tale necessità negli atti amministrativi (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 162-194 per i capi 20.b e 22.b, e le pagg. 194-199 per il capo 23.b).

14.6. Il decimo motivo contesta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in relazione ai reati di rivelazione di segreto di ufficio, di turbata libertà degli incanti e di falso ideologico di cui, rispettivameAte, ai capi 24.b, 25.b e 26.b, ed aventi ad oggetto, il primo, l'istigazione alla propalazione, poi effettuata, di notizie di ufficio coperte da segreto al fine di influenzare, in favore della società "Duemila s.p.a.", lo svolgimento di una gara indetta dall'ASL (OMISSIS) per la stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili, il secondo, il turbamento della predetta gara, e, il terzo, l'adozione di una delibera amministrativa attestante falsamente l'avvenuto confronto tra i diversi progetti presentati. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; nessuno di essi è indicato come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo il ricorrente è sufficiente l'esame della stessa delibera che si assume contenente la mendace attestazione per escludere la configurabilità dei reati.

La censura è manifestamente infondata.

La doglianza, in sè, non espone elementi idonei ad evidenziare la prova dell'innocenza di M.D.. Inoltre, la prova dell'innocenza del ricorrente non è rilevabile nemmeno di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti: da questi elementi, analiticamente esposti, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che la procedura di gara per la stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili fu "pilotata", lungo tutto il percorso, in favore della società "Duemila s.p.a.", sulla base di una coordinata "regia" posta in essere da M.D., amministratore di fatto di quest'ultima, e da pubblici ufficiali preposti al procedimento, tra i quali Fr.Am., direttore generale dell'ASL (OMISSIS), e che, in particolare, l'attestazione nella Delib. del 30.12.2002, n. 5733 da parte del direttore dell'A.S.L. (OMISSIS), di "aver esperito un confronto fra i progetti presentati" è ideologicamente falsa (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 204-207, espressamente per il solo capo 26.b, in realtà anche per i capi 24.b e 25.b).

14.7. L'undicesimo motivo lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e di truffa aggravata di cui, rispettivamente, ai capi 27.b e 29.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'affidamento ed alla proroga "non formalizzata" del servizio di ausiliariato e pulizia in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS), tra i quali il direttore generale pro tempore Fr.Am., con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; sia il capo 27.b, sia il capo 29.b attengono ad un reato presupposto per la responsabilità della società "La Fiorita a r.l.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, il servizio è stato effettivamente svolto e la difesa aveva dimostrato l'esistenza delle condizioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio.

La censura, in parte, non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e, in parte, è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di M.D., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti: da questi elementi, richiamati attraverso il rinvio all'analitica disamina compiuta dal giudice di primo grado, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che gli atti "non formalizzati" di affidamento e di proroga del servizio di ausiliariato e pulizia in favore della società "La Fiorita a r.l." furono concordati da M.D., presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima, con pubblici ufficiali, tra i quali Fr.Am., direttore generale pro tempore dell'ASL (OMISSIS), e con la istigazione di Ma.Lu., segretario del Presidente della Giunta regionale F.R., in cambio dell'assunzione e della migliore "sistemazione" nell'ente cooperativo di persone "segnalate" da costoro, anche attraverso la falsa rappresentazione della improcrastinabile necessità di procedere all'adozione di detti provvedimenti (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 207-210, concernenti sia l'imputazione di cui al capo 27.b, sia l'imputazione di cui al capo 29.b).

14.8. Il dodicesimo motivo si duole dell'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio, di falso ideologico, di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 30.b, 32.b, 34.b, 36.b, 37.b, 38.b, 39.b e 41.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'approvazione, da parte dell'ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia, del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", con conseguente aggiudicazione alla stessa degppalto dei servizi di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) per una durata di cinque anni e con oneri sociali relativi ai lavoratori a carico della Regione Puglia e dell'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; i capi 30.b, 32.b, e 34.b attengono a reati presupposto per la responsabilità sia della società "La Fiorita a r.l.", sia della società "Duemila s.p.a.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, la difesa aveva documentato come le società concorrenti non avevano presentato alcun progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili o lo avevano presentato solo per un numero ridotto di Lavoratori socialmente utili.

La censura, in parte, non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e, in parte, è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di M.D., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. Da questi elementi, analiticamente esposti, ed acquisiti all'esito di un'approfondita istruttoria, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che: a) le delibere dei vertici dell'ASL di (OMISSIS) del 29 ottobre 2002, n. 2273, e del 10 dicembre 2002, n. 2661, hanno falsamente attestato sia la mancata presentazione di progetti concorrenti a quello della società "Duemila s.p.a.", sia l'avvenuto previo interpello di tale ultima impresa, poi aggiudicataria del servizio, nonostante il progetto della stessa fosse stato depositato oltre il termine del 20 settembre 2002 - ed anzi non risulta essere mai stato protocollato -, sia l'economicità del progetto di smaltimento dei R.O.T. (rifiuti ospedalieri trattati), apparentemente gratuito, ma i cui costi in realtà erano "spalmati" sulle altre voci dei prezzi indicati, sia la sussistenza dei presupposti per il formale esonero dalle procedure di evidenza pubblica, nonostante i servizi interessati dall'aggiudicazione fossero, almeno in parte, già affidati ad altri; b) la gestione della procedura fu "pilotata" dal direttore generale dell'ASL (OMISSIS), Pe.Pa., e da altri dirigenti - e funzionari dell'azienda pubblica, tra i quali il direttore sanitario La.Do. ed il direttore amministrativo C.T.G., mediante plurimi "contatti" tra gli stessi, da una parte, e M.D. e R.P. per conto della "Duemila s.p.a.", dall'altra, per superare gli "ostacoli" di volta in volta sorti nelle fasi di approvazione del progetto, e vide persino la materiale trasmissione della Delib. dell'ASL del 29 ottobre 2002, n. 2273, all'Agenzia regionale del Lavoro ed all'Assessorato della Regione, per l'ulteriore esame del progetto e per l'autorizzazione alla spesa, mediante un incaricato della società "La Fiorita a r.l.", ossia un soggetto privo di qualunque titolo; c) il "corrispettivo" per l'approvazione del progetto e per l'aggiudicazione alla "Duemila s.p.a." dell'appalto dei servizi di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) fu costituito dalla concessione, da parte dell'impresa aggiudicataria, del subappalto del servizio di smaltimento dei R.O.T. ad una società facente capo ad un socio in affari della moglie e della cognata di Pe., nonchè dall'effettuazione del servizio di potatura degli alberi e delle piante d'alto fusto della tenuta della moglie del medesimo Pe. a spese della società "La Fiorita a r.l.", nonchè ancora dall'assunzione in questo ente cooperativo o in altre imprese a questo collegate di persone indicate da Pe. e, in caso, da La.; d) il "sostegno" all'operazione presso l'ufficio Lavoratori socialmente utili della Regione Puglia fu fornito in particolare dal funzionario T.A., il quale fornì ai fratelli M.D. e Ma.Pi. informazioni segrete o comunque riservate sull'evoluzione del procedimento presso il suo ufficio, in cambio di contratti di consulenza per ricerche di mercato ad una società di cui era legale rappresentante sua moglie, per importi pari a 1.762.772,00 Euro (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 216-223, in particolare per i capi 36.b, 37.b e 39.b, e le pagg. 240-245, in particolare per i capi 30.b, 32.b, 34.b, 38.b e 41.b).

14.9. Il tredicesimo motivo lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 43.b, 45.b e 46.b, aventi ad oggetto atti ed attività diretti ad influenzare irregolarmente lo svolgimento di due gare pubbliche per forniture di servizi indette da "CONSIP s.p.a.", nonchè l'istigazione, effettuata con successo, nei confronti di dirigenti di quest'ultima a rivelare notizie riservate prima ancora della pubblicazione dei relativi bandi. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; nessuno di essi è indicato come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice.

La doglianza non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti e riportati nella sentenza di primo grado, confermata per questa parte dalla Corte d'appello.

14.10. Il quattordicesimo motivo contesta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione al reato di astensione dagli incanti di cui al capo 47.b, addebitato a M.D. come commesso in concorso, continuazione e reciprocità con i dirigenti della "Manutencoop", al fine di influenzare irregolarmente lo svolgimento di due gare pubbliche per forniture di servizi indette, una, dall'Azienda Ospedaliera (OMISSIS), e, l'altra, dall'Università degli Studi di (OMISSIS), e di favorire, nel primo caso, l'assegnazione dell'appalto all'A.T.I. "Manutencoop"/L'operosa" e nel secondo all'A.T.I. "Romeo Gestioni"/"La Fiorita a r.l.". Si tratta di reato per il quale sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; lo stesso, inoltre, non è indicato come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, non risultano indicati elementi di prova nemmeno nella sentenza di primo grado.

La censura, in parte, non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e, in parte, è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. L'ulteriore doglianza non consente di rilevare l'evidenza della prova dell'innocenza di M.D., anche alla luce del richiamo della sentenza della Corte d'appello a quella di primo grado.

14.11. Il quindicesimo motivo critica l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio di cui ai capi 48.b e 50.b, contestati l'uno con riferimento a delibere di estensione di contratti per il servizio di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di N.L., direttore generale dell'ASL di (OMISSIS), e l'altro avendo riguardo all'adozione di una delibera finalizzata a creare ex post i presupposti per l'illecito affidamento di fatto di servizi di ausiliariato in favore della medesima società "La Fiorita a r.l." da parte di Li.Ar., direttore amministrativo dell'ASL di (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; sia il capo 48.b (limitatamente alla Delib. adottata il 7 agosto 2002), sia il capo 50.b attengono ad un reato presupposto per la responsabilità della società "La Fiorita a r.l.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, la difesa aveva dimostrato l'esistenza sia delle condizioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio, sia di precise ragioni economiche giustificative della decisione di acquistare una quota della società di Li..

La censura, in parte, non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e, in parte, è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di M.D., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti: da questi elementi, esposti anche mediante rinvio alla sentenza di primo grado, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che la carenza di personale non poteva giustificare la reiterazione delle delibere in estensione nell'arco di un prolungato lasso di tempo e senza l'indizione di gare (si tratta di quattro delibere nell'arco di tre anni) e che i provvedimenti amministrativi in questione trovarono un'ampia "contropartita" a vantaggio di N. e di Li. (a N. furono assicurati, in particolare, il noleggio di due autovetture, la fornitura di mobili per uso l'abitazione e per lo studio professionale, lo svolgimento di plurimi lavori edili, ripetute forniture ed installazioni di impianti sanitari e di condizionamento, servizi di pulizia per lo studio professionale; Li. ottenne l'acquisto delle quote di un albergo facente capo alla moglie e la cui gestione era fallimentare) (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 245248 per il capo 48.b, e le pagg. 248-249 per il capo 50.b).

14.12. Il sedicesimo motivo contesta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione al reato di falso materiale in atto pubblico di cui al capo 63.c, avente ad oggetto la mendace attestazione da parte di M.D., quale presidente del consiglio di amministrazione della società "La Fiorita a r.l.", della presenza - di persona o per delega - di soci della stessa nelle assemblee straordinarie del 14 novembre 2001 e del 3 dicembre 2001 dell'impresa cooperativa, attestazione effettuata mediante la predisposizione di elenchi riepilogativi allegati ai verbali di assemblea redatti dal notaio e contenenti in parte anche firme false, al fine di conseguire le maggioranze formalmente necessarie per la gestione dell'ente. Si tratta di reato per il quale sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; lo stesso, inoltre, non è indicato come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che solo sei testi non hanno riconosciuto la sottoscrizione e tutti per la sola assemblea del 3 dicembre 2001; in ogni caso non è ipotizzabile alcun reato perchè gli allegati non fanno parte del verbale di assemblea redatto dal notaio, nè hanno funzione di attestare al notaio fatti dei quali il verbale è destinato a provare la verità.

La censura è complessivamente infondata, anche se occorre rettificare un errore di diritto nella motivazione a norma dell'art. 619 c.p.p., in ordine al reato configurabile, che è quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Come ben evidenziato da un risalente, ma mai contraddetto precedente di legittimità, il reato di cui all'art. 479 c.p. e quello di cui all'art. 483 c.p. si differenziano tra loro con riguardo alla provenienza dell'attestazione falsa, con la conseguenza che la falsità ideologica di cui all'art. 479 c.p. è ravvisabile soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per sua iniziativa o per propria scienza, il pubblico funzionario che ne è l'autore, mentre, con riferimento a quanto assevera, per il tramite della documentazione del pubblico ufficiale, il soggetto dichiarante, è configurabile, in caso di falsità, il reato previsto dall'art. 483 c.p.; di conseguenza, il fatto del Presidente di un'assemblea straordinaria di un consorzio tra imprese, il quale falsamente dichiari nel processo verbale redatto da un notaio, che sono presenti o rappresentati per delega tutti i consorziati e che l'assemblea è validamente costituita, integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. e non quello di cui all'art. 479 c.p. (così Sez. 5, n. 16308 del 04/10/1989, Fa., Rv. 182654-182655).

La conclusione secondo cui integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. la predisposizione, da parte di persona esercente funzioni amministrative di un'impresa, di elenchi riepilogativi dei soci presenti di persona o per delega, da allegare al verbale di assemblea redatto dal notaio, i quali contengano mendaci attestazioni di presenza o di delega, ed eventualmente anche deleghe con firme false, risulta in linea con le indicazioni della giurisprudenza civile di legittimità.

Le Sezioni civili, infatti, da un lato, rilevano che la funzione del notaio intervenuto all'assemblea straordinaria di una società è essenzialmente quella di certificare le attività avvenute in sua presenza e non di verificare la legittimazione degli intervenuti all'assemblea, spettando invece tale compito agli organi amministrativi, quali il presidente del consiglio di amministrazione (così Cass. civ., Sez. 3, n. 11959 del 17/05/2010, Rv. 613073-01). Dall'altro, poi, evidenziano che l'elenco nominativo dei soci ammessi e partecipanti all'assemblea, formato dagli organi della società, costituisce fonte primaria di prova della composizione dell'assemblea e che lo stesso, così come le deleghe dei soci rappresentati, per consentire la verifica della validità delle delibere assembleari, deve essere conservato agli atti della società ed è oggetto del diritto di ispezione spettante ai soci ex art. 2422 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 8370 del 20/06/2000, Rv. 537800-01, e Cass. civ., Sez. 1, n. 5542 del 20/06/1997, Rv. 505342-01). E' ragionevole concludere, pertanto, che l'elenco nominativo dei soci presenti personalmente o per delega allegato al verbale di assemblea societaria ha la funzione di attestare al notaio rogante quale sia la composizione di quest'ultima, e, proprio in quanto allegato al verbale, di far risultare, anche attraverso tale atto pubblico, l'indicata circostanza, allo specifico fine di consentire il controllo della validità delle deliberazioni assunte.

Compiuta questa precisazione, le ulteriori doglianze sul numero di persone che hanno disconosciuto le firme apposte sulla delega o sull'attestazione di presenza non evidenziano certo la prova dell'innocenza di M.D., ma si traducono, al più, in una richiesta di rivalutazione del fatto. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, atteso quanto evidenziato dalla Corte d'appello, anche con rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in ordine alla circostanza che molti dei soci escussi hanno espressamente disconosciuto le firme apposte sugli elenchi allegati al verbale di assemblea redatto dal notaio, in numerosi casi anche dichiarando di non aver mai ricevuto neppure le convocazioni delle assemblee (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 258-260).

14.13. Il diciassettesimo motivo si duole dell'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 77.d e 79.d, aventi ad oggetto l'istigazione, effettuata con successo, nei confronti di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio che potevano anche accedere al Registro generale della Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, per acquisire notizie coperte da segreto investigativo sulle indagini a carico del ricorrente e dei coindagati. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; nessuno di essi è indicato come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, la difesa ha dimostrato come il ricorrente, alla data del commesso reato, era a conoscenza delle iscrizioni a suo carico per aver ricevuto almeno la notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari.

La censura, in parte, non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e, in parte, è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. L'ulteriore doglianza non consente di rilevare l'evidenza della prova dell'innocenza di M.D., anche alla luce degli elementi esposti nella sentenza di primo grado.

15. Il ricorso di Ma.Pi..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Ma.Pi. contiene censure in parte infondate, e in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile o comunque manifestamente infondate, o prive di specificità, o diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

15.1. Le censure proposte da Ma.Pi., salvo quella formulata nell'ottavo motivo di ricorso, e concernente i reati di cui ai capi 17.b e 19.b, sono pressochè identiche, anche da un punto di vista della esposizione formale e letterale, a quelle presentate da M.D..

Di conseguenza, per quanto concerne le questioni già esaminate con riferimento al ricorso di M.D., e che attengono a profili processuali o alla giuridica configurabilità delle fattispecie di reato, la risposta al ricorso di Ma.Pi. deve essere la medesima.

Inoltre, per quanto attiene alle questioni relative all'omessa pronuncia di di Ma.Pi., la sentenza impugnata, pure alla luce dei rinvii alla sentenza di primo grado, fornisce indicazioni che escludono la prova dell'innocenza anche in relazione a questo ricorrente.

15.1.1. In termini più analitici, in considerazione di quanto già indicato con riguardo alle doglianze proposte nel ricorso di M.D., e stante l'assenza della prova dell'innocenza di Ma.Pi., deve concludersi che:

-) infondate sono le censure formulate nei primi quattro motivi, attinenti alla capacità del giudice, all'ammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, all'ammissibilità della lista dei testi del Pubblico ministero in relazione al dibattimento di primo grado (v. supra, p. 14.1.);

-) prive della specificità normativamente richiesta sono le doglianze dedotte nel quinto motivo, relative al mancato rilascio di copia di tutte le intercettazioni eseguite (v. supra, ancora p. 14.1.).

-) non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile è la censura esposta nel sesto motivo, riguardante il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (v. supra, p. 14.2.);

-) manifestamente infondata è la censura formulata nel settimo motivo, che contesta l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (cfr. supra, p. 14.3);

-) in parte non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte manifestamente infondata o comunque contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura esposta nel nono motivo, concernente l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreto d'ufficio, di cui ai capi 38.b e 41.b., contestati in relazione alla vicenda riguardante l'approvazione, da parte dell'ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia, del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", e conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) (cfr. supra, p. 14.8);

-) non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile è la censura formulata nell'undicesimo motivo, riguardante l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 43.b, 44.b (quest'ultimo capo contestato al solo Ma.Pi.), 45.b e 46.b, aventi ad oggetto atti ed attività diretti ad influenzare irregolarmente lo svolgimento di due gare pubbliche per forniture di servizi indette da "CONSIP s.p.a.", nonchè l'istigazione, effettuata con successo, nei confronti di dirigenti di quest'ultima a rivelare notizie riservate prima ancora della pubblicazione dei relativi bandi di gara (cfr. supra, p. 14.9);

-) in parte non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte manifestamente infondata o comunque contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura dedotta nell'undicesimo motivo, riguardante l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al reato di astensione dagli incanti, di cui al capo 47.b., relativo all'attività diretta ad influenzare l'esito di due gare pubbliche bandite una dall'Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e l'altra dall'Università degli Studi di (OMISSIS) (cfr. supra, p. 14.10);

-) in parte non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte manifestamente infondata o comunque contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura esposta nel dodicesimo motivo (erroneamente indicato nel ricorso ancora come undicesimo), riguardante l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui ai capi 48.b e 50.b., contestati in relazione alle delibere finalizzate all'affidamento di servizi di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." ed emesse da dirigenti dall'ASL di (OMISSIS) (cfr. supra, p. 14.11);

-) complessivamente infondata, anche se implicante rettifica della motivazione, è la censura formulata nel tredicesimo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come dodicesimo), che contesta l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al reato di falso ideologico di cui al capo 63.c concernente la mendace attestazione, contestata a Ma.Pi. quale componente del consiglio di amministrazione della società "La Fiorita a r.l.", relativamente alla presenza di alcuni soci alle assemblee straordinarie dell'ente del 14 novembre 2001 e del 3 dicembre 2001, attestazione effettuata mediante la predisposizione di elenchi riepilogativi allegati ai verbali di assemblea redatti dal notaio (cfr. supra, p. 14.12);

-) in parte non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte manifestamente infondata o comunque contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura esposta nel quattordicesimo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come tredicesimo), riguardante l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di rivelazione di segreto di ufficio, di cui ai capi 77.d e 79.d, contestati in relazione alle istigazione di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio a rivelare notizie coperte da segreto investigativo (cfr. supra, p. 14.13).

15.2. Manifestamente infondata e, in parte, contenente critiche non consentite in sede di legittimità è la censura formulata nell'ottavo motivo, che lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e di truffa aggravata di cui, rispettivamente, ai capi 17.b e 19.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'estensione e alla proroga del contratto relativo al servizio di pulizia per il comune di (OMISSIS) in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte del Capo Economo dell'ente territoriale, con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; sia il capo 17.b, sia il capo 19.b attengono ad un reato presupposto per la responsabilità della società "La Fiorita a r.l.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, la somma che si assume indebitamente percepita è modestissima, la copertura della relativa spese è stata deliberata dalla Giunta comunale con provvedimento di variazione di bilancio, le intercettazioni telefoniche evidenziano la buona fede di Ma.Pi., e manca qualunque danno, inganno o profitto idoneo per la configurabilità della truffa.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di Ma.Pi., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. In particolare, muovendo da questi elementi, richiamati attraverso il rinvio all'analitica disamina compiuta dal giudice di primo grado, la Corte d'appello conclude, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che i provvedimenti di estensione e di proroga del servizio di ausiliariato e pulizia in favore della società "La Fiorita a r.l." furono concordati da Ma.Pi., direttore generale e vicepresidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, con il Capo Economo del comune di (OMISSIS), in cambio dell'assunzione di due persone segnalate dal pubblico ufficiale; rappresenta, inoltre, che i provvedimenti di proroga furono disposti dal Capo Economo con note prive di protocollo, che le estensioni e le proroghe furono stabilite in favore della società "La Fiorita a r.l." nonostante l'originario appalto fosse in affidamento ad un'ATI composta anche da altre tre imprese, e che la delibera di variazione di bilancio per la copertura della spesa fu conseguita mediante la simulazione dell'esistenza dei necessari presupposti (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 160-161, concernenti sia l'imputazione di cui al capo 17.b, sia l'imputazione di cui al capo 19.b).

16. Il ricorso di R.P..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato R.P. contiene censure in parte infondate, e in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile o comunque manifestamente infondate, o prive di specificità, o diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

16.1. Le censure proposte da R.P., salvo quella formulata nell'undicesimo motivo di ricorso, e concernente la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto relativamente al reato di cui al capo 63.c, sono pressochè identiche, anche da un punto di vista della esposizione formale e letterale, a quelle presentate da M.D..

Di conseguenza, per quanto concerne le questioni già esaminate con riferimento al ricorso di M.D., e che attengono a profili processuali o alla giuridica configurabilità delle fattispecie di reato, la risposta al ricorso di R.P. deve essere la medesima.

Inoltre, per quanto attiene alle questioni relative all'omessa pronuncia di sentenza assolutoria per la specifica posizione di R.P., la sentenza impugnata, pure alla luce dei rinvii alla sentenza di primo grado, fornisce indicazioni che escludono la prova dell'innocenza anche in relazione a questo ricorrente.

16.1.1. In termini più analitici, in considerazione di quanto già indicato con riguardo alle doglianze proposte nel ricorso di M.D., e stante l'assenza della prova dell'innocenza di R.P., deve concludersi che:

-) infondate sono le censure formulate nei primi quattro motivi, attinenti alla capacità del giudice, all'ammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, all'ammissibilità della lista dei testi del Pubblico ministero in relazione al dibattimento di primo grado (v. supra, p. 14.1.);

-) prive della specificità normativamente richiesta sono le doglianze dedotte nel quinto motivo, relative al mancato rilascio di copia di tutte le intercettazioni eseguite (v. supra, ancora p. 14.1.).

-) non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile è la censura esposta nel sesto motivo, riguardante il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (v. supra, p. 14.2.);

-) manifestamente infondata è la censura formulata nel settimo motivo, che contesta l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (cfr. supra, p. 14.3);

-) manifestamente infondata è la censura dedotta nell'ottavo motivo, che contesta l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di cui ai capi 24.b, 25.b e 26.b, ed aventi ad oggetto, il primo, l'istigazione alla rivelazione di notizie di ufficio coperte da segreto al fine di influenzare, in favore della società "Duemila s.p.a.", lo svolgimento di una gara indetta dall'ASL (OMISSIS) per la stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili, il secondo, il turbamento della predetta gara, e, il terzo, l'adozione di una delibera amministrativa attestante falsamente l'avvenuto confronto tra i diversi progetti presentati (cfr. supra, p. 14.6);

-) in parte non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte manifestamente infondata o comunque contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura esposta nel nono motivo, riguardante l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e di truffa aggravata di cui, rispettivamente, ai capi 27.b e 29.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'affidamento ed alla proroga "non formalizzata" del servizio di ausiliariato e pulizia in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS), con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo (cfr. supra, p. 14.7);

-) in parte non sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte manifestamente infondata o comunque contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura formulata nel decimo motivo, riguardante l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio, di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capi 30.b, 34.b, 38.b, e 41.b, contestati in relazione alla vicenda riguardante l'approvazione, da parte dell'ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia, del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", e conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) (cfr. supra, p. 14.8);

-) complessivamente infondata, anche se implicante rettifica della motivazione, è la censura formulata nel dodicesimo motivo, che contesta l'omessa pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al reato di falso ideologico di cui al capo 63.c concernente la mendace attestazione, contestata a R.P. quale componente del consiglio di amministrazione della società "La Fiorita a r.l.", relativamente alla presenza di alcuni soci alle assemblee straordinarie dell'ente del 14 novembre 2001 e del 3 dicembre 2001, attestazione effettuata mediante la predisposizione di elenchi riepilogativi allegati ai verbali di assemblea redatti dal notaio (cfr. supra, p. 14.12).

16.2. Manifestamente infondata e in parte contenente doglianze non consentite in sede di legittimità è la censura formulata nell'undicesimo motivo, che lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto ancora con riferimento al reato di falso ideologico di cui al capo 63.c..

Secondo la censura, il capo di imputazione non era riferito a R.P., ma solo a M.D. e Ma.Pi., la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione, e R. ha partecipato alle due assemblee solo quale componente del consiglio di amministrazione della società "La Fiorita a r.l.".

Tuttavia, il capo di imputazione riportato a pag. 64 della sentenza impugnata ascrive il reato di cui al capo 63.c anche a R.P., oltre che a M.D. e a Ma.Pi.. Le ulteriori doglianze, poi, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di R.P., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, anche alla luce di quanto indicato nella sentenza di primo grado che espressamente e ripetutamente riferisce la predisposizione degli elenchi riepilogativi dei soci, contenenti mendaci attestazioni, anche a R.P. (cfr., nella sentenza di primo grado, le pagg. 675-679, e in particolare pag. 677).

17. Il ricorso di C.G..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato C.G. contiene censure manifestamente infondate, e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

L'unico motivo formulato lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio, di truffa aggravata e di falso ideologico di cui ai capi 20.b, 21.b, 22.b e 23.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'adozione di delibere di proroga e di stipulazione ex novo di contratti per il servizio di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS), in concorso con il medesimo C., quale vice presidente della Giunta regionale della Puglia, con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo. Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; i capi 20.b, 21.b e 22.b attengono a reati presupposto per la responsabilità dell'ente "La Fiorita a r.l.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non tiene conto del mancato rinvenimento nei fascicoli amministrativi degli atti posti a fondamento delle delibere di proroga e stipulazione, nè della brevità del periodo di tempo per il quale era stata disposta l'estensione delle ore lavorative; inoltre, la difesa aveva dimostrato l'esistenza delle condizioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio.

Le doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di C.G., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti: da questi elementi, analiticamente esposti, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che le delibere di proroga e di stipulazione ex novo di contratti per il servizio di ausiliariato in favore della società "La Fiorita a r.l." furono concordate da M.D., presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima, con i vertici dell'ASL (OMISSIS), e con il concorso ideologico di C., vice presidente della Giunta regionale della Puglia, in cambio dell'assunzione e del mantenimento in servizio nell'ente cooperativo di persone "segnalate" dai pubblici ufficiali, ivi compreso il medesimo C., anche attraverso la falsa rappresentazione della improcrastinabile necessità di procedere all'adozione di detti provvedimenti, e l'asseverazione di tale necessità negli atti amministrativi (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 162-194 per i capi 20.b, 21.b e 22.b, e le pagg. 194-199 per il capo 23.b, nelle quali si precisa pure che le illegittime proroghe si protrassero per oltre un anno, e furono giustificate sulla base di note le quali si limitavano a segnalare situazioni contingenti di assenza o insufficienza di personale).

18. Il ricorso di Fr.Am..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Fr.Am. contiene censure manifestamente infondate e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

18.1. Il primo motivo lamenta la mancata declaratoria di nullità della contestazione di cui al capo 26.b, concernente un falso ideologico che si assume commesso da Fr. quale direttore generale dell'ASL (OMISSIS), in concorso con M.D. e R.P., e nell'interesse della società "Duemila s.p.a.", in relazione ad una procedura di gara bandita dall'azienda pubblica. Si tratta di reato per il quale sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione e che non è indicato come reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, l'imputazione non è stata mai contestata al Fr. nè nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nè negli atti successivi fino al decreto che dispone il giudizio; inoltre, l'invalidità non può ritenersi sanata sol perchè nella parte dispositiva di quest'ultimo atto vi è l'espressa indicazione della contestazione in esame.

La censura non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente una nullità implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ex art. 623 c.p.p. e art. 604 c.p.p., comma 4.

18.2. Il secondo motivo si duole dell'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di rivelazione di segreto di ufficio, di turbata libertà degli incanti e di falso ideologico di cui, rispettivamente, ai capi 24.b, 25.b e 26.b, dei reati di corruzione aggravata e di truffa aggravata di cui, rispettivamente, ai capi 28.b e 29.b, e del reato di abuso di ufficio di cui al capo 53.b., delitti ai quali si assume abbia partecipato Fr. quale direttore generale delle AASSLL (OMISSIS) e (OMISSIS).

Precisamente, i reati di cui ai capi 24.b, 25.b e 26.b hanno ad oggetto, il primo, la propalazione di notizie di ufficio coperte da segreto al fine di influenzare, in favore della società "Duemila s.p.a.", lo svolgimento di una gara indetta dall'ASL (OMISSIS) per la stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili, il secondo, il turbamento della predetta gara, e, il terzo, l'adozione di una delibera amministrativa attestante falsamente l'avvenuto confronto tra i diversi progetti presentati. I reati di cui ai capi 28.b e 29.b hanno ad oggetto atti ed attività funzionali all'affidamento ed alla proroga "non formalizzata" del servizio di ausiliariato e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS), in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS), tra i quali il direttore generale Fr.Am., con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo. Il reato di cui al capo 53.b ha ad oggetto l'adozione della delibera di proroga per dodici mesi del servizio di conduzione degli impianti termici dei presidi ospedalieri dall'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; i soli reati di cui ai capi 28.b e 29.b sono indicati come reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, vi sarebbe travisamento del fatto in ordine ai reati ascritti al ricorrente, perchè la sentenza impugnata avrebbe trascurato elementi di prova decisivi e presenti in atti, e, con specifico riferimento al capo 53.b, l'avvenuta pronuncia di sentenza assolutoria nei confronti di F.R., accusato di essere l'istigatore della condotta criminosa, nonchè il proscioglimento ex art. 425 c.p.p. nei confronti del medesimo Fr. e dei coimputati per una fattispecie di concussione strettamente connessa.

La censura è manifestamente infondata e espone in parte anche doglianze diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

Le doglianze non evidenziano la prova dell'innocenza di Fr.Am., ed anzi tendono a tradursi in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. Invero, da questi elementi, analiticamente esposti, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che: a) la procedura di gara per la stabilizzazione di Lavoratori socialmente utili, indetta dall'ASL (OMISSIS), fu "pilotata", lungo tutto il percorso, in favore della società "Duemila s.p.a.", sulla base di una coordinata "regia" posta in essere da M.D., amministratore di fatto di quest'ultima, e da pubblici ufficiali preposti al procedimento, tra i quali Fr.Am., direttore generale dell'ASL (OMISSIS) pro tempore, e che, in particolare, l'attestazione nella Delib. del 30.12.2002, n. 5733 formata dal medesimo Fr. nella qualità appena indicata, di "aver esperito un confronto fra i progetti presentati", è ideologicamente falsa (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 204-207, espressamente per il solo capo 26.b, in realtà anche per i capi 24.b e 25.b); b) gli atti "non formalizzati" di affidamento e di proroga del servizio di ausiliariato e pulizia in favore della società "La Fiorita a r.l." per conto dell'ASL (OMISSIS) furono concordati da M.D., presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima, con pubblici ufficiali, tra i quali il direttore amministrativo Fr.Am., direttore generale dell'ASL (OMISSIS) pro tempore, e con la istigazione di Ma.Lu., segretario del Presidente della Giunta regionale F.R., in cambio dell'assunzione e della migliore "sistemazione" nell'ente cooperativo di persone "segnalate" da costoro, anche attraverso la falsa rappresentazione della improcrastinabile necessità di procedere all'adozione di detti provvedimenti (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 207-210, concernenti sia l'imputazione di cui al capo 28.b, sia l'imputazione di cui al capo 29.b); c) l'attuazione della delibera di proroga per dodici mesi del servizio di conduzione degli impianti termici dei presidi ospedalieri dall'ASL (OMISSIS), fu oggetto di specifica "richiesta" ai dirigenti di quest'ultima, da Ma.Lu., segretario del Presidente della Giunta regionale F.R., proprio mediante l'utilizzo dell'utenza cellulare intestata a Fr., in quel momento direttore generale dell'ASL (OMISSIS), e fino a pochi mesi prima direttore generale dell'ASL (OMISSIS), mentre l'assoluzione di F. è stata pronunciata "per non aver commesso il fatto" (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 131-140).

19. Il ricorso di Ma.Lu..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Ma.Lu. contiene censure manifestamente infondate e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

L'unico motivo formulato lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e di truffa aggravata di cui, rispettivamente, ai capi 27.b e 29.b, e del reato di abuso di ufficio di cui al capo 53.b., delitti ai quali si assume abbia partecipato Ma. quale istigatore.

Precisamente, i reati di cui ai capi 27.b e 29.b hanno ad oggetto atti ed attività funzionali all'affidamento ed alla proroga "non formalizzata" del servizio di ausiliariato e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS), in favore della società "La Fiorita a r.l." da parte di dirigenti dell'ASL (OMISSIS), tra i quali il direttore generale Fr.Am., con conseguente percezione di indebiti compensi da parte dell'ente cooperativo. Il reato di cui al capo 53.b ha ad oggetto l'adozione della delibera di proroga per dodici mesi del servizio di conduzione degli impianti termici dei presidi ospedalieri dall'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; i soli reati di cui ai capi 27.b e 29.b sono indicati come reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice. Inoltre, per quanto concerne le accuse di cui ai capi 27.b e 29.b, il servizio è stato effettivamente svolto, la difesa aveva dimostrato l'esistenza delle condizioni di necessità ed urgenza giustificative dell'adozione degli atti amministrativi ritenuti contrari ai doveri di ufficio, le persone assunte dalla società "La Fiorita a r.l." su richiesta dei pubblici ufficiali hanno escluso di aver richiesto "raccomandazioni". Per quanto attiene al capo 53.b, poi, l'avvenuta pronuncia di sentenza assolutoria nei confronti di F.R., accusato di essere l'istigatore della condotta criminosa, nonchè di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. nei confronti del medesimo Fr. e dei coimputati per una fattispecie di concussione strettamente connessa La censura in parte non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile e in parte è manifestamente infondata o comunque espone critiche non consentite in sede di legittimità.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze non evidenziano la prova dell'innocenza di Ma.Lu., ed anzi tendono a tradursi in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. Invero, da questi elementi, analiticamente esposti, la Corte d'appello desume, sulla base di valutazioni non manifestamente illogiche, che: a) gli atti "non formalizzati" di affidamento e di proroga del servizio di ausiliariato e pulizia in favore della società "La Fiorita a r.l." per conto dell'ASL (OMISSIS) furono concordati da M.D., presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima, con pubblici ufficiali, tra i quali Fr.Am., direttore generale dell'ASL (OMISSIS) pro tempore, e con la istigazione di Ma.Lu., segretario del Presidente della Giunta regionale F.R., in cambio dell'assunzione e della migliore "sistemazione" nell'ente cooperativo di persone "segnalate" da costoro, anche attraverso la falsa rappresentazione della improcrastinabile necessità di procedere all'adozione di detti provvedimenti (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 207-210, concernenti sia l'imputazione di cui al capo 27.b, sia l'imputazione di cui al capo 29.b); b) l'attuazione della delibera di proroga per dodici mesi del servizio di conduzione degli impianti termici dei presidi ospedalieri dall'ASL (OMISSIS), fu oggetto di specifica "richiesta" ai dirigenti di quest'ultima, da Ma.Lu., segretario del Presidente della Giunta regionale F.R., mediante l'utilizzo dell'utenza cellulare intestata a Fr., in quel momento direttore generale dell'ASL (OMISSIS), e fino a pochi mesi prima direttore generale dell'ASL (OMISSIS), mentre l'assoluzione di F. è stata pronunciata "per non aver commesso il fatto" (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 131-140).

20. Il ricorso di La.Do..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato La.Do. contiene censure in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, in parte manifestamente infondate e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

L'unico motivo formulato lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio, di falso ideologico in atto pubblico e di turbata libertà degli incanti di cui ai capi 33.b, 36.b, 37.b, 38.b e 39.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'approvazione, da parte dell'ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia, del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", con conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto dei servizi di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) per una durata di cinque anni e con oneri sociali relativi ai lavoratori a carico della Regione Puglia e dell'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; il capo 33.b attiene ad un reato presupposto per la responsabilità sia della società "La Fiorita a r.l.", sia della società "Duemila s.p.a.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, trascura che il ricorrente aveva competenza ad esprimere pareri ma non ad adottare delibere, che non concludente è la conversazione telefonica addotta a suo carico, e che nessuna persona è stata assunta su sua segnalazione.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di La.Do., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. Si è già dato conto in precedenza (v. supra p. 14.8) degli elementi addotti nella sentenza impugnata per affermare la falsità ideologica delle delibere dei vertici dell'ASL di (OMISSIS) del 29 ottobre 2002, n. 2273, e del 10 dicembre 2002, n. 2661, la gestione "pilotata" della procedura e dei "corrispettivi" erogati ai pubblici ufficiali dai vertici delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a.". Deve aggiungersi che, secondo l'espressa indicazione della Corte d'appello, La., agendo nell'esercizio delle funzioni di direttore sanitario dell'ASL (OMISSIS): a) fu uno dei firmatari delle delibere che si assumono affette da falsità ideologica, nella consapevolezza del mendacio; b) partecipò alle riunioni presso l'ufficio del direttore generale Pe.Pa. per "gestire" la procedura poi conclusa in favore della "Duemila s.p.a."; c) ottenne l'utilità consistita nell'assunzione di una persona da lui raccomandata, Ap.Gi.; d) fu consapevole di concorrere al più vasto scambio corruttivo programmato dal predetto Pe. (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 216-223, in particolare per i capi 36.b, 37.b e 39.b, e le pagg. 240-245, in particolare per i capi 33.b e 38.b).

21. Il ricorso di C.T.G..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato C.T.G. contiene censure in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, in parte manifestamente infondate e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

L'unico motivo formulato lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di falso ideologico in atto pubblico e di turbata libertà degli incanti di cui ai capi 36.b, 37.b, 38.b e 39.b, aventi ad oggetto atti ed attività funzionali all'approvazione, da parte dell'ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia, del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", con conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto dei servizi di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) per una durata di cinque anni e con oneri sociali relativi ai lavoratori a carico della Regione Puglia e dell'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; nessuno di essi attiene ad un reato presupposto per la responsabilità sia della società "La Fiorita a r.l.", sia della società "Duemila s.p.a".

Secondo la censura, la sentenza impugnata non espone una motivazione "autonoma" rispetto a quella del primo giudice; inoltre, molteplici elementi inducono ad escludere la falsità ideologica delle attestazioni di cui ai capi di accusa.

La doglianza sull'assenza di motivazione "autonoma" da parte della Corte d'appello non è sorretta da interesse giuridicamente apprezzabile, stante l'applicabilità della regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione implicante l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Le ulteriori doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di C.T.G., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. Si è già dato conto in precedenza (v. supra p. 14.8) degli elementi addotti nella sentenza impugnata per affermare sia la falsità ideologica delle delibere dei vertici dell'ASL di (OMISSIS) del 29 ottobre 2002, n. 2273, e del 10 dicembre 2002, n. 2661, sia la gestione "pilotata" della procedura, sia l'erogazione di "corrispettivi" ai pubblici ufficiali da parte dei vertici delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a."; deve aggiungersi che la Corte d'appello ha anche indicato espressamente C.T. come uno dei firmatari delle delibere che si assumono affette da falsità ideologica, nella veste di consapevolezza del mendacio (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 216-223, in particolare per i capi 36.b, 37.b e 39.b, e le pagg. 240-245, in particolare per il capo 38.b).

22. Il ricorso di Pe.Pa..

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Pe.Pa. contiene censure manifestamente infondate e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

L'unico motivo formulato lamenta l'omessa pronuncia di sentenza assolutoria in relazione ai reati di falso ideologico in atto pubblico di cui ai capi 36.b, 37.b e 39.b, aventi ad oggetto atti funzionali all'approvazione, da parte dell'ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia, del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", con conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto dei servizi di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS) per una durata di cinque anni e con oneri sociali relativi ai lavoratori a carico della Regione Puglia e dell'ASL (OMISSIS). Si tratta di reati per i quali sin dal primo grado è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; nessuno di essi attiene ad un reato presupposto per la responsabilità sia della società "La Fiorita a r.l.", sia della società "Duemila s.p.a.".

Secondo la censura, la sentenza impugnata ha richiamato erroneamente la categoria del falso implicito per omissione e, con riferimento al capo 39.b, ha erroneamente ritenuto configurabile il falso in relazione alla interpretazione di una norma giuridica; inoltre, molteplici elementi inducono ad escludere che le attestazioni di cui ai capi di accusa siano affette da mendacio.

Le doglianze, pur complessivamente considerate, non evidenziano la prova dell'innocenza di Pe.Pa., ma si traducono in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Nè la prova dell'innocenza del ricorrente può essere rilevata di ufficio, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni testimoniali ed i documenti acquisiti. Si è già dato conto in precedenza (v. supra p. 14.8) degli elementi addotti nella sentenza impugnata per affermare sia la falsità ideologica delle delibere dei vertici dell'ASL di (OMISSIS) del 29 ottobre 2002, n. 2273, e del 10 dicembre 2002, n. 2661, sia la gestione "pilotata" della procedura, sia l'erogazione di "corrispettivi" ai pubblici ufficiali da parte dei vertici delle società "La Fiorita a r.l." e "Duemila s.p.a."; la Corte d'appello, inoltre, precisa esplicitamente, che l'attestazione di cui al capo 39.b non attiene a valutazioni giuridiche, bensì ai presupposti fattuali per l'applicazione delle disposizioni normative di autorizzazione all'affidamento dei servizi di sanificazione e pulizia in deroga alle procedure di evidenza pubblica (cfr., nella sentenza impugnata, le pagg. 216-223). Può aggiungersi, ancora, che Pe., con riferimento alla complessiva vicenda relativa all'approvazione del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in favore della società "Duemila s.p.a.", con conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto dei servizi di sanificazione e pulizia per conto dell'ASL (OMISSIS), è stato imputato anche per i reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio, di cui, rispettivamente, ai capi 31.b, 38.b e 41.b, e non ha proposto neppure appello avverso la sentenza di non doversi procedere per prescrizione emessa in primo grado nei suoi confronti.

23. Le impugnazioni relative al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritto agli imputati M.D., Ma.Pi., R.P., L.V., P.S., T.A., So.Lu. e S.A., ed alle società "La Fiorita a r.l.", e "Duemila s.r.l.".

Infondate, infine, sono le doglianze proposte dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e dalla parte civile Regione Puglia in ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 40.b. Per la precisione, entrambi i ricorsi sono stati presentati nei confronti di M.D., Ma.Pi., R.P., L.V., P.S., T.A., So.Lu. e S.A.; quello del Pubblico ministero riguarda anche l'esclusone della responsabilità amministrativa delle società "La Fiorita a r.l.", assorbita per incorporazione ne "La Cascina soc. coop.", e "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.".

La contestazione ha riguardo all'affidamento dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle strutture dell'ASL (OMISSIS) alla società "Duemila s.p.a.", all'esito di approvazione del progetto di stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili, previa simulazione dell'esistenza dei presupposti per l'aggiudicazione diretta in deroga all'obbligo di procedere a gara ad evidenza pubblica.

In particolare, i ricorrenti deducono che non vi erano i presupposti per la deroga alle procedure di evidenza e di gara pubbliche e che il danno per la Pubblica Amministrazione può essere individuato sia nei costi relativi agli oneri finanziari occorrenti per una nuova gara, sia nelle mancate economie derivanti dalla aggiudicazione ad altri concorrenti, sia nell'erogazione del finanziamento regionale per gli oneri sociali correlati alla stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili, il quale, corrisposto nella misura del 75% di quanto dovuto, non avrebbe potuto comunque superare l'importo del 50%, in quanto il progetto della "Duemila s.p.a." era stato presentato dopo il termine del 20 settembre 2002.

23.1. Le censure pongono la questione dell'individuazione del danno rilevante ai fini della configurabilità del reato di truffa in relazione all'affidamento di una commessa pubblica.

Le coordinate di fondo, in argomento, possono essere desunte dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema di truffa funzionale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (cfr., in particolare, Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212081), e che, di recente, è stata espressamente ritenuta applicabile anche alle condotte decettive dirette all'aggiudicazione di un appalto pubblico (Sez. 2, n. 25733 del 04/05/2017, Bosio, Rv. 270094).

Precisamente, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego richiede che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. Le Sezioni Unite hanno poi precisato che, ai fini dell'individuazione del danno immediato ed effettivo, si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, e che, pertanto, esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato - come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione -, quelle di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso -, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti. Ancora, le Sezioni Unite, nella vicenda sottoposta al loro giudizio, hanno escluso la configurabilità del reato di truffa, osservando che "non si rinviene nell'assunto accusatorio - sì che non è dato neppure sapere se si siano verificati nel caso concreto - alcun utile riferimento a spese, esborsi, oneri finanziari di alcun tipo sostenuti dall'amministrazione comunale all'atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio, essendo oggetto di contestazione nel capo d'imputazione l'iscrizione nella lista dei giovani disoccupati, l'assunzione alle dipendenze del comune, il mantenimento della posizione impiegatizia (...)" (cfr., specificamente, p. 5.2. del considerato in diritto).

23.2. La sentenza impugnata ha escluso la configurabilità del reato di truffa sia per ragioni concernenti la condotta decettiva e la consapevolezza di tutti gli imputati di agire fraudolentemente, sia, soprattutto, per il profilo dell'insussistenza del danno per la Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene al primo profilo, si rileva che la condotta è addebitata cumulativamente a tutti gli imputati, che solo in parte il servizio era già affidato ad altri, sicchè in teoria era ammissibile un affidamento diretto con oggetto più ristretto, e che la consapevolezza dell'esistenza di un appalto in corso risulta accertata esclusivamente con riferimento ai due fratelli M.D. e Ma.Pi. ed a R.P..

In riferimento al danno, la sentenza premette che il capo di imputazione individua quest'ultimo nel mancato conseguimento di vantaggi e di economie che sarebbero derivati dall'espletamento di una aggiudicazione all'esito di procedura ad evidenza pubblica. Osserva, poi, che l'esborso economico sostenuto per i costi derivanti dal contratto non può costituire un danno in sè: il danno può ricorrere solo se si accerta che i costi effettivamente sostenuti sono maggiori di quelli derivanti da un'aggiudicazione disposta all'esito di gara pubblica; tuttavia, nel caso di specie, è mancato qualunque elemento di prova utile a dimostrare una differenza di tal tipo. Aggiunge, quindi, che il finanziamento erogato dalla Regione per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili non è stato disposto in ragione del tipo di affidamento, diretto invece che all'esito di gara pubblica, e che la misura della ripartizione degli oneri nella percentuale del 75%, e non del 50%, a carico della Regione, era un effetto determinato esclusivamente dal tempo di presentazione presso quest'ultima del progetto da parte dell'ASL interessata.

23.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi di fatto esposti nella sentenza impugnata, le conclusioni della Corte d'appello risultano corrette, in particolare laddove escludono la sussistenza di un danno per la Pubblica Amministrazione rilevante ai fini della configurabilità del reato di truffa.

Ed infatti, posto che danno rilevante non è nè il fatto in sè dell'affidamento del servizio al di fuori di una gara pubblica, pur doverosa, nè il pregiudizio per i terzi interessati all'aggiudicazione dell'appalto in conseguenza della violazione delle regole a tutela della concorrenza, nè il costo connesso allo svolgimento di una nuova procedura di aggiudicazione (nella specie neanche espletata o bandita), per affermare la sussistenza di tale requisito della fattispecie incriminatrice contestata, occorreva provare che i costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione del contratto fossero maggiori di quelli derivanti da un'aggiudicazione stabilita all'esito di gara pubblica.

Nè può assumere rilievo il danno derivante alla Regione dalla attribuzione alla stessa di una maggiore quota degli oneri per la stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili (precisamente, nella misura del 75%, invece che del 50%). Questo profilo, in effetti, è del tutto estraneo al capo di imputazione: la contestazione, con riguardo al requisito del danno, fa riferimento al mancato conseguimento di vantaggi e di economie che sarebbero derivati dall'espletamento di una aggiudicazione all'esito di procedura ad evidenza pubblica; il maggior onere per la Regione, però, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, è una conseguenza ricollegabile esclusivamente alla falsa indicazione dell'avvenuta presentazione del progetto per la stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili alla data del 20 settembre 2002 e non, invece, al mancato svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

Ancora, non risulta oggetto di contestazione, nè di prova, un danno derivante da costi connessi agli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio alla società "Duemila s.p.a.".

23.4. Il mancato accoglimento del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione dal reato di truffa per insussistenza del fatto preclude anche l'accoglimento dell'impugnazione contro le società "La Fiorita a r.l.", assorbita per incorporazione ne "La Cascina soc. coop.", e "Duemila s.r.l.", già "Duemila s.p.a.": il reato presupposto è indefettibile elemento costitutivo della fattispecie complessa integrante l'illecito amministrativo che determina la responsabilità dell'ente.

24. Conclusioni.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti penali, limitatamente all'imputazione concernente il fatto relativo all'utilizzo di somme per spese di rappresentanza, ascritto a F.R., e, agli effetti civili, limitatamente all'imputazione concernente il fatto di finanziamento illecito con riferimento alle erogazioni non "transitate" attraverso l'U.D.C. e pari a 300.000,00 Euro, mentre devono essere rigettati, nel resto, i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, e dell'imputato F.R., nonchè, integralmente, i ricorsi della parte civile Regione Puglia, degli imputati M.D., Ma.Pi. e R.P., nonchè degli enti "La Cascina Società cooperativa per azioni", successore universale della cooperativa "La Fiorita s.c. a r.l.", e "Duemila s.r.l." in liquidazione, già "Duemila s.p.a."; devono essere, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi di C.G., Fr.Am., Ma.Lu., La.Do., C.T.G. e Pe.Pa..

L'annullamento agli effetti penali deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari perchè si accerti, alla luce dei principi giuridici indicati nella presente motivazione, se le condotte determinative dell'erogazione delle somme disponibili per spese di rappresentanza, in tutto o in parte, siano state compiute da F.R. esclusivamente per indebite finalità private, così da configurare il delitto di peculato, o, invece, anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa della Regione, così da integrare, invece, gli estremi della fattispecie di abuso di ufficio.

L'annullamento agli effetti civili deve essere disposto con rinvio al giudice civile competente per valore per una compiuta motivazione in ordine alla sussistenza o meno, in capo a F.R., dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di finanziamento illecito in riferimento alle erogazioni non "transitate" attraverso l'U.D.C..

Il rigetto integrale dei ricorsi della parte civile Regione Puglia, degli imputati M.D., Ma.Pi. e R.P., nonchè degli enti "La Cascina Società cooperativa per azioni", successore universale della cooperativa "La Fiorita s.c. a r.l.", e "Duemila s.r.l." in liquidazione, già "Duemila s.p.a." impone la condanna dei ricorrenti appena precisati al pagamento delle spese processuali.

La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di C.G., Fr.Am., Ma.Lu., La.Do., C.T.G. e Pe.Pa. impone la condanna dei ricorrenti appena precisati al pagamento delle spese processuali, nonchè, ciascuno di essi, al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
 

 


P.Q.M.


 

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 88e) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore generale.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 84e), con riferimento all'erogazione di Euro 300.000,00 e, a norma dell'art. 622 c.p.p., rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso proposto nell'interesse di F.R..

Rigetta i ricorsi della parte civile Regione Puglia, di M.D., Ma.Pi. e R.P. nonchè dell'ente "La Cascina Società Cooperativa per azioni", successore universale della cooperativa "La Fiorita s.c. a r.l." e dell'ente "Duemila s.r.l." in liquidazione, già "Duemila s.p.a." e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di C.G., Fr.Am., Ma.Lu., La.Do., C.T.G. e Pe.Pa. e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017