Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 14 novembre 1990
Validità: 01.01.1988-31.12.1990
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale
Comparti: P.A., Enti di ricerca
Fonte: DPR 12 febbraio 1991, n. 171 - G.U. 7 giugno 1991, n. 132 - S.O. n. 34

Sommario:

  Art. 1. Area di applicazione e durata
Art. 2. Rapporti amministrazione-utenza
Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5. Parità uomo-donna
Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 7. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
Art. 9. Copertura assicurativa
Art. 10. Diritto allo studio
Art. 11. Formazione professionale
Art. 12. Attività culturali e ricreative
Art. 13. Ordinamento del personale
Art. 14. Norme generali di primo inquadramento
Art. 15. Fondo per il miglioramento dell'efficienza
Art. 16. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza
Art. 17. Nuovi stipendi
Art. 18. Retribuzione di anzianità
Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 20. Mobilità
Art. 21. Lavoro in turni
Art. 22. Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca
  Art. 23. Contratti a termine
Art. 24. Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 25. Trattamento di missione
Art. 26. Indennità di rischio da radiazioni
Art. 27. Assenze particolari retribuite
Art. 28. Esercizio dell’attività sindacale
Art. 29. Diritto di assemblea
Art. 30. Aspettative sindacali
Art. 31. Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 32. Permessi sindacali retribuiti
Art. 33. Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti
Art. 34. Contributi sindacali
Art. 35. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 36. Norma transitoria
Art. 37. Anzianità
Art. 38. Commissioni del personale e di consultazione del personale
Art. 39. Durata e rilevazione dell'orario di lavoro
Art. 40. Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 41. Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e artigianato.
Art. 42. Disposizioni particolari
Art. 43. Norma finale di rinvio
Allegati

Ipotesi di accordo riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 - triennio 1988-1990.

L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese di novembre in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
La delegazione di parte pubblica Composta da: On. Remo Gaspari - Ministro per la funzione pubblica - Presidente; On. Angelo Pavan - Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; On. Angelo Picano - Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica; On. Graziano Ciocia - Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Sen. Learco Saporito - Sottosegretario di Stato al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; Prof. Guido Mario Rey - Presidente dell'ISTAT; Prof. Luigi Rossi Bernardi - Presidente del CNR; Prof. Antonio Manzoli - Direttore dell'Istituto superiore di sanità; Prof. Nicola Cabibbo - Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Rag. Mario Pretti - Presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma, e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali: Confederazioni: Cigl, Cisl, Uil, Cisal, Confedir, Cida, Confsal, Cisnal, Organizzazioni: Cgil/Ricerca, Cisl/Ricerca, Uil/Ricerca, Cisal/Ricerca, Dirstt/Confdir (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); Anppri/Epr (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente), Convengono e sottoscrivono per il triennio 1988-1990 l'ipotesi di accordo riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo che segue che costituisce parte integrante del presente verbale.

Art. 1. Area di applicazione e durata
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.
3. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art. 5. Parità uomo-donna
1. Il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento.
2. Il comitato è composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato è presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni.
3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalità dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici;
e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvederà ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.

Art. 7. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa riduzione retributiva;
d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il 3° grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti più prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.
3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessità di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3.
2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.

Art. 21. Lavoro in turni
1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessità di servizio di particolari organi dell'amministrazione, nonché' per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è consentito il ricorso a turni di lavoro.
2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attività interessate, le modalità di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali:
la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due e o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non può coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; è stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili;
[…]
3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.
[…]
4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.
[…]

Art. 23. Contratti a termine
1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.
[…]
5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potrà superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente.
6. Tale contingente per il CNR, l'INFN, l'ING e l'OGS si cumula con quello già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo.

Art. 26. Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 28. Esercizio dell’attività sindacale
1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.
[…]

Art. 29. Diritto di assemblea
1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria attività o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 38. Commissioni del personale e di consultazione del personale
1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione del personale.
2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non già di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite tra le materie oggetto di informazione.
3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di disciplina.

Art. 39. Durata e rilevazione dell'orario di lavoro
1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è fissato in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni.
2. L'osservanza dell'orario di lavoro è documentata per tutto il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.
3. Modalità diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove l'attività prestata comporti obiettive difficoltà di ricorso ai sistemi automatici generalmente adottati.

Art. 43. Norma finale di rinvio
1. Per ciascun ente o istituzione di ricerca e sperimentazione restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente accordo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.