Tipologia: Regolamento elezione e formazione RLS
Data firma: 11 aprile 2011
Parti: Gruppo Imprese Artigiane, Confartigianato Imprese Apla, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato e PMI, Parma
Fonte: cseparma.it


Norme regolanti l’elezione e la formazione del Rappresentante dei Lavoratori in materia di Sicurezza (RLSA) da valere per le Aziende del settore edilizia ed affini operanti nella Provincia dì Parma che applicano il CCNL dell’Artigianato e della Piccola/Media Impresa Industriale

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) viene eletto dai lavoratori dell'impresa; dell'elezione viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i lavoratori presenti alla riunione di elezione, dalla segreteria di seggio e dagli RLST ove presenti.
2. Il verbale deve contenere almeno: luogo e data dell’elezione, numero dei votanti, esito dei voto, dati anagrafici del RLSA, menzione che il RLSA accetta la carica; inoltre in caso non si tratti della prima elezione del RLSA e siano decorsi meno di tre anni dalla precedente elezione, il verbale preciserà anche se l'RLSA uscente decade immediatamente oppure resta in carica fino alla piena operatività del nuovo RLSA (subordinata, si vedano i successivi punti, alla validazione dell’elezione e all’avvenuta formazione ove necessarie). Si allega fac simile a titolo esemplificativo.
3. Copia del verbale sottoscritto viene trasmesso entro sette giorni dall’elezione a cura dell'impresa, eventualmente anche per il tramite dell’Associazione di rappresentanza, al Centro Servizi Edili che avrà cura di trasmetterlo al CPT; in caso l’impresa invii erroneamente il verbale in Cassa Edile invece che in CSE la formalità si considera comunque adempiuta e Cassa Edile si farà carico di trasmettere il verbale al CSE e al CPT.
4. Entro sette giorni dal ricevimento di detto verbale il CSE invia una comunicazione all’impresa in cui conferma il ricevimento del verbale, informa l’impresa dell’obbligo di formazione o aggiornamento del RLSA medesimo, della necessità della validazione di cui al successivo punto 15 e delle condizioni necessarie per poter interrompere il versamento dello 0,30% a titolo di contributo RLST, condizioni richiamate e esplicitate ai successivi punti 17 e 18.
5. Se alla riunione di elezione partecipano uno o più RLST questo o questi ultimi si fanno carico di norma della redazione del verbale e dell'inoltro al CSE; il RLST rilascia comunque una ricevuta all'impresa. Inoltre, se il RLSA è stato eletto alla presenza del RLST, non è richiesta la validazione di cui al successivo punto 15.
6. Il RLSA rimane in carica per tre anni dalla data di elezione ed è rieleggibile.
7. Il RLSA è tenuto a effettuare la formazione prevista dalla legge e dagli accordi contrattuali nazionali e territoriali.
8. La prima formazione del RLSA consta di un corso di 32 ore; i RLSA delle imprese iscritte in Cassa Edile di Parma dovranno frequentare i corsi organizzati dal CSE. Il CSE dovrà organizzare almeno 4 (quattro) corsi all’anno in presenza di richieste. I corsi di cui sopra saranno gratuiti per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Parma.
9. Il RLSA è altresì tenuto a effettuare una formazione di aggiornamento nella misura che verrà determinata dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro. In considerazione del fatto che la maggior parte dei RLSA attualmente in carica non ha frequentato, dal momento dell’elezione, alcun corso di aggiornamento, si concorda che per il solo anno 2011 la formazione di aggiornamento sarà pari a 8 ore. I RLSA delie imprese iscritte In Cassa Edile di Parma dovranno frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal CSE. Il CSE dovrà organizzare almeno quattro corsi all’anno, in presenza di richieste.
10. Per imprese con sede in altre province e con lavoratori in trasferta iscritti in Cassa Edile di Parma così come per imprese provenienti da altre province e che abbiano trasferito la propria sede in provincia di Parma si considerano pienamente idonei i corsi effettuati presso organismi paritetici di altre province riconosciuti dal Formedil Nazionale, corsi di cui l'Azienda dovrà fornire prova documentale. Altre situazioni verranno vagliate caso per caso dai CPT /sezione RLST ART di cui al successivo punto 16.
11. Il'RLSA è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento entro il 31/12 di ogni anno con esclusione di quello in cui ha terminato il corso di prima formazione. Così, ad esempio, l'RLSA eletto il 9 giugno 2011 e che abbia terminato il corso di 32 ore il 10 ottobre 2011 dovrà frequentare un corso di aggiornamento nei 2012, uno nel 2013 e uno nel 2014; L’RLSA eletto il 5 novembre del 2011 che abbia terminato il corso di 32 ore il 10 febbraio 2012 sarà tenuto a frequentare un corso di aggiornamento nel 2013 e un corso nel 2014.
12. CSE è tenuto a produrre l'attestato di avvenuta formazione del RLSA, sia prima formazione che aggiornamento, in duplice originale; uno viene consegnato al lavoratore e uno all'impresa.
13. La formazione del RLSA è in capo alla persona; il cambio di impresa da parte di un RLSA e un’eventuale elezione come RLSA nella nuova impresa non determina la necessità per l’RLSA di ripetere la formazione. Così, ad esempio, il lavoratore Tizio viene eletto RLSA dell’impresa Alfa il 9 giugno 2011 e termina il corso di 32 ore il 10 ottobre 2011; il 10 gennaio del 2012 Tizio passa alle dipendenze dell'impresa Beta e il 30 marzo 2012 i lavoratori dell’impresa Beta eleggono Tizio quale RLSA; Tizio dovrà semplicemente frequentare un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2012.
14. In caso di elezione a RLSA di un lavoratore che ha frequentato in passato il corso di 32 ore ma poi, non ricoprendo in via continuativa tale carica, non ha partecipato ai previsti corsi di aggiornamento per 3 anni consecutivi, si precisa che il suddetto lavoratore dovrà frequentare nuovamente il corso di 32 ore; la disposizione di cui al presente paragrafo si applica solo a partire dal 2011 il che significa che i tre anni consecutivi di mancata frequenza ai corsi di aggiornamento potranno decorrere solo a partire dal 2011. Per la regolarizzazione (ai soli fini della formazione) della posizione di tutti coloro che abbiano frequentato il corso di 32 ore negli anni precedenti al 2011 è richiesta la sola frequenza al corso di aggiornamento della durata di 8 ore menzionato al precedente punto 9.
15. L’elezione del RLSA, a meno che alla riunione di elezione non abbiano partecipato uno o più RLST, deve essere validata dal CPT /sezione RLST ART di cui all'accordo tra Associazioni Artigiane e Sindacati dei lavoratori del 1 marzo 2004 (di seguito, per brevità, “CPTA'’). Il CPTA, per convalidare le elezioni RLSA, si riunirà nei mesi di Novembre, Marzo, Giugno e Settembre di ogni anno.
16. In presenza di elezioni di RLSA da validare il Direttore di CSE ha mandato di predisporre tutta la documentazione utile al CPTA per la validazione degli RLSA nonché di convocare il CPTA medesimo in una data che necessariamente ed indipendentemente da eventuali impedimenti, dovrà essere nei mesi di cui sopra.
17. La ditta può interrompere il versamento dello 0,30% a titolo di contributo RLST solo quando si sono realizzate entrambe le seguenti condizioni:
- l'elezione del RLSA è stata validata dal CPTA (a meno che all'elezione non abbia partecipato un RLST - v. punto 5)
- l’RLSA eletto ha frequentato il corso di 32 ore;
18.11 versamento dello 0,30 può essere interrotto a partire dalla denuncia relativa al mese di paga successivo a quello del mese in cui entrambe le condizioni (oppure solo la seconda se all’elezione ha partecipato un RLST) si intendono realizzate. Si consideri ad esempio il caso dell’impresa ALFA, i cui lavoratori hanno eletto Tizio in qualità di RLSA il giorno 31 agosto 2011. Il OPTA ha convalidato l'elezione il 20/09/2011 e Tizio ha terminato il corso di 32 ore il 10/11/2011; l’impresa Alfa potrà interrompere il versamento dello 0.30 a partire dalla denuncia relativa al mese di dicembre 2011. In caso di rielezione dello stesso RLSA permane per l’impresa l’esenzione dal versamento dello 0,30% fermo restando che, qualora alla riunione di rielezione non siano intervenuti gli RLST, anche la riconferma del RLSA necessità della validazione di cui al precedente punto 15; in caso di diniego della validazione l'impresa è tenuta a versare il contributo dello 0,30% arretrato. Qualora invece venga eletto un nuovo RLSA e sia decorso il triennio dall'elezione del RLSA precedente, l’impresa è tenuta al versamento di detto contributo fino a che il nuovo RLSA ha completato la frequenza al corso di 32 ore, divenendo operativo a tutti gli effetti solo da tale momento.
19. All'inizio di ogni anno il CSE verifica la regolarità degli RLSA in ordine alla scadenza del periodo triennale e alla puntuale effettuazione della formazione necessaria; entro il 31 del mese di gennaio il CSE invia apposita comunicazione alle imprese che non sono più in condizioni di regolarità informandole dei motivi; la comunicazione viene inviata per conoscenza (anche via e-mail) alle parti firmatarie del presente accordo e alla Cassa Edile di Parma.
20. Con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’ultimo corso di aggiornamento annuo CSE invierà un’apposita comunicazione alle imprese il cui RLSA non abbia frequentato i precedenti corsi di aggiornamento dell'anno, ricordando la necessità di tale frequenza e altresì la circostanza che, qualora l’RLSA non frequenti il prescritto corso di aggiornamento annuo, l’impresa dovrà versare lo 0,30% a titolo di contributo RLST a partire dalla denuncia relativa al successivo mese di gennaio e fino a che il RLSA non abbia frequentato detto corso di aggiornamento.
21. Cassa Edile e CSE sono impegnate a scambiarsi tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari all’applicazione del presente regolamento.
22. Le norme del presente regolamento si applicano a partire dal mese successivo alla sottoscrizione dello stesso.

Parma, 11 aprile 2011