Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 ottobre 2017, n. 23502 - Scivolamento dalla scala e risarcimento danni


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 09/10/2017

 

Fatto

 

Con sentenza del 22 settembre 2011, la Corte d'Appello di Perugia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da B.L. e B.EA., coniuge del medesimo, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori OMISSIS nei confronti della Ricciarelli S.r.l. nonché della Zurich Insurance Pic - Rappresentanza generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd. - Rappresentanza generale per l'Italia), avente ad oggetto la condanna della Società datrice e per essa della Compagnia di Assicurazioni (chiamata in causa per aver contratto con la prima una polizza assicurative per la copertura dei danni per responsabilità civile da infortuni sul lavoro) al risarcimento dei danni non patrimoniali, nelle loro componenti, biologica, morale ed esistenziale patiti dal lavoratore nonché dei danni patrimoniali e non subiti dai congiunti in conseguenza dell'infortunio occorso al primo con esiti di invalidità permanente al 100%.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, ininfluenti le carenze rilevate dal servizio ispettivo della Asl intervenuta sul posto in ordine all"utilizzo dei dispositivi antinfortunistici idonei a prevenire la caduta dalla scala ed inammissibile, in quanto configurabile quale nuova causa petendi la prospettazione della responsabilità della Società datrice per non aver collocato in posizione distante dalla scala su cui doveva salire il lavoratore gli oggetti in ferro su cui questo è poi andato a cadere battendovi violentemente il capo.
Per la cassazione di tale decisione instano gli originari ricorrenti in proprio e nella qualità, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, la Ricciarelli S.r.l. e la Compagnia assicuratrice, nei cui confronti la prima proponeva altresì ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui la Compagnia medesima resiste, con controricorso.

 

Diritto

 


Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19, d.P.R. n. 547/1955, 8, d.P.R. n. 164/1956, 4, lett. c), d.P.R. n. 547/1955 e 16 d.P.R. n. 164/1956 in combinato disposto con gli artt. 2087 e 2043 c.c., i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione delle emergenze istruttorie del processo civile e della documentazione acquisita nel procedimento penale definito con il patteggiamento della pena da parte del titolare della Società attestante in particolare le carenze strutturali e di posizionamento della scala da cui il lavoratore scivolava.
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è prospettato nel secondo motivo in relazione alla mancata considerazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c., della circostanza asseverata dagli ispettori della ASL intervenuti sul posto, puntualmente dedotta dai ricorrenti e non contestata dalla Società, dell'accatastamento nelle immediate vicinanze della scala di puntelli di ferro contro i quali si verificava l'impatto nella caduta del lavoratore.
La medesima censura è prospettata nel terzo motivo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 590 c.p., configurata quale conseguenza dell'erronea pronunzia di inammissibilità del richiesto accertamento di responsabilità fondata sull'imprudente collocazione dei puntelli di ferro indotta dalla censurata omessa considerazione di tale deduzione.
Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., i ricorrenti lamentano l'erroneità della pronunzia di inammissibilità per novità della causa petendi resa dalla Corte territoriale in relazione all'accertamento di responsabilità ex art. 2087 c.c. fondata sul dato dell'imprudente collocazione dei puntelli di ferro.
Dal canto suo, la Società datrice, con l'unico motivo di ricorso incidentale, chiede, subordinatamente alla cassazione dell'impugnata sentenza con pronunzia ex art. 384 c.p.c. in favore del lavoratore, la declaratoria della sussistenza a carico della Compagnia dell'obbligo della copertura assicurativa, omessa dai giudici del merito in quanto assorbita nella pronunzia di rigetto della domanda dei ricorrenti.
Prendendo le mosse dall'ultima censura sollevata dai ricorrenti principali, per la precedenza logica che la stessa riveste riverberando la dedotta erroneità della pronunzia in ordine all'inammissibilità per novità della causa petendi, resa dalla Corte territoriale con riguardo alla prospettata responsabilità della Società connessa all'imprudente posizionamento dei puntelli di ferro, sulla completezza del giudizio in ordine alla domanda originariamente proposta dagli stessi, è a dirsi come la stessa risulti pienamente fondata, dal momento che, tale specifica ragione di colpa della Società datrice, atta a fondare il nesso di causalità tra l'infortunio occorso ed il comportamento tenuto dalla Società in contrasto con la generale garanzia di salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore posta a carico del datore dall'art. 2087 c.c., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, lungi dall'essere stata prospettata per la prima volta in sede di gravame, risultava puntualmente dedotta dai ricorrenti in primo grado, secondo quanto qui dagli stessi puntualmente dimostrato attraverso la trascrizione del passo del ricorso introduttivo recante la predetta allegazione. Effettivamente erronea si rivela, pertanto, la pronunzia di inammissibilità resa dalla Corte territoriale che, al contrario, avrebbe dovuto, secondo quanto rilevato dagli stessi ricorrenti nei precedenti secondo e terzo motivo, procedere all'accertamento della dedotta circostanza e valutarla sotto il profilo della liceità ex art. 2087 c.c. dandone adeguato conto in motivazione.
Ciò posto e derivandone l'assorbimento di ogni altra questione qui proposta, ivi compresa quella attinente all'accertamento dell'obbligo di manleva a carico della Compagnia assicurativa chiamata in causa è a dirsi come il ricorso vada accolto, nei termini qui esposti, e l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze che provvederà in conformità, disponendo anche per l'attribuzione delle spese.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2017