Tipologia: CCNL
Data firma: 24 aprile 2001
Parti: Fise, Agens, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs
Settori: Trasporti, Indotto ferroviario
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di accordo
Premessa politica al CCNL
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto.
• Premessa.
• A) Codice di comportamento e prestazioni indispensabili
• B) Procedure di raffreddamento
o Livello aziendale.
o Livello territoriale/consortile.
o Livello nazionale.
• C) Contrattazione di 2° livello
• D) Materie di competenza nazionale
• E) Materie di competenza aziendale
• F) Procedura per il confronto a livello aziendale
Art. 3 - Assunzione.
Art. 4 - Qualifiche escluse dal calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 8 - Lavoro temporaneo.
Art. 9 - Apprendistato.
• Assunzione dell'apprendista.
• Durata e qualifiche dell'apprendistato.
• Periodo di prova.
• Obblighi del datore di lavoro.
• Obblighi dell'apprendista
• Conclusione del rapporto.
• Retribuzione degli apprendisti.
Art. 10 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 11 - Servizio militare.
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 13 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 14 - Trasferimenti.
Art. 15 - Trasferte.
Art. 16 - Mobilità aziendale.
Art. 17 - Passaggi di gestione.
Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro - Provvedimenti a carico imprese inadempienti
Art. 18 - Orario di lavoro.
• Norma di 1a applicazione
Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali.
Art. 21 - Lavoro notturno.
Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo.
 Art. 23 - Ferie.
Art. 24 - Festività.
Art. 25 - Permessi.
Art. 26 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 27 - Comunicazione delle assenze.
Art. 28 - Recuperi.
Art. 29 - Aspettativa.
• Congedi per formazione.
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 32 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap.
Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti.
Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 38 - Diritti e doveri delle parti.
Art. 39 - Indumenti di lavoro.
Allegato relativo alle imprese già disciplinate dal "CCNL per gli addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato".
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41 - Rimprovero verbale.
Art. 42 - Ammonizione scritta.
Art. 43 - Multa.
Art. 44 - Sospensione.
Art. 45 - Licenziamento per mancanze.
• A) Licenziamento con preavviso.

• B) Licenziamento senza preavviso.
Art. 46 - Sospensione cautelare.
Art. 47 - Classificazione dei lavoratori.
• Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.
• Mobilità professionale
• Quadri
o Informazione.
o Passaggio temporaneo di mansioni.
o Responsabilità civile e/o penale.
o Indennità di funzione.
Art. 48 - Norma transitoria sulla classificazione.
Art. 49 - Retribuzione.
Art. 50 - Tredicesima mensilità.
Art. 51 - Quattordicesima erogazione.
Art. 52 - Norme transitorie.
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 54 - Indennità varie.
Dichiarazione delle parti.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti

Verbale di accordo

Addì, 24 aprile 2001, presso la sede FISE in Roma, si sono incontrate Fise, Agens, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs per completare la stesura del contratto di novazione per le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti il cui verbale di accordo è stato sottoscritto il 14 settembre 2000 presso il Ministero del lavoro.

Le parti hanno convenuto il testo allegato.

Art. 1 - Campo di applicazione.
Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti comunque gestiti. In detto contratto confluiranno le contrattazioni nazionali e aziendali attualmente applicate nei seguenti settori: servizi in appalto da FS SpA, Servizi in appalto da Ferrovie secondarie concesse, Accompagnamento notte e attività manutentive connesse, Raccordi ferroviari, Ristorazione a bordo treno.

Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto.
C) Contrattazione di 2° livello

Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU/RSA congiuntamente con le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le OOSS nazionali di categoria e le relative strutture territoriali.
[…]

D) Materie di competenza nazionale
Nel rispetto dell'Accordo 23.7.93, confermato dal Patto Sociale 22.12.98 e da eventuali altre normative interconfederali e di legge sullo stesso argomento, sono confermati i 2 livelli di contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.
In particolare, è di competenza nazionale il rinnovo del CCNL con la definizione dei seguenti articoli:
- relazioni industriali e disciplina generale della contrattazione nazionale e di 2° livello;
- procedura di conciliazione e di raffreddamento;
- assunzione del personale;
- contratti atipici (CFL, part-time, tempo determinato, apprendistato)

- contratti a part-time;
- lavoro interinale;
- apprendistato;
- inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte);

- tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;
- orario di lavoro;
- straordinario;

- tutela della maternità;

- disciplina, diritti e doveri;
- salute, sicurezza e prevenzione, integrità psico-fisica dei lavoratori;

- diritti sindacali;

- vestiario (minimo garantito);

- regolamentazione delle RSU;
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali e individuali (pari opportunità e azioni positive;
- congedi parentali, volontariato, agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di trapianto, di AIDS, ecc.).

E) Materie di competenza aziendale
A livello aziendale sono competenza delle RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale.
Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSU/RSA:
- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- sui programmi aziendali ivi compresi quelli relativi alla qualità;
- sulla scadenza dei contratti d'appalto.
Fra imprese e RSU/RSA e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 626 e con esclusione di quanto già attribuito in termini di competenza agli RLS;
- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti l'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale e all'acquisizione di nuovi servizi;
- le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;
- le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori (legge n. 125/91 e successive modificazioni);
- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, d'igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei CCNL;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.
Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattate a livello aziendale le seguenti materie:
- ferma restando l'ora d'inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dei regimi dell'orario di lavoro;

- l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro;
- il premio di risultato.
[…]

Art. 3 - Assunzione.
[…]
Prima dell'assunzione, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore potrà essere sottoposto a una visita medica d'idoneità al servizio.

Art. 8 - Lavoro temporaneo.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie stipulanti del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione va effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
[…]

Art. 9 - Apprendistato.
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Assunzione dell'apprendista.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
[…]

Periodo di prova.
[…]
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio, in quanto compatibili o non espressamente derogato.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.

titolo di studioore di formazione
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario60
diploma di laurea60

La formazione interna sarà finalizzata anche all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all'impiego in posizioni riferibili allo stesso livello professionale previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali, coerentemente con le relative declaratorie professionali e successive evoluzioni stabilite dal nuovo CCNL.
I contenuti dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna nel rispetto dei limiti sopra indicati saranno definiti a livello consortile o d'impresa e illustrati alle OOSS firmatarie del presente accordo, tenendo conto, per specifiche professionalità, degli eventuali sviluppi in materia di certificazione di sicurezza.
La formazione dell'apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà la necessità di un raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione. Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 31, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98, per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.
La contrattazione integrativa può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze nei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato e quelli di riordino del posto di lavoro.

Obblighi dell'apprendista:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni d'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso dei titoli di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
[…]

Art. 14 - Trasferimenti.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e comunque, all'interno di lavorazioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.
[…]
Il provvedimento di trasferimento verrà comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso di 30 giorni e contestualmente sarà data informativa alla RSU/RSA.
[…]

Art. 16 - Mobilità aziendale.
L'impresa può disporre che la prestazione lavorativa possa essere effettuata, nell'ambito dello stesso comune, in un posto di lavoro diverso da quello abituale, anche se in altre attività comprese nell'ambito dei servizi in appalto di cui al campo di applicazione del presente CCNL.

Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro - Provvedimenti a carico imprese inadempienti
Addì 10 ottobre 1950 in Roma tra Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti complementari (Austra), […] e Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari (ex FS) (Silaf), […], Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico (Filtat), […] in riferimento a quanto disposto dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato per l'inclusione nei contratti d'appalto, nelle convenzioni di cottimo e nelle lettere commerciali, di una clausola in base alla quale l'impresa aggiudicataria di servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria assume l'impegno di applicare nei riguardi di tutti i lavoratori dipendenti (e se Cooperative anche nei confronti dei propri soci), sia le condizioni salariati che quelle normative dei CCNL e degli accordi sindacali, raggiunti nel settore al quale si riferiscono i lavori appaltati;
avuto presente gli studi in corso per il ripristino dell'albo nazionale delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria, di cui al DL n. 389 del 23.2.39;

nell'intento di contribuire - nello spirito delle comunicazioni fatte dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato ad Austra con nota n. PAG 31/R3/182564 del 5.10.50 - ad eliminare gli abusi per inadempienze contrattuali, fornendo all'occorrenza all'Amministrazione ferroviaria ogni più utile e documentata informazione circa le imprese inadempienti, per l'adozione di eventuali provvedimenti a carico delle stesse da parte dell'Amministrazione predetta

si conviene:
[…]
2. Su segnalazione di una delle Organizzazioni dei lavoratori, parti stipulanti del presente accordo, di infrazioni o inadempienze contrattuali da parte di singole imprese, Austra assume impegno di pronto intervento, diretto e per il tramite dei propri Organi di collegamento periferici, presso l'impresa interessata, per gli accertamenti e i chiarimenti del caso.
Accertata l'infrazione o l'inadempienza e persistendovi l'impresa ovvero riuscito comunque vano il tentativo di intervento di cui innanzi, se ne darà atto con verbale, sottoscritto dalle parti, da trasmettere alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato per gli adempimenti ed eventuali provvedimenti di propria competenza.
Le Organizzazioni stipulanti potranno proporre alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, a carico delle imprese recidive in infrazioni e inadempienze contrattuali, la rescissione in tronco degli appalti in corso e l'esclusione dall'invito a partecipare a nuove gare d'appalto.
3. In caso di mancato accordo tra le Organizzazioni stipulanti circa il riconoscimento di infrazioni o inadempienze denunciate a carico di una o più imprese, si seguirà la normale procedura per le vertenze collettive di lavoro.
4. Le parti, come innanzi costituite, si presenteranno in ogni caso scambievole assistenza per la rilevazione e la più pronta eliminazione di casi di mancata o errata applicazione delle norme dei CCNL e degli accordi sindacali in vigore per il settore dei servizi in appalto dall'Amministrazione ferroviaria.
5. La durata del presente accordo è stabilita sino al 31.12.51, con intesa di successiva tacita proroga di anno in anno, se non disdettato da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata r.r.
La disdetta predetta spiegherà efficacia nei soli confronti delle parti che ne avranno assunto iniziativa e che l'avranno ricevuta.
[…]

Precisazione a verbale.
Si precisa che l'obbligo delle cooperative ad applicare, anche nei confronti dei proprio soci, sia le condizioni salariali che quelle normative dei CCNL e degli accordi sindacali si applica anche ai trattamenti economici dovuti dagli istituti previdenziali e mutualistici.
Nel caso in cui tali trattamenti, per particolari norme di legge, risultino inferiori a quelli erogati dai predetti istituti al personale dipendente, le cooperative sono tenute alle relative integrazioni al fine di assicurare ai propri soci un trattamento globalmente non inferiore.

Art. 18 - Orario di lavoro.
1. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata di norma in 38 ore settimanali. La distribuzione sarà contrattata tra le parti al livello aziendale con l'applicazione della disciplina relativa a "Procedure per il confronto a livello aziendale".
2. La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Per gli impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al RDL 15.3.23 n. 692.
3. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro è stabilita dall'azienda anche in modo non uniforme. L'azienda potrà realizzare, sulla base di motivate esigenze di produzione e/o di servizio, forme di orario fessurizzato, contrattate a livello aziendale secondo lo schema di cui al comma 1.
In tal caso, l'impegno giornaliero complessivo tra periodi di effettiva prestazione e periodi di inoperosità non potrà superare le 10 ore.
4. In relazione all'attuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale, le aziende, ferme restando le determinazioni rese necessarie da esigenze di servizio improvvise ed eccezionali, possono ricorrere per periodi continuativi all'anticipazione o posticipazione delle prestazioni giornaliere sulla base dei turni programmati, entro il limite massimo di 1 ora.
[…]
6. Le ore di lavoro sono calcolate secondo le procedure di controllo della presenza aziendalmente in atto. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e/o attività.
7. Durante le giornate, il lavoratore ha diritto nelle ore di minor lavoro, ad almeno 1 ora di pausa non retribuita per la consumazione del pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendalmente in atto.
8. Le aziende nel fissare i turni di lavoro e di riposo per il personale avente le medesime qualifiche, provvederanno affinché tali turni siano, nell'ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo tale che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
9. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva conoscenza. In ogni caso, almeno 72 ore prima.
10. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio per il servizio o per l'attività di altri lavoratori, il termine precedente potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
11. I turni di lavoro del personale viaggiante devono essere "personalizzati" al fine di renderli sempre più coincidenti con l'orario contrattuale retribuito, tenuto conto dei periodi di riposo previsti dalla legge e delle soste turno ad integrazione dei periodi di prestazione continuativa che la tipologia del servizio comporta. Le singole fattispecie applicative formeranno oggetto di verifica fra le aziende e le competenti RSU nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi plurisettimanali la cui durata sarà fissata in misura proporzionale all'orario contrattuale.
12. Per i lavoratori che svolgono mansioni di pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando il rispetto dell'orario massimo settimanale risultante da una media plurisettimanale.
13. L'azienda, ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale, può comandare il pulitore viaggiante per lo svolgimento di prestazioni anche in altri servizi gestiti dalla stessa. Per il computo dell'orario di lavoro effettuato dai pulitori viaggianti, si considera l'ora preventivamente fissata dall'impresa e quella reale di arrivo del treno assegnato nonché il tempo per le operazioni accessorie in quanto espletate.
[…]

Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
1. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni d'intensità dell'attività lavorativa per il personale di impianti fissi, l'orario normale di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
2. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario normale di lavoro settimanale e fino al limite delle 48 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane a prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di lavoro. La diversa modulazione dell'orario contrattuale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3. La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità non potrà superare complessivamente le 100 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minore intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
[…]
6. Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, almeno 15 giorni prima del loro inizio, i turni di lavoro in regime di flessibilità. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.
7. Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono, formeranno oggetto d'esame su iniziativa delle OOSS territorialmente competenti.
8. I riposi compensativi dovranno essere fruiti entro i 6 mesi successivi a quello in cui sono stati maturati.
9. L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità oltre il limite sopra stabilito formerà oggetto di definizione fra imprese e RSU.
10. Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all'art. . né, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, nel 2° giorno di riposo.
11. Le parti si danno atto che l'attuazione delle prestazioni in regime di flessibilità ai sensi del presente articolo non costituisce modifica della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro.

Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua attività anche oltre l'orario normale stabilito nell'art. 18.
[…]
I limiti delle ore individuali di straordinario sono fissate in un massimo di 80 ore trimestrali e 250 ore annue.
[…]
Nessun dipendente può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario entro i limiti stabiliti dal presente articolo.
Il dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
L'azienda darà informazione periodica dell'utilizzo del lavoro straordinario alla RSU.
[…]
Per il personale viaggiante comunque le eventuali ore superanti il limite massimo annuale daranno diritto a riposi compensativi per gruppi di 8 ore da godere entro 30 giorni compatibilmente con quanto sopra detto e ad una retribuzione supplementare pari al 30% della quota oraria calcolata come previsto al successivo art. 49.
Nell'ambito della regolamentazione di cui sopra, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere richieste dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate nel registro "fogli di presenza Inail".
[…]

Art. 21 - Lavoro notturno.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua attività - sia di giorno che di notte (anche oltre l'orario normale stabilito).
[…]

Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su 5 giorni, è considerato giorno di riposo settimanale il 2° dei 2 giorni liberi.
[…]
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo per il personale non viaggiante dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 6 giorni prima. In mancanza di detta comunicazione il lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 30% del minimo tabellare orario per ogni ora di lavoro prestato secondo il normale orario.
Per il personale viaggiante, lo spostamento della giornata di riposo compensativo dovuto a particolari esigenze di servizio, potrà essere protratto oltre la settimana, ma non oltre le 2, e in tal caso si verificherà il cumulo di 2 riposi.
[…]

Art. 28 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26, è ammesso il recupero a regime normale per le ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra l'azienda e la RSU, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro il mese o il ciclo di lavoro successivo a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Al personale viaggiante saranno concessi, per il recupero dei giorni di mancata prestazione, permessi a titolo di ferie nel limite massimo di 1/3 del monte ferie annuo.

Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
In caso d'infortunio o malattia professionale, […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda valuterà la possibilità di adibirlo a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, laddove ne sussistano i presupposti.
[…]

Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap.
[…]
8. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
[…]

Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza all'incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del SSN e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.

Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le vigenti norme di legge.
[…]
Le parti comunque espressamente richiamano tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 39 - Indumenti di lavoro.
[…]
Le dotazioni di indumenti di lavoro relative alle singole attività ricomprese nel CCNL, qualora non specificate negli allegati al presente contratto, saranno oggetto d'esame a livello aziendale.

Allegato relativo alle imprese già disciplinate dal "CCNL per gli addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato".
Le imprese forniranno a tutto il personale:
a) 2 abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) invernali e 2 abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) estivi ogni 2 anni;
b) 1 paio di scarpe invernali e 1 estivo ogni 2 anni;
c) indumenti protettivi anche aventi caratteristiche di dispositivi di protezione individuale, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi espletati.

L'eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b), comma 1.
La fornitura degli indumenti sarà oggetto di confronto con la rappresentanza sindacale.
La spesa per la fornitura degli indumenti normali e protettivi anche aventi caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (esclusi quelli per la legge n. 626/94) non potrà complessivamente superare l'importo massimo di £ 25.400 mensili 'pro capite'.
Nota a verbale.
Per "Accompagnamento Notte" e "Ristorazione Ferroviaria" valgono gli accordi esistenti.

Art. 41 - Rimprovero verbale.
Incorre nel rimprovero verbale il lavoratore che commetta lievi mancanze.

Art. 42 - Ammonizione scritta.
L'ammonizione scritta può essere comminata in caso di recidiva nelle infrazioni di cui all'art. 42.

Art. 43 - Multa.
Si riportano qui di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento della multa fino a 4 ore:
a) esecuzione negligente del lavoro;
b) lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

e) violazione del divieto di fumare, laddove questo sussista;
[…]

Art. 44 - Sospensione.
Si riportano qui di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione.
Sospensione fino ad un massimo di 5 giorni:
a) esecuzione delle prestazioni in modo non conforme agli standard operativi ovvero ai requisiti tecnici qualitativamente previsti e comunicati;
b) danneggiamento colposo del materiale aziendale o di quello del committente;
[…]
f) recidiva in una delle mancanze per le quali sia stata comminata la multa;
[…]

Sospensione da 6 a 10 giorni:

b) abbandono anche temporaneo del posto di lavoro senza preventiva autorizzazione;
c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei termini contrattuali;
[…]
f) stato di ubriachezza;
g) lavoratore che si addormenti durante l'orario di lavoro;
h) mancato rispetto delle norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro;
[…]
j) rifiuto di eseguire l'attività lavorativa secondo le disposizioni ricevute dai superiori;
[…]

Art. 45 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore gravità rispetto a quelle contemplate nel precedente art. 45, non sono tali da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate in via esemplificativa nell'art. 44, per la quale sia stato comminato un provvedimento di sospensione nei 12 mesi precedenti;
e) commissione di più mancanze sanzionabili con i provvedimenti previsti dagli artt. 43 e 44, ove siano state comminati provvedimenti di sospensione per tali mancanze.

B) Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato per tutte le mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Si riportano di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato tale provvedimento:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
c) danneggiamento doloso di materiale dell'azienda o del committente;
[…]
e) rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, legge 20.5.70 n. 300;
[…]

Art. 47 - Classificazione dei lavoratori.
Mobilità professionale
Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e laddove si realizzi con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, iniziative quali: corsi di addestramento e di formazione professionale, ricomposizione e arricchimento delle mansioni, rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Il sistema inoltre prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo a una dinamica automatica e illimitata.

Art. 54 - Indennità varie.
Restano in vigore le normative previste nei singoli contratti di provenienza.

Dichiarazione delle parti.
Entro 30 giorni dalla data odierna le parti completeranno i testi inerenti agli accordi interconfederali in materia di RSU, RLS, 626/94 e disciplina relativa a diritto allo studio, molestie sessuali, pari opportunità.
Nelle more restano in vigore le situazioni in atto.