Regione Toscana
Legge Regionale 29 febbraio 2008, n. 13
Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
B.U.R. 5 marzo 2008, n. 8

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
 

ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 38/2007
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:
"3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione.".
2. Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente periodo: ", anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.".

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/2007
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 38/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.".

ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2007
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 38/2007
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2007 le parole: "ai sensi dell'articolo 35" sono soppresse.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
"7 bis. L'Osservatorio cura il monitoraggio dell'attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L'Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica.".

ARTICOLO 5
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2007
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 38/2007, le parole: "dal/dalla dirigente regionale competente per materia" sono sostituite dalle seguenti: "dal/dalla dirigente regionale competente in materia di Osservatorio e dal/dalla dirigente regionale competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

ARTICOLO 6
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/2007
1. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 38/2007, è abrogata.

ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 38/2007
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 8
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/2007
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le stazioni appaltanti comunicano l'eventuale esito negativo della verifica di cui al comma 1 alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.".

ARTICOLO 9
Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 38/2007
1. L' articolo 18 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 38/2007
1. La rubrica dell'articolo 19 della l.r. 38/2007 è sostituita dalla seguente: "Promozione della continuità occupazionale".
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19 della l.r. 38/2007, sono abrogati.

ARTICOLO 11
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 38/2007
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 38/2007, è abrogato.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 38/2007, è abrogato.
3. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 38/2007
1. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 21 della l.r. 38/2007, sono abrogati.

ARTICOLO 13
Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
"Art. 23 bis
Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi.".

ARTICOLO 14
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 38/2007
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 15
Modifiche all’articolo 27 della l.r. 38/2007
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 16
Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 38/2007
1. L'articolo 28 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 17
Modifiche all'articolo 30 della l.r. 38/2007
1. Al termine del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 38/2007 è aggiunto, dopo il punto, il seguente periodo: "Tali atti forniscono altresì indicazioni ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati.".

ARTICOLO 18
Abrogazione dell'articolo 35 della l.r. 38/2007
1. L'articolo 35 della l.r. 38/2007, è abrogato

ARTICOLO 19
Modifiche all'articolo 36 della l.r. 38/2007
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 20
Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 37 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 21
Abrogazione dell'articolo 39 della l.r. 38/2007
1. L'articolo 39 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 22
Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 38/2007
1. L'articolo 41 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 23
Modifiche all’articolo 51 della l.r. 38/2007
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
"2 bis. Il programma contiene altresì l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l'acquisizione. Tale acquisizione deve rispettare la quota percentuale minima del trenta per cento prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo).".
2. Al termine del comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente periodo: "e da atto del rispetto delle percentuali di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati così come stabilite dalle disposizioni vigenti.".

ARTICOLO 24
Modifiche all'articolo 57 della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 38/2007 le parole: "dirigente regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente dell'ente appaltante".

ARTICOLO 25
Modifiche all’articolo 59 della l.r. 38/2007
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 38/2007 è sostituita dalla seguente:
"c) le modalità organizzative dello svolgimento delle procedure di forniture e servizi ;".

ARTICOLO 26
Modifiche all'articolo 66 della l.r. 38/2007
1. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/2007, è abrogato.

ARTICOLO 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

IL VICEPRESIDENTE
GELLI
 

Firenze, 29 febbraio 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.02.2008.