Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 ottobre 2017, n. 25151 - Infarto dell'addetto alle teletrasmissioni. La mancata installazione dell'aria condizionata sulle autovetture di servizio non connota di colpevolezza la condotta datoriale
L'attività svolta dal V.B. aveva natura intrinsecamente usurante poiché prevedeva, al di là dei trasferimenti in auto, la necessità di operare all'esterno in qualsiasi condizione climatica e su territori impervi per raggiungere anche a piedi i luoghi dove svolgere gli interventi tecnici richiesti per la sua qualifica di addetto alle teletrasmissioni.
Il giudice di appello ha del pari verificato che le allegazioni del lavoratore, oltre che generiche ed in parte inammissibili perché tardive, erano rimaste in massima parte indimostrate.
In questo contesto, coerentemente, la Corte di merito ha ritenuto che la mancata installazione dell'aria condizionata sulle autovetture di servizio non connotava di colpevolezza la condotta datoriale posto che la misura non risultava funzionale alla sicurezza della prestazione ma piuttosto ricollegabile ad una maggiore confortevolezza degli spostamenti nei periodi estivi. In definitiva il giudice di appello ha accertato che la natura usurante della prestazione era intrinseca alla stessa e non poteva essere in alcun modo riferita ad una condotta colposamente trascurata del datore di lavoro.
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 24/10/2017
Fatto
1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello di V.B. confermando la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva escluso che l'infarto da lui patito fosse da ricollegare alla nocività dell'ambiente di lavoro o a violazioni nelle quali sarebbe incorsa la società datrice di lavoro Enel s.p.a., escludendo che a tal fine potesse giovare la sentenza che in data 24 ottobre 1998 aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia cardiologica.
2. La Corte di merito ha in particolare ritenuto inammissibilmente dedotto solo in appello l'aggravamento delle condizioni lavorative per effetto della soppressione dello straordinario. Con riguardo poi all'usura connessa alle mansioni svolte per le condizioni in cui erano prestate, il giudice di appello ha ritenuto che le generiche allegazioni circa la condotta datoriale inadempiente erano rimaste comunque indimostrate. Da un canto il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'installazione di condizionatori sulle autovetture non fosse condotta esigibile sotto il profilo della sicurezza della prestazione, essendo semmai funzionale ad un maggiore confort ma non potendo essere ricondotta a quei dispositivi di sicurezza che devono essere apprestati in ossequio al disposto dell'art. 2087 cod. civ.. Con riguardo alla pronuncia giudiziale che aveva accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca la Corte di merito ha escluso che la stessa, resa tra parti diverse, potesse essere opposta all'Enel. Inoltre, la natura usurante dell'attività, da cui era derivata la pensione privilegiata in favore del lavoratore, non era ascrivibile ad una colpa del datore di lavoro.
3. Per la Cassazione della sentenza ricorre V.B. che articola tre motivi cui resistono con controricorso Enel Servizi s.p.a. e INA Assitalia s.p.a.. Sia il ricorrente che Enel Servizi s.p.a. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ.. Sostiene il ricorrente che il datore di lavoro nel valutare i rischi connessi alla prestazione deve tenere conto anche di quelli da ricollegare al luogo ed alle condizioni in cui la stessa è resa e che l'ignorare rischi ambientali non lo esonererebbe da responsabilità tenuto conto del fatto che: la sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva; la tutela dell'Integrità fisica non tollera condizionamenti economici; la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro deve essere apprestata individuando rischi e nocività specifiche e perseguendo la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale fattibile. Rammenta che il mancato adempimento all'obbligo di tutela descritto è fonte di responsabilità contrattuale per il datore di lavoro di tal che al lavoratore è consentito, ex artt. 2087 e 1453 cod. civ. chiedere l'adempimento ovvero ex art. 1218 cod. civ. il risarcimento dei danni subiti. Alla responsabilità contrattuale si affianca quella aquiliana con obbligo di risarcimento anche dei danni non patrimoniali. Sottolinea che l'art. 3 del d.lgs. n. 626 del 1994, in continuità con le disposizioni sopra richiamate, ribadisce specificandoli gli obblighi di sicurezza che gravano in capo al datore di lavoro ed insiste nell'affermare che il mancato adeguamento dell'organico aziendale, ed il conseguente super lavoro derivatone, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad accogliere le sollecitazioni formulate, già dal 1989 da parte delle organizzazioni sindacali, a dotare le autovetture di impianti di climatizzazione che furono introdotti, troppo tardi per il lavoratore ricorrente, solo nel 1994. Alla luce di tali premesse, ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto quanto meno il danno biologico.
5. Con il secondo motivo di ricorso viene poi denunciata la falsa applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel richiamare l'allegato IV del citato decreto legislativo evidenzia che l'installazione di impianti di climatizzazione a bordo delle autovetture, lungi dal costituire solo un maggiore confort, andava considerata, piuttosto, come finalizzata alla predisposizione di condizioni adeguate di svolgimento della prestazione al pari di quanto previsto per gli trasportatori, gli autisti ed in generale per tutte quelle mansioni che prevedano l'utilizzazione di autoveicoli. Osserva che pertanto la prova dell'origine professionale della patologia sarebbe dovuto essere valutata in termini di ragionevole certezza tenuto conto del rilevante grado di probabilità di fattori sia lavorativi che extralavorativi concorrenti nella causazione della malattia.
6. Con il terzo motivo di ricorso viene censurata la sentenza per avere in violazione dell'art. 421 cod. proc. civ., omettendo di esaminare fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti , trascurato che con sentenza passata in giudicato, pronunciata in un procedimento tra l'odierno ricorrente e l'Inps, era stata accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infarto e conseguentemente riconosciuto il diritto del Varsavalona alla pensione privilegiata; che le prove raccolte in quel giudizio erano utili e rilevanti, anche nel presente, ai fini della dimostrazione della esistenza di una responsabilità della datrice di lavoro; che la società datrice non si era opposta alla loro acquisizione da un punto di vista processuale né aveva contestato il loro contenuto; che il loro contenuto, ove valutato, avrebbe sollecitato nuovi esami peritali ed indagini istruttorie che, nell'ambito del processo, avrebbero confermato la fondatezza della domanda azionata.
7. Le censure, che investono sotto vari profili i criteri per l'attribuzione della responsabilità ih capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e denunciano carenza nell'acquisizione del materiale probatorio, possono essere esaminate congiuntamente e sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
7.1. Va in generale rammentato che ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. la responsabilità del datore di lavoro deve essere collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento ed incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare oltre all'esistenza di tale danno anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'uno e l'altro. Solo allorquando sia stata fornita la prova di tali circostanze, il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Va del pari rammentato che la riconosciuta dipendenza della malattia da una "causa di servizio" non implica necessariamente, né può far presumere, che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro essendo ben possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In tale descritto ultimo caso si resta fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ. il quale riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. Cass. 29/01/2013 n. 2038).
7.2. Ancora va rammentato che se spesso la causa di servizio cui si ricollega l'infermità del dipendente si identifica con la stessa esplicazione dell'attività lavorativa, o delle attività ad essa connesse, al di fuori di qualsiasi, sia pur legittimo, comportamento commissivo od omissivo da parte del datore di lavoro, tuttavia al fine del riconoscimento della dipendenza di una determinata malattia da causa di servizio, non viene necessariamente in considerazione il comportamento, commissivo od omissivo, colposo o doloso del datore di lavoro. Al contrario la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. richiede un inadempimento contrattuale suscettibile di venire in considerazione, quantomeno, sotto il profilo colposo.
7.3. Orbene questa Corte ha ripetutamente affermato che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c.,la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (cfr. tra le altre Cass. 19/04/2003 n. 6377 e 01/10/2003 n. 16645 ed anche Cass. 03/08/2012 n. 13956, nonché Cass. 08/10/2012 n. 17092 e 05/08/2013 n. 18626). In sostanza la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non si configura come un'ipotesi di responsabilità oggettiva, e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (cfr. Cass. n. 18626 del 2013 cit.).
7.4. Tanto premesso va rilevato che, contrariamente a quanto pur argomentatamente preteso dal ricorrente, la Corte territoriale si è esattamente attenuta, nella decisione che qui è censurata, ai principi sopra esposti ed ha rilevato, con accertamento in fatto che resta in questa sede non censurabile perché ad essi conforme ed adeguatamente motivato con riguardo alle allegazioni ed alle prove offerte, che l'attività svolta dal V.B. aveva natura intrinsecamente usurante poiché prevedeva, al di là dei trasferimenti in auto, la necessità di operare all'esterno in qualsiasi condizione climatica e su territori impervi per raggiungere anche a piedi i luoghi dove svolgere gli interventi tecnici richiesti per la sua qualifica di addetto alle teletrasmissioni. Il giudice di appello ha del pari verificato che le allegazioni del lavoratore, oltre che generiche ed in parte inammissibili perché tardive, erano rimaste in massima parte indimostrate. In questo contesto, coerentemente, la Corte di merito ha ritenuto che la mancata installazione dell'aria condizionata sulle autovetture di servizio non connotava di colpevolezza la condotta datoriale posto che la misura non risultava funzionale alla sicurezza della prestazione ma piuttosto ricollegabile ad una maggiore confortevolezza degli spostamenti nei periodi estivi. In definitiva il giudice di appello ha accertato che la natura usurante della prestazione era intrinseca alla stessa e non poteva essere in alcun modo riferita ad una condotta colposamente trascurata del datore di lavoro.
7.5. Coerentemente con l'accertata intrinseca natura usurante dell'attività svolta la Corte ha ritenuto non decisivo l'accertamento effettuato in altra controversia che non coinvolgeva il datore di lavoro della riferibilità della malattia alle condizioni di lavoro. Peraltro la censura, che non riporta il contenuto della consulenza medica disposta in quel giudizio, presenta evidenti profili di inammissibilità che ne precludono l'esame poiché al ricorso non sono allegati gli atti di cui si lamenta l'omessa valutazione, non se ne riporta il contenuto se non per estrema sintesi nella parte espositiva del fatto senza però indicare se e dove tali documenti siano reperibili (del tutto generico il riferimento alla documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado a pagina 39 dell'odierno ricorso). Per quanto concerne infine la mancata disposizione di una consulenza tecnica, per accertare la dipendenza dell'infarto oltre che da una causa di servizio dall'inadempimento dell'Enel, va rammentato che la decisione di non ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, è nello specifico adeguatamente giustificata dalla motivata valutazione del carattere intrinsecamente usurante dell'attività in base alla quale la Corte ha escluso l'esistenza di una condotta colposa riferibile al datore di lavoro che ne giustifica, seppur per implicito, l'irrilevanza né dal ricorso se ne evince, al contrario, la decisività. Va in proposito rammentato che la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (cfr. Cass 11/01/2006, n. 396).
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti costituite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 3000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2017