Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2017, n. 50018 - Infortunio di un assistente bagnanti presso un impianto di piscine e acquascivoli. Carente la motivazione del giudizio di merito che rilevava mancanza di nesso con le omissioni del DL


 

 

"... La corte non ha in alcun modo valutato se ed in quale misura l'omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e, dunque, l'omessa preventiva individuazione degli specifici fattori di pericolo concretamente ricollegabili all'attività lavorativa o all'ambiente di lavoro con conseguente omessa adozione delle misure precauzionali e dei dispositivi idonei per la prevenzione degli infortuni nonché, infine, l'omessa formazione dei lavoratori possa avere avuto efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo."


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: COSTANTINI FRANCESCA Data Udienza: 20/09/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 1 febbraio 2016, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città - sez. distaccata di Jesi - che aveva assolto B.C. dal reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583 co. 2 n. 1) e 3) cod. pen., commesso ai danni di P.L., condannandolo nel contempo per una serie di imputazioni aventi ad oggetto contravvenzioni antinfortunistiche.
A B.C. veniva in particolare contestato, di avere in qualità di legale rappresentante della MUSIC HALL PARADISE s.r.l., con imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e segnatamente dell'art. 4 co. 2 d.lgs. 626 del 1994, dell'art. 4 co. 4 lett. a) d.lgs. n. 626 del 1994 e dell'art. 374 d.P.R. del n. 547 del 1955, cagionato lesioni personali gravissime a P.L., dipendente con mansioni di assistenza bagnanti presso l'impianto di piscine e acquascivoli della suddetta ditta. In particolare, il P.L. mentre stava svolgendo il quotidiano sopralluogo di verifica dell'impianto prima della chiusura serale, inciampava e cadeva, in posizione prona e con la testa in avanti, lungo lo scivolo denominato "Kamikaze" e, una volta arrivato in acqua, urtava la testa contro la pedana inclinata del molo posto di fronte allo scivolo, riportando, trauma cranio - cervicale con frattura del corpo cervicale della quinta vertebra cervicale, con tetraplegia alta incompleta post-traumatica, alvo e vescica neurologici, con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni pari al 100%, perdita della funzionalità dell'apparato urinario e perdita dell'uso degli arti superiori e inferiori.
La sentenza impugnata confermava quella di primo grado che aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta colposa del B.C., rilevando che l'insufficiente materiale probatorio non consentiva di affermare con certezza che se anche l'impianto avesse rispettato i requisiti di sicurezza dettati dalla norma UNI EN 1069-1, garantendo una distanza di 10 metri liberi di fronte allo sbocco dello scivolo, l’infortunio non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con modalità diverse e meno gravi per la persona offesa.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso le parti civili costituite, P.P. e R.B., genitori della persona offesa P.L., tramite il difensore, deducendo i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 4 commi 2 e 4 lett. a) d.lgs. 626/1994 e art. 374 del d.P.R. 547/1955, e contraddittorietà della sentenza in relazione alla condanna per le contravvenzioni contestate e all'assoluzione per il reato di lesioni colpose. Rileva la difesa che il giudice di merito, anziché valutare se causa dell'infortunio fosse stata proprio la mancata osservanza da parte del B.C. delle norme dirette a prevenire gli infortuni sugli acquascivoli, si è preoccupato di acclarare se, con certezza, l'effettivo approntamento delle cautele previste dalla legge avrebbe impedito ogni tipo di lesioni escludendo così la sussistenza del nesso causale. Ciò che invece il giudicante avrebbe dovuto considerare è che in ipotesi di rispetto delle norme antinfortunistiche, con una probabilità confinante con la certezza, l'evento lesivo hic et nunc di tale gravità di certo non sarebbe avvenuto. Si evidenzia inoltre nel ricorso che la Corte ha omesso di considerare che se il B.C. avesse provveduto a redigere la relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro, omissione per la quale risulta intervenuta condanna irrevocabile, si sarebbe avveduto che il dispositivo acquascivolo - piscina risultava realizzato in violazione delle norme di legge in quanto troppo alto, con una pendenza superiore al 40% e con uno spazio di acqua libera davanti assolutamente insufficiente provvedendo alla sua rimozione o adeguandolo. Conseguentemente, il P.L. non avrebbe riportato le lesioni concretamente subite. Si osserva, ancora, che il B.C. è stato altresì condannato per la violazione dell'art. 374 del d.P.R. n. 547 del 1955, per avere omesso di mantenere l'impianto in condizioni di sicurezza adeguate per i lavoratori sicché, qualora l'imputato avesse adeguato o rimosso lo scivolo - o almeno avesse rimosso i gradini antistanti la piscina - l’infortunio sul lavoro non si sarebbe certamente verificato o si sarebbe sicuramente verificato con modalità più lievi. Altresì, si rileva la mancata valutazione da parte del giudice del gravame del complesso delle prove acquisite sulla reale conformazione dello scivolo, che presentava caratteri di assoluta pericolosità in quanto caratterizzato da una pendenza abnorme, in violazione della sua iniziale progettazione, con uscita parallela alla superficie dell’acqua, di fronte ad un molo in cemento armato, a distanza inferiore di quella ritenuta minima dalla norma UNI 1069. In relazione a tale norma poi, osserva la difesa che il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto anzitutto considerare che la distanza di almeno 10 metri stabilita da tale disposizione tra l’uscita dello scivolo ed eventuali ostacoli, è frutto di sperimentazioni e calcoli sulle resistenze dell’acqua al corpo che l'attraversi, per cui prima di affermare che con il molo collocato a 10 metri l'infortunio sarebbe stato di identica lesività avrebbe dovuto munirsi di diversi e più approfonditi riscontri tecnici;
- carenza di motivazione, per avere omesso di considerare ai fini della ricostruzione del nesso causale che il reato aveva carattere di infortunio sul lavoro e contraddittorietà della stessa rispetto alla condanna intervenuta in primo grado per le contravvenzioni contestate. Si rileva che del tutto erroneamente il giudice di appello ha omesso di considerare che il reato oggetto del procedimento è un infortunio sul lavoro, argomentando come se si fosse trattato di comuni lesioni personali gravissime ed errando conseguentemente nell'applicazione del giudizio controfattuale e nella valutazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per cui in materia di infortuni sul lavoro il nesso di causalità va accertato considerando che se si ipotizzasse come assente la violazione della normativa antinfortunistica l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Con la sentenza impugnata i giudici del gravame, aderendo alle conclusioni raggiunte in primo grado, hanno escluso la responsabilità del B.C. per le gravissime lesioni riportate da P.L., sostanzialmente in quanto, essendosi accertato che la distanza effettiva tra lo sbocco dello scivolo e la banchina era di m. 7,70, non si poteva affermare con certezza che, anche ove fosse risultata rispettata la distanza minima di sicurezza di m. 10, prevista dalla norma UNI EN 1069-1, la planata del corpo della persona offesa nell'acqua per ulteriori m. 2,30 avrebbe offerto garanzie circa il verificarsi di lesioni più lievi. La Corte ha, inoltre, considerato che l'evento lesivo che ha provocato la patologia è stato la rottura con scoppio della vertebra C5 e, non essendo possibile valutare quale violenza di impatto sia sufficiente per provocare una tale conseguenza, ha escluso che fosse possibile affermare che una distanza pari ai sopra indicati 10 metri avrebbe consentito di non superare tale limite. Si è così, conclusivamente, ritenuto di non potere attribuire rilevanza decisiva allo spazio di ammaraggio esistente davanti allo scivolo, considerandosi, anzi, che una distanza maggiore avrebbe anche potuto determinare conseguenze più gravi in considerazione della velocità e dell'inclinazione del piano.
3. Ciò premesso, è pacifico ed incontestato, così come riconosciuto anche nella sentenza assolutoria, che l'incidente debba essere correttamente qualificato come infortunio sul lavoro e che la condotta del B.C. fu caratterizzata da colpa non solo generica ma anche specifica, essendosi affermata, in via definitiva, la sua responsabilità per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra richiamate e considerate nell'imputazione quale antecedente causalmente rilevante ai fini della verificazione dell'evento. In particolare, il B.C. è stato ritenuto responsabile per avere omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi (art. 4 comma 2 d.lgs. 626 del 1994), di procedere alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( art. 4 comma 4, lett. a) d.lgs. n. 6262 del 1994), di fornire ai propri lavoratori dipendenti una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 d.lgs. n. 626 del 19949), di nominare un medico competente (art. 4 comma 4 lett. c), d.lgs. n. 626 del 1994) nonché per avere fornito ai propri dipendenti un impianto privo dei necessari requisiti di idoneità e sicurezza con riferimento al mancato rispetto dei requisiti di sicurezza dettati dalla richiamata norma UNI EN 1069-1, ma anche alla presenza di gradini sommersi e all'inclinazione della piscina verso l'alto (art. 374 d.P.R. n. 547 del 1955). A fronte di tali contestazioni, tuttavia, i giudici del merito hanno ritenuto di non poter affermare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento lesivo, articolando il proprio ragionamento esclusivamente sulla indicata questione relativa allo spazio di ammaraggio antistante lo scivolo. Sotto tale aspetto, la pronuncia si presenta carente, avendo omesso di esaminare compiutamente tutti i profili di colpa contestati e ravvisabili nella condotta del ricorrente e direttamente riconducibili alla propria posizione di datore di lavoro. Occorre, infatti, ricordare in proposito che grava sul datore di lavoro una specifica posizione di garanzia in virtù della quale egli è tenuto ad evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative. E', infatti, principio più volte affermato in giurisprudenza quello per cui in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (tra le altre, Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Ottino, Rv. 263200; Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005 Castellani, Rv. 231370). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli tanto che la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, nemmeno a fronte di eventuali responsabilità dei lavoratori (Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008, J Barzagli, Rv. 240161). Alla luce di tale principi, occorre allora rilevare che la corte non ha in alcun modo valutato se ed in quale misura l'omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e, dunque, l'omessa preventiva individuazione degli specifici fattori di pericolo concretamente ricollegabili all'attività lavorativa o all'ambiente di lavoro con conseguente omessa adozione delle misure precauzionali e dei dispositivi idonei per la prevenzione degli infortuni nonché, infine, l'omessa formazione dei lavoratori possa avere avuto efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo. Il tribunale ha inoltre, con decisione condivisa dalla corte di appello, ritenuto di non procedere ad un accertamento tecnico, reputando "l'assenza di elementi certi sulla velocità assunta dall'infortunato e di altri dati tecnici". Anche sotto tale profilo la motivazione si presenta carente in quanto la corretta ricostruzione del decorso causale e delle possibili conseguenze lesive non poteva prescindere da un accertamento di natura tecnica, che ben poteva essere effettuato sulla scorta degli elementi probatori raccolti nel giudizio, come comprovato dall'avvenuto espletamento della perizia nel parallelo giudizio civile. Per contro, i giudici di merito, in assenza di qualunque riscontro di natura tecnica ed omettendo di considerare le ulteriori misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe comunque potuto predisporre ove avesse correttamente proceduto ad una valutazione circa tutti gli aspetti di pericolosità dell'impianto, sono giunti, del tutto apoditticamente, alla conclusione che anche ove fosse stata rispettata la misura, peraltro minima, di 10 metri di distanza dalla banchina l'evento avrebbe avuto la medesima portata lesiva e, addirittura, che una distanza maggiore avrebbe anche potuto determinare conseguenze più gravi.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, il 20 settembre 2017.