Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2015
Validità: 01.07.2015 - 30.06.2018
Parti: Snem/Unindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSA/RSU
Settori: Commercio, Snem
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1.
2.
3.
4.
5.
6. Relazioni Industriali
7. Videosorveglianza dei locali aziendali (art. 4 Legge n. 300/1970)
  8. Classificazione del Personale
9. Orario di lavoro
10. Permessi individuali retribuiti
11. Lavoro a tempo parziale
12. Missioni e trasferte
13. Uso di autovettura propria
14. Telelavoro
Allegati

Verbale di Accordo

Addì 8 luglio 2015, in Roma, presso la sede di Unindustria tra la Soc. Snem spa, assistita da Unindustria e la Filcams Cgil, Fisascat Cisl Nazionali, la Filcams Cgil di Roma e Milano, unitamente alla RSA/RSU delle unità produttive di Roma e Milano;

Premesso che:
- in data 18 novembre 2014 la Società comunicava la disdetta di tutta la contrattazione aziendale applicata in azienda con effetto al 30 aprile 2015;
- in data 29 aprile 2015 la Società, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si rendeva disponibile a differire gli effetti della disdetta alla data del 31 maggio 2015;
- nel corso degli incontri, tenutisi nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno oltre che in data odierna sono state ampliamente esaminate e discusse le motivazioni alla base della disdetta oltre che la situazione del mercato in cui la società opera;
- Le parti, con il presente Accordo, hanno inteso superare i trattamenti normativi ed economici applicati in azienda, concordando un nuovo modello di contrattazione aziendale orientato a miglioramenti, di produttività, redditività ed efficienza e al miglioramento delle condizioni di vita e lavoro;
- al fine di concorrere positivamente a tali obiettivi, le parti ritengono necessario consolidare un sistema dì relazioni industriali che valorizzi l’apporto dei lavoratori, favorendo per questa via il perseguimento, nei massimo rispetto della vigente normativa in tema dì lavoro, sicurezza e ambiente, di un concreto miglioramento dei servizi offerti ai clienti e di apprezzabili, migliorie delle condizioni di lavoro;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

2. Le parti, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, intendono realizzare la contrattazione aziendale in linea con quanto previsto dalla Legge, dagli Accordi Interconfederali vigenti e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e del Servizi. Gli Istituti di carattere economico e normativo disciplinati dal presente Accordo sono da intendersi introdotti a decorrere dal 1° luglio 2015 e per la durata di 3(tre) anni.

3. Il presente accordo costituisce un complesso di misure correlate e inscindibili tra di loro, finalizzate alla realizzazione degli imprescindibili obiettivi di competitività, produttività, efficienza e redditività aziendale nonché al miglioramento delle condizioni di vita e lavoro, misure che le parti si impegnano a rispettare, dandone conseguente attuazione.

6. Relazioni Industriali
Le Parti, confermati i distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, tenuto conto della specificità aziendale e considerato che l’elevata dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull’organizzazione del lavoro sia sui livelli occupazionali, convengono di realizzare un sistema di Relazioni Industriali articolato sui seguenti momenti di confronto.
- Semestralmente e su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, le parti si incontreranno al fine di condividere le informazioni riguardanti la situazione societaria nel suo complesso e il mercato di riferimento, gli indicatori dei sistemi di premialità previsti oltre a quelle previste dall’art. 3 del CCNL applicato,
Le Parti convengono che, qualora nel corso degli incontri sindacali venissero trattate questioni che possano avere interesse per la concorrenza o per l’immagine aziendale, le stesse saranno soggette a criteri di riservatezza.
Resta inteso che, a livello dì singola Unità produttiva, Direzione Aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) si incontreranno periodicamente per l’approfondimento dì tematiche inerenti la singola Unità produttiva.
In ragione della struttura attuale della rappresentanza aziendale nelle diverse unità produttive., che vede la presenza di RSU e RSA, le parti confermano il ruolo centrale della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) quale interlocutore privilegiato e portatore di interessi collettivi. Al riguardo, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a costituire RSU, laddove non risultassero già costituite, entro il periodo di vigenza del presente Accordo nei limiti e con le modalità previste dagli Accordi Interconfederali vigenti, da ultimo dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

9. Orario di lavoro
Le parti concordano che eventuali ritardi in entrata saranno tollerati nel limite massimo di 10 minuti (flessibilità in ingresso), Resta inteso che tale flessibilità potrà essere recuperata a fine turno (flessibilità in uscita), o in alternativa, a scelti del lavoratore, si procederà a detrarre i minuti di flessibilità dal monte dei permessi retribuiti (ROL).
Ferma restando r organizzazione del lavoro a turni così come già implementata in Azienda, la Direzione Aziendale si impegna a pubblicare i turni di servizio del mese entro il giorno 20 del mese precedente.

11. Lavoro a tempo parziale
Ferma restando il pieno rispetto della normativa in materia, il ricorso alla tipologia del lavoro a tempo parziale dovrà essere compatibile con le esigenze aziendali di funzionalità e copertura dei servizi offerti e potrà essere accordato fino a m massimo del 30% della forza a tempo indeterminato impiegata a tempo pieno.
Le parti concordano, la possibilità per l’azienda di stipulare contratti a tempo parziale con un minimo di 20 ore settimanali
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, per un massimo del 4% della forza occupata nella singola unità produttiva e comunque almeno 1 unità per filiale e compatibilmente con la fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto dì lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

14. Telelavoro
Le parti concordano di proseguire nella sperimentazione del telelavoro. La disciplina, lasciata alla libera determinazione del singolo lavoratore e della Direzione Aziendale, dovrà essere imperniata sui seguenti principi:
- il telelavoro deve essere volontario;
- deve essere possibile, per entrambe le parti, l’interruzione - con un ragionevole preavviso - della prestazione a distanza, dettata da motivazioni oggettive;
- il lavoratore - ferme restando le necessità organizzative dell’impresa - dovrà possibilmente distribuire in maniera flessibile l’orario di telelavoro, senza retribuzione aggiuntiva per festivi e notturni, fatti salvi i periodi di reperibilità e le presenze in azienda concordate;
- la prestazione in telelavoro dovrà prevedere delle giornate di rientro in azienda;
- i carichi di lavoro e le turnazioni dovranno essere equamente ripartiti tra lavoratori in sede e telelavoratori;
- il telelavoratore non può essere ritenuto responsabile - se non in caso di dolo - dei danneggiamenti, o furti della strumentazione aziendale costituente la sua postazione domestica;
- al lavoratore spetta una compensazione per tutte le spese aggiuntive strettamente necessarie al telelavoro (collegamenti telematici, cancelleria, etc.);
- deve essere garantita la possibilità di esercizio delle agibilità sindacali;
- i telelavoratori debbono essere inseriti nei normali processi formativi aziendali;
- eventuali indennità legate alla presenza in sede, previste da accordi sindacali (es. ticket restaurant) non saranno corrisposte a chi opera la sua attività presso il proprio domicilio;
[…] Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.
Le parti rinviano alle norme legislative in materia, da ultimo il Dlgs. 80/2015, e si danno atto che eventuali modificazioni legislative che dovessero intervenire» saranno adeguatamente implementate nei contesti produttivi aziendali.

[…]