Tipologia: Ipotesi AIA
Data firma: 9 giugno 2015
Validità: 01.07.2015 - 30.06.2019
Parti: ADP Employer Services Italia, ADP Outsourcing Italia, ADP Software Solutions Italia e RSU, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Metalmeccanica, ADP
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
1. Premessa 2. Sfera di applicazione 3. Sistema delle relazioni sindacali 4. Informativa sulle politiche del gruppo e piano industriale 5. Formazione professionale 6. Ticket mensa 7. Diritti individuali 8. Collegato al lavoro |
9. Telelavoro 10. Data valuta stipendio 11. Trasferimento di sede di lavoro 12. Auto aziendali 13. Trasferte e diarie 14. Premio di risultato 15. Quota contratto 16. Durata |
Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale
Tra la Direzione Aziendale di ADP Employer Services Italia spa, ADP Outsourcing Italia srl, ADP Software Solutions Italia srl (di seguito ‘ADP Italia’ o ‘l’Azienda’) e le RSU delle relative sedi aziendali locali insieme alle Organizzazioni Sindacali Territoriali con delega Nazionale, […] Fim Cisl Milano Metropoli, […] Fiom Cgil Torino,[…] Fiom Cgil Bologna, […] Filcams Cgil Torino, (congiuntamente ‘le Parti’), si sono tenuti molteplici incontri in cui le Parti hanno esaminato i temi oggetto delle richieste avanzate per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.
1. Premessa
ADP, nel contesto economico-lavorativo entro il quale si trova ad operare ed in ottica di miglioramento della competitività, ritiene importante regolamentare alcuni aspetti della normativa del lavoro per addivenire ad un sistema premiante condiviso per i lavoratori, che incentivi la produttività e l’efficienza.
L’obiettivo del presente accordo vuole essere quello di determinare le condizioni confacenti agli obiettivi generali legati al contesto produttivo in cui opera ADP, perseguendo l’incremento dei redditi di impresa e lavoro attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva: i processi di trasformazione in atto in un contesto economico-sociale in costante evoluzione, infatti, conseguenti anche ai continui e profondi cambiamenti normativi, richiedono precise linee strategiche, costante controllo dei parametri aziendali, adozione di strumenti gestionali mirati al miglioramento di efficienza produttiva, redditività e qualità, ampliamento e prospettiva di crescita delle professionalità e flessibilità organizzativa.
Dopo ampio e articolato confronto, si concorda su quanto segue:
2. Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, sarà valido per tutti i dipendenti di ADP Italia a cui sono applicati i CCNL Industria Metalmeccanica e Terziario Distribuzione Servizi.
ADP Italia riconoscerà alle RSU e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo tutti i diritti sindacali per come già attualmente previsti e consolidati, compresi gli accordi interconfederali, la legge e gli accordi aziendali, di cui oggi le RSU e le OO.SS. sono titolari.
3. Sistema delle relazioni sindacali
3.1 Relazioni Sindacali
Le Parti concordano sul consolidare un sistema di relazioni sindacali univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli, quindi nazionale e di sede aziendale locale, in quanto strumento efficace e costruttivo per un corretto svolgimento del confronto stesso. Per ciò che attiene al confronto in sede aziendale locale, esso dovrà avvenire all’interno del perimetro stabilito dal presente Accordo, salvo eccezioni che andranno condivise tra le Parti e non dovrà in ogni caso produrre diversificazioni normative tra le varie sedi aziendali locali.
3.2 Percorso Contrattuale
[…]
La sottoscrizione di ogni accordo sindacale a conclusione di trattative avverrà, per conto delle RSU, delle OO.SS. e di ADP Italia, solo a seguito dell’illustrazione e discussione dell’Ipotesi di Accordo in assemblee aperte alla partecipazione di tutti i dipendenti destinatari della disciplina oggetto di contrattazione e dalla sua approvazione da parte della maggioranza dei suddetti dipendenti, mediante referendum.
3.3 Diritti Sindacali
Le Parti concordano che l’Azienda:
a. si farà carico delle spese di trasporto per tutte le RSU in carica, sia in occasione degli incontri tra le Parti che per gli incontri di coordinamento fra le RSU, con un limite massimo di n. 10 RSU per ciascuno degli eventi menzionati;
b. si farà carico delle ore necessarie agli incontri tra le RSU e l’Azienda medesima, senza che le stesse vadano ad intaccare il monte ore annuo dei permessi sindacali;
c. Acconsente ad un sistema di fruizione dei permessi sindacali che preveda un monte ore unico complessivo a livello nazionale che potrà essere utilizzato da qualsiasi RSU in carica, indipendentemente dalla sede e dal CCNL di riferimento, con preventiva richiesta. Il detto monte ore viene definito per ciascun anno solare in n. 1,5 ore per ciascun dipendente di ADP Italia.
3.4 Coordinamento Nazionale
Col presente Accordo viene istituito un Coordinamento Nazionale composto da n° 4 Coordinatori, di n° 2 per le realtà ADP Italia a cui è applicato il CCNL Industria Metalmeccanica e n° 2 per quelle in cui è applicato il CCNL- Terziario.
Tali Coordinatori resteranno in carica per un anno e saranno nominati dalle varie RSU, con modalità successivamente stabilite dalle RSU stesse, tra i Delegati complessivamente eletti. I nominativi dei Coordinatori così nominati saranno tempestivamente comunicati ad ADP Italia.
4. Informativa sulle politiche del gruppo e piano industriale
4.1 Informativa Industriale Annuale
Le Parti concordano sull’istituzione di un incontro a livello nazionale e su base annuale, tra ADP Italia, le RSU e le OO.SS, per un’informazione approfondita e dettagliata che abbia come oggetto:
• andamento del mercato
• andamento del prodotto
• situazione della concorrenza
• situazione sui clienti
• situazione dell’occupazione, inquadramento, tipologia contrattuale, ecc.
Tale incontro sarà effettuato su richiesta di una delle Parti, con cadenza annuale.
4.2 Documentazioni ed Incontri di Approfondimento
Le Parti concordano di istituire un incontro annuale con le RSU e le OO.SS. territoriali, in presenza sia del CEO che del CFO, in cui l’Azienda si impegna a fornire i seguenti materiali:
• copia di sintesi del bilancio consolidato di ADP Italia;
• copia del testo di legge 125/91 riguardante ADP Italia;
• lista delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro con ADP Italia, sia complessive che suddivise per sede aziendale locale;
• numero di dipendenti occupati per sede aziendale locale;
• tipologie contrattuali utilizzate (ivi comprese informazioni su numero di tempi determinati, somministrazioni, tempi indeterminati);
• numero di pari time e n. ore supplementari.
Tale incontro sarà effettuato nel mese di ottobre di ogni anno.
Le Parti concordano altresì di istituire degli incontri periodici con le RSU aventi ad oggetto un’informativa di natura preventiva e tempestiva su eventuali cessioni / acquisizioni, entro i limiti definiti dalla clausola di riservatezza.
7. Diritti individuali
7.1 Orario di Lavoro
Azienda e RSU concordano sull’avviamento di un tavolo per confrontarsi sulle eventuali variazioni alla attuale Policy Aziendale sull’Orario di Lavoro.
7.2 Visite Mediche
Le Parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dai CCNL attualmente applicati in ADP Italia, il monte ore dei permessi per visite mediche e terapie sarà di 60 ore annue per ciascun dipendente (con una fruizione minima pari ad un’ora).
Per ciascuna ora di permesso usufruita a questo titolo, il dipendente è tenuto a presentare idoneo giustificativo medico.
Resta inteso che il suddetto monte ore non riguarderà le terapie salvavita e sarà disponibile in misura proporzionalmente ridotta per i lavoratori con contratto di lavoro part-time.
[…]
7.5 Estensione Part-Time per Figli
L’Azienda accoglierà la richiesta, da parte dei lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al compimento del 4° anno di età dei figli.
Nei casi particolari in cui le criticità organizzative potrebbero non consentire all’Azienda di accogliere positivamente l’eventuale richiesta di part time, ci sarà un preventivo confronto con le RSU per vagliare le opportunità del caso specifico.
9. Telelavoro
Azienda e RSU si impegnano a valutare come riferimento le previsioni contenute nell’Accordo sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil e Associazioni Imprenditoriali il 9/6/2004, più precisamente “Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro Europeo sul Telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces”.
Le eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto accordo saranno oggetto di confronto con le RSU.
Milano 09/06/2015