Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2017, n. 27349 - Riclassificazione dell'impresa da parte dell'INAIL: impiego di attrezzature meccaniche


Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 17/11/2017

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 19.12.2011, la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da N.M. Autoricambi avverso il verbale di accertamento con cui l'INAIL aveva riclassificato l'impresa in dipendenza dell'accertato impiego di attrezzature meccaniche.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che il carrello elevatore rinvenuto in azienda, da parte degli ispettori costituisse attrezzatura meccanica ai sensi dell'art. 1, d.P.R. n. 459/1996, e obbligasse l'impresa al pagamento dei premi nella diversa misura richiesta dall'INAIL.
Contro tale pronuncia ricorre N.M. Autoricambi con un unico motivo. L’INAIL resiste con controricorso.
 

 

Diritto

 


Con l’unico motivo di censura, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 1, d.P.R. n. 459/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che il transpallet rinvenuto dagli ispettori dell’INAIL all’interno dell’azienda costituisse attrezzatura meccanica e aver conseguentemente esonerato l’Istituto dall’onere della prova relativo alle concrete modalità del suo utilizzo.
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che la Corte territoriale, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, n. 1, d.P.R. n. 459/1996 (nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, prima dell’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 17/2010), s’intende per macchina «un insieme di pezzi di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali», e che, a norma del successivo comma 5, lett. a), «Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento [...] le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone», ha ritenuto che il transpallet dovesse costituire «macchina a tutti gli effetti, in quanto è implicito che per trasportare la merce sul pallet e allocarla negli scaffali ad altezza d’uomo [...], la stessa deve essere sollevata da terra con l’ausilio del carrello», non senza precisare che «nella fattura di acquisto, allegata [...] nel fascicolo di primo grado, [il transpallet] è espressamente indicato come sollevatore a carrello» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Così ricostruito il percorso argomentativo della Corte di merito, è evidente che il motivo di censura, pur deducendo una violazione di legge, si appunta in realtà contro l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza e, in specie, contro il ricorso al procedimento presuntivo, avversato sul rilievo secondo cui «nessun ispettore INAIL ha mai accertato di persona come e se veniva utilizzato il transpallet, nessun ispettore INAIL in causa è venuto a confermare che la N.M. Autoricambi posizionasse con il transpallet la merce ad altezza uomo, controparte non si è neanche offerta di provare che l’attrezzatura per cui è causa sia mai stata utilizzata dalla ditta ricorrente» (così il ricorso per cassazione, pag. 7).
Sennonché, anche interpretando la censura come volta a denunciare un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in continuità con il principio di diritto secondo cui l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua riqualificazione e sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c. né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (v. tra le più recenti Cass. n. 4036 del 2014), il motivo deve ritenersi comunque inammissibile, dal momento che, spettando al giudice di merito di valutare l'opportunità di far ricorso alle presunzioni semplici, di individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e di valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può - come nella specie - limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo (così Cass. nn. 15737 del 2003 e 8023 del 2009; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 101 del 2015).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

 

P. Q. M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.7.2017.