Cassazione Penale, Sez. 7, 01 dicembre 2017, n. 54181 - Infortunio sul lavoro. Ricorso inammissibile


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 28/09/2017

 

FattoDiritto

 


M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze Indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen. con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro commesso in Firenze il 15 giugno 2011.
L'esponente deduce vizio di motivazione, evidenziando che i giudici di merito hanno ritenuto credibile la versione fornita dalla persona offesa e da due testimoni ma non hanno adeguatamente valutato la testimonianza della dipendente della ASL 10 che aveva compiuto gli accertamenti in loco; al momento del fatto l'imputato era assente dal cantiere ed aveva dato istruzioni di non operare in presenza di eccessivo fango; gli operai avevano la preparazione professionale prescritta e, pertanto, nessun addebito si sarebbe potuto muovere al datore di lavoro, avendo gli operai seguito una procedura irregolare.
Il ricorso è inammissibile.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
La Corte di Appello, dopo avere riportato in dettaglio le doglianze dell'appellante, ha svolto un'ampia motivazione sulla quale fondare il giudizio di responsabilità, confermando peraltro la pronuncia di primo grado, ma il ricorso ignora completamente, difettando di specificità, le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso il 28 settembre 2017