Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 dicembre 2017, n. 28896 - Malattia professionale: il risarcimento del danno biologico non esclude i danni complementari
Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 01/12/2017
Rilevato
1. che N.DC., con un primo ricorso adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna di Alean Alluminio s.p.a. al risarcimento del danno subito in conseguenza di malattia professionale e di demansionamento;
2. che con un secondo ricorso proponeva identica domanda nei confronti di Novelis Italia s.p.a. la quale, con decorrenza 1.1.2005, aveva acquistato il ramo di azienda al quale era addetto il lavoratore;
3. che entrambe le società chiedevano il rigetto delle domande di controparte e, in subordine, a fini di manleva, la chiamata in causa di Zurich International Italia s.p.a., la quale eccepiva la mancanza di copertura assicurativa, la prescrizione del diritto e la carenza di ogni responsabilità in capo ad entrambe le società convenute;
4. che il giudice di prime cure, pronunziando sui ricorsi riuniti, respingeva entrambe le domande del ricorrente;
5. che la Corte di appello di Bologna, pronunziando sull'appello del N.DG., in parziale riforma della decisione, ha condannato le società Alean Alluminio s.p.a. e Novelis Italia s.p.a., in solido, alla rifusione, in favore dell'appellante, a titolo di danno morale, della somma di € 25.000,00, così equitativamente determinata nell'attualità.
5.1. che il giudice di appello, premesso il passaggio in giudicato, per difetto di impugnazione, della statuizione di rigetto della domanda intesa al risarcimento del danno da demansionamento, premesso che con la domanda di primo grado il ricorrente aveva chiesto il risarcimento integrale del c.d. danno biologico conseguente alla denunziata malattia professionale, che il relativo ristoro, commisurato al 20%, era stato già riconosciuto al N.DG., con sentenza passata in giudicato, nel giudizio instaurato nei confronti dell'INAIL, mediante il riconoscimento del diritto alla rendita ex art. 13 d. lgs n. 38 /2000, nonostante l'inapplicabilità di tale previsione, per risalire la denunzia di malattia professionale ad epoca antecedente all'entrata in vigore del detto decreto, ha osservato che nulla poteva essere ulteriormente attribuito a tale titolo, non avendo il lavoratore allegato la esistenza di un danno differenziale, ulteriore rispetto a quello coperto dall'Indennizzo INAIL, danno privo, peraltro, di riscontri probatori;
5.2. che, andava, invece, riconosciuto il risarcimento del "danno morale", richiesto dal ricorrente, nell'evidente presupposto che si trattava di danno non ricompreso nella liquidazione del danno cd. biologico o alla salute ma spettante In relazione alle sofferenze ed al disagi complessivamente patiti dal lavoratore; ciò in adesione al principi affermati dalle sentenze a sezioni unite nn. 16972/5 del 2008 e del successivi arresti del giudice di legittimità, il quale aveva precisato che la autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata In relazione alla diversità del bene protetto, il quale attiene alla sfera della dignità morale della persona e a un diritto Inviolabile della stessa (Cass. 29191/2008, 11059/2009) ed è suscettibile di ristoro In presenza di un fatto astrattamente Integrante gli estremi del reato; nel caso di specie, Infatti, non era revocabile In dubbio che la condotta della parte datoriale potesse integrare la fattispecie delle lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.
5.3. che dalla prova orale era emerso che il N.DG. era stato adibito al sollevamento di lamiere e profili, di pesi comunque elevati, Ingombranti o difficili da afferrare e con operazioni di sollevamento e che tale situazione, come condivisibilmente affermato dal ctu, aveva comportato la esistenza di un nesso di con causalità nel determinismo dell'ernia discale ;
5.4. che, pertanto, la prestazione di lavoro doveva ritenersi espletata In violazione del disposto di cui all'Allegato VI richiamato dall'art. 47 d. lgs n. 626 del 1994, con specifico riferimento alle previsioni di cui numero 1) alinea 1 e 2 , numero 2, alinea 2, numero 4 , alinea 1,2,4., conseguendone la configurabilltà della responsabilità della società datrice al sensi dell'art. 590 cod. pen.;
5.5. che a tanto conseguiva l'affermazione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno morale, equitativamente determinato in € 25.000,00,
con condanna in solido della Alcan Alluminio s.p.a. e della Novelis Italia s.p.a., quest'ultima passivamente legittimata ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. ;
5.6. che in merito alla posizione della Zurich Insurance PLC ( già Zurich International Italia s.p.a.), chiamata in causa, la domanda di manleva non risultava riproposta dalla Novelis Italia s.p.a. nella memoria di costituzione in appello di talché deve ritenersi abbandonata;
5.7. che quanto alla polizza stipulata dalla Alcan Alluminio s.p.a., conformemente alle deduzioni difensive della Zurich, era da ritenere che le stesse concernesse solo gli infortuni e non fosse estesa anche alle malattie professionali;
6. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Novelis Italia s.p.a. sulla base di sei motivi;
7. che gli intimati N.DC. e Zurich Insurance P.L.C.. ( già Zurich International Italia s.p.a.) hanno resistito con tempestivi controricorsi;
7.1. che il N.DG. ha depositato memoria;
Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., censurandosi la decisione per avere, in contrasto con i principi affermati dal giudice di legittimità, configurato il danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale e non quale componente del danno biologico, conseguendo da tali rilievi che il giudicato sul danno biologico di cui alla sentenza emessa nei confronti dell'INAIL precludeva il riconoscimento di tale ulteriore voce di danno ;
2. che con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo rappresentato dalle mansioni espletate dal N.DG. e dal nesso fra queste e la malattia professionale denunziata; si chiede una rivalutazione della prova orale sul rilievo della necessità di considerare che dalla stessa era emerso che il N.DG., nel trasporto pesi, era affiancato da altro lavoratore;
3. che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 d. lgs n. 626 /1994; si deduce che la società datrice aveva adottato tutte le possibili cautele per tutelare la salute dei dipendenti mettendo a disposizione degli addetti alla movimentazione ogni mezzo per minimizzare lo sforzo fisico;
4. che con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 2059 cod. civ., censurandosi la decisione sul rilievo che il danno morale sarebbe configurabile solo in presenza di reato accertato in sede penale;
5. che con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurandosi il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Novelis Italia s.p.a.;
6. che con il sesto motivo si deduce omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatto decisivo e controverso rappresentato dall'operatività della polizza assicurativa stipulata tra Alcan Italia s.p.a. e Zurich Insurance P.L.C.;
7. che il primo motivo di ricorso deve essere respinto e la statuizione dallo stesso investita confermata sulla base di considerazioni in diritto parzialmente difformi da quelle espresse dalla sentenza di appello;
7.1. che, occorre, infatti, premettere, in linea generale, che, come chiarito da questa Corte, le somme eventualmente versate dall’INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile ( Cass. 10/04/2017, n. 9166);
7.2. che occorre, ancora, considerare che, se è vero che il danno morale non costituisce una posta autonoma di danno, ma solo un criterio di liquidazione della più generale posta di danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ. c (cfr. Cass. n. 26972/2008), dal tenore complessivo della decisione è, comunque, evincibile, al di là delle enunciazioni formali in ordine alla non riconducibilità dello stesso al danno biologico, che con il riconoscimento del danno morale si è inteso ristorare specificamente la sofferenza soggettiva ed il disagio causati dalla malattia professionale, nell'evidente presupposto che esso non era "coperto" dalla prestazione riconosciuta, a carico dell'INAIL ex d.lgs n. 38 /2000, nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
7.3. che devesi, quindi, escludere la dedotta duplicazione delle voci di danno, non evincibile ex se, alla luce di quanto puntualizzato sub §7.1. , dalla prestazione posta a carico dell'INAIL;
8. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità. Come chiarito da questa Corte, infatti, la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre Cass. 4/11/2013 n. 24679; Cass. 16/12/2011 n. 2197; Cass. 21/9/2006 n. 20455; Cass. 4/4/2006 n. 7846; Cass. 7/2/2004 n. 2357). Parte ricorrente, incentra, infatti le proprie, doglianze sul contenuto della deposizione del teste B., trascurando di considerare che l'accertamento del giudice di merito è frutto della considerazione anche della deposizione del teste C.; l'accertamento delle modalità di espletamento della prestazione, in ogni caso, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, non è sindacabile da parte del giudice di legittimità;
3. che il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto parte ricorrente solo formalmente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, peraltro senza dimostrare, come prescritto per l'ipotesi di deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (Cass. 03/08/2007 n. 5353, Cass. 17/05/2006 n. 11501 del 2006), mediante specifiche e intelligibili argomentazioni, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, così impedendo alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. 03/08/2007 n. 5353, Cass. 17/05/2006 n. 11501 del 2006); in realtà, le censure articolate contestano il concreto accertamento del giudice di merito relativo alla mancata adozione delle doverose misure di prevenzione da parte della società datrice . Tale accertamento, per le medesime ragioni esplicitate nell'esame del secondo motivo di ricorso, in quanto fondato su congrua e logica motivazione, si sottrae alle critiche avanzate ;
4. che il quarto motivo di ricorso è infondato dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell’autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l’interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod.civ. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, cod.pen., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato (Cass. 22/11/2012 n. 20620; Cass. del 03/07/2008 n. 18210; Cass. 15/01/2005, n. 729);
5. che il quinto motivo di ricorso deve essere respinto in quanto la responsabilità solidale della odierna ricorrente, cessionaria del ramo di azienda cui era addetto il lavoratore, deve essere affermata sulla base della generale previsione dell'art. 2112 cod. civ., non potendosi trarre indicazioni di segno diverso dalla sentenza, invocata nella illustrazione del motivo (Cass. 23/03/1991, n. 3115), la quale si è limitata a chiarire che la presunzione di inadempimento a carico dell'originario datore di lavoro non si trasferisce ai successivi titolari del rapporto, se adempienti, precisando che la responsabilità del secondo datore di lavoro, non operando la presunzione anzidetta, può essere affermata ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (trasferimento di azienda), sempreché, ai sensi del secondo comma di tale articolo, il credito risarcitorio del lavoratore fosse conosciuto e conoscibile dall'imprenditore cessionario (vi sia stata o no disdetta del medesimo);
6. che il sesto motivo è inammissibile non avendo parte ricorrente allegato e dimostrato, mediante adeguata esposizione del fatto processuale, di avere, nel giudizio di appello, articolato, in via eventualmente subordinata, un motivo di gravame inteso a far valere la garanzia scaturente dalla polizza stipulata dalla Alcan Alluminio s.p.a. con la Zurich International Italia s.p.a.;
7. che il ricorso, in base alle considerazioni che precedono, deve essere integralmente respinto;
8. che le spese sono regolate secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Roma, 18 luglio 2017