Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2017, n. 54825 - Prassi scorretta e pericolosa tollerata e mai impedita. Responsabilità di un preposto
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 15/11/2017
Fatto
1. Con sentenza del 13 gennaio 2017 la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, relativamente alla sola determinazione della pena, ha condannato C.M. alla pena di giorni 20 d reclusione ex art. 53 della L. 289/1981, sostituita dalla pena della multa nella misura di Euro 5.000,00 per il reato di cui all'art. 590, comma 3A in relazione all'art. 583, comma 1A cod. pen. perché in qualità di preposto delegato della ARGENTA s.p.a., esercente attività di somministrazione di alimenti a mezzo di distributori automatici, cagionava a A.F., tecnico riparatore, lesioni gravi consistenti nello schiacciamento del piede, con trauma distorsivo e conseguente incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per gg. 63, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il fatto è stato ricostruito nel modo che segue: il giorno 8 marzo 2010 (e non il 22 novembre 2010, come indicato nel capo di imputazione) A.F. dipendente della Argenta s.p.a., con mansioni di tecnico riparatore di distributori automatici, dopo avere provveduto alla pulizia di una gabbia di protezione dei distributori, si accingeva a caricarla sul muletto condotto da M.G., quando, inclinata la gabbia per consentire al M.G. di caricarla veniva attinto dalle forche al piede sinistro, che rimaneva schiacciato fra la gabbia e le forche medesime. Entrambi i lavoratori svolgevano nell'occasione operazioni non comprese nelle loro mansioni ed erano privi di formazione, informazioni ed addestramento sul lavoro da svolgere.
3. La sentenza di primo grado ha assolto - con la formula 'perché il fatto non costituisce reato' - l'amministratore delegato della società L.I., mentre ha riconosciuto C.M., preposto alla filiale di Grugliasco, colpevole del reato di lesioni gravi, anche in relazione al disposto dell'art. 19 lett.re b) e d) del d.lgs. 81/2008.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, C.M., affidandolo ad un unico motivo relativo al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
5. La doglianza censura la sentenza della Corte territoriale, ex art. 606, primo comma lett.) cod. proc. pen. sotto due distinti profili: nella parte in cui confermando la responsabilità del C.M. nella causazione del sinistro omette di valutare la sussistenza dell'interruzione del nesso causale, dovuta al comportamento abnorme ed imprevedibile del M.G., circa la scelta di utilizzare il muletto anziché il transpallet; nella parte in cui condanna l'imputato per avere omesso l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (condotta oggetto dell'imputazione dell'amministratore delegato) anziché per la condotta contestagli nel capo di imputazione, consistente nell' avere omesso di vigilare affinché solo i lavoratori in possesso di specifica formazione circa l'utilizzo del carrello elevatore procedessero alle operazioni di manovra e di carico del mezzo.
Diritto
1. Il motivo formulato è infondato.
2. Le censure non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che i giudici del secondo grado di giudizio hanno espressamente affrontato la non imprevedibilità della condotta del M.G.. In particolare, hanno osservato che presso lo stabilimento si era instaurata una prassi, in forza della quale non solo gli addetti mulettisti ma anche i tecnici riparatori quali il M.G. ed il A.F., manovravano i muletti per le incombenze loro affidate, prassi di cui il C.M. - peraltro presente il giorno dell'incidente - era a perfetta conoscenza e per evitare la quale non era mai intervenuto. Mentre, sotto il secondo profilo, non corrisponde a verità che la condanna sia stata inflitta per la condotta di omessa informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, perché la Corte territoriale riconosce la penale responsabilità del C.M. solo ed esclusivamente per avere tollerato una prassi scorretta e pericolosa di cui l'imputato era già a conoscenza e di cui avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza.
3. Il reato va, in ogni caso, dichiarato estinto essendosi la prescrizione consumata in data 8 settembre 2017, avuto riguardo alla reale data di produzione dell'evento fissata il giorno 8 marzo 2010, anziché il 21 novembre 2010, come erroneamente indicato in sentenza. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 15/11/2017